CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 263/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
SCAVUZZO UGO, RE
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5929/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
A.t.o. Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038126733802 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038126733802 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso Ricorrente_1 nato a [...] il [...] residente a [...]. Rocca, codice fiscale CF_Ricorrente_1, n.q. di socio illimitatamente responsabile della società “ AUTO SERVICE DI IOPPOLO GIOACCHINO, Ricorrente_1 & C. S.N.C.”, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Indirizzo_2 presso lo studio dell'avv. Difensore_1
, del Foro di Patti, codice fiscale CF_Difensore_1, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00381267 33802, notificata in data 13.05.2025, con la quale l'Agenzia delle
Entrate-RI ha intimato al Sig. Ricorrente_1, n.q. di socio illimitatamente responsabile della società
“AUTO SERVICE DI IOPPOLO GIOACCHINO, Ricorrente_1 & C. S.N.C.”, il pagamento dell'importo complessivo di € 7.739,88, per presunto omesso pagamento “Raccolta rifiuti anni, 2011 e 2012”, e si doleva dell'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella impugnata e dell'intervenuta estinzione del tributo per prescrizione, nonché del fatto che il responsabile del procedimento dell'iscrizione a ruolo era dipendente
(Colica) già in pensione;
chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato con il favore delle spese, da distrarsi in favore del procuratore Avv. R. Difensore_1.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – RI già RI Sicilia S.p.A., la quale chiedeva del ricorso il rigetto nel merito.
Non si costituiva la Società d'Ambito “ATO ME 1 S.p.A.” in liquidazione, con sede legale in Sant'Agata di Militello (ME) nella Indirizzo_3, n. P.Iva, in persona del legale rappresentante.
La causa era decisa all'udienza del 25.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nel merito e va accolto e ciò per quanto di ragione.
L'ente impositore omettendo di costituirsi ha rinunziato alla prova della notifica degli atti prodromici.
Assorbite tutte le residue questioni nelle superiori considerazioni, il ricorso va, quindi, accolto;
ne discende l'annullamento della cartella di pagamento impugnata. L'ente impositore resistente (non costituitosi) va, quindi, condannato al pagamento in favore del ricorrente delle spese e dei compensi di lite liquidati in dispositivo (parametri minimi, sul valore della causa e per le fasi del giudizio tutte con l'eccezione della fase cautelare); spese e compensi distratti in favore dell'Avv. Nominativo_1 che ha reso la dichiarazione di rito in ricorso.
Legittima la compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra ricorrente ed esattore, invero sostanzialmente estraneo alla lite
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
condanna l'ente impositore resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite liquidate in euro 1.736,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa, oltre contributo unificato;
spese e compensi distratti in favore dell'Avv. R. Difensore_1.
dichiara interamente compensate le spese di lite nel rapporto tra ricorrente ed esattore resistente
Messina, il 25.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. U. Scavuzzo Dott. C. Criscenti
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
SCAVUZZO UGO, RE
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5929/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
A.t.o. Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038126733802 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038126733802 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso Ricorrente_1 nato a [...] il [...] residente a [...]. Rocca, codice fiscale CF_Ricorrente_1, n.q. di socio illimitatamente responsabile della società “ AUTO SERVICE DI IOPPOLO GIOACCHINO, Ricorrente_1 & C. S.N.C.”, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Indirizzo_2 presso lo studio dell'avv. Difensore_1
, del Foro di Patti, codice fiscale CF_Difensore_1, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00381267 33802, notificata in data 13.05.2025, con la quale l'Agenzia delle
Entrate-RI ha intimato al Sig. Ricorrente_1, n.q. di socio illimitatamente responsabile della società
“AUTO SERVICE DI IOPPOLO GIOACCHINO, Ricorrente_1 & C. S.N.C.”, il pagamento dell'importo complessivo di € 7.739,88, per presunto omesso pagamento “Raccolta rifiuti anni, 2011 e 2012”, e si doleva dell'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella impugnata e dell'intervenuta estinzione del tributo per prescrizione, nonché del fatto che il responsabile del procedimento dell'iscrizione a ruolo era dipendente
(Colica) già in pensione;
chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato con il favore delle spese, da distrarsi in favore del procuratore Avv. R. Difensore_1.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – RI già RI Sicilia S.p.A., la quale chiedeva del ricorso il rigetto nel merito.
Non si costituiva la Società d'Ambito “ATO ME 1 S.p.A.” in liquidazione, con sede legale in Sant'Agata di Militello (ME) nella Indirizzo_3, n. P.Iva, in persona del legale rappresentante.
La causa era decisa all'udienza del 25.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nel merito e va accolto e ciò per quanto di ragione.
L'ente impositore omettendo di costituirsi ha rinunziato alla prova della notifica degli atti prodromici.
Assorbite tutte le residue questioni nelle superiori considerazioni, il ricorso va, quindi, accolto;
ne discende l'annullamento della cartella di pagamento impugnata. L'ente impositore resistente (non costituitosi) va, quindi, condannato al pagamento in favore del ricorrente delle spese e dei compensi di lite liquidati in dispositivo (parametri minimi, sul valore della causa e per le fasi del giudizio tutte con l'eccezione della fase cautelare); spese e compensi distratti in favore dell'Avv. Nominativo_1 che ha reso la dichiarazione di rito in ricorso.
Legittima la compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra ricorrente ed esattore, invero sostanzialmente estraneo alla lite
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
condanna l'ente impositore resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite liquidate in euro 1.736,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa, oltre contributo unificato;
spese e compensi distratti in favore dell'Avv. R. Difensore_1.
dichiara interamente compensate le spese di lite nel rapporto tra ricorrente ed esattore resistente
Messina, il 25.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. U. Scavuzzo Dott. C. Criscenti