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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 918/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al r.g. n. 918/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Cinzia Nunziata (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Palma Campania C.F._2
(NA), Via Nuova Nola n. 273;
- parte appellante- nei confronti di:
P.IVA e C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
dagli Avv. ti Monica Iacoviello (C.F. ), Roberto Perrone (C.F. CodiceFiscale_3 [...]
), (C.F. ), Monica Goerge (C.F. C.F._4 CP_2 CodiceFiscale_5 [...]
), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Comerio C.F._6
(VA), Via Garibaldi n. 12;
- parte appellata -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Adito Tribunale, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così giudicare:
Accogliere l'appello come proposto e, in riforma totale dell'impugnata sentenza:
1) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto per cui è causa;
2) per l'effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art. 35 comma 2 del Codice del Consumo con il conseguente diritto pagina 1 di 8 dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito per la restante durata del contratto per cui
è causa;
accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 1.549,46, a favore dell'attore, oltre interessi al saggio legale dalla data di anticipata estinzione del contratto e sino alla proposizione della domanda;
3) condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di anticipo.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione con riferimento all'appello principale proposto dal Sig. : Parte_1 nel merito, respingere l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato, per le ragioni Parte_1
esposte in narrativa e nei precedenti scritti difensivi depositati nel primo grado di giudizio;
in subordine, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto da Parte_2
dichiarare il difetto di legittimazione passiva di nei termini esposti in atti, e, per CP_1
l'effetto, rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili nei suoi confronti;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di appello è la sentenza n. 39/2022 del Giudice di Pace di Luino del
12/09/2022, pubblicata in pari data, con la quale sono state rigettate le domande proposte dall'attore finalizzate ad ottenere la restituzione di euro 1.549,46, pari al conteggio secondo il criterio pro rata temporis dei costi del finanziamento n. 90000639346 stipulato in data
17/02/2017 con WeFinance s.p.a. (credito da questa poi successivamente ceduto alla CP_3
ora , estinto anticipatamente rispetto alla naturale scadenza [doc. 2 Controparte_1
appellante].
pagina 2 di 8 Si è ritualmente costituita in giudizio la parte appellata, contestando la fondatezza delle avverse pretese e proponendo appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale in relazione alla già dedotta eccezione di carenza di legittimazione passiva, rigettata in primo grado.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
A seguito della stipula del contratto di finanziamento n. 90000639346 del 17/02/2017, l'odierno appellante ha ricevuto l'erogazione della somma complessiva di euro 29.520,00, ed è stata prevista la restituzione del capitale mediante n. 120 rate mensili.
Parte appellante, ha però provveduto ad estinguere anticipatamente il finanziamento nel mese di luglio 2021, dopo aver corrisposto n. 49 rate.
A seguito della richiesta da parte del cliente, la società creditrice ha inviato comunicazione contenente il conteggio del residuo da pagare, al netto degli interessi non maturati, importo complessivamente pari a euro 15.672,54 [v. doc. 3 appellante].
L'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 125-sexies TUB così come introdotto con il D.
Lgs. n. 141/2010 in quanto parte appellata avrebbe dovuto operare una riduzione proporzionale di tutti i costi del finanziamento, secondo il criterio pro rata temporis.
In particolare la quantificazione dell'importo richiesto di euro 1.549,46 deriverebbe dalla restituzione parziale dei costi sostenuti a titolo di commissione di attivazione (per complessivi euro 700,00) e a titolo di oneri rete distributiva (per complessivi euro 1.918,80).
Nel contratto stipulato tra le parti [v. doc. 2 appellante] si prevede che in caso di estinzione anticipata del finanziamento “il cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Nel medesimo contratto sono poi definiti i singoli costi connessi al credito e, in particolare, le commissioni di attivazione sono qualificate come “spese inerenti all'attività istruttoria sostenute da Wefinance per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, spese postali, alle relative attività di valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare il contratto, anche con riguardo alla notifica dello stesso all'ATC. In caso di restituzione anticipata, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte al cliente, perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto indipendentemente dall'estinzione del finanziamento”. Gli oneri rete distributiva, invece, sono definiti come “le provvigioni dovute alla rete di vendita … in caso di estinzione
pagina 3 di 8 anticipata tali oneri non saranno rimborsati, nemmeno in parte al cliente, perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto indipendentemente dall'estinzione del finanziamento”.
In applicazioni di tali previsioni contrattuali, dunque, al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento in esame non è stata prevista alcuna riduzione proporzionale delle due voci di spesa contestate dall'appellante, ma soltanto degli interessi non ancora maturati. Ciò costituisce applicazione legittima del regolamento contrattuale, conforme al disposto del TUB secondo le precisazioni di seguito esposte.
2.1. È opportuno premettere che la materia dell'estinzione anticipata del credito è stata oggetto, negli anni, di numerosi interventi normativi, anche in attuazione della normativa dell'UE, al fine di chiarire quale fosse la portata dell'obbligo per le banche di rimborsare il cliente dei costi sostenuti e da sostenere per l'erogazione del credito, in caso di adempimento prima della naturale scadenza dell'obbligazione restitutoria.
In tale quadro normativo è dunque importante verificare quale sia la disposizione applicabile ratione temporis, tenendo conto del momento di stipulazione del contratto in esame e non potendo trovare applicazione, per converso, le successive disposizioni normative intervenute in tale materia.
Deve quindi preliminarmente sottolinearsi che la disposizione di riferimento alla data del
17/02/2017 (data di stipulazione del finanziamento) è l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal decreto-legislativo n. 141/2010 a seguito del recepimento della direttiva 2008/48/CE.
Prima di tale intervento normativo, la materia era regolata dall'art. 125 TUB, come introdotto dal decreto-legislativo n. 385/1993, il quale prevedeva il diritto del cliente che avesse rimborsato in anticipo il finanziamento ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
Il CICR, tuttavia, non è mai intervenuto in materia e, conseguentemente, la determinazione dei criteri di equità per la riduzione del costo del credito è stata rimessa all'interpretazione degli stessi istituti di credito e della giurisprudenza.
In particolare, si distingueva tra costi “up front” e costi “recurring”: i primi sono quelli sostenuti dal cliente al momento della stipulazione, una tantum;
i secondi, invece, sono quelli che il cliente sostiene per tutta la durata del rapporto, con cadenza periodica.
Dalla diversa natura dei costi in esame, essendo i primi (c.d. “up front”) svincolati dalla durata pagina 4 di 8 del contratto ed essendo piuttosto connessi alla concessione del finanziamento e dunque non suscettibili di variazione in relazione alla durata del periodo di ammortamento, si era ritenuto del tutto ragionevole e conforme al disposto dell'art. 125, comma 2, TUB prevedere una selezione dei costi del credito rimborsabili in base alla classificazione suesposta, limitandola ai soli costi c.d. recurring (in tal senso v. Trib. Milano sentenza n. 694 del 23/01/2020).
Tale distinzione è risultata però in contrasto con il disposto della direttiva 2008/48/CE del
23/04/2008, al cui art. 16, par. 1 è precisato che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi
e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
In attuazione di tale disposizione UE, il legislatore nazionale è intervenuto con il D. Lgs. n.
141/2010, introducendo l'art. 125-sexies nel TUB e prevedendo che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito…”.
La disposizione UE richiamata è stata poi interpretata dalla CGUE nella sentenza resa nel caso
LE (Corte di giustizia dell'Unione europea, 11 settembre 2019C-383/18) “nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Di recente, con decreto-legge 25/05/2021 n. 73, convertito in legge 23/07/2021 n. 106, è stato novellato l'art. 125-sexies TUB prevedendo che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Su tale ultimo intervento normativo si è pronunciata la Corte Costituzionale che con sentenza n.
263/2022 ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge n.
73/2021 citato nelle parti in cui: - prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n.
pagina 5 di 8 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
- limita ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge il principio, espresso nell'art. 16 par.
1 della direttiva 2008/48/Ce, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1
TUB.
Nella pronuncia citata, la Corte Costituzionale ha chiarito che la portata retroattiva della pronuncia della Corte di Giustizia (c.d. LE) è limitata al momento di entrata in vigore della citata direttiva 2008/48/CE, alla luce della natura dichiarativa e non costitutiva delle pronunce delle Corte di Giustizia.
Tale direttiva è entrata in vigore il 23/04/2008, data antecedente rispetto alla stipulazione del contratto per cui è causa, al quale deve quindi trovare applicazione.
Da ciò consegue che la clausola contrattuale in virtù della quale, in caso di anticipata estinzione del finanziamento per cui è causa, siano rimborsabili oltre agli interessi non maturati anche i costi dovuti per la vita residua del contratto è pienamente legittima e conforme ai principi illustrati.
D'altronde la commissione di attivazione (rectius spese di istruttoria) e gli oneri rete distributiva
(rectius provvigioni) di cui è chiesto il rimborso secondo il criterio pro rata temporis sono spese del tutto svincolate rispetto alla durata del contratto, essendo piuttosto parametrate all'ammontare del finanziamento richiesto.
Ne consegue che la riduzione del tempo di estinzione del finanziamento, per effetto di una scelta discrezionale dell'appellante, non è idonea a determinare in suo favore il rimborso di tali spese neppure in misura proporzionale, posto che la proporzione è legata al fattore tempo che risulta invece ininfluente rispetto alla determinazione dell'ammontare delle spese in esame.
In tal senso si è peraltro recentemente pronunciata la Corte di Giustizia UE (Sentenza del 9 febbraio 2023, causa C-555/21) che, nell'interpretare l'art. 25, par 1, della direttiva 2014/17/Ue in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha precisato che in ipotesi di rimborso anticipato del credito spetta al consumatore la restituzione dei costi del credito connessi alla sua durata.
Tale diritto non include quindi i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore e a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano da questi ultimi già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.
pagina 6 di 8 Sebbene trattasi di direttiva differente rispetto a quella che rileva nel caso di specie, deve osservarsi che l'esigenza di uniforme interpretazione del diritto dell'UE impone di attribuire a disposizioni analoghe significato analogo.
L'art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE dispone che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito.
In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
L'art. 25, par. 1 della direttiva 2014/17/Ue dispone che “gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Dal raffronto tra le due disposizioni emerge come il riferimento alla restante durata del contratto sia analogo e pertanto anche la prima direttiva, che rileva nel caso di specie, assegna rilevanza al dato temporale per parametrare l'obbligo di rimborso a favore del consumatore che estingue anticipatamente il proprio debito.
È allora coerente con l'ordinamento dell'UE l'esclusione dal rimborso anticipato delle spese di istruttoria e per provvigioni sostenute al momento dell'erogazione del finanziamento in quanto spesa che remunera una prestazione del tutto sconnessa rispetto alla durata del finanziamento, prestazione che si è esaurita al momento della verifica delle condizioni patrimoniali in virtù delle quali è stato concesso il finanziamento.
3. In conclusione, alla luce della motivazione che precede, l'appello è integralmente rigettato.
Il rigetto dell'appello principale determina la non necessità di esaminare l'appello incidentale che era stato espressamente condizionato dalla parte appellata all'accoglimento dell'appello principale.
3.1. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della novità delle questioni giuridiche trattate per effetto delle recenti pronunce giurisprudenziali, nazionali e dell'UE, citate in motivazione.
Per questi motivi
pagina 7 di 8 il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Varese, 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al r.g. n. 918/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Cinzia Nunziata (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Palma Campania C.F._2
(NA), Via Nuova Nola n. 273;
- parte appellante- nei confronti di:
P.IVA e C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
dagli Avv. ti Monica Iacoviello (C.F. ), Roberto Perrone (C.F. CodiceFiscale_3 [...]
), (C.F. ), Monica Goerge (C.F. C.F._4 CP_2 CodiceFiscale_5 [...]
), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Comerio C.F._6
(VA), Via Garibaldi n. 12;
- parte appellata -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Adito Tribunale, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così giudicare:
Accogliere l'appello come proposto e, in riforma totale dell'impugnata sentenza:
1) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto per cui è causa;
2) per l'effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art. 35 comma 2 del Codice del Consumo con il conseguente diritto pagina 1 di 8 dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito per la restante durata del contratto per cui
è causa;
accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 1.549,46, a favore dell'attore, oltre interessi al saggio legale dalla data di anticipata estinzione del contratto e sino alla proposizione della domanda;
3) condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di anticipo.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione con riferimento all'appello principale proposto dal Sig. : Parte_1 nel merito, respingere l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato, per le ragioni Parte_1
esposte in narrativa e nei precedenti scritti difensivi depositati nel primo grado di giudizio;
in subordine, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto da Parte_2
dichiarare il difetto di legittimazione passiva di nei termini esposti in atti, e, per CP_1
l'effetto, rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili nei suoi confronti;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di appello è la sentenza n. 39/2022 del Giudice di Pace di Luino del
12/09/2022, pubblicata in pari data, con la quale sono state rigettate le domande proposte dall'attore finalizzate ad ottenere la restituzione di euro 1.549,46, pari al conteggio secondo il criterio pro rata temporis dei costi del finanziamento n. 90000639346 stipulato in data
17/02/2017 con WeFinance s.p.a. (credito da questa poi successivamente ceduto alla CP_3
ora , estinto anticipatamente rispetto alla naturale scadenza [doc. 2 Controparte_1
appellante].
pagina 2 di 8 Si è ritualmente costituita in giudizio la parte appellata, contestando la fondatezza delle avverse pretese e proponendo appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale in relazione alla già dedotta eccezione di carenza di legittimazione passiva, rigettata in primo grado.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
A seguito della stipula del contratto di finanziamento n. 90000639346 del 17/02/2017, l'odierno appellante ha ricevuto l'erogazione della somma complessiva di euro 29.520,00, ed è stata prevista la restituzione del capitale mediante n. 120 rate mensili.
Parte appellante, ha però provveduto ad estinguere anticipatamente il finanziamento nel mese di luglio 2021, dopo aver corrisposto n. 49 rate.
A seguito della richiesta da parte del cliente, la società creditrice ha inviato comunicazione contenente il conteggio del residuo da pagare, al netto degli interessi non maturati, importo complessivamente pari a euro 15.672,54 [v. doc. 3 appellante].
L'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 125-sexies TUB così come introdotto con il D.
Lgs. n. 141/2010 in quanto parte appellata avrebbe dovuto operare una riduzione proporzionale di tutti i costi del finanziamento, secondo il criterio pro rata temporis.
In particolare la quantificazione dell'importo richiesto di euro 1.549,46 deriverebbe dalla restituzione parziale dei costi sostenuti a titolo di commissione di attivazione (per complessivi euro 700,00) e a titolo di oneri rete distributiva (per complessivi euro 1.918,80).
Nel contratto stipulato tra le parti [v. doc. 2 appellante] si prevede che in caso di estinzione anticipata del finanziamento “il cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Nel medesimo contratto sono poi definiti i singoli costi connessi al credito e, in particolare, le commissioni di attivazione sono qualificate come “spese inerenti all'attività istruttoria sostenute da Wefinance per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, spese postali, alle relative attività di valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare il contratto, anche con riguardo alla notifica dello stesso all'ATC. In caso di restituzione anticipata, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte al cliente, perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto indipendentemente dall'estinzione del finanziamento”. Gli oneri rete distributiva, invece, sono definiti come “le provvigioni dovute alla rete di vendita … in caso di estinzione
pagina 3 di 8 anticipata tali oneri non saranno rimborsati, nemmeno in parte al cliente, perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto indipendentemente dall'estinzione del finanziamento”.
In applicazioni di tali previsioni contrattuali, dunque, al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento in esame non è stata prevista alcuna riduzione proporzionale delle due voci di spesa contestate dall'appellante, ma soltanto degli interessi non ancora maturati. Ciò costituisce applicazione legittima del regolamento contrattuale, conforme al disposto del TUB secondo le precisazioni di seguito esposte.
2.1. È opportuno premettere che la materia dell'estinzione anticipata del credito è stata oggetto, negli anni, di numerosi interventi normativi, anche in attuazione della normativa dell'UE, al fine di chiarire quale fosse la portata dell'obbligo per le banche di rimborsare il cliente dei costi sostenuti e da sostenere per l'erogazione del credito, in caso di adempimento prima della naturale scadenza dell'obbligazione restitutoria.
In tale quadro normativo è dunque importante verificare quale sia la disposizione applicabile ratione temporis, tenendo conto del momento di stipulazione del contratto in esame e non potendo trovare applicazione, per converso, le successive disposizioni normative intervenute in tale materia.
Deve quindi preliminarmente sottolinearsi che la disposizione di riferimento alla data del
17/02/2017 (data di stipulazione del finanziamento) è l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal decreto-legislativo n. 141/2010 a seguito del recepimento della direttiva 2008/48/CE.
Prima di tale intervento normativo, la materia era regolata dall'art. 125 TUB, come introdotto dal decreto-legislativo n. 385/1993, il quale prevedeva il diritto del cliente che avesse rimborsato in anticipo il finanziamento ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
Il CICR, tuttavia, non è mai intervenuto in materia e, conseguentemente, la determinazione dei criteri di equità per la riduzione del costo del credito è stata rimessa all'interpretazione degli stessi istituti di credito e della giurisprudenza.
In particolare, si distingueva tra costi “up front” e costi “recurring”: i primi sono quelli sostenuti dal cliente al momento della stipulazione, una tantum;
i secondi, invece, sono quelli che il cliente sostiene per tutta la durata del rapporto, con cadenza periodica.
Dalla diversa natura dei costi in esame, essendo i primi (c.d. “up front”) svincolati dalla durata pagina 4 di 8 del contratto ed essendo piuttosto connessi alla concessione del finanziamento e dunque non suscettibili di variazione in relazione alla durata del periodo di ammortamento, si era ritenuto del tutto ragionevole e conforme al disposto dell'art. 125, comma 2, TUB prevedere una selezione dei costi del credito rimborsabili in base alla classificazione suesposta, limitandola ai soli costi c.d. recurring (in tal senso v. Trib. Milano sentenza n. 694 del 23/01/2020).
Tale distinzione è risultata però in contrasto con il disposto della direttiva 2008/48/CE del
23/04/2008, al cui art. 16, par. 1 è precisato che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi
e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
In attuazione di tale disposizione UE, il legislatore nazionale è intervenuto con il D. Lgs. n.
141/2010, introducendo l'art. 125-sexies nel TUB e prevedendo che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito…”.
La disposizione UE richiamata è stata poi interpretata dalla CGUE nella sentenza resa nel caso
LE (Corte di giustizia dell'Unione europea, 11 settembre 2019C-383/18) “nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Di recente, con decreto-legge 25/05/2021 n. 73, convertito in legge 23/07/2021 n. 106, è stato novellato l'art. 125-sexies TUB prevedendo che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Su tale ultimo intervento normativo si è pronunciata la Corte Costituzionale che con sentenza n.
263/2022 ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge n.
73/2021 citato nelle parti in cui: - prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n.
pagina 5 di 8 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
- limita ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge il principio, espresso nell'art. 16 par.
1 della direttiva 2008/48/Ce, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1
TUB.
Nella pronuncia citata, la Corte Costituzionale ha chiarito che la portata retroattiva della pronuncia della Corte di Giustizia (c.d. LE) è limitata al momento di entrata in vigore della citata direttiva 2008/48/CE, alla luce della natura dichiarativa e non costitutiva delle pronunce delle Corte di Giustizia.
Tale direttiva è entrata in vigore il 23/04/2008, data antecedente rispetto alla stipulazione del contratto per cui è causa, al quale deve quindi trovare applicazione.
Da ciò consegue che la clausola contrattuale in virtù della quale, in caso di anticipata estinzione del finanziamento per cui è causa, siano rimborsabili oltre agli interessi non maturati anche i costi dovuti per la vita residua del contratto è pienamente legittima e conforme ai principi illustrati.
D'altronde la commissione di attivazione (rectius spese di istruttoria) e gli oneri rete distributiva
(rectius provvigioni) di cui è chiesto il rimborso secondo il criterio pro rata temporis sono spese del tutto svincolate rispetto alla durata del contratto, essendo piuttosto parametrate all'ammontare del finanziamento richiesto.
Ne consegue che la riduzione del tempo di estinzione del finanziamento, per effetto di una scelta discrezionale dell'appellante, non è idonea a determinare in suo favore il rimborso di tali spese neppure in misura proporzionale, posto che la proporzione è legata al fattore tempo che risulta invece ininfluente rispetto alla determinazione dell'ammontare delle spese in esame.
In tal senso si è peraltro recentemente pronunciata la Corte di Giustizia UE (Sentenza del 9 febbraio 2023, causa C-555/21) che, nell'interpretare l'art. 25, par 1, della direttiva 2014/17/Ue in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha precisato che in ipotesi di rimborso anticipato del credito spetta al consumatore la restituzione dei costi del credito connessi alla sua durata.
Tale diritto non include quindi i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore e a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano da questi ultimi già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.
pagina 6 di 8 Sebbene trattasi di direttiva differente rispetto a quella che rileva nel caso di specie, deve osservarsi che l'esigenza di uniforme interpretazione del diritto dell'UE impone di attribuire a disposizioni analoghe significato analogo.
L'art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE dispone che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito.
In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
L'art. 25, par. 1 della direttiva 2014/17/Ue dispone che “gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Dal raffronto tra le due disposizioni emerge come il riferimento alla restante durata del contratto sia analogo e pertanto anche la prima direttiva, che rileva nel caso di specie, assegna rilevanza al dato temporale per parametrare l'obbligo di rimborso a favore del consumatore che estingue anticipatamente il proprio debito.
È allora coerente con l'ordinamento dell'UE l'esclusione dal rimborso anticipato delle spese di istruttoria e per provvigioni sostenute al momento dell'erogazione del finanziamento in quanto spesa che remunera una prestazione del tutto sconnessa rispetto alla durata del finanziamento, prestazione che si è esaurita al momento della verifica delle condizioni patrimoniali in virtù delle quali è stato concesso il finanziamento.
3. In conclusione, alla luce della motivazione che precede, l'appello è integralmente rigettato.
Il rigetto dell'appello principale determina la non necessità di esaminare l'appello incidentale che era stato espressamente condizionato dalla parte appellata all'accoglimento dell'appello principale.
3.1. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della novità delle questioni giuridiche trattate per effetto delle recenti pronunce giurisprudenziali, nazionali e dell'UE, citate in motivazione.
Per questi motivi
pagina 7 di 8 il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Varese, 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
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