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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 08/07/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 38/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023; promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. CERIO ENNIO;
(parte opponente)
contro
:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel Controparte_1 P.IVA_1 presente giudizio, dagli avv.ti Marco D'Amici e Antonio Diana;
(parte opposta) nonché nei confronti di:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente Controparte_2 P.IVA_2 giudizio, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso;
Oggetto: opposizione all'esecuzione;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna opponente ha riassunto la fase di merito dell'opposizione, iscritta al R.G.E.M. n. 539/2022 (conclusasi – quanto alla fase sommaria di competenza funzionale del G.E. – con il rigetto dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione), proposta avverso l'esecuzione presso terzi promossa, ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, dall'odierna parte opposta, , nei confronti della stessa Controparte_1 opponente. L'opponente, in particolare, ha dedotto, quali motivi di opposizione:
1. l'impignorabilità delle somme dovute alla debitrice opponente dal terzo pignorato,
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per Controparte_2
l'irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001;
2. l'irregolarità delle notificazioni delle cartelle effettuate dalla parte opposta, in quanto non avvenute presso la sede legale e/o presso il domicilio o la residenza del legale rappresentante;
3. la prescrizione dei crediti azionati in sede esecutiva;
4. l'assenza di motivazione del pignoramento eseguito nei confronti dell'odierna opponente, stante la mancata indicazione specifica dei singoli crediti azionati.
Si sono costituite in giudizio la parte opposta e il terzo pignorato, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate, e chiedendo, quindi, il rigetto dell'opposizione stessa.
Rigettata l'istanza di chiamata in causa formulata dalla parte opposta nei confronti dell (in CP_3 quanto formulata solo in via subordinata rispetto all'accoglimento dell'opposizione) e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. (nella formulazione ante riforma Cartabia), la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
L'opposizione non è fondata e, pertanto, non può essere accolta.
Preliminarmente, deve essere qualificata l'opposizione proposta dall'odierna opponente quale opposizione successiva all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., atteso che, con la stessa, l'odierna opponente intendere contestare il diritto della parte opposta di procedere ad esecuzione forzata.
Ciò premesso, e venendo al merito dell'opposizione proposta, si osserva che prive di pregio appaiono le doglianze sollevate dall'odierna opponente quali motivi di opposizione.
1.
Quanto al primo motivo di opposizione, si osserva, infatti, che l'elencazione dei crediti ritenuti impignorabili ex lege – contenuto nell'art. 545 c.p.c. – costituisce un numerus clausus e, pertanto, ha carattere tassativo.
Ne deriva che, in mancanza di espressa previsione normativa, derogativa rispetto al principio generale di cui all'art. 2740 c.c., il vincolo di impignorabilità non può estendersi a crediti non ricompresi nell'elencazione di cui alla citata norma, quali, nel caso di specie, le indennità elargite dallo Stato in ragione della violazione di diritti fondamentali riconosciuti dalla C.E.D.U. (v., in tal senso: Cass. civ.
n. 15601/2005; n. 5823/1985; n. 4496/1986; n. 9727/1995), con conseguente infondatezza di tale motivo di opposizione. 2.
Con riferimento, invece, al secondo motivo di opposizione, si osserva che, dalla documentazione versata in atti dalla parte opposta (cfr., in particolare, i doc. nn. da 44 a 50, allegati alla comparsa di costituzione e risposta di ), risulta che tutte le Controparte_1 notificazioni sono avvenute presso l'indirizzo di resistenza dell'odierna opponente (Fossalto – CB,
Contrada Campofreddo n. 4), quale dichiarato dall'odierna opponente stessa anche in sede di opposizione.
Ebbene, la notifica effettuata presso l'indirizzo di residenza deve considerarsi pienamente valida.
È opportuno premettere, al riguardo, che la notificazione degli atti al contribuente deve essere fatta presso il “domicilio fiscale” (art. 60, co. 1, lett. C, del D.P.R. n. 600/1972), che, com'è noto, coincide con la residenza anagrafica della persona fisica.
Del tutto inconferente, quindi, appare il richiamo operato dall'odierna opponente alla notificazione da effettuarsi, asseritamente, presso la sede legale e/o presso il domicilio o la residenza del legale rappresentante, non venendo, qui, in considerazione una persona giuridica ma, appunto, una persona fisica.
Del resto, l'odierna opponente non ha in alcun modo nemmeno allegato la propria qualità di imprenditore.
È, tuttavia, sufficiente osservare, al riguardo, e ad ogni buon conto, che, come chiarito dalla Suprema corte, nel caso di impresa individuale – come nel caso di specie –, “poiché il destinatario della pretesa tributaria è la persona fisica dell'imprenditore, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale della persona fisica dell'imprenditore […] secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 e ss. c.p.c., tenendo presente che l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del Comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove esercita l'industria o il commercio” (v. ex multis, da ultimo: Cass. civ.
n. 12832/2022).
Ne deriva – alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate – che le notificazioni effettuate presso l'indirizzo di residenza dell'odierna opponente appaiono pienamente legittime.
3.
Quanto, poi, al terzo motivo di opposizione, si osserva (e a tacere del fatto che l'odierna opponente si è limitata a contestare del tutto genericamente la prescrizione dei crediti azionati, non avendo, tuttavia, in alcun modo indicato, per ciascuna cartella, pur essendone onerata, il dies a quo della decorrenza prescrizionale e il termine di prescrizione ritenuto applicabile in ragione del singolo tributo) che la parte opposta – mediante la produzione di documentazione attestante l'avvenuta notificazione, all'odierna opponente, delle singole cartelle di pagamento, nonché del preavviso di fermo, delle intimazioni di pagamento e delle comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria di cui si dirà di seguito – ha dimostrato il compimento di validi atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, si osserva che le cartelle oggetto di esecuzione forzata sono le seguenti:
1. n. 02720110003316112000, notificata il 13/12/2011 (contravvenzione C.d.S. anno 2007, prescrizione quinquennale);
2. n. 02720110004228320000, notificata il 16/03/2012 (contravvenzione C.d.S. anno 2007, prescrizione quinquennale);
3. n. 02720110005150333000, notificata il 23/11/2012 (sanzione amministrativa comunale anno
2008, prescrizione quinquennale);
4. n. 02720120000544687001, notificata il 06/11/2012 (sanzione tributaria anno 2009, prescrizione quinquennale);
5. n. 02720120002515378000, notificata il 10/08/2013 (I.R.P.E.F. anno 2006, prescrizione decennale);
6. n. 02720130003518448000, notificata il 30/10/2013 (sanzione amministrativa comunale anno
2010, prescrizione quinquennale);
7. n. 02720140000180337000, notificata il 21/02/2014 (registro varie anno 2010, prescrizione decennale);
8. n. 02720140002959421000, notificata il 03/09/2014 (sanzione amministrativa l. n. 689/1981 anno 2013, prescrizione quinquennale);
9. n. 02720140003103466000, notificata il 01/10/2014 (sanzione amministrativa comunale anno
2010, prescrizione quinquennale);
10. n. 02720150002054872000, notificata il 24/07/2015 (spese processuali anno 2014, prescrizione decennale);
11. n. 02720150002054873000, notificata il 28/07/2015 (spese processuali anno 2014, prescrizione decennale);
12. n. 02720160002687558000, notificata il 08/10/2016 (contravvenzione C.d.S. anno 2013, prescrizione quinquennale);
13. n. 02720160004826659000, notificata il 25/02/2017 (sanzione amministrativa comunale anno
2013, prescrizione quinquennale);
14. n. 02720170001964262000, notificata il 22/09/2017 (diritto annuale Camera di commercio anno 2014, prescrizione quinquennale);
15. n. 02720180001176472000, notificata il 07/06/2018 (imposta di bollo e di registro anno 2010, prescrizione decennale); 16. n. 02720190000312363000, notificata il 02/04/2019 (diritto annuale Camera di commercio anno 2015, prescrizione quinquennale);
17. n. 02720190001471328000, notificata il 17/05/2019 (contravvenzione C.d.S. anno 2015, prescrizione quinquennale);
18. n. 02720190005507831000, notificata il 08/09/2021 (contravvenzione C.d.S. anno 2019, prescrizione quinquennale);
Ad esse, si aggiunge l'avviso di addebito n. 02720130000038118000, notificato il 15/04/2013
(omesso versamento contributi I.V.S. anno 2006, prescrizione quinquennale o decennale, in caso di denuncia-querela del lavoratore).
Preliminarmente, si osserva che parte opponente non contesta il fatto di aver ricevuto la notificazione delle suddette cartelle di pagamento e del suddetto avviso di addebito e, pertanto, la notificazione di tali atti deve ritenersi pacifica.
Ebbene, con riferimento a tutte le cartelle suindicate, dalla documentazione versata in atti (cfr., in particolare, i doc. nn. da 44 a 50 prodotti unitamente alla comparsa di costituzione e risposta di
, in atti), risultano essere stati posti in essere validi Controparte_1 atti interruttivi della prescrizione.
In particolare:
- il preavviso di fermo amministrativo, notificato in data 18/10/2016, relativo alle cartelle sopra elencate ai nn. da 1 a 11 compresi;
- l'intimazione di pagamento, notificata in data 23/03/2017, relativo alle cartelle sopra elencate ai nn. da 1 a 11 compresi;
- l'intimazione di pagamento, notificata in data 20/04/2018, relativa alle cartelle sopra elencate ai nn. da 1 a 13 compresi;
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 01/07/2019, relativa alle cartelle sopra elencate ai nn. da 1 a 5 compresi e da 7 a 15 compresi;
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 11/11/2019, relativa alle cartelle sopra elencate ai nn. 5, 16 e 17;
- l'intimazione di pagamento, notificata in data 17/06/2022, relativa alle cartelle sopra elencate ai nn. da 1 a 17;
- l'intimazione di pagamento, notificata in data 22/06/2022, relativa alle cartelle sopra elencate ai nn. da 1 a 17.
È, evidente, quindi, come i suddetti crediti non possano, invero, ritenersi prescritti, con conseguente infondatezza della relativa doglianza. Per quanto concerne, invece, la doglianza relativa al maturarsi del termine prescrizionale con riferimento al credito contributivo portato dall'avviso di addebito n. 02720130000038118000, coglie nel segno la deduzione della parte opposta circa la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che l'unico contraddittore è l'ente impositore, ossia, nel caso di specie, l' CP_3
Come chiarito dalla Suprema corte a Sezioni unite, infatti, in materia previdenziale, la proposizione
(come avvenuto nel caso di specie) esclusivamente nei confronti del concessionario della riscossione dell'opposizione proposta al fine di far valere l'inesistenza del credito anche per maturarsi del termine prescrizionale non dà luogo ai meccanismi di cui all'art. 102 o 107 c.p.c. ma comporta il rigetto dell'opposizione stessa per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario, non titolare del diritto di credito (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 7514/2022).
Ne deriva, quindi, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, l'infondatezza anche di tale terzo motivo di opposizione.
Non può non osservarsi – del resto – come il credito complessivamente vantato dalla creditrice opposta nei confronti dell'odierna opponente sia pari a complessivi € 105.460,84, mentre il credito concretamente azionato da nella procedura esecutiva Controparte_1 presso terzi oggetto di opposizione è pari ad € 6.093,93, pari, cioè, al credito vantato dalla stessa opponente nei confronti del , terzo debitore, di talché (al di là delle doglianze relative ai CP_2 singoli crediti portati da singole cartelle di pagamento;
si pensi, ad esempio, alla doglianza relativa al credito nei confronti dell deve ritenersi senz'altro sussistente il diritto della creditrice CP_3 opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'odierna opponente sino a concorrenza dell'importo di cui è debitore il terzo.
4.
Quanto, infine, al quarto e ultimo motivo di opposizione, del tutto priva di pregio è anche la doglianza avente ad oggetto l'assenza di motivazione dell'atto di pignoramento atteso che, al contrario, dalla lettura dell'atto stesso, risultano chiaramente indicate le cartelle di pagamento con riferimento alle quali si agisce in via esecutiva.
Ne deriva, pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, l'integrale rigetto dell'opposizione proposta.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'odierna opponente.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n.
55/2014 (e successive modificazioni) con riferimento ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni, di fatto o di diritto) previsti, per i procedimenti dinanzi al Tribunale, dallo scaglione valoriale entro cui è ricompreso il credito per cui si procede concretamente in via esecutiva (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), con riconoscimento:
- di tutte le fasi, quanto alla posizione di , da Controparte_1 distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- delle sole fasi di studio e introduttiva, quanto alla posizione del , tenuto conto CP_2 dell'attività difensiva concretamente spiegata (tradottasi nella redazione della sola comparsa di costituzione e risposta).
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 38/2023, così provvede:
• Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
• Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_4
, nonché in favore del , delle spese di lite
[...] Controparte_2 per il presente giudizio, che si liquidano:
o quanto a quelle sostenute da , in Controparte_4 complessivi € 2.540,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Marco D'Amici e
Antonio Diana, antistatari;
o quanto a quelle sostenute dal , in complessivi € Controparte_2
849,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Campobasso, 07/07/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023; promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. CERIO ENNIO;
(parte opponente)
contro
:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel Controparte_1 P.IVA_1 presente giudizio, dagli avv.ti Marco D'Amici e Antonio Diana;
(parte opposta) nonché nei confronti di:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente Controparte_2 P.IVA_2 giudizio, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso;
Oggetto: opposizione all'esecuzione;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna opponente ha riassunto la fase di merito dell'opposizione, iscritta al R.G.E.M. n. 539/2022 (conclusasi – quanto alla fase sommaria di competenza funzionale del G.E. – con il rigetto dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione), proposta avverso l'esecuzione presso terzi promossa, ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, dall'odierna parte opposta, , nei confronti della stessa Controparte_1 opponente. L'opponente, in particolare, ha dedotto, quali motivi di opposizione:
1. l'impignorabilità delle somme dovute alla debitrice opponente dal terzo pignorato,
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per Controparte_2
l'irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001;
2. l'irregolarità delle notificazioni delle cartelle effettuate dalla parte opposta, in quanto non avvenute presso la sede legale e/o presso il domicilio o la residenza del legale rappresentante;
3. la prescrizione dei crediti azionati in sede esecutiva;
4. l'assenza di motivazione del pignoramento eseguito nei confronti dell'odierna opponente, stante la mancata indicazione specifica dei singoli crediti azionati.
Si sono costituite in giudizio la parte opposta e il terzo pignorato, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate, e chiedendo, quindi, il rigetto dell'opposizione stessa.
Rigettata l'istanza di chiamata in causa formulata dalla parte opposta nei confronti dell (in CP_3 quanto formulata solo in via subordinata rispetto all'accoglimento dell'opposizione) e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. (nella formulazione ante riforma Cartabia), la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
L'opposizione non è fondata e, pertanto, non può essere accolta.
Preliminarmente, deve essere qualificata l'opposizione proposta dall'odierna opponente quale opposizione successiva all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., atteso che, con la stessa, l'odierna opponente intendere contestare il diritto della parte opposta di procedere ad esecuzione forzata.
Ciò premesso, e venendo al merito dell'opposizione proposta, si osserva che prive di pregio appaiono le doglianze sollevate dall'odierna opponente quali motivi di opposizione.
1.
Quanto al primo motivo di opposizione, si osserva, infatti, che l'elencazione dei crediti ritenuti impignorabili ex lege – contenuto nell'art. 545 c.p.c. – costituisce un numerus clausus e, pertanto, ha carattere tassativo.
Ne deriva che, in mancanza di espressa previsione normativa, derogativa rispetto al principio generale di cui all'art. 2740 c.c., il vincolo di impignorabilità non può estendersi a crediti non ricompresi nell'elencazione di cui alla citata norma, quali, nel caso di specie, le indennità elargite dallo Stato in ragione della violazione di diritti fondamentali riconosciuti dalla C.E.D.U. (v., in tal senso: Cass. civ.
n. 15601/2005; n. 5823/1985; n. 4496/1986; n. 9727/1995), con conseguente infondatezza di tale motivo di opposizione. 2.
Con riferimento, invece, al secondo motivo di opposizione, si osserva che, dalla documentazione versata in atti dalla parte opposta (cfr., in particolare, i doc. nn. da 44 a 50, allegati alla comparsa di costituzione e risposta di ), risulta che tutte le Controparte_1 notificazioni sono avvenute presso l'indirizzo di resistenza dell'odierna opponente (Fossalto – CB,
Contrada Campofreddo n. 4), quale dichiarato dall'odierna opponente stessa anche in sede di opposizione.
Ebbene, la notifica effettuata presso l'indirizzo di residenza deve considerarsi pienamente valida.
È opportuno premettere, al riguardo, che la notificazione degli atti al contribuente deve essere fatta presso il “domicilio fiscale” (art. 60, co. 1, lett. C, del D.P.R. n. 600/1972), che, com'è noto, coincide con la residenza anagrafica della persona fisica.
Del tutto inconferente, quindi, appare il richiamo operato dall'odierna opponente alla notificazione da effettuarsi, asseritamente, presso la sede legale e/o presso il domicilio o la residenza del legale rappresentante, non venendo, qui, in considerazione una persona giuridica ma, appunto, una persona fisica.
Del resto, l'odierna opponente non ha in alcun modo nemmeno allegato la propria qualità di imprenditore.
È, tuttavia, sufficiente osservare, al riguardo, e ad ogni buon conto, che, come chiarito dalla Suprema corte, nel caso di impresa individuale – come nel caso di specie –, “poiché il destinatario della pretesa tributaria è la persona fisica dell'imprenditore, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale della persona fisica dell'imprenditore […] secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 e ss. c.p.c., tenendo presente che l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del Comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove esercita l'industria o il commercio” (v. ex multis, da ultimo: Cass. civ.
n. 12832/2022).
Ne deriva – alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate – che le notificazioni effettuate presso l'indirizzo di residenza dell'odierna opponente appaiono pienamente legittime.
3.
Quanto, poi, al terzo motivo di opposizione, si osserva (e a tacere del fatto che l'odierna opponente si è limitata a contestare del tutto genericamente la prescrizione dei crediti azionati, non avendo, tuttavia, in alcun modo indicato, per ciascuna cartella, pur essendone onerata, il dies a quo della decorrenza prescrizionale e il termine di prescrizione ritenuto applicabile in ragione del singolo tributo) che la parte opposta – mediante la produzione di documentazione attestante l'avvenuta notificazione, all'odierna opponente, delle singole cartelle di pagamento, nonché del preavviso di fermo, delle intimazioni di pagamento e delle comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria di cui si dirà di seguito – ha dimostrato il compimento di validi atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, si osserva che le cartelle oggetto di esecuzione forzata sono le seguenti:
1. n. 02720110003316112000, notificata il 13/12/2011 (contravvenzione C.d.S. anno 2007, prescrizione quinquennale);
2. n. 02720110004228320000, notificata il 16/03/2012 (contravvenzione C.d.S. anno 2007, prescrizione quinquennale);
3. n. 02720110005150333000, notificata il 23/11/2012 (sanzione amministrativa comunale anno
2008, prescrizione quinquennale);
4. n. 02720120000544687001, notificata il 06/11/2012 (sanzione tributaria anno 2009, prescrizione quinquennale);
5. n. 02720120002515378000, notificata il 10/08/2013 (I.R.P.E.F. anno 2006, prescrizione decennale);
6. n. 02720130003518448000, notificata il 30/10/2013 (sanzione amministrativa comunale anno
2010, prescrizione quinquennale);
7. n. 02720140000180337000, notificata il 21/02/2014 (registro varie anno 2010, prescrizione decennale);
8. n. 02720140002959421000, notificata il 03/09/2014 (sanzione amministrativa l. n. 689/1981 anno 2013, prescrizione quinquennale);
9. n. 02720140003103466000, notificata il 01/10/2014 (sanzione amministrativa comunale anno
2010, prescrizione quinquennale);
10. n. 02720150002054872000, notificata il 24/07/2015 (spese processuali anno 2014, prescrizione decennale);
11. n. 02720150002054873000, notificata il 28/07/2015 (spese processuali anno 2014, prescrizione decennale);
12. n. 02720160002687558000, notificata il 08/10/2016 (contravvenzione C.d.S. anno 2013, prescrizione quinquennale);
13. n. 02720160004826659000, notificata il 25/02/2017 (sanzione amministrativa comunale anno
2013, prescrizione quinquennale);
14. n. 02720170001964262000, notificata il 22/09/2017 (diritto annuale Camera di commercio anno 2014, prescrizione quinquennale);
15. n. 02720180001176472000, notificata il 07/06/2018 (imposta di bollo e di registro anno 2010, prescrizione decennale); 16. n. 02720190000312363000, notificata il 02/04/2019 (diritto annuale Camera di commercio anno 2015, prescrizione quinquennale);
17. n. 02720190001471328000, notificata il 17/05/2019 (contravvenzione C.d.S. anno 2015, prescrizione quinquennale);
18. n. 02720190005507831000, notificata il 08/09/2021 (contravvenzione C.d.S. anno 2019, prescrizione quinquennale);
Ad esse, si aggiunge l'avviso di addebito n. 02720130000038118000, notificato il 15/04/2013
(omesso versamento contributi I.V.S. anno 2006, prescrizione quinquennale o decennale, in caso di denuncia-querela del lavoratore).
Preliminarmente, si osserva che parte opponente non contesta il fatto di aver ricevuto la notificazione delle suddette cartelle di pagamento e del suddetto avviso di addebito e, pertanto, la notificazione di tali atti deve ritenersi pacifica.
Ebbene, con riferimento a tutte le cartelle suindicate, dalla documentazione versata in atti (cfr., in particolare, i doc. nn. da 44 a 50 prodotti unitamente alla comparsa di costituzione e risposta di
, in atti), risultano essere stati posti in essere validi Controparte_1 atti interruttivi della prescrizione.
In particolare:
- il preavviso di fermo amministrativo, notificato in data 18/10/2016, relativo alle cartelle sopra elencate ai nn. da 1 a 11 compresi;
- l'intimazione di pagamento, notificata in data 23/03/2017, relativo alle cartelle sopra elencate ai nn. da 1 a 11 compresi;
- l'intimazione di pagamento, notificata in data 20/04/2018, relativa alle cartelle sopra elencate ai nn. da 1 a 13 compresi;
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 01/07/2019, relativa alle cartelle sopra elencate ai nn. da 1 a 5 compresi e da 7 a 15 compresi;
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 11/11/2019, relativa alle cartelle sopra elencate ai nn. 5, 16 e 17;
- l'intimazione di pagamento, notificata in data 17/06/2022, relativa alle cartelle sopra elencate ai nn. da 1 a 17;
- l'intimazione di pagamento, notificata in data 22/06/2022, relativa alle cartelle sopra elencate ai nn. da 1 a 17.
È, evidente, quindi, come i suddetti crediti non possano, invero, ritenersi prescritti, con conseguente infondatezza della relativa doglianza. Per quanto concerne, invece, la doglianza relativa al maturarsi del termine prescrizionale con riferimento al credito contributivo portato dall'avviso di addebito n. 02720130000038118000, coglie nel segno la deduzione della parte opposta circa la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che l'unico contraddittore è l'ente impositore, ossia, nel caso di specie, l' CP_3
Come chiarito dalla Suprema corte a Sezioni unite, infatti, in materia previdenziale, la proposizione
(come avvenuto nel caso di specie) esclusivamente nei confronti del concessionario della riscossione dell'opposizione proposta al fine di far valere l'inesistenza del credito anche per maturarsi del termine prescrizionale non dà luogo ai meccanismi di cui all'art. 102 o 107 c.p.c. ma comporta il rigetto dell'opposizione stessa per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario, non titolare del diritto di credito (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 7514/2022).
Ne deriva, quindi, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, l'infondatezza anche di tale terzo motivo di opposizione.
Non può non osservarsi – del resto – come il credito complessivamente vantato dalla creditrice opposta nei confronti dell'odierna opponente sia pari a complessivi € 105.460,84, mentre il credito concretamente azionato da nella procedura esecutiva Controparte_1 presso terzi oggetto di opposizione è pari ad € 6.093,93, pari, cioè, al credito vantato dalla stessa opponente nei confronti del , terzo debitore, di talché (al di là delle doglianze relative ai CP_2 singoli crediti portati da singole cartelle di pagamento;
si pensi, ad esempio, alla doglianza relativa al credito nei confronti dell deve ritenersi senz'altro sussistente il diritto della creditrice CP_3 opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'odierna opponente sino a concorrenza dell'importo di cui è debitore il terzo.
4.
Quanto, infine, al quarto e ultimo motivo di opposizione, del tutto priva di pregio è anche la doglianza avente ad oggetto l'assenza di motivazione dell'atto di pignoramento atteso che, al contrario, dalla lettura dell'atto stesso, risultano chiaramente indicate le cartelle di pagamento con riferimento alle quali si agisce in via esecutiva.
Ne deriva, pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, l'integrale rigetto dell'opposizione proposta.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'odierna opponente.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n.
55/2014 (e successive modificazioni) con riferimento ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni, di fatto o di diritto) previsti, per i procedimenti dinanzi al Tribunale, dallo scaglione valoriale entro cui è ricompreso il credito per cui si procede concretamente in via esecutiva (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), con riconoscimento:
- di tutte le fasi, quanto alla posizione di , da Controparte_1 distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- delle sole fasi di studio e introduttiva, quanto alla posizione del , tenuto conto CP_2 dell'attività difensiva concretamente spiegata (tradottasi nella redazione della sola comparsa di costituzione e risposta).
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 38/2023, così provvede:
• Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
• Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_4
, nonché in favore del , delle spese di lite
[...] Controparte_2 per il presente giudizio, che si liquidano:
o quanto a quelle sostenute da , in Controparte_4 complessivi € 2.540,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Marco D'Amici e
Antonio Diana, antistatari;
o quanto a quelle sostenute dal , in complessivi € Controparte_2
849,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Campobasso, 07/07/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo