Cass. civ., sez. I, sentenza 29/10/1966, n. 2710
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Sentenza 29 ottobre 1966

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Quando la cosa consegnata, in seguito ad una vendita, sia diversa da quella contrattata per essere priva della capacita funzionale a soddisfare in concreto i bisogni dell'acquirente con la conseguente alterazione della destinazione economico-sociale della cosa stessa, si ha consegna di aliud pro alio, che da luogo ad una ordinaria Azione contrattuale, non soggetta ai termini di decadenza e di prescrizione stabiliti dagli artt 1495 e 1497 cod civ, e non vizio redibitorio oppure Mancanza di qualita promesse, le cui azioni sono soggette ai detti termini di decadenza e di prescrizione. ( nella specie, era stata convenuta la vendita di un'autorimessa, la quale pero doveva essere demolita in parte, a causa di violazione delle norme sulla prevenzione degli incendi, in modo che non poteva essere utilizzata dall'acquirente come autorimessa, ma come semplice ripostiglio). ( Cfr 321464; 2133/64; 1833/64; 1515/64).*

L'Esercizio del potere di disporre nuove indagini tecniche e rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in Sede di legittimita. ( Conf 320197).*

In tema di risarcimento del danno, il giudice, se puo prendere a base del calcolo coefficienti piu favorevoli di quelli suggeriti dalla parte non puo liquidare a quest'ultima, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione una somma superiore a quella richiesta. ( Cfr 81/57).*

Il giudice e vincolato alla iniziativa delle parti solo per cio che riguarda la Determinazione dei fatti, non potendo porre a base della sua decisione fatti diversi da quelli dedotti, ma e libero di accettare la natura giuridica del rapporto controverso in relazione al suo contenuto e ai suoi effetti e di attribuire al rapporto stesso l'esatta configurazione. ( Conf 320369).*

Nella domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale deve ritenersi compresa, per implicito, quella di pagamento degli interessi di mora; pertanto la relativa pronunzia del giudice non e affetta da vizio di ultrapetizione. ( Conf 2126/62; 2590/60; 4485/57).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/10/1966, n. 2710
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2710
    Data del deposito : 29 ottobre 1966

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