Articolo 192 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 191Articolo 193
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14 aprile 1979
Art. 192.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli numeri 2035, 2038, 2045, 2104, 2113, 2114, 8006, 8007, 8100 ed i capitoli numeri 1022 e 1067 per i servizi relativi alla tutela dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979