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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/10/2025, n. 3945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3945 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ha pronunziato, in funzione di giudice dell'appello, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 il 04 aprile 2018 al numero 3133 avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del giudice di pace
di Salerno contrassegnata da numero 1119 del 2018 pubblicata in data 28
febbraio 2018, nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo generale dell'anno 2017 al numero 2140 (avente per oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno)
TRA
automobilisti Parte_1
in circolazione internazionale –rappresentato e difeso, Parte_2
in virtù di procura stesa in calce all'atto di appello, dall'avv. Edoardo Strazzullo
e con questi elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Manuela De
Rosa sito in Salerno alla Via Nizza n. 73;
APPELLANTE
1 E
nella qualità di erede di Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa a margine Persona_1
della comparsa di costituzione e risposta depositata per il presente grado di giudizio, dall'avv. Vincenzo Vietri, presso il cui studio in Salerno, Via
Lungomare Colombo 78, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
NONCHÉ
con sede in Sofia (Bulgaria), in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, domiciliata ai fini del presente giudizio ai sensi dell'art. 125 C.d.A. presso l' con sede in Milano al Corso Sempione n.39; Pt_2
APPELLATA
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della dicussione orale delle parti e sulla scorta delle conclusioni rassegnate nel corso dell'udienza del 2
ottobre 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22 novembre 2016 Persona_1
ha convenuto, dinanzi al giudice di pace di Salerno, l'
[...] [...]
ed per ottenerne la condanna in solido al Parte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni al motociclo contrassegnato dalla targa TG AK41411,
liquidati nella misura di euro 1.000,00 “e/o in quella che si determinerà nel
corso dell'instauranda causa, oltre rivalutazione monetaria in base agli
indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dal dì dell'evento a
quello dell'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti della competenza per valore
esente del sig. Giudice di pace adito”.
2 In particolare, la parte attorea ha dedotto: 1) di essere proprietaria del predetto motociclo, che, il 31 luglio 2016, alle ore 23,45, era condotto da
[...]
nel comune di Salerno, in località San leonardo;
2) il CP_3
conducente del veicolo “Fiat Multipla”, recante la targa CB 4924 AK, durante lo svolgimento di illegittime manovre d'inversione, aveva urtato il proprio motociclo, che aveva riportato danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche di valore pari a euro 1.000,00 come da documentazione prodotta;
3) la vettura appartenente al modello “Fiat Multipla” era appartenente alla società
[...]
con sede in Sofia. CP_2
Instaurato il contraddittorio, dinanzi al giudice di pace si è costituito solo di assistenza assicurativa automobilisti in Parte_1
circolazione internazionale (d'ora innanzi, per brevità, Parte_2
Part l' , pretendendo il rigetto della domanda risarcitoria.
Svolta l'istruttoria orale, il giudice di prime cure ha accolto, in parte, la pretesa risarcitoria formulata da convinto: a) della Persona_1
prova dei profili dinamici ed eziologici del sinistro stradale;
b) del superamento della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. e,
conseguentemente, dell'esclusiva responsabilità del conducente della vettura appartenente al modello “Fiat Multipla” nella determinazione dell'evento lesivo (“Alla luce di quanto sopra, vista la dinamica dell'incidente, e
superata, a parere di questo giudice la presunzione di corresponsabilità di
cui all'art. 2054 c.c., del conducente il veicolo fiat Multipla convenuto nella
produzione dell'evento de quo”); c) dell'asseverazione dei danni materiali al veicolo, danni corrispondenti a un valore di euro 750,00, liquidati in ragione
“della documentazione prodotta e della vetustà della moto e della comune
esperienza”.
3 Avverso la sentenza – contrassegnata da numero 1119 del 2018, pubblicata in data 28 febbraio 2018 -, con atto di citazione notificato il 26 marzo 2018,
Part l' (costituitosi in data 4 aprile 2018) ha proposto appello, affidando il gravame, in buona sostanza, alla deduzione dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, anche in relazione al profilo del quantum debeatur.
Più in dettaglio, la parte appellante, una volta valorizzati gli ementi di fatto ricavabili dalla lettura del rapporto dei carabinieri di Salerno ed evidenziata l'inattendibilità del contributo narrativo offerto dal testimone ascoltato nel corso del processo (“Ebbene, la deposizione del teste si è rivelata Tes_1
sfacciatamente falsa, oltre che in aperto contrasto con le dichiarazioni rese
dalle parti ai CC di Salerno e con la stessa dinamica del sinistro descritta in
citazione”), ha censurato la decisione di addebitare la responsabilità
esclusivamente al conducente della vettura appartenente a Controparte_2
a fronte di un quadro istruttorio che avrebbe dovuto, piuttosto, condurre all'affermazione dell'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo appartenente a e, in ogni caso, all'applicazione Persona_1
della regola sussidiaria, prevista dall'art. 2054, comma secondo, c.c., della presunzione di concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro, in ragione della mancata dimostrazione della corretta e prudente condotta assunta da alla guida del motociclo Controparte_3
della parte attorea (“Insomma, l'attrice appellata, nel corso del giudizio di I
grado non ha fornito il benché minimo elemento che potesse indurre il
giudicante a ritenere incolpevole la condotta di guida del conducente del suo
motociclo al momento dell'incidente: conducente che, per i motivi esposti nel
precedente motivo di appello, è stato l'unico ed esclusivo responsabile del
tamponamento ai danni dell'auto Fiat Multipla”).
4 Ancora, l'appellante ha evidenziato la mancata emersione, all'esito del dibattito processuale, della prova del danno, censurando la valutazione equitativa compiuta ai sensi dell'art. 1226 c.c. (“Conseguentemente, la parte
attrice non ha provato in alcun modo, nel corso del giudizio di I grado, né la
natura né la entità dei reclamati danni al motociclo con la conseguenza che
il giudice di Prime cure avrebbe dovuto rigettare integralmente la domanda
attrice anche in ordine al quantum debeatur tenuto conto delle chiare norme
di cui agli artt. 2697 c.c. e 1226 c.c.”; ancora: “A ben vedere, l'attrice
si è sottratta all'onere probatorio sulla stessa Per_1 Persona_1
incombente e, essendo mancata finanche la produzione della foto del
motociclo con l'assunto danno in atto, non è dato sapere quale sia la natura
e la entità del danno a cose reclamato in I grado!!!”).
Part Sulla scorta di siffatti motivi, l' ha quindi preteso, in riforma della sentenza impugnata: a) in via principale, il rigetto della domanda risarcitoria formulata da in ragione dell'esclusiva Persona_1
responsabilità di nella determinazione dell'evento Controparte_3
lesivo; b) in via subordinata, l'accertamento della concorrente responsabilità
del predetto conducente del veicolo appartenente Controparte_3
all'attrice; c) in ogni caso, il rigetto della domanda per “totale mancanza di
prova” (…), in ordine al quantum debeatur (..)”.
In data 14 settembre 2018 in qualità di erede di Controparte_1
ha accettato il contraddittorio dinanzi al Persona_1
Tribunale, evidenziando, in limine, l'inammissibilità dell'appello ai sensi della lettura coordinata delle norme di cui agli artt. 113 e 339 c.p.c., n quanto esperito al cospetto di una sentenza pronunciata secondo equità.
non ha accettato il contraddittorio. Controparte_2
5 Una volta sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza ai sensi dell'art. 283
c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Assegnata, poi, allo scrivente, è stata fissata l'udienza per la discussione orale
ex art. 281 sexies c.p.c.
Infine, il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
19, lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2022, ha depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
Tanto puntualizzato, il Tribunale ritiene che l'appello sia inammissibile in quanto esperito avverso una sentenza pronunciata secondo equità.
In proposito, occorre premettere che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 113, secondo comma, c.p.c., il quale dispone
– nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie - che “il
giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede
millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a
contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice
civile”, e nell'articolo 339, terzo comma, c.p.c., il quale, a sua volta, stabilisce che “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma
dell'articolo 113 secondo comma sono appellabili esclusivamente per
violazione delle norme del procedimento, per violazione di norme
costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Dunque, le sentenze emesse dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria - escluse le ipotesi in cui, pur rientrando la causa nei suddetti limiti di valore, la decisione secondo equità sia espressamente esclusa dalla legge (come previsto nel caso di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del Codice
6 della strada dall'articolo 6 comma 12 e dall'articolo 7 comma decimo del d.lgs.
n. 150 del 2011) - sono impugnabili soltanto con l'appello a motivi limitati di cui al terzo comma dell'articolo 339 c.p.c., norma che, quindi, configura l'appello avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità
come uno strumento di impugnazione a critica vincolata [è stato osservato che l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma terzo, c.p.c.,
costituisce l'unico rimedio impugnatorio ammesso (oltre alla revocazione per motivi ordinari) avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, non essendo configurabile altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e,
segnatamente, il ricorso per cassazione per il motivo ex art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c., poiché dette sentenze sfuggono all'applicazione dell'art. 111, comma
7, Cost., che riguarda i provvedimenti aventi natura decisoria in senso c.d.
sostanziale, per i quali non è previsto alcun mezzo di impugnazione, e non i casi in cui un mezzo di impugnazione è previsto, seppure limitato a taluni motivi, e la conseguente decisione può poi essere assoggettata a ricorso per cassazione (si veda Cass. n. 9870 del 2024)].
Giova rilevare, sul piano generale, che, ai fini della determinazione della regola di giudizio — di diritto o equitativa — da seguirsi dal giudice di pace ex art. 113, comma secondo, c.p.c. il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell'art. 10, comma secondo, c.p.c., sommando, pertanto, al capitale unicamente gli interessi scaduti e non pure quelli maturati dalla data della domanda (Cass. n. 2966 del 2013, la quale ha precisato che, ai fini suddetti, è
sufficiente che la richiesta di corresponsione degli interessi venga limitata a quelli già scaduti in occasione della precisazione delle conclusioni, in quanto il contenimento della domanda operato in tale sede, se è del tutto ininfluente ai
7 fini dell'individuazione del giudice competente, vale invece a determinare la regola di giudizio cui è vincolato il giudice di pace).
Ancora, per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tenere conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10 (Cass. n.
10626 del 2012, la quale ha ritenuto che, pertanto, nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione).
Infine, è stato pure precisato che, in presenza di una domanda determinata nell'ammontare, inferiore al limite quantitativo previsto per la giurisdizione di equità, che si accompagni a una richiesta generica di maggior somma conforme a giustizia, in ragione dell'indeterminatezza dell'importo monetario preteso, la domanda si presume pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito in ragione della natura della domanda e, quindi, nella misura al di sopra del limite della giurisdizione equitativa [Cass. n. 11739 del 2015; si veda Cass. n. 9432 del 2012, la cui massima così recita: “Per stabilire se una
sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi
appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ.,
occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore
della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod.
proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del
pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato
dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una
somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di
8 equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc.
civ.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente
maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in
difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ. - di
valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i
limiti prescritti dall'art. 339 cod. proc. civ.”).
Orbene, nel caso di specie, non vi è dubbio che la decisione emessa dal giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, in quanto se è vero, da un lato,
che ha preteso dal giudice di pace la condanna dei Persona_1
convenuti al pagamento della somma di euro 1.000,00 – pari al valore monetario “dei danni patiti dal motociclo HONDA TG AK41411 (…), come da
documentazione prodotta” - ovvero della diversa somma “che si determinerà
nel corso dell'instauranda causa sarà ritenuta di giustizia”, è pure vero,
dall'altro lato, che la parte attorea ha limitato la domanda, anche in relazione alla rivalutazione e agli interessi scaduti prima della proposizione della stessa
(art. 10 c.p.c.), al pagamento di una somma “nei limiti della competenza per
valore esente del sig. Giudice di pace adito”.
Ora, il riferimento alla “compentenza per valore esente” richiama,
chiaramente, l'art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, scilicet la legge che ha istituito il giudice di pace, che recita: “Le cause e le attività conciliative
in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e
gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento
del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, e successive modificazioni” (si veda Cass. 16130 del 2014).
9 È chiaro, allora, che, nella prospettiva ricostruttiva della volontà processuale dell'attrice, il dato letterale non può che orientare verso l'affermazione secondo cui la domanda sia stata evidentemente contenuta nei limiti di valore di euro 1.033,00, “dando la stura” a una pronuncia secondo equità.
La soluzione interpretativa che precede è obbligata, a ben vedere, pure alla luce del recentissimo, e condivisibile, indirizzo esegetico propugnato dalla
Corte di cassazione. Ci si riferisce a Cass. n. 9970 del 2025, la cui massima così recita: “Nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il
risarcimento dei danni (nella specie da condotta di ingiuria aggravata),
qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a
millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per
la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore
da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non
potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per
sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una
somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in
assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno
il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare
il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è
ammessa la decisione secondo equità”.
In buona sostanza, la Corte di cassazione – ponendosi in contrasto con altro assetto interpretativo, già valorizzato – ha escluso che il riferimento a formule letterali del tipo “somma maggiore o minore ritenuta di giustizia” e similari consenta di per sé di ritenere che il giudice di pace abbia pronunciato la propria sentenza secondo diritto, apparendo dirimente, piuttosto, l'indagine dei profili morfologici della controversia, avendo cura di verificare il
10 convincimento della parte del possibile incremento, in ragione degli elementi di fatto prospettati, del valore della domanda.
Nel caso di specie, l'esito di un'indagine siffatta conduce il Tribunale a ritenere che la pronuncia sia stata adottata secondo equità, in quanto, a ben vedere, la pretesa risarcitoria esperita dinanzi al giudice di pace ha tratto alimento dalla valorizzazione di specifica documentazione (si legge:
“ammontano ad E 1.000,00, come da documentazione prodotta”), idonea –
almeno secondo le intenzioni della parte attorea – ad asseverare senza incertezze il danno patito in conseguenza del sinistro, potendo, dunque,
agevolmente escludersi che nutrisse dubbi, al Persona_1
momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado, sull'effettivo valore della domanda, identificabile in euro 1.000,00. In altri termini, la citazione dinanzi al giudice di prime cure non contiene un chiaro ed evidente indice della volontà – espressa dall'attrice - di chiedere una somma superiore all'importo specificato.
Ciò chiarito, posto che la vicenda non involge un rapporto giuridico relativo a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., occorre valutare se le doglianze formulate dall'appellante risultino afferenti alla violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero di principi regolatori della materia.
Con riferimento ai vizi procedurali, è noto che gli stessi vanno intesi come errori nell'osservanza delle norme giuridiche che regolano lo svolgimento del processo. In particolare, per "norme sul procedimento", devono intendersi le regole che disciplinano il giudizio di cognizione dinanzi al giudice di pace,
regolando l'attività processuale delle parti e del giudice nell'ambito di quel giudizio, e non anche quelle relative ad altri procedimenti, utilizzate dal
11 giudice di pace per la formulazione del proprio giudizio sulla fondatezza della domanda [si confronti Cass. n. 27384 del 2022 (“Per "norme sul
procedimento" - la cui violazione, ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c.,
rende appellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità
- devono intendersi le regole che disciplinano il giudizio di cognizione
dinanzi al giudice di pace, regolando l'attività processuale delle parti e del
giudice nell'ambito di quel giudizio, e non anche quelle relative ad altri
procedimenti, utilizzate dal giudice di pace per la formulazione del proprio
giudizio sulla fondatezza della domanda”)].
In giurisprudenza è stato evidenziato che la formula “violazione delle norme
sul procedimento” comprende le censure afferenti alla giurisdizione,
all'apparenza, insanabile contraddittorietà e insesistenza della motivazione
(Cass. n. 10775 del 2008; Cass. sez. un. n. 27339 del 2008 e Cass. n. 34524
del 2021), nonché alla violazione delle norme sulla competenza (in tal senso
ex plurimis Cass. n. 6410 del 2013).
L'art. 91 c.p.c. è, poi, norma processuale che il giudice di pace è tenuto ad applicare anche quando decide secondo equità, la cui inosservanza può essere motivo di appello ai sensi dell'art. 339, comma terzo, c.p.c., costituendo violazione delle norme sul procedimento (Cass. n. 1108 del 2022).
Deve escludersi, invece, tenuto conto dell'indirizzo formatosi con riguardo all'impugnazione per cassazione, che possa annoverarsi tra i vizi del procedimento la violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. (Cass. sez. un. n. 564 del 2009, seguita da Cass. n. 22279 del
2009, secondo cui “la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, che
pone una regola di diritto sostanziale, dà luogo ad un error in iudicando non
12 deducibile con il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dal
giudice di pace secondo equità”).
Anche in tempi più recenti è stato ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c.
sull'onere della prova pone una regola di diritto sostanziale e la sua violazione dà luogo a un error in iudicando non deducibile in appello, sì che la sentenza impugnata che abbia invece ritenuto ammissibile l'appello sul punto deve essere cassata senza rinvio, perché il processo non poteva essere proseguito
[Cass. n. 9976 del 2016 (“Rileva il Collegio che già con riferimento alla
problematica concernente l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso
sentenze pronunziate dal giudice di pace secondo equità, la giurisprudenza
di questa Corte è consolidata nel ritenere inammissibile l'impugnazione
supportata dalla deduzione della pretesa violazione dell'art. 2697 c.c. ad
opera del giudice di primo grado.
In tal senso Cass. 3 aprile 2012 n. 5287, e peraltro proprio in relazione ad
un ricorso proposto avverso una sentenza di appello del Tribunale nei
confronti di una pronuncia secondo equità del giudice di pace, nel ribadire
che l'equità del Giudice di Pace si riferisce alle norme sostanziali e non alle
norme processuali, ha rilevato che la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere
della prova pone una regola di diritto sostanziale, dà luogo ad un "error in
iudicando" non deducibile in appello, richiamando i precedenti della stessa
Corte (Cass. 7581/2007; Cass. S.U. 564/2009, cui adde Cass. 22279/2010;
Cass. 10620/2010; Cass. 9328/2010)”].
Se così è, risultano, allora, certamente inammissibili le censure mosse alla determinazione, assunta dal giudice di prime cure, del quantum debeatur, in quanto dette censure si sono tradotte, in buona sostanza, proprio nella rappresentazione della violazione della “regola di diritto sostanziale” di cui
13 all'art. 2967 c.c. L'appellante, infatti, si è doluta del fatto che, all'esito del giudizio di primo grado, sia stato erroneamente riscontrato il raggiungimento della prova del danno dedotto nel libello introduttivo del giudizio, nonostante nessun elemento probatorio, univoco e pregnante, sia stato fornito dalla parte attorea per asseverare il patimento del pregiudizio lamentato.
Va soggiunto, poi, che contestazione svolta all'(assunta) determinazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. non si è neppure risolta, a ben vedere, nella prospettazione dell'assenza, dell'apparenza ovvero della perplessità della motivazione, prospettazione che, per quanto innanzi osservato, avrebbe potuto dare corpo alla deduzione di una violazione di una norma sul procedimento (si confronti, sul tema, Cass. n. 5669 del 2025). Del
resto, siffatta prospettazione sarebbe apparsa, in ogni caso, fuori fuoco, in quanto la sentenza qui in scrutinio ha un reale, seppur sintetico, sostrato argomentativo, basato sulla valorizzazione della “documentazione prodotta e
della vetustà della moto e della comune esperienza”.
Ancora, la deduzione dell'illegittimità ed erroneità della statuizione concernente le spese di lite non si è tradotta, a ben vedere, nella prospettazione della violazione della regola di cui all'art. 91 c.p.c., ma rappresenta (solo) la deduzione della necessità che il governo delle spese segua l'auspicata riforma della decisione impugnata (“Infatti, la totale illegittimità della sentenza di I
grado per i motivi innanzi esposti determina la conseguente illegittimità ed
erroneità anche della statuizione concernente le spese e competenze legali di
lite contenuta nella sentenza di I grado in forza del fondamentale principio
secondo cui le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.”).
Ciò posto, la previsione della violazione delle norme costituzionali e di quelle di rango comunitario fa proprio l'indirizzo giurisprudenziale che considerava
14 il giudice di pace soggetto al rispetto delle norme costituzionali e comunitarie,
sì che la violazione di tali norme poteva essere pertanto dedotta quale motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3 (Cass. sez. un. n. 716 del
1999, e la giurisprudenza successiva).
Tale ipotesi non è in alcun modo rappresentata tra le pieghe argomentative dell'atto di appello.
Quanto ai principi regolatori della materia, poi, si deve rammentare che l'art. 113, comma secondo, nel testo introdotto dall'art. 21 legge n. 374 del 1991,
istitutiva del giudice di pace, stabiliva quanto segue: “Il giudice di pace
decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni”. La
norma sostituiva il testo introdotto dall'art. 3 legge n. 399 del 1984, secondo cui: «Il conciliatore decide secondo equità osservando i principi regolatori
della materia».
Ora, l'eliminazione del riferimento ai principi regolatori della materia ha indotto la Suprema Corte ad affermare che la decisione di equità consistesse in «un giudizio di tipo intuitivo (ancorché fondato sui valori oggettivi
preesistenti nella realtà sociale) e non di tipo sillogistico, perciò non
richiedente la preventiva individuazione della norma astratta applicabile al
caso concreto e prescindente da ogni indagine relazionale tra tale norma e i
suddetti valori oggettivi emergenti dalla realtà sociale» (così Cass. sez. un.
n. 716 del 1999).
È noto, però, che il comma secondo dell'art. 113, nella lettura datane dalla
Suprema Corte, è stato dichiarato incostituzionale, in ragione della violazione degli artt. 24 e 101, comma secondo, Cost., nella parte in cui non prevedeva che il giudice di pace dovesse osservare “i principi informatori della materia”
(non più i “principi regolatori”), sulla scorta della considerazione per la quale
15 il giudizio di equità “deve trovare i suoi limiti in quel medesimo ordinamento
nel quale trovano il loro significato la nozione di diritto soggettivo e la
relativa garanzia di tutela giurisdizionale, il che era del resto ciò che
esprimeva il testo previgente della norma, attraverso la previsione
dell'obbligo di osservanza dei principi regolatori della materia” (Corte cost.
n. 206 del 2004). Per tale via è sorto il quesito se i principi informatori della materia si identificassero con i principi regolatori.
In proposito alcune decisioni hanno ritenuto che le due nozioni dovessero intendersi come equivalenti (vedasi, in questo senso, Cass. n. 22537 del 2007;
Cass. n. 6626 del 2005; Cass. n. 24089 del 2004). Un secondo indirizzo (per il quale possono vedersi tra le molte Cass. n. 9534 del 2009; Cass. S.U., n.
21934 del 2008; Cass. n. 284 del 2007; Cass. n. 12691 del 2007; Cass. n.
12147 del 2006; Cass. n. 26687 del 2005) ha invece sostenuto che è principio informatore quello “cui si ispira il legislatore nel dettare una determinata
disciplina e, in quanto tale, preesiste alla regola;
esso costituisce il principio
tenuto presente per dettare una determinata regola” e, pertanto, il giudice di pace “non dovrà individuare la regola equitativa, traendola dalla disciplina
in concreto dettata dal legislatore, ma nell'individuazione di detta regola
dovrà avere cura che essa non contrasti con i principi cui si è ispirato il
legislatore nel dettare una determinata disciplina” ( Cass. n. 382 del 2005).
L'art. 113, comma secondo, è stato, poi, modificato dall'art. 1 d.l. n. 18 del
2003, conv., con modificazioni nella legge n. 63 del 2003, secondo cui: «Il
giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede
millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a
contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.». In tale contesto si inserisce la riformulazione del comma terzo dell'art. 339 c.p.c. a
16 opera dall'art. 1 d.lgs.n. 40 del 2006, a far data dal 2 marzo 2006, il quale,
oggi, stabilisce che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità
sono appellabili anche per la violazione “dei principi regolatori della
materia”.
Ebbene, i "principi regolatori della materia" non sono soltanto quelli ricavabili, per via di astrazione, dalla ratio sottesa alle singole norme ma sono quelli della materia, che non può identificarsi soltanto con gli istituti generali,
bensì col singolo tipo di rapporto dedotto in giudizio, configurato dalle norme costituenti le linee-guida della sua disciplina, senza le quali quel tipo di rapporto non sussiste ovvero in forza delle quali il rapporto passa da una configurazione a un'altra.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione dedotti dall'appellante in relazione al profilo tematico dell'accertamento della responsabilità non mirano a censurare la violazione di un principio regolatore della materia della responsabilità da circolazione stradale – come prospettato dall'appellante tra le pieghe degli scritti difensivi successivamente depositati –, ma a segnalare il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del giudicante.
Più in dettaglio, le doglianze mosse alla valutazione delle prove – che non si sono tradotte nella prospettazione dell'assenza, dell'apparenza ovvero della perplessità della motivazione – rappresentano l'espressione del dissenso alla ponderazione delle emergenze istruttorie effettuata dal giudice di prime cure e al maturato convincimento del superamento della presunzione di pari responsabilità, cristallizzata dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., secondo cui, in caso di scontro tra veicoli, il concorso di ciascun conducente alla produzione del danno si presume, in difetto di prova totalmente o
17 parzialmente liberatoria da parte dell'uno, uguale a quello dell'altro conducente dei veicoli scontratisi.
Ora, questo giudice è consapevole del fatto che la Corte di cassazione, sia pure nel precedente assetto normativo (art. 3 legge 399 cit.), aveva avuto modo di ravvisare nella disciplina dettata dall'art. 2054 c.c. un principio regolatore della materia della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione di veicoli, principio al cui rispetto doveva pertanto conformarsi la decisione equitativa del conciliatore (si vedano Cass. n. 2967 del 1996;
Cass. n. 1432 del 2002).
È altresì noto che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito tale assunto,
riscontrando (si confronti Cass. n. 19871 del 2011) nella presunzione di pari responsabilità dei due guidatori, in caso di scontro tra veicoli, un principio regolatore della materia, in quanto siffatta presunzione, “senza dettare regole
in punto di incidenza del rischio della mancata prova di una circostanza
rimasta incerta nel giudizio, stabilisce una presunzione che costituisce
applicazione dei criteri generalissimi in materia di concorso di cause, criteri
ai quali risulta conformata tutta la disciplina della responsabilità da fatto
illecito (art. 41 cod. pen.)”.
Tale assetto interpretativo non si attaglia, però, al caso in esame.
La violazione del principio regolatore della materia fissato dall'art. 2054,
comma secondo, c.c. risulta integrata, in vero, solo al cospetto della mancata applicazione del criterio sussidiario che specificamente esonera l'attore dall'onere di provare la concorrente responsabilità dell'altro guidatore una volta accertata l'impossibilità di ricostruire in maniera precisa la dinamica del sinistro e di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. n. 3696 del 2018; Cass.
18 n. 4055 del 2009; Cass. n. 15434 del 2004; Cass. n. 4639 del 2002; Cass. n.
4648 del 1999; Cass. n. 5250 del 1997).
Differentemente, allorquando – come nel caso di specie -, viene censurato
(solo) il convincimento, maturato dal giudice di prime cure, del superamento della presunzione di concorrente responsabilità a fronte di un quadro istruttorio che, ex adverso, avrebbe dovuto orientare verso l'applicazione del criterio sussidiario si è di fronte a una doglianza avente, pur sempre, per oggetto l'erronea ponderazione delle risultanze istuttorie. Del resto, a ben vedere, il giudice di prime cure ha dato atto di essersi confrontato col principio regolatore della materia di cui all'art. 2054 c.c., riscontrando,
all'esito del dibattito processuale, la prova dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo appartenente al modello “Fiat Multipla” e,
conseguentemente, del superamento della presunzione di concorrente responsabilità.
In altri termini, la parte appellante non ha affatto dedotto la violazione del principio regolatore della materia di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c. –
principio che, si ripete, il giudice ha applicato nel caso di specie (si confronti la terza pagina della sentenza) -, prospettando, piuttosto, un errore nell'apprezzamento dell'efficacia dimostrativa della fonti di prova rispetto al fatto che si intende provare e censurando, per questa via, la persuasività del ragionamento probatorio sviluppato, al precipuo fine di evidenziare,
attraverso una ricostruzione della quaestio facti del tutto diversa da quella operata dal giudice di pace, da un lato, l'erroneo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente della “Fiat Multipla” e, dall'altro lato, la non corretta valutazione del superamento della presunzione di concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli scontratisi.
19 È chiaro, allora, che la contestazione del cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove (non legali) da parte del giudice di merito non può fondare un atto di appello avverso una decisione secondo equità, in quanto siffatta contestazione, ancora una volta, non si è neppure tradotta nella deduzione di un'anomalia motivazionale rilevante ai fini della configurazione della violazione di una norma sul procedimento (si veda supra).
A ciò si aggiunga, sotto tale ultimo angolo prospettico, che la Suprema Corte
pacificamente ritiene che la valutazione delle prove è del tutto estranea all'ambito della violazione degli art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in quanto: a) la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata solo denunciando che il giudice di primo grado abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli;
b) la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale (si confrontino Cass. n. 6774 del 2022;
Cass. n. 11892 del 2016).
Pertanto, la valutazione di attendibilità e di sufficienza probatoria delle circostanze riferite dal teste (si confronti la quindicesima pagina Tes_2
dell'atto di appello) è del tutto estranea all'ambito della violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. (arg. Cass. n. 31152 del 2017).
In ogni caso, rappresenta principio consolidato quello secondo cui l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora l'appellante ometta – nel corpo dell'atto di appello,
apparendo irrilevanti gli scritti successivi depositati nel corso del giudizio d'impugnazione - l'indicazione del principio violato e la delucidazione del profilo di contrasto della regola equitativa individuata dal giudice di pace con
20 esso (Cass. n. 3005 del 2014 e nello stesso senso Cass. n. 18064 del 2022), in quanto i principi regolatori della materia, non essendo oggettivizzati in norme, devono essere prima individuati specificamente da colui che ne lamenta la violazione e successivamente verificati dal giudice dell'impugnazione nella loro esistenza e nella loro violazione (si vedano in tal senso Cass. n. 3463 del 2022, Cass. n. 28934 del 2021, Cass. n. 29935 del
2021 e Cass. n. 25020 del 2020). Pertanto, l'appellante "non può limitarsi a
denunciare la violazione di specifiche norme giuridiche ma deve indicare con
chiarezza il principio informatore che assume violato e deve anche
specificare in qual modo la regola equitativa posta a fondamento della
pronuncia impugnata si ponga con esso in contrasto" (Cass. n. 3005 del
2014). Detto altrimenti, "grava sul ricorrente, il quale lamenti l'inosservanza
da parte del giudice di pace, nel rendere una pronuncia secondo equità, dei
principi regolatori della materia indicare i principi violati, senza che sia
sufficiente, allo scopo, la mera deduzione della violazione di norme di diritto
sostanziale alla cui osservanza, in caso di pronuncia secondo equità, quel
giudice non è affatto tenuto" (Cass. n. 23963 del 2004; Cass. n. 4282 del
2011).
In definitiva, per tutti i motivi innanzi espressi, l'appello esperito da
[...]
, diretto a censurare una sentenza emessa secondo equità al di Parte_1
fuori delle ipotesi di cui all'art. 339 c.p.c., è inammissibile e ciò rende superflua ogni ulteriore valutazione.
Quanto alle spese, se ne stima l'integrale compensazione tra le parti costituite in ragione dell'obiettiva controvertibilità della questione e delle incertezze interpretative correlate alla lettura della citazione introduttiva dinanzi al giudice di pace.
21 Differentemente, la mancata costituzione di preclude che Controparte_2
possa procedersi alla regolamentazione delle spese di lite in relazione al rappporto processuale tra questa e l'appellante.
Da ultimo, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione del pagamento, da parte dell'appellante, del cd. doppio contributo unificato di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Salerno contrassegnata
da numero 1119 del 2018 pubblicata in data 28 febbraio 2018, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore istanza disattesa, assorbita ogni questione non oggetto di trattazione:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) compensa le spese di lite tra di assistenza assicurativa Parte_1
automobilisti in circolazione internazionale e Parte_2 [...]
in relazione al presente grado di giudizio;
Controparte_1
c) dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite in relazione al rapporto processuale tra ed Parte_1 Controparte_2
d) dichiara sussistenti i presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore importo, da parte di di assistenza assicurativa Parte_1
automobilisti in circolazione internazionale a titolo Parte_2
di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 di cui al d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Salerno il 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
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