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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/07/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N. 946/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2 06/09/1975, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. TAMMARO PASQUALE, presso il quale elettivamente domiciliano, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 05/08/2004;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 05/06/2013 nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa depositato in data 12/07/2013. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno due figli , nato il [...]; nato il [...]) – hanno Per_1 Per_2 concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. La casa coniugale in via G. Verdi n. 80 (Caserta) resta e viene assegnata ad essa
[...]
che si obbliga interamente al pagamento del canone di locazione mensile, Parte_2 utenze e oneri condominiali;
2. esso si obbliga a concorrere al mantenimento dei due figli minori con il Parte_1 versamento mensile della somma di Euro 1200,00 mensili per i due figli minori (euro 600,00 per ogni figlio) da corrispondere il totale complessivo di euro 1200,00 mensile oltre ISTAT il primo di ogni mese ad essa;
Parte_2
3. Si conviene tra i coniugi che l'assegno unico universale erogato dall' per i due CP_1 CP_1 figli minori sia richiesto ed incassato totalmente ed interamente da essa;
Parte_2
4. nulla per assegno divorzile ad essa;
Parte_2
5. le spese mediche anche per visite mediche , odontoiatriche , scuola privata, scolastiche e libri scolastici, sportive, ludiche e/o straordinarie eventuali necessarie per la cura fisica , culturale e morale nonche' le spese per l'attività sportiva, da scegliere di comune accordo tra i genitori, per un corso di lingua straniera , da decidere di comune accordo tra i genitori, le spese della cresima , delle feste di compleanno e/o di laurea, acquisto libri e tasse universitarie cedono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
6. i coniugi reciprocamente concordano che i due figli minori vengono assegnati in affido condiviso ad entrambi i genitori con residenza privilegiata e collocazione dei due figli minori presso la mamma con cui convivono nella casa coniugale di Caserta in via G. Verdi n.80 con facoltà del padre di visitarli ,vederli e tenerli con se tre volte alla settimana (lunedì- mercoledì-venerdì) dalle ore 15,00 alle ore 20,00 e nei fine settimana (il primo e l'ultimo del mese dalle ore 15 del sabato alle ore 22,30 della domenica ) e festività a giorni alterni dalle ore 15,00 alle ore 20,00 compatibilmente con le esigenze di scuola, sport, studio e di salute dei due figli minori e con facoltà reciproca di concordare congiuntamente di volta in volta diverse modalità, giorno e orario anche in relazione alle esigenze lavorative del marito ed esigenze dei due figli minori e qualora, per motivi di lavoro o per impegni strettamente personali, un fine settimana, il padre non dovesse potere tenere presso di se i figli, avviserà la madre dei due figli entro il giovedì sera. I figli, inoltre, trascorreranno la Vigilia di Natale con la madre, il giorno di Natale con il padre dalle ore 8 alle ore 22,30, il giorno di Santo Stefano con la madre ad anni alterni. Ciò fino a quando i genitori lo riterranno necessario per la serenità dei minori. Successivamente i minori trascorreranno le festività natalizie e di Capodanno, la fine dell'anno e le festività pasquali alternativamente con uno dei due genitori. Nel periodo estivo il padre terrà con sé i figli nel mese di agosto per 15 giorni consecutivi, accordandosi con la madre relativamente al periodo prescelto entro e non oltre il 30 giugno dell'anno;
7. I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio ed ad inserire i minori nei rispettivi passaporti obbligandosi fin d'ora a comunicare per iscritto eventuali variazioni di domicilio dei due figli minori.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità previste dall'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett. b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05/08/2004 in Napoli da nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
06/09/1975, alle condizioni sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (Atto n. 148, Parte II, Serie A, Anno 2004).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 06/06/2025 La Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N. 946/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2 06/09/1975, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. TAMMARO PASQUALE, presso il quale elettivamente domiciliano, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 05/08/2004;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 05/06/2013 nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa depositato in data 12/07/2013. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno due figli , nato il [...]; nato il [...]) – hanno Per_1 Per_2 concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. La casa coniugale in via G. Verdi n. 80 (Caserta) resta e viene assegnata ad essa
[...]
che si obbliga interamente al pagamento del canone di locazione mensile, Parte_2 utenze e oneri condominiali;
2. esso si obbliga a concorrere al mantenimento dei due figli minori con il Parte_1 versamento mensile della somma di Euro 1200,00 mensili per i due figli minori (euro 600,00 per ogni figlio) da corrispondere il totale complessivo di euro 1200,00 mensile oltre ISTAT il primo di ogni mese ad essa;
Parte_2
3. Si conviene tra i coniugi che l'assegno unico universale erogato dall' per i due CP_1 CP_1 figli minori sia richiesto ed incassato totalmente ed interamente da essa;
Parte_2
4. nulla per assegno divorzile ad essa;
Parte_2
5. le spese mediche anche per visite mediche , odontoiatriche , scuola privata, scolastiche e libri scolastici, sportive, ludiche e/o straordinarie eventuali necessarie per la cura fisica , culturale e morale nonche' le spese per l'attività sportiva, da scegliere di comune accordo tra i genitori, per un corso di lingua straniera , da decidere di comune accordo tra i genitori, le spese della cresima , delle feste di compleanno e/o di laurea, acquisto libri e tasse universitarie cedono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
6. i coniugi reciprocamente concordano che i due figli minori vengono assegnati in affido condiviso ad entrambi i genitori con residenza privilegiata e collocazione dei due figli minori presso la mamma con cui convivono nella casa coniugale di Caserta in via G. Verdi n.80 con facoltà del padre di visitarli ,vederli e tenerli con se tre volte alla settimana (lunedì- mercoledì-venerdì) dalle ore 15,00 alle ore 20,00 e nei fine settimana (il primo e l'ultimo del mese dalle ore 15 del sabato alle ore 22,30 della domenica ) e festività a giorni alterni dalle ore 15,00 alle ore 20,00 compatibilmente con le esigenze di scuola, sport, studio e di salute dei due figli minori e con facoltà reciproca di concordare congiuntamente di volta in volta diverse modalità, giorno e orario anche in relazione alle esigenze lavorative del marito ed esigenze dei due figli minori e qualora, per motivi di lavoro o per impegni strettamente personali, un fine settimana, il padre non dovesse potere tenere presso di se i figli, avviserà la madre dei due figli entro il giovedì sera. I figli, inoltre, trascorreranno la Vigilia di Natale con la madre, il giorno di Natale con il padre dalle ore 8 alle ore 22,30, il giorno di Santo Stefano con la madre ad anni alterni. Ciò fino a quando i genitori lo riterranno necessario per la serenità dei minori. Successivamente i minori trascorreranno le festività natalizie e di Capodanno, la fine dell'anno e le festività pasquali alternativamente con uno dei due genitori. Nel periodo estivo il padre terrà con sé i figli nel mese di agosto per 15 giorni consecutivi, accordandosi con la madre relativamente al periodo prescelto entro e non oltre il 30 giugno dell'anno;
7. I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio ed ad inserire i minori nei rispettivi passaporti obbligandosi fin d'ora a comunicare per iscritto eventuali variazioni di domicilio dei due figli minori.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità previste dall'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett. b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05/08/2004 in Napoli da nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
06/09/1975, alle condizioni sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (Atto n. 148, Parte II, Serie A, Anno 2004).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 06/06/2025 La Presidente dott.ssa Giovanna Caso