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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 17/02/2026, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 852/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3669/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antonio Abate
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Salerno Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008739777000 TRIBUTI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5648/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 9/07/2025 e depositato in data 11/07/2025, impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n.10020259008 739777000 notificato il 28/05/2025, e le cartelle sottese n.10020110020513138000 (Tari 2005 e 2006) asseritamente notificata il 4/09/2013, n.10020110025486012000 (Tari 2008) asseritamente notificata il 6/12/2012,
n.10020120008556755000 (tassa auto 2007) asseritamente notificata il 13/02/2012, n.10020140033151981000
(Tari 2011 e 2012) asseritamente notificata il 3/11/2014, n.1002015001028 5082000 (Tassa auto 2010) asseritamente notificata il 15/04/2015, n.10020160003883837000 (Iva 2012) asseritamente notificata il
24/06/2016, n.1002016000756632000 (diritto CCIAA 2012 e 2013) asseritamente notificata il 14/07/2016,
n.10020160029006268000 (Tassa auto 2011) asseritamente notificata il 27/11/2021 e la cartella n.10020220013553606000 (Iva 2017) asseritamente notificata il 28/02/2023, per un importo complessivo di euro 4.836,16, avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'Agenzia delle Entrate DP Salerno, il Comune di Sant'Antonio Abate e la Regione Campania, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti,
l'intervenuta prescrizione relativamente alle cartelle relative alla Tari, ai diritti camerali e alla tassa auto.
Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e di dichiarare la nullità dell'atto opposto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva l'inammissibilità per tardività a seguito della regolare notifica delle cartelle prodromiche e dei successivi atti interruttivi, la correttezza del proprio operato in ordine alla regolarità delle notifiche delle cartelle e dell'atto di intimazione di pagamento precedente all'intimazione impugnata con effetto interruttivo della prescrizione. Chiedeva il rigetto della domanda proposta dal ricorrente in quanto infondata sia in fatto che in diritto e di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP Salerno con riguardo alle cartelle relative all'Iva 2012 e 2017 controdeducendo la non intervenuta prescrizione decennale anche con riguardo agli interessi. Concludeva con la richiesta di rigetto e condanna alle spese.
Si costituiva il Comune di Sant'Antonio Abate che controdeduceva la regolarità delle notifiche degli atti di accertamento prodromici eccetto che per la Tari per le annualità 2005 e 2006 per le quali aveva provveduto allo sgravio. Concludeva con la richiesta di estinzione del giudizio in relazione alle annualità di cui allo sgravio e di rigetto per le altre annualità, con condanna alle spese di giudizio. Non si costituiva la Regione Campania.
Venivano depositate in data 14/11/2025 memorie illustrative con le quali il ricorrente eccepiva la nullità di alcune notifiche perché non correttamente effettuate ed insisteva in ordine alle eccezioni presentate con il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di un accoglimento parziale.
Il resistente Agenzia Entrate Riscossione produce la documentazione relativa alle notifiche delle cartelle di pagamento impugnate e degli atti interruttivi : infatti la cartella n.10020110020513138000 (Tari 2005-2006)
è stata notificata il 4/09/2013, la n.10020110025486012000 (Tari 2008) è stata notificata il 6/12/2012, la n.10020120008556755000 (tassa auto 2007) è stata notificata il 13/02/2012, la n.10020140033151981000
(Tari 2011 e 2012) è stata notificata il 3/11/2014, la n.100201500102 85082000 (Tassa auto 2010) è stata notificata il 15/04/2015, la n.10020160003883837000 (Iva 2012) è stata notificata il 24/06/2016, la n.10020160007566132000 (diritto CCIAA 2012 e 2013) il 14/07/2016, la n.10020160029006268000 (Tassa auto 2011) il 27/11/2021 e la n.10020220013 553606000 (Iva 2017) il 28/02/2023. Gli atti interruttivi sono stati gli avvisi di intimazione di pagamento n.1002017900793 7301000 notificato il 19/09/2017,
n.10020189006663277000 notificato il 13/08/2019, n.1002019900359 2038000 il 27/11/2021 e n.10020219002271707000 il 24/01/2023.
Con riguardo alle cartelle relative alla Tari si evidenzia che per le annualità 2005- 2006 di cui alla cartella n.
10020110020513138000 il Comune impositore non avendo rinvenuto le relate di notifica degli avvisi di accertamento prodromici ha provveduto allo sgravio e ha richiesto che fosse dichiarata la cessata materia del contendere.
Per l'annualità 2008, a seguito del mancato pagamento dell'avviso, il Comune ha notificato il sollecito di pagamento n.6458 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in data 28/06/2010 nel rispetto dei termini di prescrizione con successiva trasmissione degli atti al Concessionario per la riscossione coattiva che ha emesso la cartella esattoriale n.10020110025486012000 notificata il 6/12/2012 e, poi, gli avvisi di intimazione di pagamento n.10020179007937301000 notificato il 19/09/2017 e n.1002021900 271707000 notificato il
24/01/2023.
Per le annualità 2011 e 2012 sono stati notificati gli avvisi n.36541/2011 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in data 24/10/2011 e n.1079/2012 in data 18/05/2012 e poi trasmissione al Concessionario che ha emesso la cartella esattoriale n. 10020140033151981000 notificata il 3/11/2014 e i successivi avvisi di intimazione di pagamento n.10020189006663277000 notificato il 13/08/2019 e n.10020199003592 038000 notificato il 27/11/2021.
Con riguardo all'Imposta sul valore aggiunto, oltre alla regolare notifica delle cartelle di pagamento n.10020160003883837000 per l'Iva del 2012, effettuata il 24/06/2016, e n.10020220013553606000 per l'Iva 2017 effettuata il 28/02/2023, si evidenzia che per l'annualità 2012 la cartella n. 1002016000388 3837000
è stata anche notificata con gli avvisi di intimazione di pagamento n.100201890066 63277000 notificato il
13/08/2019 e n.10020219002271707000 il 24/01/2023. Infondata, pertanto, l'eccezione di prescrizione in quanto al momento della notificazione dell'intimazione oggetto della presente impugnazione, il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. non risulta decorso per nessuna delle due cartelle di pagamento presupposte, considerato che le notificazioni si sono perfezionate da meno di dieci anni. Non è intervenuta nemmeno la prescrizione quinquennale delle sole sanzioni. Così come non risultano prescritti i diritti camerali relativi alle annualità 2012 e 2013 e contenute nella cartella di pagamento n.10020160007566132000 notificata, come già evidenziato, il 14/07/2016: infatti sono intervenuti gli atti interruttivi con la notificata degli avvisi di intimazione di pagamento n.10020189006663277000 notificato il 13/08/2019 e n.10020219002271707000 il 24/01/2023. Infondata, pertanto, l'eccezione di prescrizione quinquennale.
Fondata, invece, la doglianza relativa all'intervenuta prescrizione triennale della tassa auto per le annualità
2007, 2010 e 2011: in particolare per l'annualità 2007, di cui alla cartella n.10020120008556755000 notificata il 13/02/2012, le successive notifiche avvenute con gli avvisi di intimazione di pagamento n.10020179007937301000 notificato il 19/09/2017 e n.10020219002271 707000 il 24/01/2023 non hanno interrotto la prescrizione. Mentre le altre due annualità del 2010 e del 2011 contenute, rispettivamente, nelle cartelle n.10020150010285082000 notificata il 15/04/2015 e n.10020160029006268000 notificata il
27/11/2021, non sono state oggetto di successive notifiche di intimazioni di pagamento ma, in ogni caso, sono oggetto di intervenuta prescrizione triennale.
Alla luce di tutto quanto descritto e motivato, la Corte, accoglie il ricorso limitatamente alle cartelle n.10020120008556755000 n.10020150010285082000 e n.10020160029006268000 relative al bollo auto degli anni 2007, 2010 e 2011, dichiara la cessata materia del contendere in ordine alla cartella n.10020110020513138000 (Tari 2005 e 2006) a seguito di provvedimento di sgravio dell'ente impositore, rigetta nel resto. Dispone, altresì. La compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso, come in motivazione, e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3669/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antonio Abate
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Salerno Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008739777000 TRIBUTI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5648/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 9/07/2025 e depositato in data 11/07/2025, impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n.10020259008 739777000 notificato il 28/05/2025, e le cartelle sottese n.10020110020513138000 (Tari 2005 e 2006) asseritamente notificata il 4/09/2013, n.10020110025486012000 (Tari 2008) asseritamente notificata il 6/12/2012,
n.10020120008556755000 (tassa auto 2007) asseritamente notificata il 13/02/2012, n.10020140033151981000
(Tari 2011 e 2012) asseritamente notificata il 3/11/2014, n.1002015001028 5082000 (Tassa auto 2010) asseritamente notificata il 15/04/2015, n.10020160003883837000 (Iva 2012) asseritamente notificata il
24/06/2016, n.1002016000756632000 (diritto CCIAA 2012 e 2013) asseritamente notificata il 14/07/2016,
n.10020160029006268000 (Tassa auto 2011) asseritamente notificata il 27/11/2021 e la cartella n.10020220013553606000 (Iva 2017) asseritamente notificata il 28/02/2023, per un importo complessivo di euro 4.836,16, avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'Agenzia delle Entrate DP Salerno, il Comune di Sant'Antonio Abate e la Regione Campania, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti,
l'intervenuta prescrizione relativamente alle cartelle relative alla Tari, ai diritti camerali e alla tassa auto.
Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e di dichiarare la nullità dell'atto opposto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva l'inammissibilità per tardività a seguito della regolare notifica delle cartelle prodromiche e dei successivi atti interruttivi, la correttezza del proprio operato in ordine alla regolarità delle notifiche delle cartelle e dell'atto di intimazione di pagamento precedente all'intimazione impugnata con effetto interruttivo della prescrizione. Chiedeva il rigetto della domanda proposta dal ricorrente in quanto infondata sia in fatto che in diritto e di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP Salerno con riguardo alle cartelle relative all'Iva 2012 e 2017 controdeducendo la non intervenuta prescrizione decennale anche con riguardo agli interessi. Concludeva con la richiesta di rigetto e condanna alle spese.
Si costituiva il Comune di Sant'Antonio Abate che controdeduceva la regolarità delle notifiche degli atti di accertamento prodromici eccetto che per la Tari per le annualità 2005 e 2006 per le quali aveva provveduto allo sgravio. Concludeva con la richiesta di estinzione del giudizio in relazione alle annualità di cui allo sgravio e di rigetto per le altre annualità, con condanna alle spese di giudizio. Non si costituiva la Regione Campania.
Venivano depositate in data 14/11/2025 memorie illustrative con le quali il ricorrente eccepiva la nullità di alcune notifiche perché non correttamente effettuate ed insisteva in ordine alle eccezioni presentate con il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di un accoglimento parziale.
Il resistente Agenzia Entrate Riscossione produce la documentazione relativa alle notifiche delle cartelle di pagamento impugnate e degli atti interruttivi : infatti la cartella n.10020110020513138000 (Tari 2005-2006)
è stata notificata il 4/09/2013, la n.10020110025486012000 (Tari 2008) è stata notificata il 6/12/2012, la n.10020120008556755000 (tassa auto 2007) è stata notificata il 13/02/2012, la n.10020140033151981000
(Tari 2011 e 2012) è stata notificata il 3/11/2014, la n.100201500102 85082000 (Tassa auto 2010) è stata notificata il 15/04/2015, la n.10020160003883837000 (Iva 2012) è stata notificata il 24/06/2016, la n.10020160007566132000 (diritto CCIAA 2012 e 2013) il 14/07/2016, la n.10020160029006268000 (Tassa auto 2011) il 27/11/2021 e la n.10020220013 553606000 (Iva 2017) il 28/02/2023. Gli atti interruttivi sono stati gli avvisi di intimazione di pagamento n.1002017900793 7301000 notificato il 19/09/2017,
n.10020189006663277000 notificato il 13/08/2019, n.1002019900359 2038000 il 27/11/2021 e n.10020219002271707000 il 24/01/2023.
Con riguardo alle cartelle relative alla Tari si evidenzia che per le annualità 2005- 2006 di cui alla cartella n.
10020110020513138000 il Comune impositore non avendo rinvenuto le relate di notifica degli avvisi di accertamento prodromici ha provveduto allo sgravio e ha richiesto che fosse dichiarata la cessata materia del contendere.
Per l'annualità 2008, a seguito del mancato pagamento dell'avviso, il Comune ha notificato il sollecito di pagamento n.6458 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in data 28/06/2010 nel rispetto dei termini di prescrizione con successiva trasmissione degli atti al Concessionario per la riscossione coattiva che ha emesso la cartella esattoriale n.10020110025486012000 notificata il 6/12/2012 e, poi, gli avvisi di intimazione di pagamento n.10020179007937301000 notificato il 19/09/2017 e n.1002021900 271707000 notificato il
24/01/2023.
Per le annualità 2011 e 2012 sono stati notificati gli avvisi n.36541/2011 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in data 24/10/2011 e n.1079/2012 in data 18/05/2012 e poi trasmissione al Concessionario che ha emesso la cartella esattoriale n. 10020140033151981000 notificata il 3/11/2014 e i successivi avvisi di intimazione di pagamento n.10020189006663277000 notificato il 13/08/2019 e n.10020199003592 038000 notificato il 27/11/2021.
Con riguardo all'Imposta sul valore aggiunto, oltre alla regolare notifica delle cartelle di pagamento n.10020160003883837000 per l'Iva del 2012, effettuata il 24/06/2016, e n.10020220013553606000 per l'Iva 2017 effettuata il 28/02/2023, si evidenzia che per l'annualità 2012 la cartella n. 1002016000388 3837000
è stata anche notificata con gli avvisi di intimazione di pagamento n.100201890066 63277000 notificato il
13/08/2019 e n.10020219002271707000 il 24/01/2023. Infondata, pertanto, l'eccezione di prescrizione in quanto al momento della notificazione dell'intimazione oggetto della presente impugnazione, il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. non risulta decorso per nessuna delle due cartelle di pagamento presupposte, considerato che le notificazioni si sono perfezionate da meno di dieci anni. Non è intervenuta nemmeno la prescrizione quinquennale delle sole sanzioni. Così come non risultano prescritti i diritti camerali relativi alle annualità 2012 e 2013 e contenute nella cartella di pagamento n.10020160007566132000 notificata, come già evidenziato, il 14/07/2016: infatti sono intervenuti gli atti interruttivi con la notificata degli avvisi di intimazione di pagamento n.10020189006663277000 notificato il 13/08/2019 e n.10020219002271707000 il 24/01/2023. Infondata, pertanto, l'eccezione di prescrizione quinquennale.
Fondata, invece, la doglianza relativa all'intervenuta prescrizione triennale della tassa auto per le annualità
2007, 2010 e 2011: in particolare per l'annualità 2007, di cui alla cartella n.10020120008556755000 notificata il 13/02/2012, le successive notifiche avvenute con gli avvisi di intimazione di pagamento n.10020179007937301000 notificato il 19/09/2017 e n.10020219002271 707000 il 24/01/2023 non hanno interrotto la prescrizione. Mentre le altre due annualità del 2010 e del 2011 contenute, rispettivamente, nelle cartelle n.10020150010285082000 notificata il 15/04/2015 e n.10020160029006268000 notificata il
27/11/2021, non sono state oggetto di successive notifiche di intimazioni di pagamento ma, in ogni caso, sono oggetto di intervenuta prescrizione triennale.
Alla luce di tutto quanto descritto e motivato, la Corte, accoglie il ricorso limitatamente alle cartelle n.10020120008556755000 n.10020150010285082000 e n.10020160029006268000 relative al bollo auto degli anni 2007, 2010 e 2011, dichiara la cessata materia del contendere in ordine alla cartella n.10020110020513138000 (Tari 2005 e 2006) a seguito di provvedimento di sgravio dell'ente impositore, rigetta nel resto. Dispone, altresì. La compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso, come in motivazione, e compensa le spese.