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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/05/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 13/05/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 917/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte attrice in riassunzione , in p.l.r.p.t. è comparsa l'Avv. Barretta in sostituzione CP_1
dell'Avv. Manganaro;
per parte convenuta c.f. , l'Avv. Controparte_2 C.F._1
FALCONE FRANCESCO anche in sostituzione dell'Avv. KOSTNER ALESSANDRA e dell'Avv.
FALCONE GIUSEPPE, nel mandato;
per parte convenuta , Controparte_3
in p.l.r.p.t. e per parte convenuta , in p.l.r.p.t. nessuno è Controparte_4
comparso alle h: 9:40.
La giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa .
I procuratori si riportano ai propri atti.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, in via preliminare ed assorbente deve essere dichiarata l'inammissibilità del presente giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione.
Risulta per tabulas che il g.e. del Tribunale di Cosenza con provvedimento adottato all'udienza del
28.11.2023: ha accolto l'opposizione ritenendo nulla -e non sanabile- la notifica della cartella esattoriale e prescritto il credito;
1 ha sospeso l'efficacia esecutiva del pignoramento opposto respingendo tuttavia l'istanza di restituzione delle somme accantonate, atteso che la cautela sospensiva non ha effetto esecutorio, bensì quello, limitato di arrestare l'espropriazione fino alla pronuncia di merito;
ha assegnato, quindi, il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti alla metà.
Orbene è incontroverso che la notifica dell'atto di citazione in riassunzione del giudizio di merito
(peraltro promosso davanti a giudice incompetente) da parte dell' sia avvenuta in data CP_1
21.03.2024, ossia ben oltre il termine assegnato dal Giudice: la riassunzione deve essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi avuto riguardo alla natura in rito della decisione, con esclusione della fase istruttoria non espletata, seguono la soccombenza dell' nei confronti CP_1 dell'esecutato.
Devono invece compensarsi tra le altre parti del giudizio, attesa la limitata attività defensionale CP_ espletata dal convenuto costituitosi
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: dichiara inammissibile l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva;
condanna l'attrice in riassunzione alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Francesco e Giuseppe Falcone e Alessandra Kostner, dichiaratisi antistatari;
compensa le spese di lite tra le altre parti in contesa.
Cosenza, 13/05/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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Chiamata la causa iscritta al N. 917/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte attrice in riassunzione , in p.l.r.p.t. è comparsa l'Avv. Barretta in sostituzione CP_1
dell'Avv. Manganaro;
per parte convenuta c.f. , l'Avv. Controparte_2 C.F._1
FALCONE FRANCESCO anche in sostituzione dell'Avv. KOSTNER ALESSANDRA e dell'Avv.
FALCONE GIUSEPPE, nel mandato;
per parte convenuta , Controparte_3
in p.l.r.p.t. e per parte convenuta , in p.l.r.p.t. nessuno è Controparte_4
comparso alle h: 9:40.
La giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa .
I procuratori si riportano ai propri atti.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, in via preliminare ed assorbente deve essere dichiarata l'inammissibilità del presente giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione.
Risulta per tabulas che il g.e. del Tribunale di Cosenza con provvedimento adottato all'udienza del
28.11.2023: ha accolto l'opposizione ritenendo nulla -e non sanabile- la notifica della cartella esattoriale e prescritto il credito;
1 ha sospeso l'efficacia esecutiva del pignoramento opposto respingendo tuttavia l'istanza di restituzione delle somme accantonate, atteso che la cautela sospensiva non ha effetto esecutorio, bensì quello, limitato di arrestare l'espropriazione fino alla pronuncia di merito;
ha assegnato, quindi, il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti alla metà.
Orbene è incontroverso che la notifica dell'atto di citazione in riassunzione del giudizio di merito
(peraltro promosso davanti a giudice incompetente) da parte dell' sia avvenuta in data CP_1
21.03.2024, ossia ben oltre il termine assegnato dal Giudice: la riassunzione deve essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi avuto riguardo alla natura in rito della decisione, con esclusione della fase istruttoria non espletata, seguono la soccombenza dell' nei confronti CP_1 dell'esecutato.
Devono invece compensarsi tra le altre parti del giudizio, attesa la limitata attività defensionale CP_ espletata dal convenuto costituitosi
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: dichiara inammissibile l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva;
condanna l'attrice in riassunzione alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Francesco e Giuseppe Falcone e Alessandra Kostner, dichiaratisi antistatari;
compensa le spese di lite tra le altre parti in contesa.
Cosenza, 13/05/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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