TRIB
Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/11/2024, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
All'udienza del 25.11.2024, RGC n. 1850/2020 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio, viene aperto il presente verbale alle ore 09.19 e sono comparsi:
L'avv. ROMANELLO GIOVANNI FRANCESCO per parte attrice, il quale preliminarmente reitera la richiesta la revoca dell'ordinanza di ammissione dei mezzi nella parte in cui nulla si dice in riferimento alla richiesta di CTU medico legale. Pertanto, chiede disporsi CTU medico legale sulla persona di . In subordine precisa le Persona_1
conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa;
L'avv. BRUNETTI RAFFAELLA per delega dell'avv. BLOISE AMALIA per parte convenuta Reale Mutua, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note difensive autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione. L'avv. Brunetti si oppone a tutto quanto richiesto ed eccepito da parte attrice con riferimento alla richiesta di CTU medico legale atteso che l'ordinanza del giudicante è conforme all'esito dell'istruttoria;
L'avv. Romanello insiste.
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
Verbale chiuso alle ore 09.36
All'esito della camera di consiglio, riaperta alle ore 12.01, rilevato che la causa risulta matura per la decisione senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria, ha emesso la seguente sentenza
Verbale chiuso alle ore 14.20
RG 1850/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Avolio Vanessa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1850/2020 R.G., avente ad oggetto “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.” e promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Romanello Persona_1 C.F._1
Giovanni Francesco e nel cui studio in Corigliano Rossano alla Via Negri, n. 20, elettivamente domicilia;
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Amalia Controparte_1
Bloise e nel cui studio in Castrovillari alla Via degli Osci, n. 5, elettivamente domicilia;
convenuta
NONCHE'
, in persona del suo l.r.p.t., con sede in Corigliano Rossano alla Via Controparte_2
Margherita, n. 2;
convenuto contumace
Discussione e conclusioni: Come da verbale del 25.11.2024 che qui s'intende integralmente riportato.
FATTO E DIRITTO
RG 1850/2020 Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132
comma 2, n. 4 c.p.c.. nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo”.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in epigrafe identificato ha convenuto in giudizio gli odierni convenuti assumendo che il giorno 03.04.2018, nel mentre saliva le scale per recarsi negli uffici di “….è caduto rovinosamente per le scale. A causa di tale caduta, Controparte_2
dovuta all'assenza di strisce antiscivolo sulle scale ed all'assenza del corrimano, lo stesso è stato
trasportato, successivamente, al Pronto soccorso dell'ospedale di Corigliano Calabro…”.
Assumeva che la compagnia assicuratrice aveva inviato la somma di € 2.500,00 trattenuta a titolo di acconto sulla maggior somma. Ritenendo che la causazione del danno fosse da ascrivere ad esclusiva responsabilità di e chiedeva di dichiarare la Controparte_2 Controparte_1
loro responsabilità e “condannare i convenuti al risarcimento, in favore dell'istante, della somma
di € 25.932,11 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
condannare i
convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al
sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. ”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 03.12.2020 si costituiva la la quale preliminarmente sollevava eccezione relativa al difetto di legittimazione Controparte_2
passiva e nel merito contestava in fatto ed in diritto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito sia con riguardo all'an che al quantum e ne chiedeva l'integrale rigetto. Rilevava altresì che la somma di € 2.500,00 era stata concessa pro bono pacis e senza riconoscimento alcuno di responsabilità. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Seppur regolarmente evocato in giudizio nessuno si costituiva per in persona del Controparte_2
suo l.r.p.t., di cui ne andrà dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale e prova testi.
All'udienza del 25.11.2024 il giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c. che veniva decisa all'esito della camera di consiglio le parti, oramai, assenti.
RG 1850/2020 Si da atto che la scrivente è intervenuta nella fase decisoria.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
1. Preliminarmente dovrà essere dichiarata la contumacia di in persona del suo Controparte_2
l.r,p.t., la quale seppur regolarmente evocata in giudizio non ha inteso costituirsi.
2. Sempre in via preliminare, andrà rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della atteso che in atti sussiste regolare contratto di copertura Controparte_1
assicurativa.
3. Quanto al merito la domanda non può essere accolta per quanto di ragione.
3.1 La verifica di fondatezza della pretesa risarcitoria deve essere effettuata alla stregua della disciplina dell'art. 2051 del codice civile vertendosi, nel caso che ci occupa, in ipotesi di responsabilità derivante dalla custodia del bene, con ciò che ne consegue in termini di ripartizione dell'onere della prova.
In particolare, la disposizione citata pone una presunzione di responsabilità a carico del custode, che opera quando il danneggiato abbia fornito la prova dell'esistenza di un nesso causale tra il pregiudizio lamentato e la res da altri custodita: in tale evenienza non occorre che il danneggiato provi che il danno subito derivi dalla condotta commissiva o omissiva del custode del bene, salvo che quest'ultimo, a sua volta, provi che l'evento si sia verificato per caso fortuito, evenienza cui è
equiparata la condotta colpevole del danneggiato o di un terzo in tutti i casi in cui quest'ultima possa essere considerata causa esclusiva del danno, in quanto eccezionale ed imprevedibile.
In generale, al fine di provare il suddetto rapporto causale tra la cosa in custodia e il danno, l'attore deve allegare un elemento intrinseco od estrinseco come fatto costitutivo idoneo a radicare il nesso eziologico (cfr. Cass. 23 marzo 2011, n. 6677).
E' evidente che se l'evento dannoso è riconducibile a cosa “dinamica” la pericolosità intrinseca di essa è maggiore mentre può presentarsi minore l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato ai fini del fortuito. Diversa si presenta, invece, l'ipotesi (verificatasi nel caso di specie) in cui la cosa in custodia è “inerte”, in quanto il comportamento del danneggiato può
RG 1850/2020 presentarsi con maggiore efficienza causale;
tale ultima considerazione comporta che, al fine di provare il nesso causale, il danneggiato deve dimostrare che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa l'utilizzazione (cfr. Cass., 5 febbraio 2013, n.
2660; Cass., 13 marzo 2013, n. 6306; Cass., 17 gennaio 2001, n. 584).
In altre parole, quanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo naturale causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode (cfr.
Cass. n. 4279/08).
3.2 Trasponendo i principi giurisprudenziali sopra illustrati al caso di specie e tenuto conto del materiale probatorio a disposizione del decidente, deve concludersi che l'attore non ha assolto all'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità, come sopra inteso, poiché in esito all'istruttoria non sono provate né le modalità della caduta né la derivazione del danno dalla cosa in custodia.
In effetti, la prova per testi espletata non ha fornito elementi diretti sufficienti alla ricostruzione dell'esatta dinamica della caduta che l'attore ha dichiarato di avere subito;
più in particolare, anche a volere ritenere che lo stesso effettivamente abbia subito la caduta sulle scale, non vi è alcuna prova o evidenza che dimostri che la caduta sia stata causata dalla mancanza di corrimano o, ancor prima dalla mancanza di strisce antiscivolo.
Infatti, per quanto riguarda la dinamica dell'evento tutte le testimonianze rese sono de relato actoris
in quanto nessuno dei testimoni ha assistito alla caduta. Infatti il teste , all'udienza Testimone_1
del 01.12.2022 riferisce “… Io ho sentito suonare il citofono e ho sentito una persona che saliva
per le scale….. Io non vedevo le scale dalla mia posizione, appena ho sentito gridare mi sono
affacciato e ho visto a terra e quando sono sceso ho visto che gli faceva male il Persona_1
ginocchio sinistro….”. Nella medesima direzione le ulteriori deposizioni testimoniali: il teste
RG 1850/2020 “….L'ho incontrato per strada sempre nel 2018 ma non ricordo il mese, credo tra Testimone_2
marzo e aprile;
in quella occasione ricordo che il aveva una stampella e mi ha riferito che Per_1
era caduto da una scala e si era infortunato al ginocchio destro….” (udienza del 18.05.2023); il teste moglie dell'attore, “…. Io non ero presente, mio marito mi ha chiamato e Testimone_3
io sono andata a prenderlo a Corigliano per portarlo in Ospedale ….” ed ancora il teste Tes_4
“….un giorno della primavera del 2018 mi trovavo presso la sede della come
[...] Parte_1
indicata nel capitolo e lavoravo ad un progetto. Ricordo che qualcuno aveva suonato al citofono e
dopo poco tempo ho sentito delle grida che provenivano dalla scala. Io quindi sono uscito dalla
porta ed ho guardato verso le scale ed ho visto il signor accasciato sulla scala a circa metà Per_1
rampa ….”, questi ultimi escussi all'udienza del 16.11.2023.
Trattasi dunque tutte di testimonianze de relato actoris, in quanto tali di rilevanza sostanzialmente nulla (Cass. n. 7746/2020; Cass. n. 12477/2017), oltre che nemmeno accompagnata da pertinenti ed adeguati riscontri che consentano di utilizzarla ai fini dell'accertamento del fatto ed ai fini dell'indagine, non meno rilevante, sul nesso causale che è onere imprescindibile del preteso danneggiato dimostrare (sia che agisca ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia che agisca ex art. 2043 c.c.).
Pertanto, mancando la prova dei presupposti costituitivi del diritto risarcitorio vantato in citazione,
la domanda di non può che essere respinta. Persona_1
Resta assorbita ogni altra questione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e dell'impegno professionale occorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1850/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, previa dichiarazione di contumacia di in persona del suo l.r.p.t., così provvede: Controparte_2
RG 1850/2020 1) Rigetta la domanda proposta da . Persona_1
2) Condanna a rifondere, in favore di in persona Persona_1 Controparte_1
del suo l.r.p.t., le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e se dovuti.
Così deciso in Castrovillari 25 novembre 2024
Il GOP
Dott.ssa Avolio Vanessa
RG 1850/2020
L'avv. ROMANELLO GIOVANNI FRANCESCO per parte attrice, il quale preliminarmente reitera la richiesta la revoca dell'ordinanza di ammissione dei mezzi nella parte in cui nulla si dice in riferimento alla richiesta di CTU medico legale. Pertanto, chiede disporsi CTU medico legale sulla persona di . In subordine precisa le Persona_1
conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa;
L'avv. BRUNETTI RAFFAELLA per delega dell'avv. BLOISE AMALIA per parte convenuta Reale Mutua, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note difensive autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione. L'avv. Brunetti si oppone a tutto quanto richiesto ed eccepito da parte attrice con riferimento alla richiesta di CTU medico legale atteso che l'ordinanza del giudicante è conforme all'esito dell'istruttoria;
L'avv. Romanello insiste.
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
Verbale chiuso alle ore 09.36
All'esito della camera di consiglio, riaperta alle ore 12.01, rilevato che la causa risulta matura per la decisione senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria, ha emesso la seguente sentenza
Verbale chiuso alle ore 14.20
RG 1850/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Avolio Vanessa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1850/2020 R.G., avente ad oggetto “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.” e promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Romanello Persona_1 C.F._1
Giovanni Francesco e nel cui studio in Corigliano Rossano alla Via Negri, n. 20, elettivamente domicilia;
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Amalia Controparte_1
Bloise e nel cui studio in Castrovillari alla Via degli Osci, n. 5, elettivamente domicilia;
convenuta
NONCHE'
, in persona del suo l.r.p.t., con sede in Corigliano Rossano alla Via Controparte_2
Margherita, n. 2;
convenuto contumace
Discussione e conclusioni: Come da verbale del 25.11.2024 che qui s'intende integralmente riportato.
FATTO E DIRITTO
RG 1850/2020 Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132
comma 2, n. 4 c.p.c.. nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo”.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in epigrafe identificato ha convenuto in giudizio gli odierni convenuti assumendo che il giorno 03.04.2018, nel mentre saliva le scale per recarsi negli uffici di “….è caduto rovinosamente per le scale. A causa di tale caduta, Controparte_2
dovuta all'assenza di strisce antiscivolo sulle scale ed all'assenza del corrimano, lo stesso è stato
trasportato, successivamente, al Pronto soccorso dell'ospedale di Corigliano Calabro…”.
Assumeva che la compagnia assicuratrice aveva inviato la somma di € 2.500,00 trattenuta a titolo di acconto sulla maggior somma. Ritenendo che la causazione del danno fosse da ascrivere ad esclusiva responsabilità di e chiedeva di dichiarare la Controparte_2 Controparte_1
loro responsabilità e “condannare i convenuti al risarcimento, in favore dell'istante, della somma
di € 25.932,11 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
condannare i
convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al
sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. ”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 03.12.2020 si costituiva la la quale preliminarmente sollevava eccezione relativa al difetto di legittimazione Controparte_2
passiva e nel merito contestava in fatto ed in diritto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito sia con riguardo all'an che al quantum e ne chiedeva l'integrale rigetto. Rilevava altresì che la somma di € 2.500,00 era stata concessa pro bono pacis e senza riconoscimento alcuno di responsabilità. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Seppur regolarmente evocato in giudizio nessuno si costituiva per in persona del Controparte_2
suo l.r.p.t., di cui ne andrà dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale e prova testi.
All'udienza del 25.11.2024 il giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c. che veniva decisa all'esito della camera di consiglio le parti, oramai, assenti.
RG 1850/2020 Si da atto che la scrivente è intervenuta nella fase decisoria.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
1. Preliminarmente dovrà essere dichiarata la contumacia di in persona del suo Controparte_2
l.r,p.t., la quale seppur regolarmente evocata in giudizio non ha inteso costituirsi.
2. Sempre in via preliminare, andrà rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della atteso che in atti sussiste regolare contratto di copertura Controparte_1
assicurativa.
3. Quanto al merito la domanda non può essere accolta per quanto di ragione.
3.1 La verifica di fondatezza della pretesa risarcitoria deve essere effettuata alla stregua della disciplina dell'art. 2051 del codice civile vertendosi, nel caso che ci occupa, in ipotesi di responsabilità derivante dalla custodia del bene, con ciò che ne consegue in termini di ripartizione dell'onere della prova.
In particolare, la disposizione citata pone una presunzione di responsabilità a carico del custode, che opera quando il danneggiato abbia fornito la prova dell'esistenza di un nesso causale tra il pregiudizio lamentato e la res da altri custodita: in tale evenienza non occorre che il danneggiato provi che il danno subito derivi dalla condotta commissiva o omissiva del custode del bene, salvo che quest'ultimo, a sua volta, provi che l'evento si sia verificato per caso fortuito, evenienza cui è
equiparata la condotta colpevole del danneggiato o di un terzo in tutti i casi in cui quest'ultima possa essere considerata causa esclusiva del danno, in quanto eccezionale ed imprevedibile.
In generale, al fine di provare il suddetto rapporto causale tra la cosa in custodia e il danno, l'attore deve allegare un elemento intrinseco od estrinseco come fatto costitutivo idoneo a radicare il nesso eziologico (cfr. Cass. 23 marzo 2011, n. 6677).
E' evidente che se l'evento dannoso è riconducibile a cosa “dinamica” la pericolosità intrinseca di essa è maggiore mentre può presentarsi minore l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato ai fini del fortuito. Diversa si presenta, invece, l'ipotesi (verificatasi nel caso di specie) in cui la cosa in custodia è “inerte”, in quanto il comportamento del danneggiato può
RG 1850/2020 presentarsi con maggiore efficienza causale;
tale ultima considerazione comporta che, al fine di provare il nesso causale, il danneggiato deve dimostrare che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa l'utilizzazione (cfr. Cass., 5 febbraio 2013, n.
2660; Cass., 13 marzo 2013, n. 6306; Cass., 17 gennaio 2001, n. 584).
In altre parole, quanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo naturale causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode (cfr.
Cass. n. 4279/08).
3.2 Trasponendo i principi giurisprudenziali sopra illustrati al caso di specie e tenuto conto del materiale probatorio a disposizione del decidente, deve concludersi che l'attore non ha assolto all'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità, come sopra inteso, poiché in esito all'istruttoria non sono provate né le modalità della caduta né la derivazione del danno dalla cosa in custodia.
In effetti, la prova per testi espletata non ha fornito elementi diretti sufficienti alla ricostruzione dell'esatta dinamica della caduta che l'attore ha dichiarato di avere subito;
più in particolare, anche a volere ritenere che lo stesso effettivamente abbia subito la caduta sulle scale, non vi è alcuna prova o evidenza che dimostri che la caduta sia stata causata dalla mancanza di corrimano o, ancor prima dalla mancanza di strisce antiscivolo.
Infatti, per quanto riguarda la dinamica dell'evento tutte le testimonianze rese sono de relato actoris
in quanto nessuno dei testimoni ha assistito alla caduta. Infatti il teste , all'udienza Testimone_1
del 01.12.2022 riferisce “… Io ho sentito suonare il citofono e ho sentito una persona che saliva
per le scale….. Io non vedevo le scale dalla mia posizione, appena ho sentito gridare mi sono
affacciato e ho visto a terra e quando sono sceso ho visto che gli faceva male il Persona_1
ginocchio sinistro….”. Nella medesima direzione le ulteriori deposizioni testimoniali: il teste
RG 1850/2020 “….L'ho incontrato per strada sempre nel 2018 ma non ricordo il mese, credo tra Testimone_2
marzo e aprile;
in quella occasione ricordo che il aveva una stampella e mi ha riferito che Per_1
era caduto da una scala e si era infortunato al ginocchio destro….” (udienza del 18.05.2023); il teste moglie dell'attore, “…. Io non ero presente, mio marito mi ha chiamato e Testimone_3
io sono andata a prenderlo a Corigliano per portarlo in Ospedale ….” ed ancora il teste Tes_4
“….un giorno della primavera del 2018 mi trovavo presso la sede della come
[...] Parte_1
indicata nel capitolo e lavoravo ad un progetto. Ricordo che qualcuno aveva suonato al citofono e
dopo poco tempo ho sentito delle grida che provenivano dalla scala. Io quindi sono uscito dalla
porta ed ho guardato verso le scale ed ho visto il signor accasciato sulla scala a circa metà Per_1
rampa ….”, questi ultimi escussi all'udienza del 16.11.2023.
Trattasi dunque tutte di testimonianze de relato actoris, in quanto tali di rilevanza sostanzialmente nulla (Cass. n. 7746/2020; Cass. n. 12477/2017), oltre che nemmeno accompagnata da pertinenti ed adeguati riscontri che consentano di utilizzarla ai fini dell'accertamento del fatto ed ai fini dell'indagine, non meno rilevante, sul nesso causale che è onere imprescindibile del preteso danneggiato dimostrare (sia che agisca ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia che agisca ex art. 2043 c.c.).
Pertanto, mancando la prova dei presupposti costituitivi del diritto risarcitorio vantato in citazione,
la domanda di non può che essere respinta. Persona_1
Resta assorbita ogni altra questione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e dell'impegno professionale occorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1850/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, previa dichiarazione di contumacia di in persona del suo l.r.p.t., così provvede: Controparte_2
RG 1850/2020 1) Rigetta la domanda proposta da . Persona_1
2) Condanna a rifondere, in favore di in persona Persona_1 Controparte_1
del suo l.r.p.t., le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e se dovuti.
Così deciso in Castrovillari 25 novembre 2024
Il GOP
Dott.ssa Avolio Vanessa
RG 1850/2020