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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/06/2025, n. 2992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2992 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9041/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. RG. 9041 del 2023 vertente tra
, in persona del Parte_1 legale rappresentante SI. con l'Avv. Fabio Russo, ed elettivamente Parte_2 domiciliata presso il suo studio in Cava de' Tirreni (SA), in Piazza Vittorio Emanuele II n.
10;
- Attrice-
Contro
, in persona del legale rappresentante avv. Ines Maccarone, Controparte_1 rappresentata dall'Avv. Francesco Ferroni, presso il quale è elettivamente domiciliata
- Convenuta-
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più ̀ utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) Accertare e dichiarare la responsabilità della , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, per omessa cancellazione dell'ipoteca a suo tempo acquisita dalla
pagina 1 di 6 , poi incorporata dalla , nei confronti Controparte_3 Controparte_4 del Sig. in relazione ad un immobile successivamente da questi conferito alla Parte_2 società attrice, sebbene la relativa obbligazione fosse stata regolarmente estinta sin dal
08.10.2022.
2) Per l'effetto condannare la , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, al pagamento della somma di € 60.000,00, oltre interessi legali dalla data di versamento all'effettivo soddisfo, corrispondente all'importo incamerato dalla parte acquirente l'incameramento, da parte di un successivo promissaria venditrice a titolo di caparra per l'omessa compravendita dell'immobile di cui al preliminare del 20.12.2022, nonché al pagamento dell'ulteriore importo per perdita di chance da determinarsi in via equitativa da parte del
Tribunale adito.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”
Per parte convenuta
“Voglia l'intestato Tribunale adito, contrariis reiectis
a) In via preliminare, e per le ragioni dedotte in narrativa, accertare e dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare le domande tutte proposte da per evidente difetto di Parte_1 allegazione e indeterminatezza delle stesse, anche ex art. 164, comma 4 c.p.c.;
b) In via principale, rigettare tutte le domande proposte dalla parte attrice nei confronti di
per le ragioni esposte in narrativa;
Controparte_2
c) In via riconvenzionale: ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannare lue
[...]
in persona del l.r. al risarcimento dei danni per Controparte_5 Parte_2 responsabilità aggravata nella somma di € 6.000,00, ovvero di quella diversa che verrà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%,
CPA ed IVA di legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_3
(da ora adiva il Tribunale di Torino chiedendo che venisse accertata la
[...] Parte_1 responsabilità della per i danni subiti dall'attrice in conseguenza all'omessa Controparte_4 cancellazione dell'ipoteca iscritta il 2/11/2009 da parte della (poi Controparte_3 incorporata in ) nei confronti del SI. , in relazione ad un immobile Controparte_4 Parte_2 da questi alienato alla società attrice, nonostante l'obbligazione garantita fosse stata estinta l'8.10.2022.
pagina 2 di 6 In particolare, esponeva che: Parte_1
- in data 2.11.2009 il SI. concedeva ipoteca volontaria in favore della Parte_2 [...]
su un immobile di sua proprietà sito in Salerno, via XX settembre 1870 Controparte_3
n.26/36, a garanzia di un'apertura di credito per una somma di €550.000,00; successivamente in data 14/7/2015 contraeva, presso il medesimo Istituto di credito, un mutuo fondiario assistito da ipoteca sullo stesso cespite di cui supra, pattuendo che il residuo debito relativo alla precedente apertura di credito venisse estinto con parte della somma erogata a titolo di mutuo;
- in data 8.10.2022 il SI. estingueva a mezzo di bonifico bancario il mutuo contratto nel Pt_2
2015 e la Banca provvedeva alla cancellazione della relativa ipoteca;
nonostante il debito concernente l'apertura di credito concessa nel 2009 fosse stato estinto con parte delle somme mutuate nel 2015, la aveva provveduto a cancellare esclusivamente Controparte_3 la seconda ipoteca concessa nel 2015, mentre rimaneva iscritta l'ipoteca concessa il 2.11.2009;
- in data 21.04.2016 il SI. conferiva i suoi beni, tra cui l'immobile ipotecato sito in Pt_2
Salerno, via XX Settembre 1870 n.26/36, alla società Parte_1
- in data 25.11.2022 il SI. concludeva con contratto di compravendita Pt_2 CP_6 avente ad oggetto l'immobile suddetto per un prezzo complessivo di €700.00,00; in particolare le parti pattuivano che la somma di 675.000,00, al netto di 25.000,00 già versati, fosse depositata presso un conto intestato al notaio rogante dott. , con l'obbligo di svincolare Per_1 le somme a favore della società subordinatamente alla registrazione e Parte_1 trascrizione dell'atto e alla presentazione da parte della società venditrice della nota di cancellazione dell'ipoteca iscritta il 2.11.2009 a favore della;
Controparte_3
- in data 20.11.2022 stipulava con la SI.ra Parte_1 Parte_4 un contratto preliminare per la compravendita di un immobile sito in Roma, via F. Carrara n. 25, al prezzo di € 298.000,00, di cui € 60.000,00 pagati in pari data a titolo di caparra confirmatoria, convenendo termine per la stipula del contratto definitivo entro il 3.01.2023;
- in data 31.12.2022 il SI. , quale legale rappresentante di chiedeva Pt_2 Parte_1 alla promissaria acquirente la concessione di una proroga di 10 giorni per la stipula del definitivo, assumendo che la provvista necessaria per l'acquisto fosse ancora vincolata sul conto del notaio;
la SI. tuttavia rifiutava la proroga, dichiarava il contratto Per_1 Pt_4 preliminare risolto e incamerava la caparra di €60.000,00;
- in data 9.01.2023, a seguito dei numerosi solleciti da parte della società attrice, Controparte_4
(nella quale era stata incorporata la ) provvedeva alla
[...] Controparte_3 cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile sito in Salerno, via XX Settembre 1870
n.26/36. agiva quindi in giudizio assumendo che la mancata cancellazione dell'ipoteca del Parte_1
2.11.2009 avesse impedito alla società di svincolare le somme depositate presso il Notaio e di Per_1 disporre quindi della provvista necessaria per concludere il contratto definitivo con la SI.ra ; Pt_4 chiedeva quindi la condanna della CP_3
- al risarcimento del danno da perdita di chance, da valutarsi in via equitativa, assumendo che l'inerzia della nella cancellazione dell'ipoteca aveva reso di fatto impossibile la CP_3 commercializzazione del bene;
pagina 3 di 6 - al risarcimento del danno quantificato in 60.000,00 oltre interessi dalla data di versamento al soddisfo, corrispondente alla somma versata dall'attrice alla SI. a titolo di caparra per Pt_4
l'omessa stipula del definitivo.
2. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande attoree in Controparte_4 quanto infondate in fatto e in diritto. In particolare, per quanto attiene la ricostruzione dei fatti operata dalla società attrice, evidenziava che nell'atto di citazione la società avesse Parte_1 volontariamente omesso di specificare la natura personale dei rapporti intercorrenti tra il SI. e Pt_2 la SI.ra , i quali, dopo esser stati per molti anni legati da rapporti professionali, contraevano Pt_4 matrimonio ad aprile del 2023.
In punto di diritto – oltre a contestare in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza ex art. 164 cpc- allegava l'assenza di nesso causale tra la condotta omissiva della banca e la mancata stipula del contratto definitivo;
riteneva comunque insussistente la responsabilità della banca ai sensi dell'art 1227, 2 comma (non avendo l'attrice opposto l'exceptio doli nonostante il rifiuto di conclusione del definitivo e il conseguente incameramento della caparra da parte della SI.ra fosse da considerarsi abusivo); in via subordinata chiedeva che venisse riconosciuto il Pt_4 concorso colposo del creditore ex art. 1227, comma 1 con conseguente diminuzione della responsabilità della banca. Infine, ritenendo che l'attrice avesse tenuto un comportamento sleale e di mala fede, qualificava la pretesa attorea come esercizio abusivo del diritto e in via riconvenzionale ne chiedeva la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc. per l'importo di € 6.000,00.
3. La causa veniva istruita solo documentalmente, non avendo le parti formulato capi di prova orale;
il Giudice all'udienza del 19/5/2024 rimetteva pertanto la causa in decisione.
4. La domanda di risarcimento del danno avanzata dalla società è infondata e Parte_1 deve essere pertanto rigettata.
Se infatti è pacifico che la abbia tenuto un comportamento negligente non provvedendo CP_3 tempestivamente a cancellare l'ipoteca iscritta il 2.11.2009 (che nonostante l'estinzione del relativo debito garantito in data 8.10.2022, è infatti avvenuta solo in data 9.1.2023), parte attrice non ha tuttavia fornito la prova dei danni conseguenza subiti in relazione alla condotta omissiva della banca.
A tal proposito, infatti, la giurisprudenza- peraltro citata negli atti di è chiara nel Parte_1 statuire che l'omessa cancellazione di un'ipoteca è in astratto idonea a configurare un danno evento, rendendosi tuttavia necessario, ai fini del risarcimento del danno, la prova da parte del danneggiato dell'effettivo pregiudizio subito. Infatti, la Suprema Corte ha di recente ribadito (cfr. Cass 12123 del 2020) che “in caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ricorre un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà nella commercializzazione del bene;
tuttavia, ai fini del risarcimento occorre accertare se in concreto si è verificato un danno conseguenza, che non può essere considerato in re ipsa, ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli”.
Nel caso di specie allega come pregiudizio dovuto alla mancata cancellazione Parte_1 dell'ipoteca da parte della convenuta la mancata conclusione con la SI.ra Controparte_4 Pt_5 del contratto definitivo avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, via F. Carrara n. 25, e la pagina 4 di 6 conseguente perdita della caparra per l'importo di € 60.000,00; tuttavia, a tal proposito, occorre rilevare quanto segue:
- dal contratto preliminare non emerge alcun riferimento alla circostanza che le somme da utilizzarsi per l'acquisto fossero depositate presso il Notaio. Tra il contratto preliminare di compravendita che vede come promissaria acquirente e la SI. come Parte_1 Pt_5 promissaria venditrice e il contratto di compravendita tra la venditrice e Parte_1
l'acquirente non risulta esserci alcun tipo di collegamento contrattuale, considerato CP_6 tra l'altro che i due contratti risultano essere stipulati da parti diverse e concernono immobili differenti.
Non risulta quindi dimostrato il nesso causale tra il ritardo della banca nella cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile oggetto del contratto di compravendita tra l'attrice e
[...]
e la mancata conclusione del contratto preliminare avente ad oggetto un cespite diverso CP_6 da quello ipotecato.
In assenza di alcun riferimento nel contratto all'utilizzo come provvista delle somme vincolate presso il Notaio , la società attrice non ha poi allegato di non avere altra disponibilità di Per_1 denaro se non quella oggetto di deposito, sicché anche sotto tal profilo il collegamento eziologico tra l'inadempimento della e la mancata stipula del preliminare è rimasto CP_3 sfornito di prova.
Non possono inoltre non prendersi in considerazione i legami personali tra il legale rappresentante della società e la promissaria venditrice SI.ra , non Parte_6 Pt_5 potendo trovare accoglimento la difesa di parte attrice che tenta di scindere la soggettività della società da quella del SI. , che tuttavia risulta essere amministratore unico della società Pt_2 unipersonale Parte_6
Risulta infatti incontestato che gli stessi abbiano intrattenuto per anni diversi rapporti commerciali (tra cui l'acquisto di un immobile di proprietà del SI. con l'accollo del Pt_2 residuo debito da parte della SI.ra nel 2022; la copertura da parte del SI. del Pt_5 Pt_2 ruolo di amministratore unico della società Orvieto Immobiliare srl di proprietà della SI.ra negli anni 2018-2020) e che abbiano poi contratto matrimonio nell'aprile 2023, a Pt_4 distanza di solo qualche mese dalla risoluzione del contratto preliminare intercorso tra le due parti.
Tale circostanza è idonea a fondare il dubbio che la genesi del compromesso immobiliare possa ricollegarsi al preteso risarcimento oggi richiesto, tenuto conto che il preliminare non ha data certa e prevede un termine brevissimo per la stipula del definitivo (15 giorni, senza che di tale termine sia fornita plausibile giustificazione) ed una caparra piuttosto elevata anche in considerazione della brevità del termine;
che la richiesta di proroga del termine è stata rifiutata dalla SI.ra in assenza di alcuna motivazione, seppure l'adempimento sarebbe stato Pt_5 possibile dopo soli sei giorni (in quanto il termine per il definitivo era pattuito per il 3.01.2023 e la cancellazione dell'ipoteca è avvenuta in data 9.01.2023).
5. Alla luce di tali motivi la domanda di deve essere rigettata;
non sussistono però i Parte_1 presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc, non essendoci elementi per ritenere che il giudizio sia stato avanzato in via pretestuosa e temeraria. Infatti, occorre ribadire che, nonostante parte attrice non pagina 5 di 6 abbia fornito prova dei danni subiti, sia ravvisabile un inadempimento da parte di che, Controparte_4 pur essendo stata sollecitata dall'ottobre del 2022, ha provveduto alla cancellazione dell'ipoteca di cui supra solo a gennaio del 2023.
6. In applicazione del principio di soccombenza le spese del presente giudizio sono poste a carico della società e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM Parte_1
n. 55/2014, per le cause di valore compreso tra € 52.001 a 260.000, ridotta ai minimi la fase istruttoria, in quanto soltanto documentale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando respinta ogni diversa eccezione e deduzione;
- rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese Parte_1 processuali a favore di che liquida in € 4.237,00 per compensi, oltre Iva, Controparte_4 cpa e 15% per spese generali.
Torino, in data 18/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
Minuta redatta dalla MOT Dott.ssa Emilia Avenati Bassi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. RG. 9041 del 2023 vertente tra
, in persona del Parte_1 legale rappresentante SI. con l'Avv. Fabio Russo, ed elettivamente Parte_2 domiciliata presso il suo studio in Cava de' Tirreni (SA), in Piazza Vittorio Emanuele II n.
10;
- Attrice-
Contro
, in persona del legale rappresentante avv. Ines Maccarone, Controparte_1 rappresentata dall'Avv. Francesco Ferroni, presso il quale è elettivamente domiciliata
- Convenuta-
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più ̀ utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) Accertare e dichiarare la responsabilità della , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, per omessa cancellazione dell'ipoteca a suo tempo acquisita dalla
pagina 1 di 6 , poi incorporata dalla , nei confronti Controparte_3 Controparte_4 del Sig. in relazione ad un immobile successivamente da questi conferito alla Parte_2 società attrice, sebbene la relativa obbligazione fosse stata regolarmente estinta sin dal
08.10.2022.
2) Per l'effetto condannare la , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, al pagamento della somma di € 60.000,00, oltre interessi legali dalla data di versamento all'effettivo soddisfo, corrispondente all'importo incamerato dalla parte acquirente l'incameramento, da parte di un successivo promissaria venditrice a titolo di caparra per l'omessa compravendita dell'immobile di cui al preliminare del 20.12.2022, nonché al pagamento dell'ulteriore importo per perdita di chance da determinarsi in via equitativa da parte del
Tribunale adito.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”
Per parte convenuta
“Voglia l'intestato Tribunale adito, contrariis reiectis
a) In via preliminare, e per le ragioni dedotte in narrativa, accertare e dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare le domande tutte proposte da per evidente difetto di Parte_1 allegazione e indeterminatezza delle stesse, anche ex art. 164, comma 4 c.p.c.;
b) In via principale, rigettare tutte le domande proposte dalla parte attrice nei confronti di
per le ragioni esposte in narrativa;
Controparte_2
c) In via riconvenzionale: ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannare lue
[...]
in persona del l.r. al risarcimento dei danni per Controparte_5 Parte_2 responsabilità aggravata nella somma di € 6.000,00, ovvero di quella diversa che verrà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%,
CPA ed IVA di legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_3
(da ora adiva il Tribunale di Torino chiedendo che venisse accertata la
[...] Parte_1 responsabilità della per i danni subiti dall'attrice in conseguenza all'omessa Controparte_4 cancellazione dell'ipoteca iscritta il 2/11/2009 da parte della (poi Controparte_3 incorporata in ) nei confronti del SI. , in relazione ad un immobile Controparte_4 Parte_2 da questi alienato alla società attrice, nonostante l'obbligazione garantita fosse stata estinta l'8.10.2022.
pagina 2 di 6 In particolare, esponeva che: Parte_1
- in data 2.11.2009 il SI. concedeva ipoteca volontaria in favore della Parte_2 [...]
su un immobile di sua proprietà sito in Salerno, via XX settembre 1870 Controparte_3
n.26/36, a garanzia di un'apertura di credito per una somma di €550.000,00; successivamente in data 14/7/2015 contraeva, presso il medesimo Istituto di credito, un mutuo fondiario assistito da ipoteca sullo stesso cespite di cui supra, pattuendo che il residuo debito relativo alla precedente apertura di credito venisse estinto con parte della somma erogata a titolo di mutuo;
- in data 8.10.2022 il SI. estingueva a mezzo di bonifico bancario il mutuo contratto nel Pt_2
2015 e la Banca provvedeva alla cancellazione della relativa ipoteca;
nonostante il debito concernente l'apertura di credito concessa nel 2009 fosse stato estinto con parte delle somme mutuate nel 2015, la aveva provveduto a cancellare esclusivamente Controparte_3 la seconda ipoteca concessa nel 2015, mentre rimaneva iscritta l'ipoteca concessa il 2.11.2009;
- in data 21.04.2016 il SI. conferiva i suoi beni, tra cui l'immobile ipotecato sito in Pt_2
Salerno, via XX Settembre 1870 n.26/36, alla società Parte_1
- in data 25.11.2022 il SI. concludeva con contratto di compravendita Pt_2 CP_6 avente ad oggetto l'immobile suddetto per un prezzo complessivo di €700.00,00; in particolare le parti pattuivano che la somma di 675.000,00, al netto di 25.000,00 già versati, fosse depositata presso un conto intestato al notaio rogante dott. , con l'obbligo di svincolare Per_1 le somme a favore della società subordinatamente alla registrazione e Parte_1 trascrizione dell'atto e alla presentazione da parte della società venditrice della nota di cancellazione dell'ipoteca iscritta il 2.11.2009 a favore della;
Controparte_3
- in data 20.11.2022 stipulava con la SI.ra Parte_1 Parte_4 un contratto preliminare per la compravendita di un immobile sito in Roma, via F. Carrara n. 25, al prezzo di € 298.000,00, di cui € 60.000,00 pagati in pari data a titolo di caparra confirmatoria, convenendo termine per la stipula del contratto definitivo entro il 3.01.2023;
- in data 31.12.2022 il SI. , quale legale rappresentante di chiedeva Pt_2 Parte_1 alla promissaria acquirente la concessione di una proroga di 10 giorni per la stipula del definitivo, assumendo che la provvista necessaria per l'acquisto fosse ancora vincolata sul conto del notaio;
la SI. tuttavia rifiutava la proroga, dichiarava il contratto Per_1 Pt_4 preliminare risolto e incamerava la caparra di €60.000,00;
- in data 9.01.2023, a seguito dei numerosi solleciti da parte della società attrice, Controparte_4
(nella quale era stata incorporata la ) provvedeva alla
[...] Controparte_3 cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile sito in Salerno, via XX Settembre 1870
n.26/36. agiva quindi in giudizio assumendo che la mancata cancellazione dell'ipoteca del Parte_1
2.11.2009 avesse impedito alla società di svincolare le somme depositate presso il Notaio e di Per_1 disporre quindi della provvista necessaria per concludere il contratto definitivo con la SI.ra ; Pt_4 chiedeva quindi la condanna della CP_3
- al risarcimento del danno da perdita di chance, da valutarsi in via equitativa, assumendo che l'inerzia della nella cancellazione dell'ipoteca aveva reso di fatto impossibile la CP_3 commercializzazione del bene;
pagina 3 di 6 - al risarcimento del danno quantificato in 60.000,00 oltre interessi dalla data di versamento al soddisfo, corrispondente alla somma versata dall'attrice alla SI. a titolo di caparra per Pt_4
l'omessa stipula del definitivo.
2. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande attoree in Controparte_4 quanto infondate in fatto e in diritto. In particolare, per quanto attiene la ricostruzione dei fatti operata dalla società attrice, evidenziava che nell'atto di citazione la società avesse Parte_1 volontariamente omesso di specificare la natura personale dei rapporti intercorrenti tra il SI. e Pt_2 la SI.ra , i quali, dopo esser stati per molti anni legati da rapporti professionali, contraevano Pt_4 matrimonio ad aprile del 2023.
In punto di diritto – oltre a contestare in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza ex art. 164 cpc- allegava l'assenza di nesso causale tra la condotta omissiva della banca e la mancata stipula del contratto definitivo;
riteneva comunque insussistente la responsabilità della banca ai sensi dell'art 1227, 2 comma (non avendo l'attrice opposto l'exceptio doli nonostante il rifiuto di conclusione del definitivo e il conseguente incameramento della caparra da parte della SI.ra fosse da considerarsi abusivo); in via subordinata chiedeva che venisse riconosciuto il Pt_4 concorso colposo del creditore ex art. 1227, comma 1 con conseguente diminuzione della responsabilità della banca. Infine, ritenendo che l'attrice avesse tenuto un comportamento sleale e di mala fede, qualificava la pretesa attorea come esercizio abusivo del diritto e in via riconvenzionale ne chiedeva la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc. per l'importo di € 6.000,00.
3. La causa veniva istruita solo documentalmente, non avendo le parti formulato capi di prova orale;
il Giudice all'udienza del 19/5/2024 rimetteva pertanto la causa in decisione.
4. La domanda di risarcimento del danno avanzata dalla società è infondata e Parte_1 deve essere pertanto rigettata.
Se infatti è pacifico che la abbia tenuto un comportamento negligente non provvedendo CP_3 tempestivamente a cancellare l'ipoteca iscritta il 2.11.2009 (che nonostante l'estinzione del relativo debito garantito in data 8.10.2022, è infatti avvenuta solo in data 9.1.2023), parte attrice non ha tuttavia fornito la prova dei danni conseguenza subiti in relazione alla condotta omissiva della banca.
A tal proposito, infatti, la giurisprudenza- peraltro citata negli atti di è chiara nel Parte_1 statuire che l'omessa cancellazione di un'ipoteca è in astratto idonea a configurare un danno evento, rendendosi tuttavia necessario, ai fini del risarcimento del danno, la prova da parte del danneggiato dell'effettivo pregiudizio subito. Infatti, la Suprema Corte ha di recente ribadito (cfr. Cass 12123 del 2020) che “in caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ricorre un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà nella commercializzazione del bene;
tuttavia, ai fini del risarcimento occorre accertare se in concreto si è verificato un danno conseguenza, che non può essere considerato in re ipsa, ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli”.
Nel caso di specie allega come pregiudizio dovuto alla mancata cancellazione Parte_1 dell'ipoteca da parte della convenuta la mancata conclusione con la SI.ra Controparte_4 Pt_5 del contratto definitivo avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, via F. Carrara n. 25, e la pagina 4 di 6 conseguente perdita della caparra per l'importo di € 60.000,00; tuttavia, a tal proposito, occorre rilevare quanto segue:
- dal contratto preliminare non emerge alcun riferimento alla circostanza che le somme da utilizzarsi per l'acquisto fossero depositate presso il Notaio. Tra il contratto preliminare di compravendita che vede come promissaria acquirente e la SI. come Parte_1 Pt_5 promissaria venditrice e il contratto di compravendita tra la venditrice e Parte_1
l'acquirente non risulta esserci alcun tipo di collegamento contrattuale, considerato CP_6 tra l'altro che i due contratti risultano essere stipulati da parti diverse e concernono immobili differenti.
Non risulta quindi dimostrato il nesso causale tra il ritardo della banca nella cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile oggetto del contratto di compravendita tra l'attrice e
[...]
e la mancata conclusione del contratto preliminare avente ad oggetto un cespite diverso CP_6 da quello ipotecato.
In assenza di alcun riferimento nel contratto all'utilizzo come provvista delle somme vincolate presso il Notaio , la società attrice non ha poi allegato di non avere altra disponibilità di Per_1 denaro se non quella oggetto di deposito, sicché anche sotto tal profilo il collegamento eziologico tra l'inadempimento della e la mancata stipula del preliminare è rimasto CP_3 sfornito di prova.
Non possono inoltre non prendersi in considerazione i legami personali tra il legale rappresentante della società e la promissaria venditrice SI.ra , non Parte_6 Pt_5 potendo trovare accoglimento la difesa di parte attrice che tenta di scindere la soggettività della società da quella del SI. , che tuttavia risulta essere amministratore unico della società Pt_2 unipersonale Parte_6
Risulta infatti incontestato che gli stessi abbiano intrattenuto per anni diversi rapporti commerciali (tra cui l'acquisto di un immobile di proprietà del SI. con l'accollo del Pt_2 residuo debito da parte della SI.ra nel 2022; la copertura da parte del SI. del Pt_5 Pt_2 ruolo di amministratore unico della società Orvieto Immobiliare srl di proprietà della SI.ra negli anni 2018-2020) e che abbiano poi contratto matrimonio nell'aprile 2023, a Pt_4 distanza di solo qualche mese dalla risoluzione del contratto preliminare intercorso tra le due parti.
Tale circostanza è idonea a fondare il dubbio che la genesi del compromesso immobiliare possa ricollegarsi al preteso risarcimento oggi richiesto, tenuto conto che il preliminare non ha data certa e prevede un termine brevissimo per la stipula del definitivo (15 giorni, senza che di tale termine sia fornita plausibile giustificazione) ed una caparra piuttosto elevata anche in considerazione della brevità del termine;
che la richiesta di proroga del termine è stata rifiutata dalla SI.ra in assenza di alcuna motivazione, seppure l'adempimento sarebbe stato Pt_5 possibile dopo soli sei giorni (in quanto il termine per il definitivo era pattuito per il 3.01.2023 e la cancellazione dell'ipoteca è avvenuta in data 9.01.2023).
5. Alla luce di tali motivi la domanda di deve essere rigettata;
non sussistono però i Parte_1 presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc, non essendoci elementi per ritenere che il giudizio sia stato avanzato in via pretestuosa e temeraria. Infatti, occorre ribadire che, nonostante parte attrice non pagina 5 di 6 abbia fornito prova dei danni subiti, sia ravvisabile un inadempimento da parte di che, Controparte_4 pur essendo stata sollecitata dall'ottobre del 2022, ha provveduto alla cancellazione dell'ipoteca di cui supra solo a gennaio del 2023.
6. In applicazione del principio di soccombenza le spese del presente giudizio sono poste a carico della società e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM Parte_1
n. 55/2014, per le cause di valore compreso tra € 52.001 a 260.000, ridotta ai minimi la fase istruttoria, in quanto soltanto documentale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando respinta ogni diversa eccezione e deduzione;
- rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese Parte_1 processuali a favore di che liquida in € 4.237,00 per compensi, oltre Iva, Controparte_4 cpa e 15% per spese generali.
Torino, in data 18/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
Minuta redatta dalla MOT Dott.ssa Emilia Avenati Bassi
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