Sentenza breve 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 14/06/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2025
N. 01071/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01477/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1477 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Callina e Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
della determinazione n. di prot. -OMISSIS- del 10.3.2025, notificata con consegna di copia a mani in data 12.3.2025, emessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri, con la quale si dispone il ‘non accoglimento’ dell’istanza di trasferimento presentata dal Car.Sc. -OMISSIS- -OMISSIS- in data 12.3.2024;
nonché ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo, ancorché non conosciuto e che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente è un Carabiniere scelto attualmente in forze al -OMISSIS- “-OMISSIS-”, di stanza a -OMISSIS-.
Il 12 marzo 2024, egli ha chiesto di essere trasferito alla Legione Carabinieri -OMISSIS-, preferibilmente presso una di quattro Stazioni indicate nella domanda, onde poter prestare assistenza alla nonna paterna residente in -OMISSIS- e affetta da patologie invalidanti riconosciute ai sensi della legge n. 104/1992.
La domanda è stata respinta dal Comando Generale dell’Arma con la determina del 10 marzo 2025, in epigrafe, preceduta da preavviso di diniego e successive osservazioni dell’interessato. L’amministrazione procedente ritiene, infatti, che l’assistenza potrebbe essere fornita dal ricorrente avvalendosi dei permessi mensili ex art. 33 co. 3 l. n. 104/1992, cit., e coordinandosi con gli altri congiunti della persona bisognosa residenti nel medesimo comune o in quelli vicini. Al trasferimento osterebbero altresì esigenze di servizio consistenti, da un lato, nel preminente interesse a impiegare il ricorrente nella specializzazione posseduta (“-OMISSIS-”), e, dall’altro, nel deficit organico del reparto di appartenenza del militare.
1.1. Il diniego è impugnato dal ricorrente, il quale chiede pronunciarsene l’annullamento sulla scorta di un unico, articolato, motivo in diritto.
1.2. Resistono alla domanda il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
1.3. Nella camera di consiglio del 5 giugno 2025, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione sulla domanda cautelare contenuta nel ricorso, con avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata, come stabilito dall’art. 60 c.p.a..
2. Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta che l’atto impugnato sarebbe affetto da evidente eccesso di potere ed ingiustizia manifesta per una pluralità di aspetti.
In primo luogo, il diniego di trasferimento risentirebbe di un’istruttoria carente, posto che tutti i familiari della nonna paterna del ricorrente, bisognosa di assistenza, avrebbero occupazioni e impegni fuori dalla -OMISSIS-, tali da non consentire loro di assicurare il supporto necessario alla congiunta. Farebbero eccezione solo il coniuge, a sua volta portatore di numerose patologie invalidanti, e una nuora, con la quale i rapporti personali sarebbero tuttavia interrotti da tempo.
Per altro verso, a mancare sarebbero anche le esigenze di servizio richiamate dall’amministrazione, e questo alla luce dei pareri favorevoli al trasferimento rilasciati dalla scala gerarchica e, a livello centrale, dall’Ufficio del Personale della Divisione Unità Mobili, nonché delle mansioni effettivamente attribuite al ricorrente e non coerenti con l’acquisita specializzazione di “-OMISSIS-”. Del resto, la concessione dei permessi di cui all’art. 33 co. 3 della legge n. 104/1992 impedirebbe l’impiego del ricorrente stesso in missioni operative all’estero, mentre le sedi di destinazione indicate soffrirebbero tutte di carenza di organico al contrario del reparto di appartenenza del militare, in situazione di sovrabbondanza di personale.
Le amministrazioni resistenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che non tutti i motivi ostativi al trasferimento sarebbero stati investiti da specifiche censure. Deducono, in ogni caso, l’infondatezza del gravame.
2.1. Il ricorso è manifestamente ammissibile e fondato, ciò che ne consente la definizione con sentenza in forma semplificata.
Come si è riferito in narrativa, il provvedimento impugnato si fonda su un duplice ordine di ragioni, afferenti il primo alla presenza di altri soggetti in grado di prestare insieme al ricorrente la necessaria assistenza alla persona disabile, il secondo alle esigenze di servizio evidenziate nella comunicazione dei motivi ostativi al trasferimento. Detta comunicazione, cui il provvedimento rinvia per relationem , al paragrafo 4. elenca distintamente tutti i motivi per i quali il trasferimento chiesto dal ricorrente confliggerebbe con le “ esigenze di organico e di servizio di quest’Arma, nonché con la normativa di settore e con le politiche di impiego dell’Amministrazione ”: fra questi, sono certamente riconducibili a esigenze di servizio – e, in quanto tali, debbono intendersi richiamati dal provvedimento finale – la asserita scopertura organica del Reggimento “-OMISSIS-” e l’interesse a impiegare il militare nella specializzazione posseduta e conseguita da soli quattro anni, profili che formano entrambi oggetto dei motivi di ricorso.
Non così è a dirsi per il mancato compimento, da parte dell’interessato, del periodo di servizio minimo per poter ambire al trasferimento nella Regione di origine, affermazione che, riguardando semmai la normativa di settore e le politiche di impiego del personale, deve ritenersi espunta dalla motivazione conclusiva del diniego, legata alle sole esigenze di servizio, e pertanto non richiedeva di essere impugnata.
Nel merito, è noto che ai sensi dell’art. 33 co. 5 della legge n. 104/1992 il lavoratore congiunto di una persona disabile ha la facoltà di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La norma, applicabile anche al personale militare e delle Forze armate, secondo una consolidata interpretazione pretoria coinvolge posizioni di interesse legittimo del dipendente, il quale soggiace al potere discrezionale esercitato dall’amministrazione di appartenenza in funzione di un complessivo bilanciamento di interessi, al centro del quale si collocano in ultima analisi i bisogni della persona disabile. Nondimeno, perché il trasferimento possa essere accordato è necessario che sussistano adeguate disponibilità di organico sia presso la sede di provenienza, sia presso quella di destinazione del richiedente, in modo da non pregiudicare le esigenze operative dell’amministrazione, che, beninteso, non possono essere genericamente richiamate o fondarsi su valutazioni apodittiche, ma debbono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi riferiti alla sede di servizio in atto e alla sede di servizio richiesta, nonché al grado e/o alla posizione di ruolo e specialità propri del richiedente (fra le moltissime, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 gennaio 2021, n. 48; id., 27 settembre 2018 n. 5550; id., 3 gennaio 2018 n. 29).
Si aggiunga che, una volta esclusi dal legislatore i requisiti della continuità ed esclusività dell’assistenza quali presupposti indispensabili per la concessione del trasferimento (art. 24 della legge n. 183/2010, che ha modificato l’art. 33 co. 5 cit.), l’eventuale presenza di altri congiunti diversi dal richiedente e astrattamente in grado di assistere la persona disabile non è idonea, di per sé, a giustificare il diniego del beneficio, la cui effettiva necessità deve essere comunque vagliata dall’amministrazione al fine di impedirne l’uso strumentale (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. II, 19 novembre 2021, n. 7742; id., 14 luglio 2020, n. 4549; id., 2 aprile 2020, n. 2226).
Nella specie, premesso che il ricorrente – a fronte di una domanda iniziale non del tutto perspicua – ha appunto precisato di chiedere il trasferimento a norma dell’art. 33 co. 5 l. n. 104/1992, l’amministrazione procedente non mette in dubbio le necessità assistenziali della persona disabile, ma si limita a opporre l’esistenza di altri congiunti diversi dal ricorrente, i quali potrebbero unitamente a quest’ultimo prestare il proprio ausilio. Il risultato è quello di ripristinare surrettiziamente il requisito della esclusività dell’assistenza quale presupposto del trasferimento, che la legge stessa ha oramai superato, oltretutto in assenza di qualsivoglia verifica in concreto circa la reale capacità di tali soggetti di assistere la congiunta pur a fronte delle contrarie indicazioni dell’interessato.
Quanto alle esigenze di servizio rappresentate a sostegno del diniego, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato il ricorrente era adibito a mansioni di -OMISSIS-, evidentemente estranee alla specializzazione di “-OMISSIS-”, così come estranee alla specializzazione sono le attuali mansioni di addetto alla -OMISSIS-, risultandone smentita nei fatti la prospettata volontà dell’amministrazione di valorizzare le competenze acquisite dal militare attraverso il percorso di specializzazione. Inoltre, il diniego identifica una delle ragioni ostative al trasferimento del ricorrente nella possibilità di fruire dei permessi previsti dagli artt. 33 co. 3 l. n. 104/1992, il cui godimento rende però il militare non impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse (art. 1506 co. 1 lett. h- bis d.lgs. n. 66/2010), evidenziandosi così anche un profilo di intrinseca contraddittorietà della motivazione (posto che, secondo la stessa amministrazione, sarebbe proprio il mancato impiego all’estero a vanificare l’addestramento ricevuto dal ricorrente).
Nessun rilievo assume, di contro, la previsione evocata solo in giudizio e contenuta nelle “Norme per i corsi di formazione successiva per il personale dell’Arma dei Carabinieri”, secondo la quale i militari specializzati come “esploratori” potrebbero trovare utile impiego unicamente presso il Reggimento “-OMISSIS-”. In disparte il fatto che si tratta di disciplina interna, come tale recessiva e destinata a essere disapplicata dinanzi alla superiore previsione di legge che garantisce il trasferimento del militare per assistenza al congiunto disabile, la determina impugnata non vi fa cenno, con la conseguenza che, per questa parte, le difese delle amministrazioni resistenti si traducono nell’inammissibile tentativo di integrare a posteriori la motivazione del diniego.
Per quel che concerne, invece, la dotazione organica del reparto di appartenenza del ricorrente, il Comando Generale dell’Arma assume che il Reggimento “-OMISSIS-” opererebbe con una scopertura organica del – 13,68% nel ruolo degli appuntati e carabinieri. La conclusione non trova riscontro nell’istruttoria procedimentale, ed è anzi contraddetta dai pareri rilasciati dai superiori gerarchici del ricorrente e, a livello centrale, dall’Ufficio del personale della Divisione Unità Mobili Carabinieri, tutti favorevoli al trasferimento sul presupposto che il “-OMISSIS-” versi in una situazione di sovrabbondanza degli organici, quantificata dall’Ufficio del personale in 67 unità complessive e in 10 unità nel ruolo degli appuntati/carabinieri.
Ancora una volta, l’operato dell’amministrazione appare dunque tutt’altro che lineare, né le criticità rilevate sono superabili in virtù della posizione organizzativa sovraordinata del Comando Generale, giacché non può per definizione considerarsi corretta una valutazione espressa, ancorché da posizione sovraordinata, sulla base di un dato fattuale incerto (l’indice di scopertura della sede).
2.2. In forza di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va accolto ai fini dell’annullamento dell’impugnato diniego di trasferimento.
2.3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierpaolo Grauso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.