CA
Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/10/2024, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Alessandro Rizzieri Presidente
Dott. Federico Bressan
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 28/07/2021 al n.
1547/2021 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
08.11.1952, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Antonio Mauro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in V.O. Marinali n. 65 in Bassano
Del Grappa (VI) come da procura a margine dell'atto di citazione notificato il
1807.2014
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 17 (C.F. ) rappresentata e difesa in Controparte_1 P.IVA_1
causa dagli avv.ti Beghin Giampietro e Beghin Matteo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Piazza Vittoria n. 6, Camposampiero, come da procura generale alle liti conferita con atto del notaio di Persona_1
Firenze del 21.12.2010 rep. n. 75279
-appellata-
avente per oggetto: Pt_2
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
25/01/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvedere: In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la
provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel
presente atto, in analogia alla sospensione prevista dall'art. 20 della legge
44/1999; in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in
narrativa e, per l'effetto, in riforma in integrale riforma della sentenza n.
1304/2021 Sent., n. 7145/2014 R.G., n. 2297/2021 Rep. del Tribunale di Vicenza,
G.U. dott. Prendini Luca, emessa il 22 giugno 2021 e notificata in data
23.06.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si
riportano: Accertata e dichiarata incidenter tantum la violazione da parte della
dell'art. 644 c.p., dichiarare la nullità parziale del Controparte_1
contratto di finanziamento per cui è causa ex art. 1419, comma 2 c.c., nella
clausola relativa agli interessi applicati al contratto stesso, ai sensi dell'art.
pagina 2 di 17 1815 co 2° c.c. dichiarare illegittima e dunque non dovuta la somma di €
14.842,84 (€ 14.776,54+ 66,30) e comunque l' inefficacia degli addebiti e/o di
remunerazioni di qualsivoglia genere, di conseguenza condannare parte
convenuta, previa compensazione del capitale residuo dovuto, alla restituzione
di tutte le somme illegittimamente percepite a tale titolo prudentemente
quantificata in € 6.983,90, o quella somma minore ritenuta dal giudice, con gli
interessi legali dal 19.06.2013 al soddisfo.
Condannare all'integrale rifusione della somma sostenuta per CP_1
l'espletamento della perizia in atti pari ad € 1.217,00 e della procedura di
mediazione obbligatoria sostenuta dal dott. , pari ad € 2.806,54 Parte_1
per un totale di € 4.023,54. Trasmettere gli atti di causa alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Vicenza ex art. 331 c.p.p., in caso di
accertamento del reato di usura. Porre a carico della convenuta le spese di CTP
e CTU. e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente
atto.
In via Istruttoria: Si chiede un'integrazione alla C.T.U. che verifichi il TAEG,
includendo il costo occulto dato dalla differenza tra 'ammortamento composto e
ammortamento semplice (alla francese), alla luce della recente giurisprudenza
citata. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
pagina 3 di 17 NEL MERITO: Ogni contraria istanza reietta e disattesa, respingersi l'appello
perché infondato in fatto e diritto e confermarsi l'impugnata sentenza. Con
vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio.
2 IN VIA ISTRUTTORIA: Respingersi l'istanza di integrazione della C.T.U.
formulata dall'appellante in atto di citazione in quanto tardiva, irrilevante e
meramente esplorativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , con atto di citazione notificato in data 18.7.2014, conveniva Parte_1
avanti il Tribunale di Vicenza affinché fosse accertata la Controparte_1
nullità parziale del contratto di finanziamento stipulato in data 18.2.2009 per violazione degli articoli 1419, comma 2, c.c. e 1815, comma 2, c.c. e la convenuta fosse condannata alla restituzione degli interessi e di tutte le altre remunerazioni corrisposte, per un totale di Euro 6.983,30 oltre interessi e spese.
Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento del debito Pt_1
residuo scaturito dal finanziamento.
Disposta C.T.U. contabile in corso di causa, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. 1304/2021, pronunciata il 22.06.2021, che rigettava tutte le domande attoree sulla base delle seguenti considerazioni:
- il superamento della soglia di legge dell'usura doveva essere valutato sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia, vigenti all'epoca della stipula del contratto;
- anche facendo applicazione della c.d. formula finanziaria, il tasso corrispettivo convenuto con il mutuo, secondo quanto accertato dal C.T.U., non era usurario;
pagina 4 di 17 - la penale e l'indennità di estinzione anticipata non rilevavano per la determinazione del TEGM, in quanto erano escluse dalle istruzioni della Banca
d'Italia del 2006, fermo restando che la commissione di estinzione anticipata non aveva la funzione di remunerare l'erogazione del credito come richiesto dalla legge n. 108 del 1996 e che la penale per ritardato pagamento, assimilabile agli interessi moratori, non poteva essere sommata al tasso corrispettivo e in ogni caso lo sforamento del tasso soglia per effetto della componente moratoria non avrebbe prodotto effetti sulla componente corrispettiva.
Il Tribunale, quindi, accoglieva la domanda riconvenzionale della banca e condannava l'attore al pagamento di Euro 10.864,00 oltre interessi.
Le spese di lite e di C.T.U. seguivano la soccombenza.
*****
2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello , lamentando Parte_1
con il primo motivo d'impugnazione il mancato riconoscimento dell'ipotesi di usura c.d. soggettiva, posto che il tasso effettivo globale del finanziamento, pari al 14,56%, era inferiore solo di 0,4% al tasso soglia dell'usura (14,59%) e superava del 51,15% il tasso effettivo globale medio applicato dal sistema bancario nel corso del trimestre, pari al 9,53%. La differenza tra tasso del finanziamento e il tasso medio delle stesse operazioni effettuate nel periodo era dunque decisamente sproporzionata. Inoltre, egli si trovava in condizione di difficoltà economica per carenza di liquidità, come emergeva dal certificato della
Centrale Rischi della Banca d'Italia di cui era sicuramente a CP_1
conoscenza.
pagina 5 di 17 Con il secondo motivo chiedeva l'accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori convenzionali e della penale per inadempimento e, per l'effetto,
l'accertamento della “esatta esposizione debitoria di cui al contratto senza
interessi di mora e penalità, ma solamente gli interessi legali” in quanto i predetti oneri costituiscono forme di remunerazione del capitale.
Con il terzo motivo, l'appellante lamentava il mancato conteggio nel TAEG
della penale di estinzione anticipata dell'1%, posto che l'usura deve tenere conto di tutti i costi, anche di quelli eventuali.
Con il quarto motivo, criticava l'accoglimento della domanda riconvenzionale in quanto il credito di avrebbe dovuto essere rideterminato in CP_1
accoglimento dei precedenti motivi.
Con il quinto motivo d'impugnazione, l'appellante si doleva della mancata considerazione, da parte del C.T.U. (e, quindi, del Tribunale), degli oneri occulti derivanti dal c.d. ammortamento alla francese, essendo stato applicato un interesse composto di cui l'ausiliario non aveva tenuto conto.
*****
3. Si costituiva in giudizio la mutuante, eccependo la novità della contestazione oggetto del quinto motivo e sollecitando la reiezione del gravame. Negava, tra l'altro, di essere stata a conoscenza dei prestiti e delle fideiussioni indicate dal negli atti di causa, ossia di una sua condizione di difficoltà economica. Pt_1
****
4. Respinta l'istanza di inibitoria, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25.1.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei pagina 6 di 17 termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da decreto del 7.12.2023 del Presidente F.F. della Prima Sezione Civile.
*****
5. La norma che viene in considerazione ai fini della decisione sul primo motivo
è l'art. 644, comma 3, cod. pen., secondo cui “Sono altresì usurari gli interessi,
anche se inferiori a tale limite (quello previsto nei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia n.d.t.), e gli altri vantaggi o compensi che avuto
riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per
operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione
di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati
o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
In ordine a tale norma, la Corte di Cassazione, sez. 3, con la sentenza n. 19282
del 12/09/2014, ha osservato che nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cosiddetto tasso soglia, la nullità ex art. 1815, secondo comma, cod.
civ. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, cod. pen.,
ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è
dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché
della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi
(desumibile non dai soli debiti pregressi, ma anche dall'impossibilità di ottenere,
pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la pagina 7 di 17 natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà
economica, la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca.
Ogni valutazione in punto di usura c.d. in concreto non può che partire dalla considerazione che la misura del tasso di interesse tiene conto di una molteplicità
di fattori, tra cui il rischio di insolvenza del mutuatario, ed è persino notorio che più alto è tale rischio maggiore sarà la remunerazione pretesa dal soggetto finanziatore per l'erogazione del denaro.
Quanto alla situazione di difficoltà finanziaria, l'appellante ha indicato alcune circostanze (precedente prestito di Euro 36.000,00 erogato in suo favore da concessione di – non meglio dettagliate - molteplici fideiussioni, CP_2
saldo negativo di Euro 1.000,00 del conto corrente personale acceso presso
Cassa di Risparmio) di per sé poco rilevanti ai fini della dimostrazione del citato presupposto di legge. Peraltro, anche ad ammettere che fosse a CP_1
conoscenza di tali negozi e del saldo del conto corrente (il che appare verosimile solo per l'esistenza di un pregresso rapporto di mutuo, considerando le verifiche sul merito creditizio che il finanziatore usualmente compie prima di erogare il denaro), ciò non significa che il mutuatario si trovasse in una condizione di difficoltà economica ed ancora meno che di tale condizione la mutuante abbia profittato.
Infatti, la prestazione di garanzie ed un precedente mutuo in ammortamento con altra banca non sono fatti indicativi di una situazione di precarietà economica (a ben vedere indurrebbero a presumere il contrario). Il saldo negativo del conto pagina 8 di 17 corrente (sempre ammesso che ne fosse a conoscenza) era modesto CP_1
e perciò poco significativo.
Il requisito della sproporzione non può dirsi dimostrato. Invero:
- il contratto di finanziamento di cui è causa è stato stipulato a seguito di una richiesta di “prestito personale” di senza alcuna indicazione Parte_1
della destinazione delle somme mutuate, sicché è escluso che Controparte_1
si sia approfittata della necessità del cliente di soddisfare bisogni primari;
- la misura del tasso (corrispettivo) superiore alla media indicata dalla Banca
d'Italia era comunque giustificata dal rischio di inadempimento connesso al fatto che il mutuo era erogato non da una banca, che già conosce il cliente per intrattenere con esso rapporti di durata (ad esempio, un conto corrente) e ha consapevolezza della consistenza del patrimonio di controparte, bensì da una società finanziaria, con cui non vi erano stati precedenti rapporti e verosimilmente contattata per il compimento di un unico negozio di finanziamento (rischio nella specie già concretizzatosi a partire dal mese di aprile 2013, non avendo l'appellante da quel momento più pagato le rate del finanziamento), sicché essa non può essere di per sé ritenuta indice di squilibrio contrattuale;
- il nulla ha dedotto in ordine all'impossibilità di ottenere condizioni Pt_1
migliori con altri operatori bancari/finanziari e, in particolar modo, non risulta che egli abbia chiesto preventivi ad altre società finanziarie o che abbia vagliato la possibilità di rivolgersi ad un istituto di credito (fermo restando che non potrebbe di certo sanzionarsi l'appellata, se ignara di eventuali precedenti pagina 9 di 17 richieste di finanziamento non andate a buon fine, per il semplice fatto di essere stato l'unico soggetto disponibile a fare credito all'appellante);
- non è stato chiarito, e comunque non è dimostrato, se al momento della stipula del contratto con l'appellante fosse inadempiente al contratto con CP_1
quali fossero le fideiussioni precedentemente prestate e se siffatte CP_2
garanzie fossero state, in tutto o in parte, escusse.
Il primo motivo d'appello è, pertanto, respinto.
*****
6. Il terzo motivo è infondato in quanto la commissione o indennità di estinzione anticipata non è un onere connesso all'erogazione del credito, ma corrisponde ad un diritto potestativo esercitato dal mutuatario che prescinde da un inadempimento.
Tale commissione non costituisce una forma di interesse, trattandosi piuttosto della remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell'istituto di credito per l'esercizio del potere di recesso (in tal modo la banca viene, infatti, compensata delle conseguenze negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituire).
In senso conforme v. Cass. sez. 3 , sentenza n. 7352 del 07/03/2022: “In tema di
usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla
disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi
moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non
costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente
dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un
pagina 10 di 17 corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella
connessi”.
*****
7. Il quinto motivo va trattato nel merito pur essendo stata la doglianza sull'effetto anatocistico occulto formulata per la prima volta in appello in quanto afferisce a un'eccezione di nullità della clausola sugli interessi del mutuo,
rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Esso è comunque privo di pregio. L'appellante ha, infatti, del tutto travisato le modalità di funzionamento del piano di rimborso secondo il sistema di ammortamento alla francese, che escludono il prodursi del censurato effetto anatocistico: infatti, gli interessi della prima rata sono quelli che maturano nel primo mese successivo alla stipula del contratto sul capitale interamente mutuato;
quelli della seconda rata si calcolano,
invece, sul capitale che residua dopo il pagamento della prima rata e così via fino all'ultima rata ove la quota capitale è nettamente maggioritaria e, quindi, gli interessi che vengono addebitati sono solo una minima parte del complessivo importo chiesto al mutuatario. Inoltre, l'importo costante della rata è
semplicemente la conseguenza della scelta di individuare una somma che il mutuatario è in grado di pagare in un certo tempo sulla base delle sue condizioni economiche: una volta stabilita la quota capitale, ancorata alla durata del mutuo,
è sufficiente l'impiego di una semplice algoritmo matematico per determinare la quota di interessi che il mutuatario dovrà pagare.
Non si determina, pertanto, alcuna capitalizzazione composta del saggio di interesse, i cui effetti non sono stati, peraltro, neppure quantificati con l'atto d'appello (ciò che rileva anche ai fini dell'ammissibilità del mezzo ai sensi pagina 11 di 17 dell'art. 342 c.p.c., non avendo l'appellante indicato le concrete conseguenze che sarebbero derivate dai, non meglio precisati, “oneri occulti per l'anatocismo
composto”).
*****
8. Le clausole contestate con il secondo motivo sono le seguenti:
“26) Ritardo nei pagamenti Nei casi in cui il Cliente non rispetti i termini di
pagamento pattuiti, avrà diritto: a) In riferimento al Prestito CP_1
Personale, di esigere, senza preavviso, oltre agli importi per mensilità scadute
ed impagate, un'indennità dell 8%, calcolata sugli importi suddetti: b) in
riferimento alla linea di credito, di addebitare ulteriori interessi calcolati giorno
per giorno nella misura contrattualmente stabilita sul saldo giornaliero in quota
capitale, fino alla data di effettivo pagamento.
27) Decadenza dal beneficio del termine mediante invio di lettera CP_1
raccomandata, potrà dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine
senza preventiva messa in mora, il caso di mancato pagamento alla scadenza ci
almeno due rate di rimborso, ovvero dell'ultima, restando inteso che il
pagamento tardivo, successivo alla dichiarazione di decadenza, anche se
accettato, non rimette in termini il debitore. In tale ipotesi il Cliente e/o i suoi
aventi causa dovranno provvedere a pagare immediatamente in unica soluzione,
oltre a quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate, anche il residuo
capitale restante dovuto, maggiorato di una penale dell'8%. In caso di ritardo
del Cliente nel pagamento delle somme dovute ed indicate nella lettera di
decadenza dal beneficio del termine potrà addebitare sulle stesse, CP_1
pagina 12 di 17 nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, in interesse di mora nella
misura massima del 14,60% annui”.
La clausola n. 27 del contratto di credito prevede, per il caso di decadenza dal beneficio del termine, l'applicazione, oltre che di interessi definiti moratori nella misura del 14,60% annuo, di una penale (non meglio qualificata) dell'8%.
Risulta evidente che quest'ultimo onere è una forma di interesse moratorio in quanto presuppone l'inadempimento del mutuatario e prevede una (ulteriore)
determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento che si somma alla clausola formalmente moratoria. L'assenza di indicazioni sulla base di calcolo della c.d. penale porta alla conclusione che essa è analoga a quella indicata per gli interessi qualificati come moratori, vale a dire il residuo capitale.
La clausola n. 26, valida per il periodo antecedente la decadenza dal beneficio del termine, si limita a prevedere una, non meglio precisata, indennità del 9%,
calcolata sugli importi delle mensilità non pagate (quindi, sia sul capitale che sugli interessi corrispettivi). Si è in presenza, pertanto, di una forma, non qualificata, di interesse moratorio.
La questione deve essere decisa secondo quanto evidenziato dalle Sezioni Unite
con la sentenza n. 19597 del 18/09/2020. Occorre, quindi, considerare che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue pagina 13 di 17 che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il
T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2,
c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria)
pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì
applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.
La combinazione dei due oneri previsti dalla clausola n. 27 determina l'applicazione di un interesse moratorio pari a quasi il 25% annuale, che è
sicuramente superiore al tasso soglia moratorio, pari a quello corrispettivo
(14,90%) incrementato dell'importo degli interessi moratori indicato nel decreto ministeriale di rilevazione del tasso soglia all'epoca della stipula del contratto,
pari al 2,1% (quest'ultimo incrementato del 50% ).
Ad analogo risultato si perviene con riferimento alla clausola n. 26 in quanto il complessivo tasso moratorio risulta pari quantomeno al 14,56% + 9% = 23,56%
pagina 14 di 17 e, quindi, è senz'altro superiore al tasso soglia moratorio come sopra determinato.
Consegue che vanno eliminati gli importi richiesti da a titolo di CP_1
interessi moratori, indicati nell'estratto conto prodotto sub doc. 3 del suo fascicolo come “indennità di ritardo” (pari ad Euro 517,05), e che, in ragione della nullità delle clausole nn. 26 e 27 del contratto, gli interessi dovuti saranno solo quelli corrispettivi (il c.d. TAN), pari al 13,45%, dal 23.12.2014 (decorrenza indicata nelle conclusioni del primo grado) fino al saldo (da riconoscersi, per quanto appena detto, sull'importo di Euro 10.346,96).
Si specifica da ultimo che non va fatta applicazione della disciplina consumieristica in quanto il che con la formulazione della domanda in Pt_1
primo grado e con i motivi d'appello ha chiaramente inteso invocare unicamente i rimedi previsti dalla legge n. 108 del 1996 e dall'art. 1815 c.c., non ha dedotto elementi che consentano alla Corte di affermare che egli avesse negoziato il mutuo in qualità di consumatore.
Dall'accoglimento del secondo motivo consegue il parziale accoglimento del quarto, in quanto il credito di viene ridotto tenendo conto delle CP_1
rilevate nullità.
*****
9. L'esito del giudizio determina la prevalente soccombenza dell'appellante,
tenuto a rifondere tre quarti delle spese di liquidate nell'intero, in CP_1
ragione delle limitate questioni trattate, in misura di poco superiore ai valori minimi e, quindi, per il primo grado in Euro 3.500,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e per l'appello in Euro
pagina 15 di 17 2.200,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese di C.T.U. vanno poste per tre quarti a carico del mutuatario e per un quarto a carico della mutuante.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 1304/2021 Controparte_1
pronunciata in data 22.6.2021 dal Tribunale di Vicenza, lo accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata:
- dichiara l'usurarietà degli inteteressi moratori del contratto di mutuo di cui è
causa e pertanto dichiara che nulla è dovuto a tale titolo;
- condanna a pagare in favore dell'appellata la somma di Euro Parte_1
10.346,96 oltre ad interessi corrispettivi nella misura del 13,45%, dal 23.12.2014
al saldo;
- condanna l'appellante alla rifusione di tre quarti delle spese dell'appellata, che liquida nell'intero per il primo grado in Euro 3.500,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per l'appello in Euro
2.200,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione;
- pone le spese della C.T.U. espletata in primo grado definitivamente a carico dell'appellante per tre quarti ed a carico dell'appellata per un quarto
Venezia, 9 luglio 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
pagina 16 di 17 Dott. Luca Marani
Dott. Alessandro Rizzieri
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Alessandro Rizzieri Presidente
Dott. Federico Bressan
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 28/07/2021 al n.
1547/2021 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
08.11.1952, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Antonio Mauro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in V.O. Marinali n. 65 in Bassano
Del Grappa (VI) come da procura a margine dell'atto di citazione notificato il
1807.2014
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 17 (C.F. ) rappresentata e difesa in Controparte_1 P.IVA_1
causa dagli avv.ti Beghin Giampietro e Beghin Matteo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Piazza Vittoria n. 6, Camposampiero, come da procura generale alle liti conferita con atto del notaio di Persona_1
Firenze del 21.12.2010 rep. n. 75279
-appellata-
avente per oggetto: Pt_2
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
25/01/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvedere: In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la
provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel
presente atto, in analogia alla sospensione prevista dall'art. 20 della legge
44/1999; in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in
narrativa e, per l'effetto, in riforma in integrale riforma della sentenza n.
1304/2021 Sent., n. 7145/2014 R.G., n. 2297/2021 Rep. del Tribunale di Vicenza,
G.U. dott. Prendini Luca, emessa il 22 giugno 2021 e notificata in data
23.06.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si
riportano: Accertata e dichiarata incidenter tantum la violazione da parte della
dell'art. 644 c.p., dichiarare la nullità parziale del Controparte_1
contratto di finanziamento per cui è causa ex art. 1419, comma 2 c.c., nella
clausola relativa agli interessi applicati al contratto stesso, ai sensi dell'art.
pagina 2 di 17 1815 co 2° c.c. dichiarare illegittima e dunque non dovuta la somma di €
14.842,84 (€ 14.776,54+ 66,30) e comunque l' inefficacia degli addebiti e/o di
remunerazioni di qualsivoglia genere, di conseguenza condannare parte
convenuta, previa compensazione del capitale residuo dovuto, alla restituzione
di tutte le somme illegittimamente percepite a tale titolo prudentemente
quantificata in € 6.983,90, o quella somma minore ritenuta dal giudice, con gli
interessi legali dal 19.06.2013 al soddisfo.
Condannare all'integrale rifusione della somma sostenuta per CP_1
l'espletamento della perizia in atti pari ad € 1.217,00 e della procedura di
mediazione obbligatoria sostenuta dal dott. , pari ad € 2.806,54 Parte_1
per un totale di € 4.023,54. Trasmettere gli atti di causa alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Vicenza ex art. 331 c.p.p., in caso di
accertamento del reato di usura. Porre a carico della convenuta le spese di CTP
e CTU. e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente
atto.
In via Istruttoria: Si chiede un'integrazione alla C.T.U. che verifichi il TAEG,
includendo il costo occulto dato dalla differenza tra 'ammortamento composto e
ammortamento semplice (alla francese), alla luce della recente giurisprudenza
citata. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
pagina 3 di 17 NEL MERITO: Ogni contraria istanza reietta e disattesa, respingersi l'appello
perché infondato in fatto e diritto e confermarsi l'impugnata sentenza. Con
vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio.
2 IN VIA ISTRUTTORIA: Respingersi l'istanza di integrazione della C.T.U.
formulata dall'appellante in atto di citazione in quanto tardiva, irrilevante e
meramente esplorativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , con atto di citazione notificato in data 18.7.2014, conveniva Parte_1
avanti il Tribunale di Vicenza affinché fosse accertata la Controparte_1
nullità parziale del contratto di finanziamento stipulato in data 18.2.2009 per violazione degli articoli 1419, comma 2, c.c. e 1815, comma 2, c.c. e la convenuta fosse condannata alla restituzione degli interessi e di tutte le altre remunerazioni corrisposte, per un totale di Euro 6.983,30 oltre interessi e spese.
Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento del debito Pt_1
residuo scaturito dal finanziamento.
Disposta C.T.U. contabile in corso di causa, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. 1304/2021, pronunciata il 22.06.2021, che rigettava tutte le domande attoree sulla base delle seguenti considerazioni:
- il superamento della soglia di legge dell'usura doveva essere valutato sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia, vigenti all'epoca della stipula del contratto;
- anche facendo applicazione della c.d. formula finanziaria, il tasso corrispettivo convenuto con il mutuo, secondo quanto accertato dal C.T.U., non era usurario;
pagina 4 di 17 - la penale e l'indennità di estinzione anticipata non rilevavano per la determinazione del TEGM, in quanto erano escluse dalle istruzioni della Banca
d'Italia del 2006, fermo restando che la commissione di estinzione anticipata non aveva la funzione di remunerare l'erogazione del credito come richiesto dalla legge n. 108 del 1996 e che la penale per ritardato pagamento, assimilabile agli interessi moratori, non poteva essere sommata al tasso corrispettivo e in ogni caso lo sforamento del tasso soglia per effetto della componente moratoria non avrebbe prodotto effetti sulla componente corrispettiva.
Il Tribunale, quindi, accoglieva la domanda riconvenzionale della banca e condannava l'attore al pagamento di Euro 10.864,00 oltre interessi.
Le spese di lite e di C.T.U. seguivano la soccombenza.
*****
2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello , lamentando Parte_1
con il primo motivo d'impugnazione il mancato riconoscimento dell'ipotesi di usura c.d. soggettiva, posto che il tasso effettivo globale del finanziamento, pari al 14,56%, era inferiore solo di 0,4% al tasso soglia dell'usura (14,59%) e superava del 51,15% il tasso effettivo globale medio applicato dal sistema bancario nel corso del trimestre, pari al 9,53%. La differenza tra tasso del finanziamento e il tasso medio delle stesse operazioni effettuate nel periodo era dunque decisamente sproporzionata. Inoltre, egli si trovava in condizione di difficoltà economica per carenza di liquidità, come emergeva dal certificato della
Centrale Rischi della Banca d'Italia di cui era sicuramente a CP_1
conoscenza.
pagina 5 di 17 Con il secondo motivo chiedeva l'accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori convenzionali e della penale per inadempimento e, per l'effetto,
l'accertamento della “esatta esposizione debitoria di cui al contratto senza
interessi di mora e penalità, ma solamente gli interessi legali” in quanto i predetti oneri costituiscono forme di remunerazione del capitale.
Con il terzo motivo, l'appellante lamentava il mancato conteggio nel TAEG
della penale di estinzione anticipata dell'1%, posto che l'usura deve tenere conto di tutti i costi, anche di quelli eventuali.
Con il quarto motivo, criticava l'accoglimento della domanda riconvenzionale in quanto il credito di avrebbe dovuto essere rideterminato in CP_1
accoglimento dei precedenti motivi.
Con il quinto motivo d'impugnazione, l'appellante si doleva della mancata considerazione, da parte del C.T.U. (e, quindi, del Tribunale), degli oneri occulti derivanti dal c.d. ammortamento alla francese, essendo stato applicato un interesse composto di cui l'ausiliario non aveva tenuto conto.
*****
3. Si costituiva in giudizio la mutuante, eccependo la novità della contestazione oggetto del quinto motivo e sollecitando la reiezione del gravame. Negava, tra l'altro, di essere stata a conoscenza dei prestiti e delle fideiussioni indicate dal negli atti di causa, ossia di una sua condizione di difficoltà economica. Pt_1
****
4. Respinta l'istanza di inibitoria, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25.1.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei pagina 6 di 17 termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da decreto del 7.12.2023 del Presidente F.F. della Prima Sezione Civile.
*****
5. La norma che viene in considerazione ai fini della decisione sul primo motivo
è l'art. 644, comma 3, cod. pen., secondo cui “Sono altresì usurari gli interessi,
anche se inferiori a tale limite (quello previsto nei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia n.d.t.), e gli altri vantaggi o compensi che avuto
riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per
operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione
di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati
o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
In ordine a tale norma, la Corte di Cassazione, sez. 3, con la sentenza n. 19282
del 12/09/2014, ha osservato che nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cosiddetto tasso soglia, la nullità ex art. 1815, secondo comma, cod.
civ. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, cod. pen.,
ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è
dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché
della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi
(desumibile non dai soli debiti pregressi, ma anche dall'impossibilità di ottenere,
pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la pagina 7 di 17 natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà
economica, la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca.
Ogni valutazione in punto di usura c.d. in concreto non può che partire dalla considerazione che la misura del tasso di interesse tiene conto di una molteplicità
di fattori, tra cui il rischio di insolvenza del mutuatario, ed è persino notorio che più alto è tale rischio maggiore sarà la remunerazione pretesa dal soggetto finanziatore per l'erogazione del denaro.
Quanto alla situazione di difficoltà finanziaria, l'appellante ha indicato alcune circostanze (precedente prestito di Euro 36.000,00 erogato in suo favore da concessione di – non meglio dettagliate - molteplici fideiussioni, CP_2
saldo negativo di Euro 1.000,00 del conto corrente personale acceso presso
Cassa di Risparmio) di per sé poco rilevanti ai fini della dimostrazione del citato presupposto di legge. Peraltro, anche ad ammettere che fosse a CP_1
conoscenza di tali negozi e del saldo del conto corrente (il che appare verosimile solo per l'esistenza di un pregresso rapporto di mutuo, considerando le verifiche sul merito creditizio che il finanziatore usualmente compie prima di erogare il denaro), ciò non significa che il mutuatario si trovasse in una condizione di difficoltà economica ed ancora meno che di tale condizione la mutuante abbia profittato.
Infatti, la prestazione di garanzie ed un precedente mutuo in ammortamento con altra banca non sono fatti indicativi di una situazione di precarietà economica (a ben vedere indurrebbero a presumere il contrario). Il saldo negativo del conto pagina 8 di 17 corrente (sempre ammesso che ne fosse a conoscenza) era modesto CP_1
e perciò poco significativo.
Il requisito della sproporzione non può dirsi dimostrato. Invero:
- il contratto di finanziamento di cui è causa è stato stipulato a seguito di una richiesta di “prestito personale” di senza alcuna indicazione Parte_1
della destinazione delle somme mutuate, sicché è escluso che Controparte_1
si sia approfittata della necessità del cliente di soddisfare bisogni primari;
- la misura del tasso (corrispettivo) superiore alla media indicata dalla Banca
d'Italia era comunque giustificata dal rischio di inadempimento connesso al fatto che il mutuo era erogato non da una banca, che già conosce il cliente per intrattenere con esso rapporti di durata (ad esempio, un conto corrente) e ha consapevolezza della consistenza del patrimonio di controparte, bensì da una società finanziaria, con cui non vi erano stati precedenti rapporti e verosimilmente contattata per il compimento di un unico negozio di finanziamento (rischio nella specie già concretizzatosi a partire dal mese di aprile 2013, non avendo l'appellante da quel momento più pagato le rate del finanziamento), sicché essa non può essere di per sé ritenuta indice di squilibrio contrattuale;
- il nulla ha dedotto in ordine all'impossibilità di ottenere condizioni Pt_1
migliori con altri operatori bancari/finanziari e, in particolar modo, non risulta che egli abbia chiesto preventivi ad altre società finanziarie o che abbia vagliato la possibilità di rivolgersi ad un istituto di credito (fermo restando che non potrebbe di certo sanzionarsi l'appellata, se ignara di eventuali precedenti pagina 9 di 17 richieste di finanziamento non andate a buon fine, per il semplice fatto di essere stato l'unico soggetto disponibile a fare credito all'appellante);
- non è stato chiarito, e comunque non è dimostrato, se al momento della stipula del contratto con l'appellante fosse inadempiente al contratto con CP_1
quali fossero le fideiussioni precedentemente prestate e se siffatte CP_2
garanzie fossero state, in tutto o in parte, escusse.
Il primo motivo d'appello è, pertanto, respinto.
*****
6. Il terzo motivo è infondato in quanto la commissione o indennità di estinzione anticipata non è un onere connesso all'erogazione del credito, ma corrisponde ad un diritto potestativo esercitato dal mutuatario che prescinde da un inadempimento.
Tale commissione non costituisce una forma di interesse, trattandosi piuttosto della remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell'istituto di credito per l'esercizio del potere di recesso (in tal modo la banca viene, infatti, compensata delle conseguenze negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituire).
In senso conforme v. Cass. sez. 3 , sentenza n. 7352 del 07/03/2022: “In tema di
usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla
disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi
moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non
costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente
dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un
pagina 10 di 17 corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella
connessi”.
*****
7. Il quinto motivo va trattato nel merito pur essendo stata la doglianza sull'effetto anatocistico occulto formulata per la prima volta in appello in quanto afferisce a un'eccezione di nullità della clausola sugli interessi del mutuo,
rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Esso è comunque privo di pregio. L'appellante ha, infatti, del tutto travisato le modalità di funzionamento del piano di rimborso secondo il sistema di ammortamento alla francese, che escludono il prodursi del censurato effetto anatocistico: infatti, gli interessi della prima rata sono quelli che maturano nel primo mese successivo alla stipula del contratto sul capitale interamente mutuato;
quelli della seconda rata si calcolano,
invece, sul capitale che residua dopo il pagamento della prima rata e così via fino all'ultima rata ove la quota capitale è nettamente maggioritaria e, quindi, gli interessi che vengono addebitati sono solo una minima parte del complessivo importo chiesto al mutuatario. Inoltre, l'importo costante della rata è
semplicemente la conseguenza della scelta di individuare una somma che il mutuatario è in grado di pagare in un certo tempo sulla base delle sue condizioni economiche: una volta stabilita la quota capitale, ancorata alla durata del mutuo,
è sufficiente l'impiego di una semplice algoritmo matematico per determinare la quota di interessi che il mutuatario dovrà pagare.
Non si determina, pertanto, alcuna capitalizzazione composta del saggio di interesse, i cui effetti non sono stati, peraltro, neppure quantificati con l'atto d'appello (ciò che rileva anche ai fini dell'ammissibilità del mezzo ai sensi pagina 11 di 17 dell'art. 342 c.p.c., non avendo l'appellante indicato le concrete conseguenze che sarebbero derivate dai, non meglio precisati, “oneri occulti per l'anatocismo
composto”).
*****
8. Le clausole contestate con il secondo motivo sono le seguenti:
“26) Ritardo nei pagamenti Nei casi in cui il Cliente non rispetti i termini di
pagamento pattuiti, avrà diritto: a) In riferimento al Prestito CP_1
Personale, di esigere, senza preavviso, oltre agli importi per mensilità scadute
ed impagate, un'indennità dell 8%, calcolata sugli importi suddetti: b) in
riferimento alla linea di credito, di addebitare ulteriori interessi calcolati giorno
per giorno nella misura contrattualmente stabilita sul saldo giornaliero in quota
capitale, fino alla data di effettivo pagamento.
27) Decadenza dal beneficio del termine mediante invio di lettera CP_1
raccomandata, potrà dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine
senza preventiva messa in mora, il caso di mancato pagamento alla scadenza ci
almeno due rate di rimborso, ovvero dell'ultima, restando inteso che il
pagamento tardivo, successivo alla dichiarazione di decadenza, anche se
accettato, non rimette in termini il debitore. In tale ipotesi il Cliente e/o i suoi
aventi causa dovranno provvedere a pagare immediatamente in unica soluzione,
oltre a quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate, anche il residuo
capitale restante dovuto, maggiorato di una penale dell'8%. In caso di ritardo
del Cliente nel pagamento delle somme dovute ed indicate nella lettera di
decadenza dal beneficio del termine potrà addebitare sulle stesse, CP_1
pagina 12 di 17 nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, in interesse di mora nella
misura massima del 14,60% annui”.
La clausola n. 27 del contratto di credito prevede, per il caso di decadenza dal beneficio del termine, l'applicazione, oltre che di interessi definiti moratori nella misura del 14,60% annuo, di una penale (non meglio qualificata) dell'8%.
Risulta evidente che quest'ultimo onere è una forma di interesse moratorio in quanto presuppone l'inadempimento del mutuatario e prevede una (ulteriore)
determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento che si somma alla clausola formalmente moratoria. L'assenza di indicazioni sulla base di calcolo della c.d. penale porta alla conclusione che essa è analoga a quella indicata per gli interessi qualificati come moratori, vale a dire il residuo capitale.
La clausola n. 26, valida per il periodo antecedente la decadenza dal beneficio del termine, si limita a prevedere una, non meglio precisata, indennità del 9%,
calcolata sugli importi delle mensilità non pagate (quindi, sia sul capitale che sugli interessi corrispettivi). Si è in presenza, pertanto, di una forma, non qualificata, di interesse moratorio.
La questione deve essere decisa secondo quanto evidenziato dalle Sezioni Unite
con la sentenza n. 19597 del 18/09/2020. Occorre, quindi, considerare che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue pagina 13 di 17 che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il
T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2,
c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria)
pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì
applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.
La combinazione dei due oneri previsti dalla clausola n. 27 determina l'applicazione di un interesse moratorio pari a quasi il 25% annuale, che è
sicuramente superiore al tasso soglia moratorio, pari a quello corrispettivo
(14,90%) incrementato dell'importo degli interessi moratori indicato nel decreto ministeriale di rilevazione del tasso soglia all'epoca della stipula del contratto,
pari al 2,1% (quest'ultimo incrementato del 50% ).
Ad analogo risultato si perviene con riferimento alla clausola n. 26 in quanto il complessivo tasso moratorio risulta pari quantomeno al 14,56% + 9% = 23,56%
pagina 14 di 17 e, quindi, è senz'altro superiore al tasso soglia moratorio come sopra determinato.
Consegue che vanno eliminati gli importi richiesti da a titolo di CP_1
interessi moratori, indicati nell'estratto conto prodotto sub doc. 3 del suo fascicolo come “indennità di ritardo” (pari ad Euro 517,05), e che, in ragione della nullità delle clausole nn. 26 e 27 del contratto, gli interessi dovuti saranno solo quelli corrispettivi (il c.d. TAN), pari al 13,45%, dal 23.12.2014 (decorrenza indicata nelle conclusioni del primo grado) fino al saldo (da riconoscersi, per quanto appena detto, sull'importo di Euro 10.346,96).
Si specifica da ultimo che non va fatta applicazione della disciplina consumieristica in quanto il che con la formulazione della domanda in Pt_1
primo grado e con i motivi d'appello ha chiaramente inteso invocare unicamente i rimedi previsti dalla legge n. 108 del 1996 e dall'art. 1815 c.c., non ha dedotto elementi che consentano alla Corte di affermare che egli avesse negoziato il mutuo in qualità di consumatore.
Dall'accoglimento del secondo motivo consegue il parziale accoglimento del quarto, in quanto il credito di viene ridotto tenendo conto delle CP_1
rilevate nullità.
*****
9. L'esito del giudizio determina la prevalente soccombenza dell'appellante,
tenuto a rifondere tre quarti delle spese di liquidate nell'intero, in CP_1
ragione delle limitate questioni trattate, in misura di poco superiore ai valori minimi e, quindi, per il primo grado in Euro 3.500,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e per l'appello in Euro
pagina 15 di 17 2.200,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese di C.T.U. vanno poste per tre quarti a carico del mutuatario e per un quarto a carico della mutuante.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 1304/2021 Controparte_1
pronunciata in data 22.6.2021 dal Tribunale di Vicenza, lo accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata:
- dichiara l'usurarietà degli inteteressi moratori del contratto di mutuo di cui è
causa e pertanto dichiara che nulla è dovuto a tale titolo;
- condanna a pagare in favore dell'appellata la somma di Euro Parte_1
10.346,96 oltre ad interessi corrispettivi nella misura del 13,45%, dal 23.12.2014
al saldo;
- condanna l'appellante alla rifusione di tre quarti delle spese dell'appellata, che liquida nell'intero per il primo grado in Euro 3.500,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per l'appello in Euro
2.200,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione;
- pone le spese della C.T.U. espletata in primo grado definitivamente a carico dell'appellante per tre quarti ed a carico dell'appellata per un quarto
Venezia, 9 luglio 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
pagina 16 di 17 Dott. Luca Marani
Dott. Alessandro Rizzieri
pagina 17 di 17