Provvedimento: Poiché, ai sensi della disciplina vigente (art. 3 della legge 30 luglio 1984, n. 399, che ha modificato l'art. 113 cod. proc. civ.), il conciliatore "decide secondo equità osservando i principi regolatori della materia", le sentenze del conciliatore sono suscettibili di ricorso per Cassazione, oltre che per "errores in procedendo", anche per "errores in iudicando", limitatamente però, per questi ultimi, ai vizi riguardanti l'osservanza dei detti principi regolatori. ( V 2383/89, mass n 462796).*
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