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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/05/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Rg. n. 945/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
nella causa civile iscritta al n. 945/2024 R.G. Cont.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
d'appello
ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di Parte_1
nuovo difensore, dall'avv. Rosa Somma, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in
Castellammare di Stabia (NA) alla Salita Marchese de Turris n. 5
APPELLANTE
E
[..
[...]
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Controparte_1
Crescenzo in virtù di procura alle liti per Notaio dr. di Treviso del 18.12.2014, Rep. Persona_1
186905 e Racc. 30367, allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Nocera Inferiore alla via Matteotti n. 46
APPELLATA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Novara alla via NT
Brescia n. 2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 5967/2023 del 14.09.2022 -
05.08.2024 –03.10.2023.
Conclusioni: Come da atti di causa e da note conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
L'appellante citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Gragnano la Parte_1 Controparte_1
, nonché in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., per sentir
[...] NT
condannare i convenuti (ai sensi dell'art. 148 d. lgs. n. 209/2005) al risarcimento dei danni riportati dal motoveicolo di sua proprietà in seguito al sinistro verificatosi il 26.07.2017 alle ore 22.00 circa in Torre
Annunziata alla via Bottaro, all'altezza dell'incrocio con via Ercole Ercoli.
Più nello specifico, l'appellante deduceva che, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, il motoveicolo tipo Kawasaki tg. K045 di sua proprietà si trovava a percorrere la via Bottaro con direzione Castellammare
di Stabia quando, giunto all'incrocio con la via Ercole Ercoli, veniva investito dal motoveicolo Honda tg.
2 DN38515, di proprietà della ed assicurato per la r.c.a con la NT [...]
, il cui conducente non si fermava allo Stop presente in Via Ercole Ercoli e urtava alla fiancata CP_1
destra il motoveicolo Kawasaki, che a seguito dell'impatto sbandava ed urtava il motoveicolo Honda tg.
EJ98724, che proveniva dal senso opposto di marcia, impattandolo nella parte anteriore sinistra e rovinando poi al suolo. Chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni riportati dal motoveicolo Kawasaki, quantificati in € 4.200,00, oltre sosta tecnica, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contradditorio, mentre la convenuta non si costituiva, per NT
cui ne veniva dichiarata la contumacia, si costituiva la , che contestava la domanda in Controparte_1
rito e nel merito;
in particolare eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per essere generico e lacunoso;
nel merito contestava la domanda rilevando perplessità sul fatto storico dedotto e sul nesso causale tra l'assunto sinistro ed i danni lamentati, evidenziando anomalie riscontrate in sede stragiudiziale, quali l'esistenza di numerosi precedenti sinistri con il coinvolgimento delle parti, essendo emersi dalla banca dati
Ivass ben 878 sinistri con il nominativo della convenuta 16 sinistri con NT
il nominativo dell'attore e 9 sinistri con il nominativo di , proprietario del terzo veicolo Persona_2
coinvolto; evidenziava che in sede stragiudiziale era stato accertato che il medesimo veicolo Kawasaki, di immatricolazione tedesca, con il medesimo numero di telaio seppure con targhe e proprietari diversi, era stato coinvolto in altri sinistri, riportando danni analoghi;
rilevava che in vari sinistri, ivi incluso uno dei sinistri con il coinvolgimento del motoveicolo Kawasaki, ricorreva il nominativo di e di NT
, quest'ultimo consulente di nel sinistro in oggetto;
contestava, Controparte_4 Parte_1
altresì, la quantificazione dei danni lamentati. Chiedeva la declaratoria di improponibilità e inammissibilità
della domanda, di nullità dell'atto di citazione o, in subordine, il rigetto della domanda, nonché la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente per gli accertamenti del caso, con vittoria delle spese di lite.
- Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nell'escussione del teste di parte attrice e nel deposito di documentazione, nell'espletamento di c.t.u. tecnica comparativa e ricostruttiva, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del
14.09.2022 e poi assegnata a sentenza.
3 Con la sentenza di rigetto n. 5967/2023 impugnata, il Giudice di Pace adito, ritenendo la generica prova testimoniale insufficiente a provare i fatti dedotti dall'attore, considerato che il c.t.u. non si era potuto esprimere sulla compatibilità tra i danni e la dinamica del sinistro essendo il veicolo dell'attore venduto,
tenuto conto dell'elevato numero di precedenti sinistri con il coinvolgimento delle parti, rigettava la domanda in quanto non provata, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite e ponendo le spese delle due c.t.u. a carico dell'attore, disponendo la trasmissione degli atti presso il Tribunale di Torre
Annunziata.
Avverso la suddetta sentenza, con atto notificato in data 21.02.2024 a e a Controparte_1 [...]
ha proposto appello ritenendo il provvedimento illegittimo NT Parte_1
sulla base di tre motivi: 1) erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
2) erronea e ingiustificata valorizzazione ai fini della decisione dell'elevata sinistrosità delle parti;
3) difetto di motivazione della sentenza per aver il giudicante riportato il contenuto di altri provvedimenti senza aver esposto le specifiche ragioni del proprio convincimento e, in particolare, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere inattendibile il teste.
Quindi l'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tipo Honda SH tg. DN38515, di proprietà dell'appellata la condanna dei convenuti, odierni appellati, NT
al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, della somma di € 4.200,00, oltre sosta tecnica, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione al difensore antistatario, ad eccezione delle spese del contributo unificato.
Instaurato il contraddittorio, l'appellata ritualmente citata, non si è NT
costituita, per cui ne viene dichiarata la contumacia, mentre si è costituita in giudizio la , Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.; la compagnia appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; ha contestato la fondatezza dei motivi di appello, ritenendo la decisione del giudice di pace condivisibile e correttamente fondata su un'attenta valutazione di tutte le prove acquisite;
ha ribadito le perplessità sollevate in primo grado in merito alla veridicità del fatto storico per l'elevata sinistrosità delle parti, per il coinvolgimento del motoveicolo dell'attore in precedente sinistro con danni simili, nonché per il coinvolgimento del
4 nominativo di e di in più sinistri, ivi inclusi i sinistri con il veicolo NT Controparte_4
attoreo. Ha chiesto la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio civile in attesa della definizione del giudizio penale relativo ai fatti di causa, la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, in subordine, il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di causa del primo grado di giudizio, questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 23.04.2025, resa a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del
22.04.2025, ha riservato la causa in decisione.
Orbene, in primo luogo, va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato (in data
21.02.2024) nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza (03.08.2023), non notificata.
Va, poi, osservato che l'appello, tempestivamente iscritto a ruolo, è ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 e dell'art. 434 c.p.c.. La giurisprudenza, pronunciatasi sull'interpretazione della norma,
ha ritenuto che gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. civ., sez. un., 16.11.17 n. 27199; Cass. civ., ord., 30.05.2018, n. 13535; Cass. civ., ord.,
08.09.2020. n. 18699). Nel caso di specie sono delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado,
risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste.
In relazione alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta
del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il
5 rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta
affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di
inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento
impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi
stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ne discende che non vengono in discussione in questa sede questioni relative alla proponibilità e alla procedibilità della spiegata domanda risarcitoria, nonché alla titolarità delle parti in causa.
Non può essere accolta la richiesta di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. formulata in ragione dell'assunta pendenza in relazione ai fatti di causa di procedimento penale, di cui, tra l'altro, non è indicato alcun riferimento.
Sul punto, infatti, deve osservarsi come, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, sia stato abbandonato il principio dell'unità della giurisdizione e della cd. pregiudizialità penale ed è
stato accolto il sistema dell'autonomia e separazione dei due giudizi, sicché, tranne le ipotesi di cui all'art. 75 comma 3 c.p.p. – non integrate nella specie e, peraltro, restrittivamente intese da Cass. SS.UU. n.
13661/2019 – il giudice civile deve procedere all'autonomo accertamento dei fatti dedotti in giudizio, pur potendo trarre elementi di prova dagli atti del pendente procedimento penale, ove ritualmente prodotti dalle parti.
Accertata l'ammissibilità dell'appello e l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte appellata, occorre valutare nel merito i motivi di impugnazione.
L'appello è infondato e non può essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Con il primo motivo di appello, lamenta l'erronea valutazione delle prove acquisite, Parte_1
impugnando la parte della sentenza in cui il giudice di pace, pur sostenendo che il teste abbia confermato il
6 verificarsi del sinistro, ritiene che sia stato impreciso nella ricostruzione dello stesso “avendo
genericamente indicato i punti di impatto tra i veicoli e non precisando neanche le velocita dei veicoli
coinvolti, redendo una testimonianza piuttosto generica e configurando quindi una inattendibilità del teste
escusso ...”; l'appellante sostiene, invece, che il teste abbia reso una testimonianza chiara e precisa,
confermando sia la dinamica del sinistro dedotta nell'atto introduttivo sia l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo del convenuto, e che la deposizione resa trovi conferma nella documentazione in atti.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante critica la parte della sentenza in cui il giudice di pace,
nel valorizzare la documentazione allegata dalla compagnia più di altre prove, giustifica la sua decisione richiamando l'elevata sinistrosità delle parti coinvolte nel sinistro, affermando che “parte convenuta ha
prodotto scheda Ivass dalla quale risultano 878 sinistri a carico della convenuta, 16 sinistri con il nominativo
dell'attore e 9 sinistri a carico di , coinvolto nel sinistro ...”; l'appellante evidenzia che la Per_2
convenuta è società leader nell'attività di noleggio e di vendita di veicoli, proprietaria di numerosi veicoli nel territorio italiano.
Con il terzo motivo di appello, critica la sentenza impugnata per difetto di motivazione, avendo il giudicante riportato il contenuto di altri provvedimenti senza esporre le specifiche ragioni del proprio convincimento e, in particolare, le ragioni che hanno indotto a ritenere inattendibile il teste.
La contesta i motivi di appello, ritenendo corretta la valutazione delle risultanze Controparte_1
istruttorie da parte del giudice di primo grado, e giusto il rigetto della domanda per mancato raggiungimento dell'an; deduce che la decisione del giudice di pace si fonda sulla corretta valutazione dell'intero quadro probatorio, sia della dichiarazione del teste, giustamente valutato inattendibile, sia sulla base della documentazione depositata dalla compagnia, da cui emerge l'elevata sinistrosità delle parti, il coinvolgimento del motoveicolo dell'attore in altri sinistri ed il coinvolgimento di medesime parti in più
sinistri.
Ritiene chi scrive che, nella vicenda de quo, dal contenuto della dichiarazione del teste escusso, nonché da quanto emerso dalle ulteriori emergenze istruttorie (modello c.a.i. allegato alla richiesta di risarcimento dei danni, perizia di parte attrice e foto relative al veicolo Kawasaki, perizia dello studio tecnico fiduciario di relativa al veicolo attoreo danneggiato, liste sinistri Ivass delle parti, documenti relativi Controparte_1
7 a precedenti sinistri con il coinvolgimento del veicolo attoreo, c.t.u. tecnica) non possano ritenersi provati il verificarsi del sinistro secondo la dinamica dedotta dall'appellante, la responsabilità del conducente del veicolo dell'appellato, i danni riportati dal motoveicolo Kawasaki, il nesso di causalità tra evento e danni.
Il teste indicato da parte attrice, sig. , escusso in primo grado all'udienza del 09.09.2020, Testimone_1
indifferente alle parti, confermava di aver assistito al sinistro verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte dall'attore, ovvero verso la fine del mese di luglio dell'anno 2017, alle ore 22.00 circa, in
Torre Annunziata alla via Bottaro, all'altezza dell'incrocio con via Ercole Ercoli, in cui rimanevano coinvolti la moto Kawasaki di colore nero ed altri due motoveicoli di colore bianco;
in merito alla dinamica del sinistro riferiva di aver visto che la moto Kawasaki, che percorreva la via Bottaro con direzione Castellammare di
Stabia, veniva investita da un motoveicolo di colore bianco, che provenendo dalla via Ercoli Ercole, strada posta alla destra secondo la direzione del veicolo attoreo, non si arrestava allo Stop e si immetteva improvvisamente su via Bottaro, urtando la moto Kawasaki nella parte laterale destra con la propria parte anteriore;
riferiva che la moto Kawasaki, a seguito dell'impatto, sbandava e finiva per urtare nella parte laterale anteriore un altro motoveicolo che percorreva la stessa strada nel senso opposto, rovinando poi al suolo sul lato sinistro;
aggiungeva che il conducente della moto Kawasaki non riuscì ad evitare l'impatto poiché il conducente del motoveicolo investitore, un ragazzo di circa 25 anni, non arrestandosi allo stop, si era immessa repentinamente in via Bottaro;
precisava che a bordo dei tre veicoli coinvolti vi erano solamente i conducenti;
in merito ai danni riportati dal motoveicolo attoreo, riferiva che lo stesso riportò
ingenti e diffusi danni, e, difatti, presentava varie ammaccature e vi erano diversi pezzi di plastica a terra;
riconosceva dalle foto in atti sia la moto che i danni riportati.
Le dichiarazioni rese dal teste, invero, appaiono su alcuni punti generiche e lacunose, atteso che lo stesso,
pur avendo riportato informazioni abbastanza precise in merito alle circostanze di tempo e di luogo del sinistro e alla dinamica del sinistro, verificatosi in conseguenza della azzardata manovra del conducente del veicolo di parte convenuta, ai punti di impatto tra il motoveicolo investitore e la moto Kawasaki, nulla ha riferito riguardo alle condizioni di traffico alle caratteristiche della strada, al modello degli altri due veicoli coinvolti nel sinistro, al punto di impatto della Kawasaki con il terzo veicolo, alla condotta di guida del conducente del veicolo attoreo;
anche i danni riportati dalla moto Kawasaki a seguito dei due impatti e poi della caduta al suolo sono descritti in modo del tutto generico, limitandosi il teste a riferire di aver notato
8 diffuse ammaccature e pezzi di plastiche a terra, senza precisare le parti danneggiate, precisazione necessaria nel caso di specie in considerazione del precedente sinistro del veicolo attoreo.
Le dichiarazioni rese dal teste, inoltre, non trovano piena conferma nella documentazione in atti sopra richiamata.
Dalla perizia a firma del c.t. di parte attrice, e dalla perizia a firma del c.t. Persona_3 Persona_4
fiduciario di nonché dalle foto in atti, emerge che la moto Kawasaki presentava danni sia Controparte_1
alla parte laterale e anteriore destra, sia alla parte laterale sinistra e lo stesso perito della compagnia riteneva coerenti i danni riscontrati con la dinamica del sinistro.
Tuttavia, nel corso di causa, essendo emerso che sia la moto Kawasaki dell'attore che il motoveicolo Honda
SH della società erano stati venduti, non è stato possibile accertare la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro e, inoltre, è stata confermata l'esistenza di precedente sinistro, di poco anteriore, in cui lo stesso veicolo Kawasaki, sia pure con diverso numero di targa e con diverso proprietario, riportava danni simili, di cui veniva chiesto il risarcimento.
Dalla documentazione prodotta da (perizia relativa al precedente sinistro del Controparte_1
30.04.2017 in cui era coinvolta la moto Kawasaki), è emerso, difatti, che taluni danni erano già presenti sul motoveicolo (es. parafango anteriore, silenziatore scarico), né di essi vi è in atti prova dell'avvenuta riparazione (es. copia fattura di riparazione precedente alla data del sinistro).
Nella allegata relazione di c.t.u. tecnica effettuata in primo grado, il consulente, dopo aver precisato di non poter visionare direttamente il veicolo attoreo in quanto venduto e di utilizzare i rilievi fotografici in atti per poter descrivere il veicolo e valutare i danni, provvedeva ad individuare i danni riscontrati sul motoveicolo attoreo mediante le foto allegate, riscontrando “graffi sul lato destro in basso nella parte centrale, mentre
nella parte sinistra la carrozzeria è fortemente danneggiata, parti di carrozzeria da riparare anche nella
parte sinistra centrale del motoveicolo. Nella parte posteriore del veicolo è ben evidente il danneggiamento
del silenziatore scarico ...”. In merito alla compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro, il c.t.u.
affermava che “Il veicolo attoreo è stato venduto e non più presente sul territorio nazionale. Il veicolo Honda
SH tg. EJ98724 è stato riparato e venduto. Inoltre non sono stati prodotti agli atti né rilievi fotografici degli
9 altri motoveicoli né documentazione fiscale che ne attesti la riparazione. Pertanto, mancano gli elementi
sufficienti per poter verificare la compatibilità dei danni”.
A seguito delle controdeduzioni del consulente tecnico della compagnia, precisava che “non è possibile non
tener conto di quanto porta in evidenza il c.t.p. (della compagnia) circa le similitudine dei danni derivanti da
sinistri accaduti nello stesso periodo di quello in oggetto ma con targhe diverse intestate a persone diverse”
e che “vengono richiesti più volte risarcimenti, per il motoveicolo in questione, per danni simili derivanti da
diversi sinistri avvenuti nello stesso periodo di quelli in oggetto”.
La oltre ad allegare e provare l'esistenza di altri sinistri con il coinvolgimento della Controparte_1
moto Kawasaki sia pure con targhe e proprietari diversi, con richiesta di risarcimento di danni simili, rileva dubbi sulla veridicità del sinistro sulla base delle risultanze delle “Liste Ivass” relative alle parti, che evidenziano 16 sinistri con il coinvolgimento dell'appellante , ben 878 sinistri con il Parte_1
coinvolgimento dell'appellata 9 sinistri con il nominativo di NT
, proprietario del terzo veicolo coinvolto;
evidenzia, ancora, la ricorrenza del nominativo di Persona_2
in un sinistro con il coinvolgimento del medesimo motoveicolo Kawasaki, mentre NT
, consulente di nel sinistro in oggetto, risulta acquirente di un Controparte_4 Parte_1
veicolo di . NT
Ritiene lo scrivente che sia necessario valorizzare anche questi dati al fine di confermare il rigetto della domanda di danno, trattandosi di prove atipiche pienamente utilizzabili ai fini della formazione del convincimento in punto di effettività dei sinistri denunciati. Come rilevato dal giudice di pace, di fronte all'elevata sinistrosità di tutte le parti, così come di fronte alla ricorrenza di medesimi nominativi in diversi sinistri, non può parlarsi “di semplici coincidenze”.
Si evidenzia che il valore probatorio degli estratti della banca dati Ivass, istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria r.c.a,
regolata dall'art. 135 d.lgs. 209/2005, è stato più volte richiamato in diverse pronunce (Tribunale Napoli
sent. 2129/22; Tribunale Napoli Nord sent. n. 118/20; n. 256/20; n. 2486/21; Trib. Avellino sent. n. 387/20).
Nel modello c.a.i. allegato, sottoscritto dall'appellante e dal conducente del veicolo della società appellata,
diverso dal proprietario, sono indicate le circostanze di tempo e di luogo dell'evento dannoso, i soggetti ed i
10 veicoli coinvolti nel sinistro, i punti di impatto;
viene graficamente riportata la dinamica del sinistro dedotta nell'atto di citazione e confermata dal teste;
sono riportate la dicitura “ho torto”, riferibile al conducente del veicolo Honda SH e “ho ragione” riferibile al conducente del motoveicolo Kawasaki.
Orbene, come è stato precisato, per costante giurisprudenza della Suprema Corte formatasi sull'art. 143
d.lgs. 209/2005, le dichiarazioni contenute nel modello c.a.i., pur sottoscritto da tutte le parti coinvolte nel sinistro stradale, non assurgono a piena prova nei confronti di alcuno dei litisconsorti chiamati in giudizio,
ma sono solo idonee a fondare una presunzione semplice nei confronti di tutte le parti convenute, in particolare modo della compagnia assicurativa, che potrà superarla fornendo la prova contraria ovvero attraverso il ricorso ad altra presunzione (Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 25468 del 12.11.2020, Cass. civ.,
sez. III, n. 25770 del 14.10.2019 e n. 4536 del 08.03.2016); ad ogni modo, “è fatto salvo il potere del giudice
del merito, in materia di responsabilità di sinistro stradale, di valutare come preclusa la portata confessoria
del cosiddetto c.a.i. nell'esistenza di un accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto, come descritto in
quel documento, e le conseguenze del sinistro come accertato in giudizio” (Cass. civ. Sez. III, n. 4010 del
20.02.2018; Cass. civ. sez. III n. 15881 del 25.06.2013). La dichiarazione confessoria riportata nel relativo modulo, quindi, rappresenta un elemento istruttorio che, insieme a tutte le altre emergenze processuali,
incluse quelle idonee a superarla, consente al Giudice di giungere all'accertamento del fatto.
Nel caso in oggetto, la copia del modello c.a.i., valutata unitamente alla deposizione testimoniale ed alla ulteriore documentazione in atti, in particolare alla documentazione prodotta da Controparte_1
nonché alle risultanze della c.t.u., non è sufficiente a provare il fatto dedotto dall'attore, odierno appellante, e la responsabilità del conducente del veicolo Honda SH di proprietà di NT
e soprattutto non è idonea a provare l'entità dei danni riportati dal motoveicolo Kawasaki
[...]
nel sinistro in oggetto ed il nesso eziologico tra evento dedotto e danni stessi.
In conclusione, alla luce degli elementi probatori raccolti non merita censura la valutazione dal primo giudice posta a fondamento della decisione in questa sede appellata, in ordine alla inattendibilità dell'unico teste escusso e alla insufficienza del compendio istruttorio a dimostrare l'effettivo accadimento del sinistro per cui è causa con le modalità indicate e, quindi, della fondatezza della pretesa risarcitoria azionata dall'attore, odierno appellante, nei confronti dell'asserito responsabile civile e della sua assicurazione.
Pertanto, l'appello non può essere accolto.
11 Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano nella misura indicata in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022 (scaglione di riferimento, da euro 1.100,01 a euro 5.200,00), tenendo conto dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento ( secondo il criterio del disputatum), stante la non complessità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Nei rapporti tra l'appellante e nulla va disposto quanto alle spese di NT
lite, attesa la contumacia della seconda.
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questo, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese processuali di secondo grado, in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 852,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
12 C) Nulla sulle spese in ordine ai rapporti tra e Parte_1 NT
D) Dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 bis d.p.r. 30
maggio 2002, n. 115.
Torre Annunziata, 4.5.2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
13