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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12066/2023
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI Parte_1 C.F._1
067S5TI, data di nascita 16/11/2002, Paese di provenienza: EGITTO), parte rappresentata e difesa dall'avv. GUERRA ROSA;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 02/11/2023, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 03/10/2023 e adottato dalla Controparte_1
con cui è stata rigettata la domanda di protezione internazionale (C/3 del giorno
[...]
Pag. 1 di 7 22/11/2022). Ha chiesto esclusivamente il riconoscimento della protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del CP_2
che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
[...]
Delegata l'attività istruttoria al GOP, il fascicolo è stato trasmesso in data 03/02/2025 a questo Giudice relatore, che si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato davanti alla Commissione in data 08/09/2023 il ricorrente ha dichiarato di essere nato in Egitto, a [...], ove ha vissuto con la sua famiglia sino alla data della partenza per l'Italia, avvenuta nel 2021. Ha raccontato di aver studiato per dieci anni fino al conseguimento del diploma e di aver poi lavorato come idraulico.
In merito alle ragioni che l'avrebbero spinto ad abbandonare il Paese d'origine, ha dichiarato di essere partito per un litigio con i vicini, sfociato in una rissa: ha spiegato di aver colpito un uomo con un bastone e questi l'avrebbe poi denunciato. Per tale ragione si sarebbe trasferito in Libia e avrebbe deciso successivamente di partite per l'Italia, avendo scoperto di essere stato condannato al pagamento di una pena pecuniaria. Ha concluso dichiarando che, in caso di rimpatrio, teme di essere perseguitato dal vicino.
DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata, non soltanto, attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia2 e sempre allo scopo di garantire al
Pag. 2 di 7 ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea3.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando i fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento. Ad ogni modo, la stessa non appare nemmeno necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda personale, che emergono dal verbale dell'audizione e come affrontati nel prosieguo del provvedimento4.
Il provvedimento impugnato. La con provvedimento del Controparte_1
14/09/2023 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente, rilevando che “la narrazione della vicenda esposta a fondamento della domanda di protezione internazionale fornita dal richiedente nel corso dell'audizione personale non è credibile, neppure applicando il beneficio dell'onere della prova agevolato della prova di cui all'art. 3, comma 5, D. Lgs. 251/2007, essendo inficiata da uno scarso livello di dettaglio, insanabili contraddizioni e taluni profili di inverosimiglianza”; ha concluso ritenendo che “ad esito di protezione internazionale non può neppure pervenirsi, neanche nella forma della protezione sussidiaria, in considerazione della mera provenienza geografica dell'istante”.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Al caso di specie si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U.
Immigrazione, poiché la domanda amministrativa – facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza – precede l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato
Pag. 3 di 7 dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato la disposizione sopra richiamata per le domande amministrative successive alla sua entrata in vigore, 11/03/2023).
L'art. 19, comma 1.1. costituisce “una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani
e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, in particolare per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria5.
La disposizione normativa richiamata impone una valutazione a parametri vincolati e a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare importanza la natura e l'effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale, oltre alla permanenza di legami familiari culturali o sociali nel Paese d'origine. La norma è tanto più significativa in quanto la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla
Corte di Strasburgo6.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale, e che “non sussiste, se il lavoro
è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”7, il ricorrente ha prodotto:
- una lettera di assunzione e un modello Unilav, riferiti ad un contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 20/04/2023, alle dipendenze della CP_3
e le buste paga relative ai mesi da aprile a settembre 2023 di ammontare
[...] complessivo pari a euro 3.362,00;
Pag. 4 di 7 - un modello Unilav per un contratto a tempo determinato con la società Golden
Wash s.r.l. per il periodo decorrente dal 10/01/2024 al 19/07/2024, trasformatosi da luglio 2024 a tempo indeterminato, con le buste paga per tutti i mesi del 2024 di ammontare complessivo pari a euro 6.693,00;
- estratto contributivo aggiornato al 05/06/2024. CP_4
Valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti8, è possibile ritenere che il ricorrente – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato in data 04/11/2022 – ha intrapreso dal 2023 ed in via continuativa e costante un percorso di integrazione lavorativa nel Paese ospitante, che gli ha consentito nello stesso arco temporale di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita.
Anche in base ad un giudizio di prognosi postuma – stante l'ultima documentazione relativa ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato - può presumersi che il percorso di integrazione lavorativa si protrarrà anche in futuro.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Quanto agli altri livelli di integrazione, sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della
Pag. 5 di 7 lingua italiana9, lo svolgimento di attività volontariato10, i legami sociali e familiari11; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo.
Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e la presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute12.
A corroborare quanto già offerto, il ricorrente ha depositato la copia del contratto di locazione della durata di un anno, dall'01/02/2024 al 31/01/2025, con rinnovo automatico alla scadenza, regolarmente registrato e corredato dalle ricevute di pagamento dei canoni mensilmente dovuti.
Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, è possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n.
Pag. 6 di 7 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato13.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di con delibera del 07/11/2023 CP_1
e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del 05/06/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott. Sergio Di Paola dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento. 2 , 26/7/2017, causa C-348/16. Pt_2 3 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 4 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020). 5 Cass. n. 18455 del 08/06/2022; Cass. n. 37275 del 20/12/2022. 6 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 7 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 8 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 9 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 10 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 11 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 12 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 13 Cass. S.U. 24413/2021.
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI Parte_1 C.F._1
067S5TI, data di nascita 16/11/2002, Paese di provenienza: EGITTO), parte rappresentata e difesa dall'avv. GUERRA ROSA;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 02/11/2023, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 03/10/2023 e adottato dalla Controparte_1
con cui è stata rigettata la domanda di protezione internazionale (C/3 del giorno
[...]
Pag. 1 di 7 22/11/2022). Ha chiesto esclusivamente il riconoscimento della protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del CP_2
che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
[...]
Delegata l'attività istruttoria al GOP, il fascicolo è stato trasmesso in data 03/02/2025 a questo Giudice relatore, che si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato davanti alla Commissione in data 08/09/2023 il ricorrente ha dichiarato di essere nato in Egitto, a [...], ove ha vissuto con la sua famiglia sino alla data della partenza per l'Italia, avvenuta nel 2021. Ha raccontato di aver studiato per dieci anni fino al conseguimento del diploma e di aver poi lavorato come idraulico.
In merito alle ragioni che l'avrebbero spinto ad abbandonare il Paese d'origine, ha dichiarato di essere partito per un litigio con i vicini, sfociato in una rissa: ha spiegato di aver colpito un uomo con un bastone e questi l'avrebbe poi denunciato. Per tale ragione si sarebbe trasferito in Libia e avrebbe deciso successivamente di partite per l'Italia, avendo scoperto di essere stato condannato al pagamento di una pena pecuniaria. Ha concluso dichiarando che, in caso di rimpatrio, teme di essere perseguitato dal vicino.
DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata, non soltanto, attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia2 e sempre allo scopo di garantire al
Pag. 2 di 7 ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea3.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando i fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento. Ad ogni modo, la stessa non appare nemmeno necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda personale, che emergono dal verbale dell'audizione e come affrontati nel prosieguo del provvedimento4.
Il provvedimento impugnato. La con provvedimento del Controparte_1
14/09/2023 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente, rilevando che “la narrazione della vicenda esposta a fondamento della domanda di protezione internazionale fornita dal richiedente nel corso dell'audizione personale non è credibile, neppure applicando il beneficio dell'onere della prova agevolato della prova di cui all'art. 3, comma 5, D. Lgs. 251/2007, essendo inficiata da uno scarso livello di dettaglio, insanabili contraddizioni e taluni profili di inverosimiglianza”; ha concluso ritenendo che “ad esito di protezione internazionale non può neppure pervenirsi, neanche nella forma della protezione sussidiaria, in considerazione della mera provenienza geografica dell'istante”.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Al caso di specie si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U.
Immigrazione, poiché la domanda amministrativa – facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza – precede l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato
Pag. 3 di 7 dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato la disposizione sopra richiamata per le domande amministrative successive alla sua entrata in vigore, 11/03/2023).
L'art. 19, comma 1.1. costituisce “una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani
e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, in particolare per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria5.
La disposizione normativa richiamata impone una valutazione a parametri vincolati e a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare importanza la natura e l'effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale, oltre alla permanenza di legami familiari culturali o sociali nel Paese d'origine. La norma è tanto più significativa in quanto la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla
Corte di Strasburgo6.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale, e che “non sussiste, se il lavoro
è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”7, il ricorrente ha prodotto:
- una lettera di assunzione e un modello Unilav, riferiti ad un contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 20/04/2023, alle dipendenze della CP_3
e le buste paga relative ai mesi da aprile a settembre 2023 di ammontare
[...] complessivo pari a euro 3.362,00;
Pag. 4 di 7 - un modello Unilav per un contratto a tempo determinato con la società Golden
Wash s.r.l. per il periodo decorrente dal 10/01/2024 al 19/07/2024, trasformatosi da luglio 2024 a tempo indeterminato, con le buste paga per tutti i mesi del 2024 di ammontare complessivo pari a euro 6.693,00;
- estratto contributivo aggiornato al 05/06/2024. CP_4
Valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti8, è possibile ritenere che il ricorrente – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato in data 04/11/2022 – ha intrapreso dal 2023 ed in via continuativa e costante un percorso di integrazione lavorativa nel Paese ospitante, che gli ha consentito nello stesso arco temporale di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita.
Anche in base ad un giudizio di prognosi postuma – stante l'ultima documentazione relativa ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato - può presumersi che il percorso di integrazione lavorativa si protrarrà anche in futuro.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Quanto agli altri livelli di integrazione, sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della
Pag. 5 di 7 lingua italiana9, lo svolgimento di attività volontariato10, i legami sociali e familiari11; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo.
Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e la presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute12.
A corroborare quanto già offerto, il ricorrente ha depositato la copia del contratto di locazione della durata di un anno, dall'01/02/2024 al 31/01/2025, con rinnovo automatico alla scadenza, regolarmente registrato e corredato dalle ricevute di pagamento dei canoni mensilmente dovuti.
Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, è possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n.
Pag. 6 di 7 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato13.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di con delibera del 07/11/2023 CP_1
e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del 05/06/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott. Sergio Di Paola dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento. 2 , 26/7/2017, causa C-348/16. Pt_2 3 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 4 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020). 5 Cass. n. 18455 del 08/06/2022; Cass. n. 37275 del 20/12/2022. 6 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 7 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 8 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 9 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 10 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 11 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 12 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 13 Cass. S.U. 24413/2021.