(( 1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilita' del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalita' degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio )) 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51 . (4)
-------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che l'abrogazione del comma 2 del presente articolo ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.