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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/06/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6498/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29/05/2025
da
1) , nata a [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]
con l'Avv. Fabio Pietro Pizzo del Foro di Busto Arsizio presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._2 residente in [...]
con l'Avv. Fabio Pietro Pizzo del Foro di Busto Arsizio, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in data 16/06/2007 con rito concordatario in Nerviano (MI) – atto n. 17 reg. stato civile Comune Nerviano parte II s. A anno 2007 in comunione legale dei beni con i seguenti figli:
1) , nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
2) , nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_4
3) , nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
3. I figli restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Nerviano (MI) in Via Annunciata n. 30, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra in quanto genitore collocatario Parte_1
e nell'interesse dei figli che conviveranno stabilmente con la madre, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Resta inteso che l'assegnazione della casa familiare dipende esclusivamente dall'interesse dei figli al mantenimento di una stabilità, per cui – fatti salvi eventuali futuri diversi accordi tra i ricorrenti – il diritto all'assegnazione verrà meno automaticamente al raggiungimento dell'autosufficienza economica di tutti e tre i figli o nel caso in cui gli stessi per qualsiasi ragione non dovessero più abitare in via prevalente presso l'immobile. La sig.ra provvederà nel più breve tempo possibile ad intestare tutte le utenze domestiche a suo Pt_1 nome.
5. Il sig. lascerà l'appartamento entro la fine di maggio 2025. Pt_2
6. I coniugi provvederanno ad aprire ciascuno un conto corrente proprio e si impegnano a mantenere in essere il conto corrente cointestato e ad alimentarlo al fine del pagamento delle rate di mutuo ipotecario e del finanziamento del veicolo tg. FP772CG, in quanto entrambi gli addebiti permarranno sul predetto conto corrente cointestato.
7. Il veicolo tg. FP772CG resta in uso esclusivo della sig.ra che ne sosterrà le spese di Pt_1 manutenzione, rca e bollo, mentre le rate del finanziamento saranno pagate dal sig. , il quale Pt_2 avrà cura di accreditare le necessarie provviste sul conto corrente cointestato al fine dell'esito positivo degli addebiti delle rate. Ad avvenuta estinzione del finanziamento, i coniugi potranno decidere se intestare il veicolo esclusivamente alla sig.ra o se mantenere la comproprietà. Pt_1
8. Il veicolo tg. DC864PN, di proprietà esclusiva del sig. , resta nella piena disponibilità di Pt_2 quest'ultimo.
9. Il sig. provvederà al pagamento delle rate Findomestic. Pt_2
10. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario Pt_2 Pt_1 dei figli minorenni, una somma complessiva pari ad € 500,00= (€ 100,00 per , € 200,00 per Pt_3
€ 200,00 per ) per dodici mensilità, tramite bonifico bancario da effettuarsi in via Pt_5 Pt_4 anticipata entro il giorno 20 del mese. Il predetto importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
11. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, da intendersi qui integralmente richiamate.
12. L'intero ammontare dell'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla sig.ra la quale avrà cura di far accreditare il relativo importo sul conto corrente cointestato. Pt_1
13. Le somme erogate a titolo di indennità di frequenza su libretto di deposito intestato al figlio Pt_3
e su libretto di deposito intestato al figlio saranno utilizzate per le necessità dei figli Pt_5 beneficiari delle indennità.
14. I genitori si alterneranno nella gestione degli impegni quotidiani settimanali dei figli (scolastici ed extrascolastici) in considerazione degli orari di lavoro che consentono alla madre di gestire le mattine e al padre di gestire i pomeriggi, ed in ogni caso i genitori, alla luce degli ottimi rapporti, si confronteranno in caso sorgano difficoltà volta per volta.
15. Il padre potrà tenere con sé i figli:
- a weekend alternati, secondo le rispettive disponibilità lavorative dei genitori, con gli orari di prelievo e rientro che potranno essere concordati di volta in volta;
- per metà delle vacanze natalizie scolastiche, ad anni alterni, in modo che i figli trascorrano con un genitore il periodo intercorrente dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30/12, e con l'altro il periodo dal 31/12 fino alla fine delle vacanze scolastiche;
- per l'intero periodo delle vacanze Pasquali, ad anni alterni;
- due settimane anche non continuative nel corso delle vacanze scolastiche estive, da concordare ogni anno indicativamente entro il 30 Aprile;
- Resta inteso che i coniugi potranno di volta in volta concordare soluzioni diverse rispetto a quanto sopra pattuito, in considerazione dei buoni rapporti e dell'età dei figli.
16. I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei passaporti dei figli minori.
17. I coniugi rinunciano fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Nerviano (MI) in data 16/06/2007 2. Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5. Spese di procedura al definitivo.
6. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nerviano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29/05/2025
da
1) , nata a [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]
con l'Avv. Fabio Pietro Pizzo del Foro di Busto Arsizio presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._2 residente in [...]
con l'Avv. Fabio Pietro Pizzo del Foro di Busto Arsizio, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in data 16/06/2007 con rito concordatario in Nerviano (MI) – atto n. 17 reg. stato civile Comune Nerviano parte II s. A anno 2007 in comunione legale dei beni con i seguenti figli:
1) , nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
2) , nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_4
3) , nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
3. I figli restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Nerviano (MI) in Via Annunciata n. 30, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra in quanto genitore collocatario Parte_1
e nell'interesse dei figli che conviveranno stabilmente con la madre, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Resta inteso che l'assegnazione della casa familiare dipende esclusivamente dall'interesse dei figli al mantenimento di una stabilità, per cui – fatti salvi eventuali futuri diversi accordi tra i ricorrenti – il diritto all'assegnazione verrà meno automaticamente al raggiungimento dell'autosufficienza economica di tutti e tre i figli o nel caso in cui gli stessi per qualsiasi ragione non dovessero più abitare in via prevalente presso l'immobile. La sig.ra provvederà nel più breve tempo possibile ad intestare tutte le utenze domestiche a suo Pt_1 nome.
5. Il sig. lascerà l'appartamento entro la fine di maggio 2025. Pt_2
6. I coniugi provvederanno ad aprire ciascuno un conto corrente proprio e si impegnano a mantenere in essere il conto corrente cointestato e ad alimentarlo al fine del pagamento delle rate di mutuo ipotecario e del finanziamento del veicolo tg. FP772CG, in quanto entrambi gli addebiti permarranno sul predetto conto corrente cointestato.
7. Il veicolo tg. FP772CG resta in uso esclusivo della sig.ra che ne sosterrà le spese di Pt_1 manutenzione, rca e bollo, mentre le rate del finanziamento saranno pagate dal sig. , il quale Pt_2 avrà cura di accreditare le necessarie provviste sul conto corrente cointestato al fine dell'esito positivo degli addebiti delle rate. Ad avvenuta estinzione del finanziamento, i coniugi potranno decidere se intestare il veicolo esclusivamente alla sig.ra o se mantenere la comproprietà. Pt_1
8. Il veicolo tg. DC864PN, di proprietà esclusiva del sig. , resta nella piena disponibilità di Pt_2 quest'ultimo.
9. Il sig. provvederà al pagamento delle rate Findomestic. Pt_2
10. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario Pt_2 Pt_1 dei figli minorenni, una somma complessiva pari ad € 500,00= (€ 100,00 per , € 200,00 per Pt_3
€ 200,00 per ) per dodici mensilità, tramite bonifico bancario da effettuarsi in via Pt_5 Pt_4 anticipata entro il giorno 20 del mese. Il predetto importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
11. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, da intendersi qui integralmente richiamate.
12. L'intero ammontare dell'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla sig.ra la quale avrà cura di far accreditare il relativo importo sul conto corrente cointestato. Pt_1
13. Le somme erogate a titolo di indennità di frequenza su libretto di deposito intestato al figlio Pt_3
e su libretto di deposito intestato al figlio saranno utilizzate per le necessità dei figli Pt_5 beneficiari delle indennità.
14. I genitori si alterneranno nella gestione degli impegni quotidiani settimanali dei figli (scolastici ed extrascolastici) in considerazione degli orari di lavoro che consentono alla madre di gestire le mattine e al padre di gestire i pomeriggi, ed in ogni caso i genitori, alla luce degli ottimi rapporti, si confronteranno in caso sorgano difficoltà volta per volta.
15. Il padre potrà tenere con sé i figli:
- a weekend alternati, secondo le rispettive disponibilità lavorative dei genitori, con gli orari di prelievo e rientro che potranno essere concordati di volta in volta;
- per metà delle vacanze natalizie scolastiche, ad anni alterni, in modo che i figli trascorrano con un genitore il periodo intercorrente dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30/12, e con l'altro il periodo dal 31/12 fino alla fine delle vacanze scolastiche;
- per l'intero periodo delle vacanze Pasquali, ad anni alterni;
- due settimane anche non continuative nel corso delle vacanze scolastiche estive, da concordare ogni anno indicativamente entro il 30 Aprile;
- Resta inteso che i coniugi potranno di volta in volta concordare soluzioni diverse rispetto a quanto sopra pattuito, in considerazione dei buoni rapporti e dell'età dei figli.
16. I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei passaporti dei figli minori.
17. I coniugi rinunciano fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Nerviano (MI) in data 16/06/2007 2. Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5. Spese di procedura al definitivo.
6. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nerviano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai