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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 16/01/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 1038/2024 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1038/2024 R.G. promossa
1 da
nato a [...] il [...]; Parte_1
(C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_1
entrambi residenti in [...], con l'Avv. ANGELICA SCOLARI del Foro di
Monza, presso il cui studio in Vimercate (MB), Via Mazzini 13 sono elettivamente domiciliati attori contro corrente in Vercelli, Via Doninzetti 23, in persona dell'amministratore Controparte_1
Geom. , con gli Avv.ti GIANLUCA BUFFA e MARTINA MICHELONE del Controparte_2
Foro di Vercelli, presso il cui studio in Vercelli, Via Pietro Micca 30 è elettivamente domiciliato convenuto
Oggetto: impugnazione delibera condominiale.
Conclusioni
(come da prima memoria ex art. 171 ter n. 1 CPC): Controparte_3 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale
IN VIA PRELIMINARE
A. stante l'evidenza della fondatezza delle ragioni di parte attrice ed il rischio che il Condominio esecuzione, anche giudiziale, ad un bilancio e relativo riparto documentalmente non trasparenti erronei ed inveritieri, nonché persegua
l'incarico dell'amministratore ed il relativo compenso nonostante la nullità della delibera, sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 29 gennaio 2024 in ordine ai punti 1), 2) e 3) dell'ordine del giorno;
B. Rigettare la domanda di improcedibilità dell'azione limitatamente alla violazione dell'art. 66 disp. att. cod. civ. proposta da controparte ed in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse carente l'istanza di mediazione degli attori si insiste affinché venga demandata la mediazione in relazione alla sola violazione dell'art. 66 disp. att. cod. civ.
NEL MERITO
C. accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delib e ai pu ell'ordine 2 Controparte_1 P.IVA_1 del giorno dell'assemblea del 29 gennaio 2024 adottata dal (C.F.: ) corrente in Via Donizzetti nr. 21/23;
D. accertata la mancata partecipazione in mediazione senza alcun giustificato motivo, ai sensi dell'art. 12 bis D.
Lgs. 28/2010 e ss. mm. i., condannare il che non ha partecipato alla mediazione Controparte_1
obbligatoria, al pagamento in favore degli attori di una somma equitativamente determinata pari al massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
IN OGNI CASO
E. con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre CPA nella misura di legge e 15% di spese generali.”
(come da comparsa di costituzione e risposta): Controparte_1
“NEL MERITO
In via preliminare e pregiudiziale
Respingere la domanda di sospensione delle delibere impugnate per i motivi di cui agli scritti difensivi di parte convenuta. Accertare e dichiarare la mancata introduzione in sede di mediazione dell'asserita violazione dell'art. 66 disp. att. cod. civ. quale motivo di impugnazione e, conseguentemente, per i motivi di cui sopra, dichiarare improcedibile l'azione ed inammissibile l'impugnazione per intervenuta decadenza.
In subordine
Dichiarare improcedibile l'azione limitatamente all'asserita violazione dell'art. 66 disp. att. cod. civ. ed inammissibile
l'impugnazione per intervenuta decadenza.
In via principale
Respingere le domande di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui agli scritti difensivi di parte convenuta.
In via istruttoria
Respingere le istanze di controparte così come formulate in atto di citazione. Ammettere prova per testi ed interrogatorio formale sui capitoli e con i testi che ci si riserva di formulare nel prosieguo.
In ogni caso
3 Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con condanna di parte attrice al versamento in favore di parte resistente di una somma equitativamente individuata ex art. 96, c. 3, c.p.c..”
Motivi della decisione
Con atto di citazione datato 1.8.2024 e hanno citato in giudizio il Pt_1 Parte_2 CP_1
in cui sono proprietari di un appartamento, impugnando il verbale dell'assemblea
[...]
condominiale 29.1.2024 per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 66 disp. att. CC per mancato rispetto del termine di 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione previsto per la comunicazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno. La prima convocazione era fissata al 28.1.2024 e l'avviso di convocazione fu ricevuto il 24.1.2024;
2. violazione dell'art. 11292 e 14 CC perché, nel rinnovare l'incarico all'amministratore condominiale
Geom. , non sono stati indicati nel verbale i dati anagrafici e professionali, il Controparte_2
codice fiscale, il luogo dove si trovano i registri ex art. 1130 nn. 6 e 7 CC, i giorni e le ore in cui ogni interessato può, dietro richiesta, prenderne visione. Inoltre, quanto alla retribuzione dell'amministratore, vi è un generico riferimento a un preventivo non allegato né alla convocazione né al verbale di assemblea, cosa che comporta nullità della nomina;
3. violazione degli artt. 1130 e 1130 bis CC perché, nel deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo 2023, non sono stati prodotti la nota esplicativa sintetica, il registro di contabilità, lo stato patrimoniale, il riepilogo finanziario e l'indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti: mancanze che rendono incompleto e annullabile il rendiconto;
4. errate tabelle millesimali, perché il utilizza millesimi diversi da quelli approvati il CP_1
14.1.2016;
5. dalla documentazione contabile parzialmente consegnata dall'amministratore si è riscontrato che il condominio ha sostenuto spese non rendicontate, cosa che comporta l'impossibilità per i condomini di conoscere lo stato contabile. Inoltre, poiché nell'elenco delle spese annuali non vi sono tutti i movimenti del e per questo è intuibile che il principio contabile seguito CP_1
4 dall'amministratore sia quello per competenza, essendo elencate anche spese fuori esercizio, non risulta rispettato nemmeno il criterio per competenza;
6. illegittima modifica del rendiconto 2023, nella parte in cui nella delibera è indicato che
“L'Amministratore comunica ai condomini presenti che verrà effettuato la modifica necessaria, e conseguentemente verranno modificati i saldi finali di chiusura contabile della gestione 2023, rispetto a quanto attualmente riportato nel bilancio consuntivo presentato”, cosa contraddittoria con l'approvazione del rendiconto e che comunque non consente di comprendere cosa sia variato. Per questa parte la delibera va annullata perché indeterminata e contraddittoria.
Così argomentando, gli attori hanno rassegnato conclusioni analoghe a quelle sopra trascritte, tranne quella indicata alla lett. B (rigetto dell'avversaria eccezione di improcedibilità), proposta in prima memoria integrativa.
Con comparsa datata 1.10.2024 si è costituito il eccependo preliminarmente Controparte_1
l'abuso del processo da parte degli attori, che hanno intentato già svariate cause contro il CP_1
e contro gli amministratori nel tempo succedutisi, nel resto chiedendo il rigetto delle avversarie domande per l'infondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'impugnazione della delibera assembleare.
Con decreto ex art. 171 bis3 CPC del 7.10.2024 è stata confermata la prima udienza al 12.12.2024.
Le parti hanno depositato memorie integrative.
Alla prima udienza il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rigettato le istanze istruttorie e invitato le parti direttamente a precisare le conclusioni e a discutere la causa ex art. 281 sexies CPC, senza provvedere sull'istanza di sospensione atteso che la causa è stata immediatamente trattenuta in decisione.
La causa viene ora in decisione.
***
Preliminarmente, va osservato che la domanda, così come proposta nelle conclusioni, non si indirizza contro l'intera delibera dell'assemblea tenuta il 29.1.2024, ma solo contro i punti 1, 2, 3 dell'ordine del giorno, ossia 5
Pertanto, le doglianze corrispondenti al motivo sopra indicato al n. 1 (violazione dell'art. 66 disp. att.
CC) non sono esaminate, perché non si traducono in alcuna domanda di annullamento: nelle conclusioni è chiesto di dichiarare la nullità della delibera solo e soltanto “in ordine ai punti 1), 2) e 3) dell'ordine del giorno dell'assemblea del 29 gennaio 2024”, non anche per altri motivi, cioè per la violazione dell'art. 66 disp. att. CC.
L'eccezione di improcedibilità formulata dal con riferimento alla violazione Controparte_1
dell'art. 66 disp. att. CPC, perciò, è superata da quanto appena detto.
Ad ogni conto e fermo quanto detto, come ha osservato il Condominio, la violazione dell'art. 66 disp. att. CC non fu indicata né direttamente né indirettamente nella domanda di mediazione (doc. 5 attori), motivo per cui è spirato il termine di impugnazione, per la violazione in commento, di 30 giorni dalla comunicazione della delibera agli attori assenti. In prima memoria gli attori non superano l'evidenza documentale che viene dall'esame della domanda di mediazione, ma si limitano a sostenere che “L'oggetto della mediazione era più che pacifico e chiaro” e di aver indicato nell'oggetto della mediazione che “ulteriori valutazioni ed incongruenze potranno essere rilevate una volta ricevuta ed analizzata tutta la documentazione”. Con la seconda affermazione però trascurano che non serviva ricevere e analizzare alcuna documentazione ulteriore, posto che il fatto della comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea oltre il termine di legge era necessariamente già nella loro disponibilità quando avanzarono domanda di mediazione.
Sono quindi esaminati i motivi sopra indicati ai nn. 2 - 6, unici pertinenti con le conclusioni così come precisate.
La domanda è infondata per tutti i motivi, esaminati nell'ordine con cui sono stati proposti, perché:
- la mancanza nel verbale con cui fu deliberato il rinnovo dell'incarico di dati anagrafici e professionali, del codice fiscale, del luogo in cui si trovano i registri ex art. 1130 nn. 6 e 7 CC e i giorni e le ore in cui ogni interessato può prenderne visione non è causa di invalidità della delibera. Del resto, sono gli stessi attori a scrivere nelle prime due righe di pag. 5 dell'atto di 6 citazione che la violazione di tale adempimento può costituire ipotesi di grave irregolarità che, al più, potrebbe comportare la revoca dell'amministratore: cosa diversa dall'essere causa di invalidità della delibera assembleare di nomina.
Invece, circa la doglianza secondo cui nel verbale vi sarebbe un generico riferimento a un preventivo del compenso dell'amministratore, non allegato né alla convocazione né al verbale assembleare (cfr. pag. 5 atto di citazione, pagg. 4 – 5 prima memoria e pagg. 3 – 4 terza memoria, dove si afferma, in spregio a regole generali dell'ordinamento giuridico, che la mancanza di allegazione del preventivo comporta “un interesse legittimo” del condomino all'annullamento della nomina e dell'intera delibera), emerge dalla stessa delibera impugnata (doc. 4 attori) che fu rinnovata la fiducia al Geom. per la gestione 2024 “dopo aver consegnato ai condomini presenti CP_2
copia del preventivo relativo all'onorario richiesto”.
L'art. 112914 CC prevede che l'amministratore all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta. La legge, quindi, prevede che l'amministratore “debba indicare”, non già che, a pena di nullità, il preventivo del compenso debba essere allegato al verbale che contiene la deliberazione sulla nomina o sul rinnovo, né che, sempre a pena di nullità, che debba essere inviato ai condomini.
La sentenza Cass. 12927/2022 citata da entrambe le parti afferma che “il requisito formale della nomina sussiste in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso”.
Il preventivo richiamato nella delibera, in cui si dà atto che fu consegnato ai condomini, è quello prodotto dal col doc. 18: documento su cui gli attori nel corso nella causa non CP_1
hanno mai preso posizione, tanto che sostengono – cosa diversa – che il preventivo non sia mai esistito (pag. 4 prima memoria) e “Ancora oggi ci si chiede quale sia il compenso analitico (dunque attività ordinarie e eventuali attività straordinarie nel dettaglio) dovuto (pag. 5 prima memoria). Quest'ultima affermazione è la più evidente prova della non contestazione del fatto allegato dal CP_1
che il preventivo esiste ed è quello prodotto col doc. 18 in cui è dettagliatamente indicato 7 l'importo dovuto a titolo di compenso;
- gli attori si dolgono che non sono stati prodotti la nota esplicativa sintetica, il registro di contabilità, lo stato patrimoniale, il riepilogo finanziario e l'indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
Perché la deliberazione di approvazione del rendiconto, ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge agli effetti dell'art. 11372 CC occorre accertare, alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall'art. 1130-bis CC discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del e quelli di cui il CP_1
bilancio invece dà conto, ovvero che comunque dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile realizzare l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanza dell'operazione
(Cass. 28257/2023). Inoltre, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo è necessario che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione (Cass. 1370/2023).
Gli attori non hanno sottoposto tanto l'una quanto l'altra allegazione di cui alla citata sentenza, e nemmeno un principio di prova dei fatti di cui si è appena detto. In prima memoria (nell'atto di citazione vi sono per lo più trasposizioni di precedenti giurisprudenziali) hanno sostenuto che l'amministratore non avrebbe rispettato alcuna regola contabile, che la rendicontazione è errata perché si presta a confusione e non presenta la reale situazione contabile, cosa che sarebbe dimostrata dal fatto che “tanti movimenti” rinvenuti negli e/c non sarebbero stati contabilizzati.
Nella genericità di queste affermazioni – prima tra tutte quella per cui “tanti movimenti” (quali?) non sarebbero stati contabilizzati – non c'è dimostrazione del cuore della questione: ossia che la situazione contabile del sia diversa, quale sarebbe quella reale e gli indici da cui CP_1
desumere la diversità. Il fatto che la rendicontazione sarebbe in parte per cassa e in parte per competenza non dimostra nulla in concreto, dato che, come costantemente è ritenuto, la 8 contabilità condominiale non deve essere redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società (da ultimo, conforme a svariate precedenti conformi, Cass. 3892/2017);
- gli attori sostengono che sarebbero applicate tabelle millesimali diverse da quelle approvate il
14.1.2016 con delibera mai impugnata, come ha osservato il . Ciò è affermato sulla CP_1
base di una copia del verbale di quell'assemblea (doc. 8 attori).
Il ha dimostrato col doc. 14 che i millesimi applicati in concreto sono conformi a CP_1
quelli approvati: ossia da pag. 2 del doc. 14 emerge che i millesimi di – siano Pt_1 Parte_2
71,74, stesso numero che risulta da pag. 9 del doc. 3 degli attori, cioè il bilancio consuntivo 2023.
In terza memoria (pag. 8) gli attori sostengono che il non avrebbe provato la CP_1
correttezza delle tabelle ora in uso: tale affermazione, in disparte a quanto detto nel periodo precedente, contrasta con la regola generale per cui è l'attore a dover assolvere all'onere della prova dei fatti che allega, ossia nel presente caso dell'errore dei millesimi applicati. Ma gli attori, anche a fronte del doc. 14 dei convenuti, non hanno dimostrato l'erroneità dei millesimi. Essi muovono contestazioni a un verbale del 2015, che non risulta essere mai stato impugnato, così come non risulta che dal 2015 gli attori abbiano giudizialmente contestato le tabelle millesimali in concreto applicate, pur a fronte del numero dei giudizi che hanno promosso contro il condominio.
Vi è poi da dire che anche considerando i millesimi che risultano dal doc. 8 degli attori, ossia
72,92, la differenza con quelli applicati è pari a 0,86 millesimi, che, come osservato dal
, corrisponderebbero per il bilancio preventivo 2024 a una differenza di € 16,43 a CP_1
sfavore degli attori: proprio perché in forza della tabella che essi producono pagherebbero, pur minimamente, di più, per questa parte non vi è nemmeno interesse ad agire ex art. 100 CPC, a differenza di quanto scrivono gli attori a pag. 8 della prima memoria, secondo cui “sussiste anche la lesione della sfera patrimoniale”.
Gli attori proseguono a pag. 9 sostenendo che l'impugnazione per cui è causa avrebbe lo scopo di applicare metodi contabili corretti che gioverebbero loro un risparmio economico e di ottenere l'applicazione dei corretti millesimi: ma trascurano che la loro domanda è soltanto di annullamento della delibera, non anche di accertare i corretti metodi contabili o di determinare gli 9 esatti millesimi;
il risparmio economico, poi, è tanto asserito quanto indimostrato;
- quanto alle spese non rendicontate, va anzitutto ribadito il principio della prevalenza della sostanza sulla forma affermato dalla citata sentenza di legittimità n. 28257/2023.
In secondo luogo, le tre spese indicate “a titolo di esempio non esaustivo” a pag. 10 dell'atto di citazione (quindi, per le altre non c'è nemmeno allegazione, che spetta all'attore, non potendosi rimettere al giudice la ricerca dei fatti) si sarebbero concretizzare nel 2023 ma non sarebbero state contabilizzate.
Come si legge a pag. 4 dell'analisi prodotta dagli attori quale doc. 7 “Posto che la maggioranza delle fatture non contabilizzate sono riferite all'anno 2022, si potrebbe ipotizzare che il criterio utilizzato per la contabilità sia quello di competenza, tuttavia, sono presenti nel bilancio alcune fatture contabilizzate che si riferiscono alla annualità 2022”. Una tale supposizione, peraltro genericamente formulata, è incapace a condurre all'annullamento della delibera, perché quel che si contesta non è la spesa in sé, l'entità
o la causale, ma il fatto che non sia stata imputata alla gestione 2023, sebbene il pagamento sia avvenuto in quell'anno e nonostante due fatture riferibili al 2022 siano state riportate nel bilancio consuntivo 2023; - da ultimo, gli attori contestano la delibera nella parte in cui “L'Amministratore comunica ai condomini presenti che verrà effettuato la modifica necessaria, e conseguentemente verranno modificati i saldi finali di chiusura contabile della gestione 2023, rispetto a quanto attualmente riportato nel bilancio consuntivo presentato”, sostenendo che o il condominio approva il rendiconto o non lo approva, senza terze vie, e che non si comprende cosa sia variato.
La censura, così come formulata, si appunta solo su una parte della delibera, senza riportare quella precedente, ossia “Dopo aver visionato il documento sopra descritto [fattura n. 133/23 della ditta
Mortarino], si conviene che il costo relativo all'intervento del 24/01/2023 – materiale e manodopera per sostituzione LED giardino per complessivi € 46,36 dovrà essere addebitato a tutti i condomini secondo la tabella
“Spese Generali” e non ai soli condomini della scala 23”.
La lettura completa della delibera è sufficiente a sventare l'infondatezza del motivo d'impugnazione.
In prima memoria gli attori scrivono che l'amministratore avrebbe modificato il rendiconto 2023 10 successivamente all'assemblea: ma l'amministratore non ha modificato nulla, è l'assemblea ad aver approvato il bilancio con le modifiche convenute in quella stessa sede.
Inoltre sostengono che, come riterrebbe la giurisprudenza di legittimità, non è possibile modificare i rendiconti al di fuori dell'assemblea senza una corretta successiva e certa deliberazione: ma, da un lato, il rendiconto è stato modificato in assemblea, non al di fuori di essa, dall'altro, le sentenze citate tra parentesi non esprimono quel principio, ma quello diverso secondo cui per il disposto degli artt. 1135 e 1137 CC, la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti, nel termine stabilito dall'art. 11373 CC non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di legittimità, restando esclusa una diversa forma di invalidazione ai sensi dell'art. 1418 CC, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera.
In chiusura, va osservato che, nonostante gli attori a partire dall'atto di citazione abbiano dedicato varie argomentazioni alla sussistenza dell'interesse ad agire, sostenendo che vi sarebbe “anche al solo fine di soddisfare l'interesse formale alla rimozione dei plurimi vizi che inficiano la rendicontazione condominiale”
(pag. 12 atto di citazione) e citando Cass. 24041/2020 ma omettendo nella trascrizione del principio che esso si riferisce “nella specie al condomino che abbia ricevuto una convocazione tardiva per l'assemblea”, non dimostrano la derivazione dalla deliberazione impugnata di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della loro posizione patrimoniale (Cass. 6128/2017, 15377/2000).
Per tutti i suddetti motivi la domanda è infondata.
Spese di lite.
La soccombenza di e comporta la loro condanna solidale ex art. 91 CPC a Pt_1 Parte_2
rifondere al le spese di lite, liquidate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., come da ultimo Controparte_1
modificato dal DM 147/2022, sulla base dei seguenti criteri:
- competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
11
- valore: indeterminabile di media complessità;
- fasi: tutte, tranne l'istruttoria mancata;
- tariffe: medie per la fase di studio e introduttiva, minime per la decisionale, avvenuta ex art. 281 sexies CPC alla prima e unica udienza con discussione tramite richiamo integrale agli atti difensivi.
Com'è stato allegato e documentato dal , la presente causa è l'ennesima promossa CP_1
contro di esso dagli attori, che, nell'essere stati sempre soccombenti, sono stati condannati ex art. 963
CPC dall'intestato tribunale già in due occasioni (docc. 8 e 12 convenuto). Anche la presente controversia risulta mossa da mala fede: primo, perché l'infondatezza di quasi tutti i motivi è tanto evidente quanto equivalente alla loro pretestuosità; secondo, perché, pur essendosi motivato nel merito di ciascuno dei motivi proposti, l'intera impugnazione della delibera assembleare è tanto poco sorretta da interesse ad agire, che sono gli stessi attori ad essersi premurati sin dall'atto di citazione a dedicare argomentazioni per cercare di allegarne l'esistenza. La mala fede dell'agire in giudizio – che ha costretto il a difendersi ancora una volta in una causa e i condomini ad anticipare le CP_1 spese per la difesa tecnica – è sanzionata con la condanna a corrispondere al convenuto una somma equitativamente determinata nella misura di 1/3 dell'importo liquidato a titolo di compensi.
L'accertamento della temerarietà dell'aver agito in giudizio, in seguito al DM 147/2022, fa discendere un'ulteriore conseguenza. La formulazione attuale dell'art. 49 DM 55/2014 prevede che “Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante.”. L'uso dell'indicativo e l'assenza di alcun parametro discrezionale valutabile dal Giudice rendono automatica l'applicazione di questa disposizione, una volta accertata la ricorrenza dei presupposti ex art. 96 CPC.
La condanna per lite temeraria, a seguito dell'ultima riforma, comporta anche la condanna al pagamento della multa in favore della Cassa delle ammende: l'importo è determinato in € 1.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, de nella ca ossa da Parte_1
12 Parte_2 Controparte_1
e contro , ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- RIGETTA la domanda;
- CONDANNA ex art. 91 CPC e in solido tra loro a Parte_1 Parte_2
rimborsare al le spese di lite, che si liquidano in € 5.300,00 per compensi, Controparte_1
oltre spese generali e accessori secondo legge;
- CONDANNA ex art. 963 CPC e in solido tra loro a pagare Parte_1 Parte_2
al € 1.766,00. Conseguentemente il compenso dovuto da e Controparte_1 Parte_1
all'Avv. Angelica Scolari è ridotto ex art. 49 DM 55/2014 del 75% rispetto a Pt_2 Parte_2
quello altrimenti spettante, come tra di loro pattuito;
- CONDANNA ex art. 964 CPC e in solido tra loro a pagare Parte_1 Parte_2
alla Cassa delle ammende € 1.000,00.
Vercelli, 14 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari