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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 19/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1548/2023 R.G.
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di I Grado riunite, iscritte al n. 1548/2023 R.G. e al n. 1549/2023 R.G., promosse:
la n. 1548/2023 R.G., da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Scipione, elettivamente domiciliato come in atti.
OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Controparte_1 C.F._2
Viero e dall'Avv. Otello Dal Zotto, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 471/2023 del 3.10.23.
pagina 1 di 11 La n. 1549/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Scipione, elettivamente domiciliato come in atti.
OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Controparte_2 C.F._3
Viero e dall'Avv. Otello Dal Zotto, elettivamente domiciliato come in atti.
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 472/2023 del 3.10.23.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.1.25, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note scritte:
RASETTA MANUEL: “[…] si riporta ai precedenti scritti difensivi e alle relative istanze, eccezioni e deduzioni. Ed insiste per l'accoglimento delle spiegate conclusioni come da atti depositati in giudizio che abbiansi qui per integralmente trascritte. Ogni contraria istanza ed argomentazione disattesa”.
e : “[…] chiede l'accoglimento delle conclusioni, Controparte_1 Controparte_2 come precisate nel foglio del 04.11.2024”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con due separati accordi di cessione, entrambi datati 8.2.2018 e sottoscritti in IK (Svizzera),
e cedettero – rispettivamente e in parti uguali – il Controparte_3 Controparte_1
primo, in favore di e, la seconda, in favore di , la totalità Parte_1 Controparte_4
delle loro quote sociali (cento quote ciascuno) della Lili&Franc GM, con sede in Svizzera, al prezzo complessivo di 650.000.00 franchi svizzeri. In forza delle richiamate scritture, il si obbligò, Pt_1
pagina 2 di 11 da un lato, a corrispondere, in favore del , 325.000,00 franchi svizzeri (in rate mensili di CP_3
ammontare pari a 2.750 franchi svizzeri, esigibili secondo la calendarizzazione prevista nel contratto) per la cessione di cento quote sociali della Lili&Franc GM;
dall'altro, di rispondere nei confronti della – in via solidale con il – delle obbligazioni eventualmente inadempiute da CP_1 CP_4 quest'ultimo, aventi ad oggetto il pagamento, in favore della prima, di 325.000,00 franchi svizzeri (da pagarsi secondo le rimesse rateali mensili previste nel contratto di ammontare pari a 2.750 franchi svizzeri) per la cessione delle restanti cento quote sociali della Lili&Franc GM detenute dalla
. CP_1
2. Con ricorso monitorio depositato il 30.8.23, ha chiesto ed ottenuto dal Controparte_1
Tribunale di Chieti l'emissione, in proprio favore ed a carico di di un decreto Parte_1
ingiuntivo di pagamento (il n. 471/2023 del 3.10.23) della somma di 177.568,60 franchi svizzeri (oltre interessi e spese processuali), a titolo di inadempimento – imputato a , in Controparte_4 relazione al soprarichiamato contratto dell'8.2.18 di cessione di quote sociali della Lili&Franc GM
(in cui il assunse la qualità di obbligato solidale) – derivante dall'omesso pagamento, a far Pt_1 data dal 16.12.22, delle rimesse rateali per l'acquisto delle quote sociali cedute dalla al CP_1
CP_4
3. – nel proporre opposizione al suddetto decreto (di cui ha chiesto la revoca con Parte_1
vittoria dei compensi di lite) – ha eccepito (nel giudizio iscritto al n. 1548/2023 R.G.), in sintesi e per quanto quivi d'interesse: a) il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, per essere competente la giurisdizione elvetica, con applicazione, nella fattispecie oggetto di giudizio, del diritto svizzero, in virtù della clausola pattuita all'art. 8 del contratto di cessione dell'8.2.18 (foro competente e legge applicabile); b) in via subordinata, in ipotesi di riconoscimento della giurisdizione italiana, il difetto di competenza del Tribunale di Chieti, per essere competente la sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Roma;
c) nel merito, l'intervenuto fallimento della Lili&Franc GM e la conseguente, necessaria rideterminazione del quantum debeatur; d) in ogni caso, la riunione del presente procedimento con il successivo iscritto al n. 1549/2023 R.G. Tribunale di Chieti, istaurato da
, nei confronti dell'odierno opponente, stante la sussistenza dei presupposti Controparte_3
oggettivi e soggettivi della connessione di cause ai sensi dell'art. 40 c.p.c.
4. – nel costituirsi nel giudizio iscritto al n. 1548/2023 R.G. con comparsa Controparte_1
depositata in data 20.12.23, nulla opponendo in ordine alla domanda di riunione dei procedimenti pagina 3 di 11 avanzata dal – ha contestato la fondatezza dell'avversa opposizione, controdeducendo, in Pt_1 sintesi e per quanto d'interesse, che: aa) il riferimento alla legge applicabile – individuata dalle parti nel “diritto svizzero” – contenuto nell'art. 8 del contratto di cessione dell'8.2.18, intercorso con il
, doveva intendersi limitato al diritto “sostanziale” svizzero (codice civile/commerciale Pt_1 svizzero), con esclusione del diritto “processuale”; bb) con la clausola contenuta nell'art. 8 del contratto di cessione dell'8.2.18 – avente ad oggetto la individuazione del foro competente – le parti avevano inteso derogare la competenza e non la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto, all'epoca della sottoscrizione, esse risiedevano entrambe in Svizzera, con la conseguente applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 44/2001; cc) la controversia oggetto di giudizio non soggiaceva alla competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma, in quanto attinente esclusivamente al pagamento del prezzo convenuto tra le parti per la cessione di quote societarie, non essendo in contestazione, invece, diritti inerenti a rapporti societari.
5. Con ricorso monitorio depositato il 30.8.23, ha chiesto ed ottenuto dal Controparte_3
Tribunale di Chieti l'emissione, in proprio favore ed a carico di di un decreto Parte_1
ingiuntivo di pagamento (il n. 472/2023 del 3.10.23) della somma di 177.568,60 franchi svizzeri (oltre interessi e spese processuali), a titolo di inadempimento – in relazione al contratto di cessione di quote sociali della Lili&Franc GM intercorso tra il e il , datato 8.2.18 – derivante CP_3 Pt_1 dall'omesso pagamento da parte dell'ingiunto, a far data dal 16.12.22, delle rimesse rateali per l'acquisto delle quote sociali ad egli cedute dal . CP_3
6. Nel proporre opposizione al suddetto decreto (opposizione iscritta al n. 1549/2023 R.G.), Pt_1
ha dedotto le medesime istanze, eccezioni e argomentazioni difensive articolate nel
[...]
procedimento iscritto al n. 1548/2013 R.G., di cui ha chiesto la riunione.
7. – nel costituirsi nel giudizio iscritto al n. 1549/2023 R.G. con comparsa Controparte_3
depositata in data 20.12.23, con il patrocinio dei medesimi difensori della – ha contestato la CP_1 fondatezza dell'avversa opposizione, deducendo a sua volta le medesime istanze, eccezioni e argomentazioni difensive articolate dalla nel procedimento iscritto al n. 1548/2013 R.G., nulla CP_1
opponendo in ordine alla domanda di riunione dei procedimenti avanzata dal . Pt_1
8. All'udienza dell'8.4.24, il Tribunale ha disposto la riunione della causa iscritta al n. 1549/2023 R.G.
a quella iscritta al n. 1548/2023 R.G. e – con separato verbale di udienza delle cause così riunite – ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dalle parti opposte, fissando al giorno 13.1.25 la udienza di pagina 4 di 11 rimessione della causa in decisione, con le modalità di cui all'art. 171-ter c.p.c., assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.; all'udienza del 13.1.25 la causa è stata di conseguenza trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. L'esame della eccezione pregiudiziale - sollevata dagli opponenti - di difetto della giurisdizione del
Giudice adito, in favore di quello della , è preliminare rispetto allo scrutinio Controparte_5 della diversa questione della individuazione legge applicabile: è infatti noto che “la determinazione della giurisdizione precede sul piano logico quella della legge applicabile, tanto più quando la proroga della giurisdizione è destinata ad operare in favore del giudice di altro Paese collocato in un'area di diritto armonizzato” (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. Un., 20/02/2007, n. 3841; Cass. civ.,
Sez. Un. 25/09/1997, n. 9433).
10. Ai sensi dell'art. 5 c.p.c. (“Momento determinante della giurisdizione e della competenza”), “la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”.
10.1 Com'è noto, la giurisdizione deve determinarsi sulla base della astratta prospettazione della domanda attorea (ossia, data la peculiare struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, degli opposti, i quali sono convenuti in senso formale, ma attori in senso sostanziale), e, in particolare, del titolo fatto valere e della sua qualificazione giuridica (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. Un.,
02/04/2007, n. 8095; Cass. civ., Sez. Un., 31/07/2018, n. 20350).
11. Tanto premesso in linea generale e venendo al caso di specie, esso attiene all'asserito inadempimento - da parte degli ingiunti - delle obbligazioni pecuniarie assunte in forza dei contratti di cessione di credito dell'8.2.18, ripassati tra le parti.
11.1 Al riguardo, costituiscono circostanze pacifiche – poiché, da un lato, documentali, dall'altro, non contestate (cfr. il thema probandum) – quelle per cui:
(i) i contratti di cessione dell'8.2.2018, posti a fondamento delle ingiunzioni di pagamento opposte, sono stati sottoscritti in Svizzera;
pagina 5 di 11 (ii) la sede legale della società Lili&Franc GM – le cui quote sono state oggetto di cessione nei contratti summenzionati - è in Svizzera;
(iii) all'epoca della sottoscrizione dei predetti contratti (8.2.2018), tutte le parti erano domiciliate in
Svizzera;
(iv) le parti hanno pattuito, all'articolo 8 di entrambi i contratti di cessione dell'8.2.2018, la clausola rubricata “Modifiche e foro competente”, secondo cui “[…] Per il presente contratto si applica il diritto svizzero. Il foro competente è Zurigo”;
(v) al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (momento rilevante ex art. 5 c.p.c.) gli ingiungenti avevano la residenza in Svizzera (cfr. l'epigrafe dei rispettivi ricorsi per decreto ingiuntivo, nonché le dichiarazioni contenute nelle note di iscrizione a ruolo dei procedimenti monitori); vi) parte opponente risiede a Chieti.
12. La considerazione comparata delle predette circostanze – che attribuiscono alla presente controversia una natura “transfrontaliera” (perché involgente soggetti, con residenza, domicilio ovvero sede legale in diversi Stati, in relazione a rapporti negoziali conclusi all'estero tra cittadini italiani, cittadina di altro Stato e società svizzera) comporta che la individuazione del Giudice competente debba essere determinata in forza della Convenzione di Lugano “concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”, firmata il 30 ottobre 2007, approvata anche dalla Comunità europea con decisione del Consiglio
2009/430/CE del 27 novembre 2008, entrata in vigore nel 2010 per l'Unione europea e nel 2011 per la
Svizzera (c.d. Convenzione di Lugano II o Nuova Convenzione di Lugano).
Detta convenzione – la quale ha sostituito la precedente Convenzione del 1988 conclusa tra gli allora
Stati membri della CE ed alcuni Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), tra cui la Confederazione Elvetica - costituisce uno strumento pattizio che riprende la Convenzione di
Bruxelles del 27 settembre 1968 ed il Regolamento CE n. 44/2001, sostituito dal Regolamento UE n.
1215/2012, concernenti la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (cfr., in motivazione, Cass. civ., Sez. Un., 05/10/2009, n. 21191).
12.1 Trattandosi di controversia in materia contrattuale, il presente giudizio rientra certamente nella
“materia civile e commerciale” a cui fa riferimento l'art. 1 della Convenzione di Lugano II. Invero, la predetta Convenzione è espressamente fatta salva dall'art. 73, paragrafo 1, del Regolamento UE n.
pagina 6 di 11 1215/2012, sostitutivo del precedente Regolamento CE n. 44/2001 le cui disposizioni, dunque, sono impropriamente invocate dagli opposti e non vengono in rilievo nel caso di specie (cfr. le comparse di costituzione delle parti opposte).
12.2 Il principio generale (nella specie inapplicabile: vd infra) sancito dall'art. 2 della citata
Convenzione di Lugano II stabilisce la competenza giurisdizionale del Giudice ove il convenuto ha il proprio domicilio, mentre l'art. 5, comma 1, lett. a), dispone che il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, “davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita” precisando che, salvo diversa convenzione, luogo di esecuzione dell'obbligazione è: “[…] - nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;
- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” [art. 5, co. I, n. 1, lett. b) della Convenzione di
Lugano del 2007].
12.3 La regola del foro generale del convenuto sancita dall'art. 2 della Convenzione di Lugano può essere derogata soltanto in casi specifici, come previsto dal successivo art. 3, che prevede:
al paragrafo 1 che “le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione possono essere convenute davanti ai giudici di altro Stato vincolato dalla presente convenzione solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente titolo”;
al paragrafo 2 che “nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell'allegato I”, ossia, con specifico riferimento all'Italia, “gli articoli 3 e 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218”.
12.4 Secondo il disposto dell'art 23, rubricato “Proroga di competenza” – contenuto, appunto, nella
Sezione 7 della Convenzione di Lugano II e nella specie applicabile (vd. infra) – “
1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato vincolato dalla presente convenzione
a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a quel giudice o ai giudici di quello Stato. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto o oralmente con conferma scritta;
o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti
pagina 7 di 11 hanno stabilito tra di loro;
o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuta e regolarmente rispettata dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato”.
13. Al riguardo, deve osservarsi che - secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza della
Corte di Giustizia e nella giurisprudenza di legittimità nazionale – “costituendo la competenza, frazione
o misura della giurisdizione, l'indicazione di un determinato Giudice, appartenente a un determinato
Stato, deve intendersi normalmente intesa a conferire la giurisdizione esclusiva ai giudici appartenenti al sistema giurisdizionale di quello Stato” (cfr. Corte giustizia, 7 luglio 2016, Cass. civ., Per_1
Sez. Un., 05/01/2016, n. 29)).
Tale indirizzo ermeneutico muove dal rilievo, già svolto in merito all'art. 17 della Convenzione di
Bruxelles del 27 settembre 1968, secondo cui “La clausola contrattuale con la quale le parti indicano la competenza - intesa come frazione o misura della giurisdizione - del giudice, appartenente ad un determinato Stato, ai fini della decisione di eventuali controversie tra le stesse insorte deve essere normalmente intesa, salva specifica ed espressa previsione in senso contrario, come volta a conferire la giurisdizione esclusiva al giudice appartenente al sistema giurisdizionale di quello Stato (e non già
a quest'ultimo se ed in quanto dotato di giurisdizione)” (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Un.,
11/04/2017, n. 9283, nonché Cass. civ., Sez. Un., 28/01/2020, n. 1868, secondo cui – in linea con Corte giustizia, 2 maggio 2019, causa C-694/17, Pillar Securisation, punto 27 – “in virtù della sovrapponibilità di contenuti delle rispettive disposizioni, per l'interpretazione della Nuova
Convenzione di Lugano occorre riferirsi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia formatasi sulla
Convenzione di Bruxelles del 1968”).
14. Orbene, nel caso di specie, all'interno di entrambi i contratti di cessione datati 8.2.2018 è inserita – all'art. 8, rubricato “Modifiche e foro competente” – la clausola “Per il presente contratto si applica il diritto svizzero. Il foro competente è Zurigo”: essa, pur nella sua essenzialità, indica in modo chiaro ed univoco la scelta delle parti contrattuali di optare per la competenza giurisdizionale del foro elvetico, come individuato nel Tribunale di Zurigo, nel pieno rispetto dei requisiti formali di validità della proroga di competenza – da ritenersi esclusiva (v. supra) – dettati dall'art. 23 della Convenzione di
Lugano II, ovverosia: A) forma scritta e B) assenza di diverso accordo tra le parti (su quest'ultimo punto, cfr. l'assenza di prova contraria nel thema probandum del giudizio).
pagina 8 di 11 Ed è noto che “al convenuto residente o domiciliato in Italia è consentita la contestazione della giurisdizione italiana sulla scorta di una deroga convenzionale in favore della giurisdizione del giudice straniero, purché questa risulti [come nel caso di specie] per iscritto e la causa non verta in materia di diritti indisponibili;
a tali condizioni, l'effetto "negativo" della clausola di scelta del giudice straniero vincola il giudice italiano adito a declinare la propria giurisdizione, senza possibilità di compiere una valutazione sull'opzione espressa dai contraenti” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. Un.,
03/06/2024, n. 15389).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che il requisito della forma scritta, prescritto per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, è rispettato
– come nella specie – laddove la clausola stessa figuri nel documento contrattuale (cfr. l'articolo 8 di entrambi i contratti di cessione), non necessitando di una specifica approvazione per iscritto;
“diversamente dal caso in cui la clausola di proroga della giurisdizione sia inserita tra le condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da un contraente (ipotesi non ricorrente nei contratti di cui è causa, relativi ad un singolo e specifico affare: ndr), non sottoscritte dall'altro, e ad essa sia fatto riferimento soltanto mediante un rinvio, nell'indice del contratto sottoscritto, al capitolo recante le condizioni generali” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 10/01/2023, n. 361; Cass. civ., Sez. Un., 06/04/2017,
n. 8895; Cass. civ., Sez. Un., 18/05/2011, n. 10862; Cass. civ., Sez. Un., 27/09/2006, n. 20887).
15. Dall'applicazione dei suddetti criteri – alla luce dei quali vanno riconosciute la giurisdizione elvetica e la competenza territoriale del Tribunale di Zurigo, in forza della clausola pattizia di cui all'art. 8 dei contratti e dell'art. 23 della Convenzione di Lugano – deriva, simmetricamente, la
“eccentricità” delle argomentazioni addotte dalle parti opposte per radicare la giurisdizione del Giudice
Italiano, trattandosi di argomentazioni che avrebbero potuto avere rilievo nel solo caso – non ricorrente nella specie – in cui le parti contrattuali, nel libero esercizio della loro autonomia privata, non avessero individuato il Foro di Zurigo come competente a conoscere delle eventuali, future, controversie relative ai contratti stessi (cfr. le comparse di costituzione e le comparse conclusionali: “[…] entrambe le parti hanno “ripristinato” la loro residenza in Italia”; “esse non hanno più alcun interesse alle sorti delle quote della soc. Lili&Franc GM che, nel frattempo, è fallita - all. C/6 -)”; “al momento del deposito del decreto ingiuntivo, non sussisteva più alcun criterio di collegamento particolare che consentisse di derogare al disposto dell'art. 3 della l. n. 218/1995, a mente del quale la giurisdizione del giudice italiano sussiste sempre “quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia”; “nella fattispecie in
pagina 9 di 11 esame, nella quale, non vertendosi in materia di diritti immobiliari relativi ad immobili situati all'estero, “addirittura entrambe le parti sono cittadini italiani residenti in Italia” (Cass. SS.UU. n.
27495/2013 e Trib. Savona, 09.02.2024), per cui non si capisce la ragione per la quale esse dovrebbero demandare alla giurisdizione ed al diritto svizzero la soluzione di una vertenza che ha ad oggetto l'inadempimento di una mera obbligazione di pagamento […]”).
15.2 Risulta parimenti inconferente il richiamo delle parti opposte alla Legge 218/1995, in quanto è lo stesso art. 2 a disporre espressamente che le disposizioni della legge medesima “non pregiudicano
l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia [tra cui, evidentemente, anche la
Convenzione di Lugano II]” (comma 1) e aggiunge che “nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme” (comma 2).
Le disposizioni della Convenzione di Lugano II devono, pertanto, ritenersi prevalenti sulle norme della Legge n. 218/1995: nella fattispecie, dunque, la validità e la portata applicativa della clausola di proroga della giurisdizione trova la diretta fonte regolatrice nelle indicate norme convenzionali e non nell'art. 3 della Legge n. 218/1995, il quale, nel prevedere una ipotesi di inderogabilità convenzionale della giurisdizione non contemplata in quelle norme, ne pregiudica, in parte qua, l'applicazione (cfr. la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto in relazione alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968: Cass. civ., Sez. Un., 10/05/2019, n. 12585, per il generale principio – statuito da Cass. civ., Sez. Un., 28/01/2020, n. 1868 – secondo cui “per la sovrapponibilità di contenuti delle rispettive disposizioni, per l'interpretazione della Convenzione di Lugano occorre riferirsi alla giurisprudenza di legittimità formatasi sulla Convenzione di Bruxelles del 1968”).
16. In conclusione, il Giudice munito di giurisdizione sulle domande di pagamento azionate in via monitoria dagli ingiungenti nei confronti del era ed è il Tribunale di Zurigo (foro negoziale Pt_1
pattuito dalle parti ex art. 23 della Convenzione di Lugano II).
Ne consegue il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, in favore del Giudice elvetico.
Da quanto sopra discende – in accoglimento della opposizione – la revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
17. Le spese di lite vanno compensate, in ragione della novità, della particolarità e della complessità della questione di giurisdizione affrontata.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti al n. 1548/2023 R.G. e al n. 1549/2023 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattese o assorbite, così decide:
DICHIARA il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Giudice svizzero.
Per l'effetto, in accoglimento della opposizione,
REVOCA nei confronti degli opponenti il decreto ingiuntivo n. 471/2023 del 3.10.23 e il decreto ingiuntivo n.
472/2023 del 3.10.23.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 19 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di I Grado riunite, iscritte al n. 1548/2023 R.G. e al n. 1549/2023 R.G., promosse:
la n. 1548/2023 R.G., da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Scipione, elettivamente domiciliato come in atti.
OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Controparte_1 C.F._2
Viero e dall'Avv. Otello Dal Zotto, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 471/2023 del 3.10.23.
pagina 1 di 11 La n. 1549/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Scipione, elettivamente domiciliato come in atti.
OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Controparte_2 C.F._3
Viero e dall'Avv. Otello Dal Zotto, elettivamente domiciliato come in atti.
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 472/2023 del 3.10.23.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.1.25, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note scritte:
RASETTA MANUEL: “[…] si riporta ai precedenti scritti difensivi e alle relative istanze, eccezioni e deduzioni. Ed insiste per l'accoglimento delle spiegate conclusioni come da atti depositati in giudizio che abbiansi qui per integralmente trascritte. Ogni contraria istanza ed argomentazione disattesa”.
e : “[…] chiede l'accoglimento delle conclusioni, Controparte_1 Controparte_2 come precisate nel foglio del 04.11.2024”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con due separati accordi di cessione, entrambi datati 8.2.2018 e sottoscritti in IK (Svizzera),
e cedettero – rispettivamente e in parti uguali – il Controparte_3 Controparte_1
primo, in favore di e, la seconda, in favore di , la totalità Parte_1 Controparte_4
delle loro quote sociali (cento quote ciascuno) della Lili&Franc GM, con sede in Svizzera, al prezzo complessivo di 650.000.00 franchi svizzeri. In forza delle richiamate scritture, il si obbligò, Pt_1
pagina 2 di 11 da un lato, a corrispondere, in favore del , 325.000,00 franchi svizzeri (in rate mensili di CP_3
ammontare pari a 2.750 franchi svizzeri, esigibili secondo la calendarizzazione prevista nel contratto) per la cessione di cento quote sociali della Lili&Franc GM;
dall'altro, di rispondere nei confronti della – in via solidale con il – delle obbligazioni eventualmente inadempiute da CP_1 CP_4 quest'ultimo, aventi ad oggetto il pagamento, in favore della prima, di 325.000,00 franchi svizzeri (da pagarsi secondo le rimesse rateali mensili previste nel contratto di ammontare pari a 2.750 franchi svizzeri) per la cessione delle restanti cento quote sociali della Lili&Franc GM detenute dalla
. CP_1
2. Con ricorso monitorio depositato il 30.8.23, ha chiesto ed ottenuto dal Controparte_1
Tribunale di Chieti l'emissione, in proprio favore ed a carico di di un decreto Parte_1
ingiuntivo di pagamento (il n. 471/2023 del 3.10.23) della somma di 177.568,60 franchi svizzeri (oltre interessi e spese processuali), a titolo di inadempimento – imputato a , in Controparte_4 relazione al soprarichiamato contratto dell'8.2.18 di cessione di quote sociali della Lili&Franc GM
(in cui il assunse la qualità di obbligato solidale) – derivante dall'omesso pagamento, a far Pt_1 data dal 16.12.22, delle rimesse rateali per l'acquisto delle quote sociali cedute dalla al CP_1
CP_4
3. – nel proporre opposizione al suddetto decreto (di cui ha chiesto la revoca con Parte_1
vittoria dei compensi di lite) – ha eccepito (nel giudizio iscritto al n. 1548/2023 R.G.), in sintesi e per quanto quivi d'interesse: a) il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, per essere competente la giurisdizione elvetica, con applicazione, nella fattispecie oggetto di giudizio, del diritto svizzero, in virtù della clausola pattuita all'art. 8 del contratto di cessione dell'8.2.18 (foro competente e legge applicabile); b) in via subordinata, in ipotesi di riconoscimento della giurisdizione italiana, il difetto di competenza del Tribunale di Chieti, per essere competente la sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Roma;
c) nel merito, l'intervenuto fallimento della Lili&Franc GM e la conseguente, necessaria rideterminazione del quantum debeatur; d) in ogni caso, la riunione del presente procedimento con il successivo iscritto al n. 1549/2023 R.G. Tribunale di Chieti, istaurato da
, nei confronti dell'odierno opponente, stante la sussistenza dei presupposti Controparte_3
oggettivi e soggettivi della connessione di cause ai sensi dell'art. 40 c.p.c.
4. – nel costituirsi nel giudizio iscritto al n. 1548/2023 R.G. con comparsa Controparte_1
depositata in data 20.12.23, nulla opponendo in ordine alla domanda di riunione dei procedimenti pagina 3 di 11 avanzata dal – ha contestato la fondatezza dell'avversa opposizione, controdeducendo, in Pt_1 sintesi e per quanto d'interesse, che: aa) il riferimento alla legge applicabile – individuata dalle parti nel “diritto svizzero” – contenuto nell'art. 8 del contratto di cessione dell'8.2.18, intercorso con il
, doveva intendersi limitato al diritto “sostanziale” svizzero (codice civile/commerciale Pt_1 svizzero), con esclusione del diritto “processuale”; bb) con la clausola contenuta nell'art. 8 del contratto di cessione dell'8.2.18 – avente ad oggetto la individuazione del foro competente – le parti avevano inteso derogare la competenza e non la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto, all'epoca della sottoscrizione, esse risiedevano entrambe in Svizzera, con la conseguente applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 44/2001; cc) la controversia oggetto di giudizio non soggiaceva alla competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma, in quanto attinente esclusivamente al pagamento del prezzo convenuto tra le parti per la cessione di quote societarie, non essendo in contestazione, invece, diritti inerenti a rapporti societari.
5. Con ricorso monitorio depositato il 30.8.23, ha chiesto ed ottenuto dal Controparte_3
Tribunale di Chieti l'emissione, in proprio favore ed a carico di di un decreto Parte_1
ingiuntivo di pagamento (il n. 472/2023 del 3.10.23) della somma di 177.568,60 franchi svizzeri (oltre interessi e spese processuali), a titolo di inadempimento – in relazione al contratto di cessione di quote sociali della Lili&Franc GM intercorso tra il e il , datato 8.2.18 – derivante CP_3 Pt_1 dall'omesso pagamento da parte dell'ingiunto, a far data dal 16.12.22, delle rimesse rateali per l'acquisto delle quote sociali ad egli cedute dal . CP_3
6. Nel proporre opposizione al suddetto decreto (opposizione iscritta al n. 1549/2023 R.G.), Pt_1
ha dedotto le medesime istanze, eccezioni e argomentazioni difensive articolate nel
[...]
procedimento iscritto al n. 1548/2013 R.G., di cui ha chiesto la riunione.
7. – nel costituirsi nel giudizio iscritto al n. 1549/2023 R.G. con comparsa Controparte_3
depositata in data 20.12.23, con il patrocinio dei medesimi difensori della – ha contestato la CP_1 fondatezza dell'avversa opposizione, deducendo a sua volta le medesime istanze, eccezioni e argomentazioni difensive articolate dalla nel procedimento iscritto al n. 1548/2013 R.G., nulla CP_1
opponendo in ordine alla domanda di riunione dei procedimenti avanzata dal . Pt_1
8. All'udienza dell'8.4.24, il Tribunale ha disposto la riunione della causa iscritta al n. 1549/2023 R.G.
a quella iscritta al n. 1548/2023 R.G. e – con separato verbale di udienza delle cause così riunite – ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dalle parti opposte, fissando al giorno 13.1.25 la udienza di pagina 4 di 11 rimessione della causa in decisione, con le modalità di cui all'art. 171-ter c.p.c., assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.; all'udienza del 13.1.25 la causa è stata di conseguenza trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. L'esame della eccezione pregiudiziale - sollevata dagli opponenti - di difetto della giurisdizione del
Giudice adito, in favore di quello della , è preliminare rispetto allo scrutinio Controparte_5 della diversa questione della individuazione legge applicabile: è infatti noto che “la determinazione della giurisdizione precede sul piano logico quella della legge applicabile, tanto più quando la proroga della giurisdizione è destinata ad operare in favore del giudice di altro Paese collocato in un'area di diritto armonizzato” (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. Un., 20/02/2007, n. 3841; Cass. civ.,
Sez. Un. 25/09/1997, n. 9433).
10. Ai sensi dell'art. 5 c.p.c. (“Momento determinante della giurisdizione e della competenza”), “la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”.
10.1 Com'è noto, la giurisdizione deve determinarsi sulla base della astratta prospettazione della domanda attorea (ossia, data la peculiare struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, degli opposti, i quali sono convenuti in senso formale, ma attori in senso sostanziale), e, in particolare, del titolo fatto valere e della sua qualificazione giuridica (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. Un.,
02/04/2007, n. 8095; Cass. civ., Sez. Un., 31/07/2018, n. 20350).
11. Tanto premesso in linea generale e venendo al caso di specie, esso attiene all'asserito inadempimento - da parte degli ingiunti - delle obbligazioni pecuniarie assunte in forza dei contratti di cessione di credito dell'8.2.18, ripassati tra le parti.
11.1 Al riguardo, costituiscono circostanze pacifiche – poiché, da un lato, documentali, dall'altro, non contestate (cfr. il thema probandum) – quelle per cui:
(i) i contratti di cessione dell'8.2.2018, posti a fondamento delle ingiunzioni di pagamento opposte, sono stati sottoscritti in Svizzera;
pagina 5 di 11 (ii) la sede legale della società Lili&Franc GM – le cui quote sono state oggetto di cessione nei contratti summenzionati - è in Svizzera;
(iii) all'epoca della sottoscrizione dei predetti contratti (8.2.2018), tutte le parti erano domiciliate in
Svizzera;
(iv) le parti hanno pattuito, all'articolo 8 di entrambi i contratti di cessione dell'8.2.2018, la clausola rubricata “Modifiche e foro competente”, secondo cui “[…] Per il presente contratto si applica il diritto svizzero. Il foro competente è Zurigo”;
(v) al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (momento rilevante ex art. 5 c.p.c.) gli ingiungenti avevano la residenza in Svizzera (cfr. l'epigrafe dei rispettivi ricorsi per decreto ingiuntivo, nonché le dichiarazioni contenute nelle note di iscrizione a ruolo dei procedimenti monitori); vi) parte opponente risiede a Chieti.
12. La considerazione comparata delle predette circostanze – che attribuiscono alla presente controversia una natura “transfrontaliera” (perché involgente soggetti, con residenza, domicilio ovvero sede legale in diversi Stati, in relazione a rapporti negoziali conclusi all'estero tra cittadini italiani, cittadina di altro Stato e società svizzera) comporta che la individuazione del Giudice competente debba essere determinata in forza della Convenzione di Lugano “concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”, firmata il 30 ottobre 2007, approvata anche dalla Comunità europea con decisione del Consiglio
2009/430/CE del 27 novembre 2008, entrata in vigore nel 2010 per l'Unione europea e nel 2011 per la
Svizzera (c.d. Convenzione di Lugano II o Nuova Convenzione di Lugano).
Detta convenzione – la quale ha sostituito la precedente Convenzione del 1988 conclusa tra gli allora
Stati membri della CE ed alcuni Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), tra cui la Confederazione Elvetica - costituisce uno strumento pattizio che riprende la Convenzione di
Bruxelles del 27 settembre 1968 ed il Regolamento CE n. 44/2001, sostituito dal Regolamento UE n.
1215/2012, concernenti la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (cfr., in motivazione, Cass. civ., Sez. Un., 05/10/2009, n. 21191).
12.1 Trattandosi di controversia in materia contrattuale, il presente giudizio rientra certamente nella
“materia civile e commerciale” a cui fa riferimento l'art. 1 della Convenzione di Lugano II. Invero, la predetta Convenzione è espressamente fatta salva dall'art. 73, paragrafo 1, del Regolamento UE n.
pagina 6 di 11 1215/2012, sostitutivo del precedente Regolamento CE n. 44/2001 le cui disposizioni, dunque, sono impropriamente invocate dagli opposti e non vengono in rilievo nel caso di specie (cfr. le comparse di costituzione delle parti opposte).
12.2 Il principio generale (nella specie inapplicabile: vd infra) sancito dall'art. 2 della citata
Convenzione di Lugano II stabilisce la competenza giurisdizionale del Giudice ove il convenuto ha il proprio domicilio, mentre l'art. 5, comma 1, lett. a), dispone che il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, “davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita” precisando che, salvo diversa convenzione, luogo di esecuzione dell'obbligazione è: “[…] - nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;
- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” [art. 5, co. I, n. 1, lett. b) della Convenzione di
Lugano del 2007].
12.3 La regola del foro generale del convenuto sancita dall'art. 2 della Convenzione di Lugano può essere derogata soltanto in casi specifici, come previsto dal successivo art. 3, che prevede:
al paragrafo 1 che “le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione possono essere convenute davanti ai giudici di altro Stato vincolato dalla presente convenzione solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente titolo”;
al paragrafo 2 che “nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell'allegato I”, ossia, con specifico riferimento all'Italia, “gli articoli 3 e 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218”.
12.4 Secondo il disposto dell'art 23, rubricato “Proroga di competenza” – contenuto, appunto, nella
Sezione 7 della Convenzione di Lugano II e nella specie applicabile (vd. infra) – “
1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato vincolato dalla presente convenzione
a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a quel giudice o ai giudici di quello Stato. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto o oralmente con conferma scritta;
o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti
pagina 7 di 11 hanno stabilito tra di loro;
o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuta e regolarmente rispettata dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato”.
13. Al riguardo, deve osservarsi che - secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza della
Corte di Giustizia e nella giurisprudenza di legittimità nazionale – “costituendo la competenza, frazione
o misura della giurisdizione, l'indicazione di un determinato Giudice, appartenente a un determinato
Stato, deve intendersi normalmente intesa a conferire la giurisdizione esclusiva ai giudici appartenenti al sistema giurisdizionale di quello Stato” (cfr. Corte giustizia, 7 luglio 2016, Cass. civ., Per_1
Sez. Un., 05/01/2016, n. 29)).
Tale indirizzo ermeneutico muove dal rilievo, già svolto in merito all'art. 17 della Convenzione di
Bruxelles del 27 settembre 1968, secondo cui “La clausola contrattuale con la quale le parti indicano la competenza - intesa come frazione o misura della giurisdizione - del giudice, appartenente ad un determinato Stato, ai fini della decisione di eventuali controversie tra le stesse insorte deve essere normalmente intesa, salva specifica ed espressa previsione in senso contrario, come volta a conferire la giurisdizione esclusiva al giudice appartenente al sistema giurisdizionale di quello Stato (e non già
a quest'ultimo se ed in quanto dotato di giurisdizione)” (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Un.,
11/04/2017, n. 9283, nonché Cass. civ., Sez. Un., 28/01/2020, n. 1868, secondo cui – in linea con Corte giustizia, 2 maggio 2019, causa C-694/17, Pillar Securisation, punto 27 – “in virtù della sovrapponibilità di contenuti delle rispettive disposizioni, per l'interpretazione della Nuova
Convenzione di Lugano occorre riferirsi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia formatasi sulla
Convenzione di Bruxelles del 1968”).
14. Orbene, nel caso di specie, all'interno di entrambi i contratti di cessione datati 8.2.2018 è inserita – all'art. 8, rubricato “Modifiche e foro competente” – la clausola “Per il presente contratto si applica il diritto svizzero. Il foro competente è Zurigo”: essa, pur nella sua essenzialità, indica in modo chiaro ed univoco la scelta delle parti contrattuali di optare per la competenza giurisdizionale del foro elvetico, come individuato nel Tribunale di Zurigo, nel pieno rispetto dei requisiti formali di validità della proroga di competenza – da ritenersi esclusiva (v. supra) – dettati dall'art. 23 della Convenzione di
Lugano II, ovverosia: A) forma scritta e B) assenza di diverso accordo tra le parti (su quest'ultimo punto, cfr. l'assenza di prova contraria nel thema probandum del giudizio).
pagina 8 di 11 Ed è noto che “al convenuto residente o domiciliato in Italia è consentita la contestazione della giurisdizione italiana sulla scorta di una deroga convenzionale in favore della giurisdizione del giudice straniero, purché questa risulti [come nel caso di specie] per iscritto e la causa non verta in materia di diritti indisponibili;
a tali condizioni, l'effetto "negativo" della clausola di scelta del giudice straniero vincola il giudice italiano adito a declinare la propria giurisdizione, senza possibilità di compiere una valutazione sull'opzione espressa dai contraenti” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. Un.,
03/06/2024, n. 15389).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che il requisito della forma scritta, prescritto per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, è rispettato
– come nella specie – laddove la clausola stessa figuri nel documento contrattuale (cfr. l'articolo 8 di entrambi i contratti di cessione), non necessitando di una specifica approvazione per iscritto;
“diversamente dal caso in cui la clausola di proroga della giurisdizione sia inserita tra le condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da un contraente (ipotesi non ricorrente nei contratti di cui è causa, relativi ad un singolo e specifico affare: ndr), non sottoscritte dall'altro, e ad essa sia fatto riferimento soltanto mediante un rinvio, nell'indice del contratto sottoscritto, al capitolo recante le condizioni generali” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 10/01/2023, n. 361; Cass. civ., Sez. Un., 06/04/2017,
n. 8895; Cass. civ., Sez. Un., 18/05/2011, n. 10862; Cass. civ., Sez. Un., 27/09/2006, n. 20887).
15. Dall'applicazione dei suddetti criteri – alla luce dei quali vanno riconosciute la giurisdizione elvetica e la competenza territoriale del Tribunale di Zurigo, in forza della clausola pattizia di cui all'art. 8 dei contratti e dell'art. 23 della Convenzione di Lugano – deriva, simmetricamente, la
“eccentricità” delle argomentazioni addotte dalle parti opposte per radicare la giurisdizione del Giudice
Italiano, trattandosi di argomentazioni che avrebbero potuto avere rilievo nel solo caso – non ricorrente nella specie – in cui le parti contrattuali, nel libero esercizio della loro autonomia privata, non avessero individuato il Foro di Zurigo come competente a conoscere delle eventuali, future, controversie relative ai contratti stessi (cfr. le comparse di costituzione e le comparse conclusionali: “[…] entrambe le parti hanno “ripristinato” la loro residenza in Italia”; “esse non hanno più alcun interesse alle sorti delle quote della soc. Lili&Franc GM che, nel frattempo, è fallita - all. C/6 -)”; “al momento del deposito del decreto ingiuntivo, non sussisteva più alcun criterio di collegamento particolare che consentisse di derogare al disposto dell'art. 3 della l. n. 218/1995, a mente del quale la giurisdizione del giudice italiano sussiste sempre “quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia”; “nella fattispecie in
pagina 9 di 11 esame, nella quale, non vertendosi in materia di diritti immobiliari relativi ad immobili situati all'estero, “addirittura entrambe le parti sono cittadini italiani residenti in Italia” (Cass. SS.UU. n.
27495/2013 e Trib. Savona, 09.02.2024), per cui non si capisce la ragione per la quale esse dovrebbero demandare alla giurisdizione ed al diritto svizzero la soluzione di una vertenza che ha ad oggetto l'inadempimento di una mera obbligazione di pagamento […]”).
15.2 Risulta parimenti inconferente il richiamo delle parti opposte alla Legge 218/1995, in quanto è lo stesso art. 2 a disporre espressamente che le disposizioni della legge medesima “non pregiudicano
l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia [tra cui, evidentemente, anche la
Convenzione di Lugano II]” (comma 1) e aggiunge che “nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme” (comma 2).
Le disposizioni della Convenzione di Lugano II devono, pertanto, ritenersi prevalenti sulle norme della Legge n. 218/1995: nella fattispecie, dunque, la validità e la portata applicativa della clausola di proroga della giurisdizione trova la diretta fonte regolatrice nelle indicate norme convenzionali e non nell'art. 3 della Legge n. 218/1995, il quale, nel prevedere una ipotesi di inderogabilità convenzionale della giurisdizione non contemplata in quelle norme, ne pregiudica, in parte qua, l'applicazione (cfr. la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto in relazione alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968: Cass. civ., Sez. Un., 10/05/2019, n. 12585, per il generale principio – statuito da Cass. civ., Sez. Un., 28/01/2020, n. 1868 – secondo cui “per la sovrapponibilità di contenuti delle rispettive disposizioni, per l'interpretazione della Convenzione di Lugano occorre riferirsi alla giurisprudenza di legittimità formatasi sulla Convenzione di Bruxelles del 1968”).
16. In conclusione, il Giudice munito di giurisdizione sulle domande di pagamento azionate in via monitoria dagli ingiungenti nei confronti del era ed è il Tribunale di Zurigo (foro negoziale Pt_1
pattuito dalle parti ex art. 23 della Convenzione di Lugano II).
Ne consegue il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, in favore del Giudice elvetico.
Da quanto sopra discende – in accoglimento della opposizione – la revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
17. Le spese di lite vanno compensate, in ragione della novità, della particolarità e della complessità della questione di giurisdizione affrontata.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti al n. 1548/2023 R.G. e al n. 1549/2023 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattese o assorbite, così decide:
DICHIARA il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Giudice svizzero.
Per l'effetto, in accoglimento della opposizione,
REVOCA nei confronti degli opponenti il decreto ingiuntivo n. 471/2023 del 3.10.23 e il decreto ingiuntivo n.
472/2023 del 3.10.23.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 19 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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