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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 10467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10467 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58355/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. TO CI, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 58355/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 10/4/2025 e promosso da:
nato a [...] il [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]
nato a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...]
nato a [...] il [...], (C.F. ), residente Controparte_2 C.F._3 in Grosseto, Via Amalfi n. 25/a
, (P.IVA , in persona del liquidatore pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, con sede in Roma, Viale Leonetto Cappiello n. 37 dall'Avv. Gianpaolo Rizzo del Foro di Firenze, (C.F. ), elettivamente C.F._4 domiciliati presso il suo studio sito in Firenze, Via Ricasoli n. 32, come da mandati depositati telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 3/4/2025
OPPONENTI contro on sede in Piazza Salimbeni 3 - C.F Controparte_4 CP_4
Contr e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena Gruppo IVA P.IVA_2
- partita IVA aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca P.IVA_3 iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Controparte_4
1 codice Banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6, non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della Parte_2
, con
[...] Controparte_6 sede in Via Aldo Moro n. 11/13, capitale sociale euro 357.965.745,00 interamente CP_4 versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di , CP_4 P.IVA_4 partita I.V.A. facente parte del Gruppo Bancario , cod. P.IVA_5 Controparte_4 banca 3210.2 cod. gruppo 1030.6, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
, in persona della dott.ssa in qualità di Controparte_4 Controparte_7
Deliberante con funzione “Credito Problematico” (Livello di procura E5) e come tale rappresentante della suddetta Banca giusta procura speciale in data 15 giugno 2021 ai rog. Dott.
Notaio in ep. 40.124, Racc. 20.466), registrata in il 15 giugno 2021 al Per_1 CP_4 CP_4 numero 3600 serie 1T, rappresentata e difesa, come da procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, dall'avvocato Raffaele Santerini, C.F. C.F._5
con studio in Pisa, piazza Cairoli n. 12
[...]
OPPOSTA
OGGETTO: locazione finanziaria - fideiussione - opposizione al decreto ingiuntivo n.
10923/2022
CONCLUSIONI: per la parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, IN RITO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 274 II comma c.p.c., ordinare la riunione del presente giudizio al giudizio pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Roma n. RG. 8429/2024, provvedendo ad emettere i provvedimenti all'uopo necessari, per tutti i motivi e le ragioni esposte;
NEL MERITO, per i signori , e , in accoglimento Parte_1 CP_2 CP_1 dell'opposizione proposta, acc la za onvenuta opposta dall'obbligazione di garanzia dei signori , e , a norma Parte_1 CP_2 CP_1 dell'art. 1957 cod. civ., ritenendo altresì nu d c no all'art. 1957 c.c., per i motivi tutti indicati in narrativa dell'atto di citazione in opposizione e nella presente memoria, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 10923/2022 del 23/6/2022, R.G. 30928/2022 nei confronti degli opponenti, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dagli attori opponenti alla convenuta opposta. SEMPRE NEL MERITO, per la dichiarare ingiusto il decreto Controparte_3Contr ingiuntivo ottenuto dalla per i sub § III) e per l'effetto, ovvero in ogni caso, revocare e/ iarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 10923/2022 del 23/6/2022, R.G. 30928/2022 nei confronti dell'opponente, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla stessa alla convenuta opposta. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55/2014 nonché successive modifiche, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CAP come per legge il tutto da distrarsi in favore dell'Avv. Gianpaolo Rizzo, il quale, ex art. 93 c.p.c., si dichiara procuratore antistatario”
per la parte opposta: “Voglia l'II.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione
2 disattesa, rifiutato sin d'ora il contraddittorio su qualsiasi eventuale nuova domanda, eccezione e/o produzione riferibili alle controparti, in via preliminare, pregiudiziale, di merito ed istruttoria, accogliere le eccezioni, domande, richieste e conclusioni tutte rassegnate nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e, sempre in via istruttoria, si oppone, ove insistite, alle richieste avversarie per i motivi tutti già esposti, sempre con vittoria di spese e competenze legali, maggiorate con accessori di legge”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 23/6/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla Controparte_4
non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della
[...] [...]
in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 10923/2022, N.R.G.
30928/2022, con cui intimava alla in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempore, quale debitrice principale, nonché a Controparte_9 [...]
e in qualità di garanti, il pagamento in CP_2 Parte_1 Controparte_1 favore della ricorrente della somma di € 248.993,19, oltre agli interessi ed alle spese.
La ricorrente esponeva che il 17/2/2002 la già Merchant Controparte_6
Leasing & Factoring S.p.A., aveva stipulato con la il contratto di Controparte_8 locazione finanziaria n. 43004421, della durata di 120 mesi, per il corrispettivo complessivo di €
1.129.080,00, oltre ad imposte e tasse, avente ad oggetto l'immobile composto da n. 2 unità già costruite, con relativi n. 2 garage, destinate ad uso uffici e posti nel centro residenziale “La
Marmora”, sito in Comune di Grossetto, via Ferrucci, distinto al NCEU di detto Comune al foglio 91, particella 494, sub. 51, cat. A/10, al foglio 91, particella 494, sub. 57, cat. A/10, al foglio 91, particella 494, sub. 87 cat. C/6 ed al foglio 91, particella 494, sub. 86, cat. C/6” e che la si era resa inadempiente al pagamento dei canoni di locazione Controparte_8 finanziaria. L'ingiungente affermava, inoltre, che Controparte_9 Controparte_2
e già soci della debitrice principale, il 17/2/2002 Parte_1 Controparte_1 avevano prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Controparte_8
verso la
[...] Controparte_6
2. Con atto di citazione notificato in data 11/9/2022 la Controparte_8
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_2 [...]
e convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la Parte_1 Controparte_1 [...] in nome e per conto della Controparte_4 [...]
in persona legale rappresentante pro Parte_2 tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 10923/2022, N.R.G. 30928/2022,
3 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 23/6/2022, invocandone la revoca, previa declaratoria di nullità della clausola della fideiussione di deroga all'art. 1957 c.c..
L'opponente eccepiva:
- l'improcedibilità dell'avversa domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- la decadenza della controparte dall'escussione della garanzia prestata dagli opponenti per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
- la pendenza, con riferimento alla , della procedura Controparte_8 relativa all'accordo di ristrutturazione dei debiti con intermediari finanziari ex art. 182-septies
L.F., al vaglio dei creditori, compresa l'ingiungente.
3. Con comparsa depositata il 17/1/2023 si costituiva in giudizio la Controparte_4 in nome e per conto della
[...] Parte_2
in persona legale rappresentante pro tempore, chiedendo
[...] il rigetto dell'opposizione.
L'opposta contestava le avverse eccezioni, deducendo:
- la non applicabilità dell'art. 1957 c.c. al caso di specie, stante la natura autonoma della garanzia prestata da e con conseguente Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 difetto di legitimatio ad causam di questi ultimi a sollevare le contestazioni afferenti all'obbligazione garantita;
- che l'attività recuperatoria intrapresa dall'ingiungente verso la debitrice principale e i garanti era stata adottata nel rispetto del termine ex art. 1957 c.c., da computarsi dal momento della chiusura dei rapporti e passaggio “a sofferenza” della posizione debitoria della società opponente;
- l'infondatezza dell'avversa eccezione di abusiva concessione del credito da parte della banca e, in ogni caso, l'irrilevanza dell'eccezione ai fini del rapporto inter partes.
L'ingiungente contestava, infine, ogni avversa doglianza sulla indeterminatezza del credito.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. la parte opponente eccepiva la nullità della clausola della fideiussione controversa di deroga all'art. 1957 c.c. per effetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 in materia di antitrust, quindi, con le note scritte di trattazione del 9/4/2025, eccepiva la litispendenza o la connessione, dando atto della pendenza avanti all'intestato Tribunale della
4 causa iscritta al N.R.G. 8429/2024, con cui la aveva Controparte_10 convenuto in giudizio l'odierna società opponente chiedendone la condanna alla restituzione del bene immobile concesso con in locazione finanziaria, previa declaratoria della risoluzione del suddetto contratto, eccezione di cui la controparte deduceva l'inammissibilità in quanto tardiva e, in subordine, l'infondatezza. Con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 10/4/2025 la causa era assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
5. Questioni pregiudiziali.
Non sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa dell'adito
Tribunale, poiché la questione della nullità parziale della fideiussione per cui è causa per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 è stata sollevata in via di mera eccezione.
La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale. (cfr. Cass. civ.
n. 3248 del 2/2/2023; Cass. civ. n. 28410 del 5/11/2024).
L'eccezione di improcedibilità era infondata in limine litis, posto che, in base al disposto dell'art. 5, comma 4, D.Lgs. 28/2010, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo deve farsi luogo alla mediazione all'esito della decisione ex art. 648 o 649 c.p.c..
Si rileva, inoltre, che i rapporti controversi non sono sussumibili tra quelli per i quali è prevista la mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
Con particolare riferimento alla fideiussione, osserva il giudicante che, in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico (cfr. Cass. civ. n. 31209 del
21/10/2022).
5 E' del pari esclusa dal novero dei contratti per i quali è previsto, quale condizione di procedibilità, l'esperimento della mediazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 la locazione finanziaria, non essendo sussumibile tra i contratti bancari e finanziari di cui al citato art. 5.
Il riferimento della citata norma è, invero, ai contratti bancari e non, più generalmente, stipulati con un istituto di credito;
così come ai contratti finanziari e non, più generalmente, a contratti con finalità di finanziamento anche in chiave mista. Nella relazione illustrativa al decreto legislativo in parola si legge che la volontà del legislatore è quella di riferirsi ai rapporti bancari ovvero ai contratti di servizi quali quelli finanziari. Nella medesima prospettiva, nella stessa relazione, si menzionano le esperienze conciliative del D.Lgs. 8/9/2007, n. 179 e quella del procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993.
È quindi sufficientemente chiaro il richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB, nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 (TUF), in specie all'art. 1 (cfr. Cass. civ. n.
15200 del 12/06/2018; Cass. civ. n. 30520 del 22/11/2019).
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 274 c.p.c. per la riunione alla presente causa di quella iscritta al N.R.G. 8429/2024 dell'adito Tribunale, avuto riguardo allo stato del presente processo, pervenuto alla fase di precisazione delle conclusioni al momento dell'istanza di riunione degli opponenti, con la conseguenza che la riunione avrebbe ritardato la definizione del giudizio.
6. Nel merito, l'opposizione è infondata.
Invero, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13.533 del 30/10/2001).
Nella specie, l'opposta ha provato l'esistenza del proprio credito, avendo versato in atti copia del contratto di locazione finanziaria n. 43004421 stipulato il 17/2/2002 dalla
[...]
già Merchant Leasing & Factoring S.p.A., con la della Controparte_6 Controparte_8 durata di 120 mesi e per il corrispettivo complessivo di € 1.129.080,00, oltre ad imposte e tasse, avente ad oggetto “Immobile composto da n. 2 unità già costruite con relativi n. 2 garage, destinate ad uso uffici e posti nel nuovo centro residenziale “La Marmora” in via Ferrucci
Comune di Grossetto ed ivi rappresentati al NCEU di detto Comune al foglio 91 particella 494
6 sub. 51 cat. A/10; foglio 91 particella 494 sub. 57 cat. A/10; foglio 91 particella 494 sub. 87 cat.
C/6; foglio 91 particella 494 sub. 86 cat. C/6”, nonché della fideiussione prestata da
[...]
deceduto il 17/11/2010, e CP_9 Controparte_2 Parte_1 [...]
già soci della debitrice principale, il 17/2/2002 in favore dell'attuale CP_1 [...]
, per ogni obbligazione contratta dalla debitrice nei confronti della banca Controparte_8 mandante in forza del ridetto contratto di locazione finanziaria n. 43004421, risultando così debitori solidali in proprio nei confronti di per la complessiva Controparte_6 somma di € 248.993,19.
L'eccepita estinzione dell'obbligo del fideiussore non coglie nel segno, avendo le parti pattuito la deroga all'art. 1957 c.c. con la clausola n. 1 della fideiussione.
Giova premettere che la garanzia prestata da e Controparte_2 Parte_1 [...]
che peraltro non hanno sollevato eccezioni afferenti al rapporto principale, è CP_1 qualificabile come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione, essendo stata pattuita la rinuncia dei garanti, in deroga all'art. 1945 c.c., ad opporre le eccezioni spettanti al debitore. Ne consegue la generale inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., dettato in materia di fideiussione;
ad abundantiam, le parti hanno espressamente derogato alla citata norma, che non risulta, dunque, applicabile.
E' infondata l'eccepita nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990.
Si rileva in primis l'inammissibilità della produzione, da parte degli opponenti, in allegato alla comparsa conclusionale, del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, non essendo consentita la produzione di documenti con le memorie ex art. 190 c.p.c. e, in generale, salvo il caso di documenti sopravvenuti, oltre il maturare delle preclusioni istruttorie.
Osserva al riguardo la Suprema Corte che la nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della L. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c. e, data la sua natura di atto amministrativo, deve essere prodotto in giudizio dalla parte che lo invochi a fondamento della sua domanda. La nullità per violazione della normativa in materia di antitrust può, invero, essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo qualora siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza
7 (cfr. Cass. civ. n. 863 del 13/01/2025).
Ad abundantiam, è infondata l'eccepita nullità della clausola della fideiussione di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione della disciplina in materia di antitrust.
In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca
d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata. In caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus, quindi, chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi (Cass. civ. n. 26847 del
16/10/2024). Alla natura autonoma della garanzia de qua segue, quindi, la non applicabilità della nullità predicata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., sancita con riferimento esclusivo alle fideiussioni omnibus, stante la difformità della garanzia in oggetto dallo schema di fideiussione omnibus predisposto dalla Banca d'Italia, atteso che l'autonomia della garanzia la differenzia in modo sostanziale dal suddetto modello di fideiussione.
In ogni caso, non può predicarsi la nullità parziale della garanzia in oggetto in quanto specifica.
La questione controversa, afferente all'applicabilità alla “fideiussione specifica”, ossia prestata a garanzia di una determinata obbligazione, della nullità parziale per violazione dell'art. 2, comma
2, lettera a), della legge n. 287/90, è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto a seguito del citato arresto delle Sezioni unite della Suprema Corte con cui è stata predicata la nullità parziale dei “contratti a valle” dell'intesa illecita di cui al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, quindi la relativa soluzione postula un'approfondita analisi degli orientamenti in materia.
Invero, l'indirizzo attualmente prevalente in giurisprudenza non ritiene sussumibili le fideiussioni specifiche nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione omnibus, da intendersi come l'operazione con cui il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale.
8 L'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del
13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022).
Il contrario orientamento minoritario valorizza, invece, in via esclusiva l'elemento oggettivo della corrispondenza delle clausole contrattuali allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e sottoposto alla Banca d'Italia, che lo ha ritenuto parzialmente invalido limitatamente agli artt. 2, 6 e 8, in quanto applicati in modo uniforme, per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, ritenendo applicabile la sanzione della nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, anche alle fideiussioni specifiche (cfr. Trib. Prato 16/1/2021; Trib, Matera 6/7/2020).
Ritiene il giudicante, conformemente all'indirizzo ermeneutico prevalente in giurisprudenza, non sussumibili le fideiussioni specifiche tra i contratti a valle dell'intesa illecita sanzionata dalla
Banca d'Italia. Ed invero, dal citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie.
Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie. L'organo di vigilanza ha, invero, valutato l'essenza ontologica e funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una satisfattiva valutazione dell'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall'ABI nel 2002 e nel 2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste.
9 Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica.
Si richiama al riguardo un recente arresto della Suprema Corte, formatosi in materia di contratto autonomo di garanzia, la cui ratio decidendi è estensibile alla fattispecie in esame, secondo cui il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia concerne le sole fideiussioni omnibus, pertanto, in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus, chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non ad altri negozi (cfr. Cass. civ. n. 26847 del 16/10/2024; Cass. civ. n.
19401 del 15/7/2024: con quest'ultima pronuncia la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile la quaestio nullitatis della fideiussione per violazione della disciplina in materia di antitrust per motivi di rito, ha tuttavia va rimarcato che la fideiussione sottoposta al suo esame era una
“Fideiussione specifica” della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus e non “omnibus”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento).
Corrobora l'orientamento prevalente in giurisprudenza contrario all'estensione della nullità parziale delle fideiussioni omnibus per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 una recente pronunzia della Suprema Corte, che, intervenendo ex professo in materia, ha escluso tale estensibilità per due ordini di ragioni: la prima poggia sulla considerazione che l'adozione delle clausole contestate per una serie indefinita e futura di rapporti, come avviene nella fideiussione omnibus, ha effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, in coerenza con gli assetti della materia stabiliti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui le singole deroghe previste dallo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie.
La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza della Suprema Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel provvedimento di Banca d'Italia al punto 78, in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni
10 unite n. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”. In buona sostanza, ciò che giustifica l'espunzione delle clausole “incriminate” dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. La non estensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato dalla Banca d'Italia si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate.
Siffatta lettura restrittiva della portata del provvedimento della Banca d'Italia è supportata dall'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, di attuazione della direttiva 104/2014/UE cd. “private enforcement”, nel quale, nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, si precisa, con significative ricadute interpretative appunto in funzione di un'applicazione circoscritta degli effetti sanzionatori, che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass. civ. n. 21841 del
2/8/2024).
Il mero dato oggettivo della corrispondenza delle clausole contestate, previste nella fideiussione specifica prestata dall'odierna parte attrice, non è, dunque, idoneo a provare l'esistenza di un'intesa illecita a monte, di cui la stipulazione del contratto a valle costituisca attuazione.
Il citato orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte in un recente arresto, secondo cui provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce (cfr. Cass. civ. n. 1170 del 17/01/2025).
11 In assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990, relativa alla formulazione uniforme delle fideiussioni specifiche, l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della prestazione della fideiussione grava sulla parte che ha dedotto la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Invero, la domanda attorea ha introdotto un giudizio stand alone, in cui la parte attrice non può giovarsi, come nelle follow on actions, dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, in mancanza di un simile accertamento, gravando, dunque, sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova degli elementi costitutivi della fattispecie, tra cui la prova dell'esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione della fideiussione (cfr. Trib. Milano n. 3111/2024).
7. E' parimenti infondato il motivo di opposizione proposto dalla Controparte_8
fondato sull'accordo di ristrutturazione della propria situazione debitoria ex
[...] artt. 182-bis L.F., trattandosi di procedura non ostativa alla formazione del titolo esecutivo in ordine al credito vantato dall'ingiungente.
Ed invero, l'accordo per la ristrutturazione del debito, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 182-bis L.F., non consente la proposizione di azioni cautelari ed esecutive da parte dei creditori, ma non inibisce la proposizione di azioni volte all'accertamento del credito ed alla condanna del debitore al pagamento del dovuto.
Non è, dunque, configurabile alcuna condotta contraria alla buona fede nell'escussione della garanzia prestata dagli opponenti da parte dell'opposta.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Avuto riguardo alle questioni giuridiche trattate, non ricorrono i presupposti ex art. 96 c.p.c. per la condanna della parte opponente al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.;
12 il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 11/9/2022 da in Controparte_8 persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2 Parte_1 avverso la in nome e per conto della Controparte_1 Controparte_4
Parte_2
in persona legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis;
[...]
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10923/2022, N.R.G. 30928/2022, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 23/6/2022;
RIGETTA la domanda proposta dalla in nome e per Controparte_4 conto della Parte_2
di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.;
[...]
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere alla controparte le spese processuali, che liquida in € 12.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 9/7/2025.
Il Giudice
TO CI
13
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. TO CI, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 58355/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 10/4/2025 e promosso da:
nato a [...] il [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]
nato a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...]
nato a [...] il [...], (C.F. ), residente Controparte_2 C.F._3 in Grosseto, Via Amalfi n. 25/a
, (P.IVA , in persona del liquidatore pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, con sede in Roma, Viale Leonetto Cappiello n. 37 dall'Avv. Gianpaolo Rizzo del Foro di Firenze, (C.F. ), elettivamente C.F._4 domiciliati presso il suo studio sito in Firenze, Via Ricasoli n. 32, come da mandati depositati telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 3/4/2025
OPPONENTI contro on sede in Piazza Salimbeni 3 - C.F Controparte_4 CP_4
Contr e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena Gruppo IVA P.IVA_2
- partita IVA aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca P.IVA_3 iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Controparte_4
1 codice Banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6, non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della Parte_2
, con
[...] Controparte_6 sede in Via Aldo Moro n. 11/13, capitale sociale euro 357.965.745,00 interamente CP_4 versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di , CP_4 P.IVA_4 partita I.V.A. facente parte del Gruppo Bancario , cod. P.IVA_5 Controparte_4 banca 3210.2 cod. gruppo 1030.6, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
, in persona della dott.ssa in qualità di Controparte_4 Controparte_7
Deliberante con funzione “Credito Problematico” (Livello di procura E5) e come tale rappresentante della suddetta Banca giusta procura speciale in data 15 giugno 2021 ai rog. Dott.
Notaio in ep. 40.124, Racc. 20.466), registrata in il 15 giugno 2021 al Per_1 CP_4 CP_4 numero 3600 serie 1T, rappresentata e difesa, come da procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, dall'avvocato Raffaele Santerini, C.F. C.F._5
con studio in Pisa, piazza Cairoli n. 12
[...]
OPPOSTA
OGGETTO: locazione finanziaria - fideiussione - opposizione al decreto ingiuntivo n.
10923/2022
CONCLUSIONI: per la parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, IN RITO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 274 II comma c.p.c., ordinare la riunione del presente giudizio al giudizio pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Roma n. RG. 8429/2024, provvedendo ad emettere i provvedimenti all'uopo necessari, per tutti i motivi e le ragioni esposte;
NEL MERITO, per i signori , e , in accoglimento Parte_1 CP_2 CP_1 dell'opposizione proposta, acc la za onvenuta opposta dall'obbligazione di garanzia dei signori , e , a norma Parte_1 CP_2 CP_1 dell'art. 1957 cod. civ., ritenendo altresì nu d c no all'art. 1957 c.c., per i motivi tutti indicati in narrativa dell'atto di citazione in opposizione e nella presente memoria, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 10923/2022 del 23/6/2022, R.G. 30928/2022 nei confronti degli opponenti, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dagli attori opponenti alla convenuta opposta. SEMPRE NEL MERITO, per la dichiarare ingiusto il decreto Controparte_3Contr ingiuntivo ottenuto dalla per i sub § III) e per l'effetto, ovvero in ogni caso, revocare e/ iarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 10923/2022 del 23/6/2022, R.G. 30928/2022 nei confronti dell'opponente, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla stessa alla convenuta opposta. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55/2014 nonché successive modifiche, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CAP come per legge il tutto da distrarsi in favore dell'Avv. Gianpaolo Rizzo, il quale, ex art. 93 c.p.c., si dichiara procuratore antistatario”
per la parte opposta: “Voglia l'II.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione
2 disattesa, rifiutato sin d'ora il contraddittorio su qualsiasi eventuale nuova domanda, eccezione e/o produzione riferibili alle controparti, in via preliminare, pregiudiziale, di merito ed istruttoria, accogliere le eccezioni, domande, richieste e conclusioni tutte rassegnate nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e, sempre in via istruttoria, si oppone, ove insistite, alle richieste avversarie per i motivi tutti già esposti, sempre con vittoria di spese e competenze legali, maggiorate con accessori di legge”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 23/6/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla Controparte_4
non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della
[...] [...]
in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 10923/2022, N.R.G.
30928/2022, con cui intimava alla in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempore, quale debitrice principale, nonché a Controparte_9 [...]
e in qualità di garanti, il pagamento in CP_2 Parte_1 Controparte_1 favore della ricorrente della somma di € 248.993,19, oltre agli interessi ed alle spese.
La ricorrente esponeva che il 17/2/2002 la già Merchant Controparte_6
Leasing & Factoring S.p.A., aveva stipulato con la il contratto di Controparte_8 locazione finanziaria n. 43004421, della durata di 120 mesi, per il corrispettivo complessivo di €
1.129.080,00, oltre ad imposte e tasse, avente ad oggetto l'immobile composto da n. 2 unità già costruite, con relativi n. 2 garage, destinate ad uso uffici e posti nel centro residenziale “La
Marmora”, sito in Comune di Grossetto, via Ferrucci, distinto al NCEU di detto Comune al foglio 91, particella 494, sub. 51, cat. A/10, al foglio 91, particella 494, sub. 57, cat. A/10, al foglio 91, particella 494, sub. 87 cat. C/6 ed al foglio 91, particella 494, sub. 86, cat. C/6” e che la si era resa inadempiente al pagamento dei canoni di locazione Controparte_8 finanziaria. L'ingiungente affermava, inoltre, che Controparte_9 Controparte_2
e già soci della debitrice principale, il 17/2/2002 Parte_1 Controparte_1 avevano prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Controparte_8
verso la
[...] Controparte_6
2. Con atto di citazione notificato in data 11/9/2022 la Controparte_8
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_2 [...]
e convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la Parte_1 Controparte_1 [...] in nome e per conto della Controparte_4 [...]
in persona legale rappresentante pro Parte_2 tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 10923/2022, N.R.G. 30928/2022,
3 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 23/6/2022, invocandone la revoca, previa declaratoria di nullità della clausola della fideiussione di deroga all'art. 1957 c.c..
L'opponente eccepiva:
- l'improcedibilità dell'avversa domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- la decadenza della controparte dall'escussione della garanzia prestata dagli opponenti per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
- la pendenza, con riferimento alla , della procedura Controparte_8 relativa all'accordo di ristrutturazione dei debiti con intermediari finanziari ex art. 182-septies
L.F., al vaglio dei creditori, compresa l'ingiungente.
3. Con comparsa depositata il 17/1/2023 si costituiva in giudizio la Controparte_4 in nome e per conto della
[...] Parte_2
in persona legale rappresentante pro tempore, chiedendo
[...] il rigetto dell'opposizione.
L'opposta contestava le avverse eccezioni, deducendo:
- la non applicabilità dell'art. 1957 c.c. al caso di specie, stante la natura autonoma della garanzia prestata da e con conseguente Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 difetto di legitimatio ad causam di questi ultimi a sollevare le contestazioni afferenti all'obbligazione garantita;
- che l'attività recuperatoria intrapresa dall'ingiungente verso la debitrice principale e i garanti era stata adottata nel rispetto del termine ex art. 1957 c.c., da computarsi dal momento della chiusura dei rapporti e passaggio “a sofferenza” della posizione debitoria della società opponente;
- l'infondatezza dell'avversa eccezione di abusiva concessione del credito da parte della banca e, in ogni caso, l'irrilevanza dell'eccezione ai fini del rapporto inter partes.
L'ingiungente contestava, infine, ogni avversa doglianza sulla indeterminatezza del credito.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. la parte opponente eccepiva la nullità della clausola della fideiussione controversa di deroga all'art. 1957 c.c. per effetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 in materia di antitrust, quindi, con le note scritte di trattazione del 9/4/2025, eccepiva la litispendenza o la connessione, dando atto della pendenza avanti all'intestato Tribunale della
4 causa iscritta al N.R.G. 8429/2024, con cui la aveva Controparte_10 convenuto in giudizio l'odierna società opponente chiedendone la condanna alla restituzione del bene immobile concesso con in locazione finanziaria, previa declaratoria della risoluzione del suddetto contratto, eccezione di cui la controparte deduceva l'inammissibilità in quanto tardiva e, in subordine, l'infondatezza. Con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 10/4/2025 la causa era assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
5. Questioni pregiudiziali.
Non sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa dell'adito
Tribunale, poiché la questione della nullità parziale della fideiussione per cui è causa per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 è stata sollevata in via di mera eccezione.
La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale. (cfr. Cass. civ.
n. 3248 del 2/2/2023; Cass. civ. n. 28410 del 5/11/2024).
L'eccezione di improcedibilità era infondata in limine litis, posto che, in base al disposto dell'art. 5, comma 4, D.Lgs. 28/2010, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo deve farsi luogo alla mediazione all'esito della decisione ex art. 648 o 649 c.p.c..
Si rileva, inoltre, che i rapporti controversi non sono sussumibili tra quelli per i quali è prevista la mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
Con particolare riferimento alla fideiussione, osserva il giudicante che, in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico (cfr. Cass. civ. n. 31209 del
21/10/2022).
5 E' del pari esclusa dal novero dei contratti per i quali è previsto, quale condizione di procedibilità, l'esperimento della mediazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 la locazione finanziaria, non essendo sussumibile tra i contratti bancari e finanziari di cui al citato art. 5.
Il riferimento della citata norma è, invero, ai contratti bancari e non, più generalmente, stipulati con un istituto di credito;
così come ai contratti finanziari e non, più generalmente, a contratti con finalità di finanziamento anche in chiave mista. Nella relazione illustrativa al decreto legislativo in parola si legge che la volontà del legislatore è quella di riferirsi ai rapporti bancari ovvero ai contratti di servizi quali quelli finanziari. Nella medesima prospettiva, nella stessa relazione, si menzionano le esperienze conciliative del D.Lgs. 8/9/2007, n. 179 e quella del procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993.
È quindi sufficientemente chiaro il richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB, nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 (TUF), in specie all'art. 1 (cfr. Cass. civ. n.
15200 del 12/06/2018; Cass. civ. n. 30520 del 22/11/2019).
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 274 c.p.c. per la riunione alla presente causa di quella iscritta al N.R.G. 8429/2024 dell'adito Tribunale, avuto riguardo allo stato del presente processo, pervenuto alla fase di precisazione delle conclusioni al momento dell'istanza di riunione degli opponenti, con la conseguenza che la riunione avrebbe ritardato la definizione del giudizio.
6. Nel merito, l'opposizione è infondata.
Invero, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13.533 del 30/10/2001).
Nella specie, l'opposta ha provato l'esistenza del proprio credito, avendo versato in atti copia del contratto di locazione finanziaria n. 43004421 stipulato il 17/2/2002 dalla
[...]
già Merchant Leasing & Factoring S.p.A., con la della Controparte_6 Controparte_8 durata di 120 mesi e per il corrispettivo complessivo di € 1.129.080,00, oltre ad imposte e tasse, avente ad oggetto “Immobile composto da n. 2 unità già costruite con relativi n. 2 garage, destinate ad uso uffici e posti nel nuovo centro residenziale “La Marmora” in via Ferrucci
Comune di Grossetto ed ivi rappresentati al NCEU di detto Comune al foglio 91 particella 494
6 sub. 51 cat. A/10; foglio 91 particella 494 sub. 57 cat. A/10; foglio 91 particella 494 sub. 87 cat.
C/6; foglio 91 particella 494 sub. 86 cat. C/6”, nonché della fideiussione prestata da
[...]
deceduto il 17/11/2010, e CP_9 Controparte_2 Parte_1 [...]
già soci della debitrice principale, il 17/2/2002 in favore dell'attuale CP_1 [...]
, per ogni obbligazione contratta dalla debitrice nei confronti della banca Controparte_8 mandante in forza del ridetto contratto di locazione finanziaria n. 43004421, risultando così debitori solidali in proprio nei confronti di per la complessiva Controparte_6 somma di € 248.993,19.
L'eccepita estinzione dell'obbligo del fideiussore non coglie nel segno, avendo le parti pattuito la deroga all'art. 1957 c.c. con la clausola n. 1 della fideiussione.
Giova premettere che la garanzia prestata da e Controparte_2 Parte_1 [...]
che peraltro non hanno sollevato eccezioni afferenti al rapporto principale, è CP_1 qualificabile come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione, essendo stata pattuita la rinuncia dei garanti, in deroga all'art. 1945 c.c., ad opporre le eccezioni spettanti al debitore. Ne consegue la generale inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., dettato in materia di fideiussione;
ad abundantiam, le parti hanno espressamente derogato alla citata norma, che non risulta, dunque, applicabile.
E' infondata l'eccepita nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990.
Si rileva in primis l'inammissibilità della produzione, da parte degli opponenti, in allegato alla comparsa conclusionale, del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, non essendo consentita la produzione di documenti con le memorie ex art. 190 c.p.c. e, in generale, salvo il caso di documenti sopravvenuti, oltre il maturare delle preclusioni istruttorie.
Osserva al riguardo la Suprema Corte che la nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della L. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c. e, data la sua natura di atto amministrativo, deve essere prodotto in giudizio dalla parte che lo invochi a fondamento della sua domanda. La nullità per violazione della normativa in materia di antitrust può, invero, essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo qualora siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza
7 (cfr. Cass. civ. n. 863 del 13/01/2025).
Ad abundantiam, è infondata l'eccepita nullità della clausola della fideiussione di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione della disciplina in materia di antitrust.
In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca
d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata. In caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus, quindi, chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi (Cass. civ. n. 26847 del
16/10/2024). Alla natura autonoma della garanzia de qua segue, quindi, la non applicabilità della nullità predicata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., sancita con riferimento esclusivo alle fideiussioni omnibus, stante la difformità della garanzia in oggetto dallo schema di fideiussione omnibus predisposto dalla Banca d'Italia, atteso che l'autonomia della garanzia la differenzia in modo sostanziale dal suddetto modello di fideiussione.
In ogni caso, non può predicarsi la nullità parziale della garanzia in oggetto in quanto specifica.
La questione controversa, afferente all'applicabilità alla “fideiussione specifica”, ossia prestata a garanzia di una determinata obbligazione, della nullità parziale per violazione dell'art. 2, comma
2, lettera a), della legge n. 287/90, è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto a seguito del citato arresto delle Sezioni unite della Suprema Corte con cui è stata predicata la nullità parziale dei “contratti a valle” dell'intesa illecita di cui al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, quindi la relativa soluzione postula un'approfondita analisi degli orientamenti in materia.
Invero, l'indirizzo attualmente prevalente in giurisprudenza non ritiene sussumibili le fideiussioni specifiche nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione omnibus, da intendersi come l'operazione con cui il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale.
8 L'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del
13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022).
Il contrario orientamento minoritario valorizza, invece, in via esclusiva l'elemento oggettivo della corrispondenza delle clausole contrattuali allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e sottoposto alla Banca d'Italia, che lo ha ritenuto parzialmente invalido limitatamente agli artt. 2, 6 e 8, in quanto applicati in modo uniforme, per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, ritenendo applicabile la sanzione della nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, anche alle fideiussioni specifiche (cfr. Trib. Prato 16/1/2021; Trib, Matera 6/7/2020).
Ritiene il giudicante, conformemente all'indirizzo ermeneutico prevalente in giurisprudenza, non sussumibili le fideiussioni specifiche tra i contratti a valle dell'intesa illecita sanzionata dalla
Banca d'Italia. Ed invero, dal citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie.
Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie. L'organo di vigilanza ha, invero, valutato l'essenza ontologica e funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una satisfattiva valutazione dell'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall'ABI nel 2002 e nel 2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste.
9 Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica.
Si richiama al riguardo un recente arresto della Suprema Corte, formatosi in materia di contratto autonomo di garanzia, la cui ratio decidendi è estensibile alla fattispecie in esame, secondo cui il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia concerne le sole fideiussioni omnibus, pertanto, in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus, chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non ad altri negozi (cfr. Cass. civ. n. 26847 del 16/10/2024; Cass. civ. n.
19401 del 15/7/2024: con quest'ultima pronuncia la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile la quaestio nullitatis della fideiussione per violazione della disciplina in materia di antitrust per motivi di rito, ha tuttavia va rimarcato che la fideiussione sottoposta al suo esame era una
“Fideiussione specifica” della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus e non “omnibus”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento).
Corrobora l'orientamento prevalente in giurisprudenza contrario all'estensione della nullità parziale delle fideiussioni omnibus per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 una recente pronunzia della Suprema Corte, che, intervenendo ex professo in materia, ha escluso tale estensibilità per due ordini di ragioni: la prima poggia sulla considerazione che l'adozione delle clausole contestate per una serie indefinita e futura di rapporti, come avviene nella fideiussione omnibus, ha effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, in coerenza con gli assetti della materia stabiliti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui le singole deroghe previste dallo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie.
La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza della Suprema Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel provvedimento di Banca d'Italia al punto 78, in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni
10 unite n. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”. In buona sostanza, ciò che giustifica l'espunzione delle clausole “incriminate” dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. La non estensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato dalla Banca d'Italia si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate.
Siffatta lettura restrittiva della portata del provvedimento della Banca d'Italia è supportata dall'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, di attuazione della direttiva 104/2014/UE cd. “private enforcement”, nel quale, nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, si precisa, con significative ricadute interpretative appunto in funzione di un'applicazione circoscritta degli effetti sanzionatori, che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass. civ. n. 21841 del
2/8/2024).
Il mero dato oggettivo della corrispondenza delle clausole contestate, previste nella fideiussione specifica prestata dall'odierna parte attrice, non è, dunque, idoneo a provare l'esistenza di un'intesa illecita a monte, di cui la stipulazione del contratto a valle costituisca attuazione.
Il citato orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte in un recente arresto, secondo cui provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce (cfr. Cass. civ. n. 1170 del 17/01/2025).
11 In assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990, relativa alla formulazione uniforme delle fideiussioni specifiche, l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della prestazione della fideiussione grava sulla parte che ha dedotto la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Invero, la domanda attorea ha introdotto un giudizio stand alone, in cui la parte attrice non può giovarsi, come nelle follow on actions, dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, in mancanza di un simile accertamento, gravando, dunque, sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova degli elementi costitutivi della fattispecie, tra cui la prova dell'esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione della fideiussione (cfr. Trib. Milano n. 3111/2024).
7. E' parimenti infondato il motivo di opposizione proposto dalla Controparte_8
fondato sull'accordo di ristrutturazione della propria situazione debitoria ex
[...] artt. 182-bis L.F., trattandosi di procedura non ostativa alla formazione del titolo esecutivo in ordine al credito vantato dall'ingiungente.
Ed invero, l'accordo per la ristrutturazione del debito, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 182-bis L.F., non consente la proposizione di azioni cautelari ed esecutive da parte dei creditori, ma non inibisce la proposizione di azioni volte all'accertamento del credito ed alla condanna del debitore al pagamento del dovuto.
Non è, dunque, configurabile alcuna condotta contraria alla buona fede nell'escussione della garanzia prestata dagli opponenti da parte dell'opposta.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Avuto riguardo alle questioni giuridiche trattate, non ricorrono i presupposti ex art. 96 c.p.c. per la condanna della parte opponente al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.;
12 il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 11/9/2022 da in Controparte_8 persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2 Parte_1 avverso la in nome e per conto della Controparte_1 Controparte_4
Parte_2
in persona legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis;
[...]
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10923/2022, N.R.G. 30928/2022, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 23/6/2022;
RIGETTA la domanda proposta dalla in nome e per Controparte_4 conto della Parte_2
di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.;
[...]
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere alla controparte le spese processuali, che liquida in € 12.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 9/7/2025.
Il Giudice
TO CI
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