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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/12/2024, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 741/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Mimmo Manfredi;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Odette Carignola;
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.02.2019 il ricorrente premesso che: a) è stato assunto con contratto a tempo determinato part-time dalla società , con qualifica e mansioni di CP_1
magazziniere C3 ex livello 5 inquadramento unico CCNL settore Alberghi-Confindustria, dal
20.6.2017 al 10.09.2017 con orario di lavoro ripartito secondo turni giornalieri con riposo settimanale e retribuzione lorda mensile di € 853,66 secondo CCNL di settore;
b) che, di fatto, ha lavorato per la società convenuta con la detta qualifica dal 01.06.2017 al 30.9.2018 a tempo pieno dal lunedì alla domenica dalle 8,00 alle 18,00 con pausa pranzo di 20 minuti percependo a titolo di retribuzione importi inferiori rispetto a quelli indicati nelle buste paga;
ha agito in giudizio per l'accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente come magazziniere C3 ex livello 5 CCNL settore Alberghi-Confindustria, dal 1.6.2017 al 30.9.2017 senza soluzione di continuità ed a tempo pieno e conseguentemente per la condanna della stessa al pagamento in suo favore della somma di € 6.495,53, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive dovute e non pagate e della somma di € 191,41 al lordo, a titolo di
TFR, non corrisposto, onerando la società datrice di lavoro al versamento dei relativi oneri previdenziali e assicurativi pure dovuti, oltre interessi e rivalutazione.
La società resistente, costituitasi in giudizio, nel contestare la fondatezza del ricorso ha dedotto che il ricorrente non ha mai lavorato in nero, producendo, a conferma di ciò, documentazione
1 attestante la proroga del contratto sino al 30.09.2017; ha, quindi, affermato che nel corso del rapporto di lavoro era sempre stato rispettato l'orario di lavoro contrattualmente previsto e corrisposta la retribuzione dovuta, come risultava dalle buste paga sottoscritte dal ricorrente per ricevuta e quietanza (tranne quella di giungo 2017). Infine, con riferimento alla richiesta di
TFR la resistente, pur sostenendo di avere provveduto al pagamento dello stesso, si è dichiarata disponibile a corrispondere al ricorrente “banco jiudicis” la somma di € 139,28 al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, e ciò in considerazione del fatto che la relativa busta paga non risultava sottoscritta per quietanza;
ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto del ricorso ed in via subordinata la riduzione della somma richiesta.
La controversia è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
Preliminarmente, ai fini del decidere, occorre ribadire che in ragione dei principi regolatori sulla distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali nella speciale controversia, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisca per il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti o non correttamente corrisposti l'onere di provare lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate. Mentre, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sul datore di lavoro l'onere della prova di aver corrisposto correttamente la retribuzione adeguata alla prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore.
In particolare, grava sul lavoratore l'onere di offrire la prova rigorosa di aver prestato attività lavorativa eccedente l'orario di lavoro contrattualmente previsto per suffragare la fondatezza dei crediti differenziali: “a carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (v. Cass. n.
16150/2018).
Ed ancora, spetta sempre al lavoratore l'onere di provare che le somme realmente percepite sono inferiori a quelle riportate nelle buste paga sottoscritte.
Si consideri a tal proposito, inoltre, che la sottoscrizione da parte del lavoratore ricorrente delle buste-paga in ogni caso non costituisce prova dell'avvenuto pagamento delle somme ivi indicate ma solo la prova dell'avvenuta consegna del cedolino-paga. Nel caso di specie, tuttavia, le buste paga sono sottoscritte per quietanza.
Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie ed in particolare della prova testimoniale espletata con i testi di parte ricorrente deve ritenersi non sufficientemente assolto l'onere probatorio
2 gravante sulla parte ricorrente non essendo emersi dalle testimonianze rese elementi utili a sostegno delle domande del ricorrente.
In particolare, il teste ha riferito: “ricordo che tra il 2017 ed il 2018 sono Testimone_1
capitato un paio di volte a scaricare presso la . Conosco il di vista e CP_1 Testimone_2
l'ho visto lavorare per la . Ricordo che il in estate lavorava per ma non CP_1 Tes_2 CP_1
ricordo il periodo preciso perché sono passati tanti anni. Ricordo che scaricava i prodotti che io portavo”; ed ancora “non conosco gli orari di lavoro del ricorrente perché io di solito scaricavo e andavo via. Di solito lo trovavo già nel villaggio tra le 9:30 – 10:00 del mattino.
Rimaneva 10 minuti pe scaricare le merci”. Ed infine “non so se il sia stato Tes_2 pagato”.
Dello stesso tenore è la testimonianza resa dall'altro teste che ha riferito: Testimone_3
“ricordo che il ha lavorato per qualche anno fa d'estate. Ricordo che faceva Tes_2 CP_1
il magazziniere, lo vedevo scaricare. Non conosco gli orari di lavoro del ricorrente.
Ed ancora “Capitavo al magazzino del Villaggio sia di mattino presto che in tarda mattinata, anche alle due del pomeriggio e trovavo il ricorrente. Non ricordo con precisione la frequenza settimanale di consegna al Villaggio resort, ma capitavo almeno una volta a settimana a volte di più”…; ed infine “non so se il è stato pagato” Tes_2
Infine ha dichiarato: “conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato Controparte_2
insieme al Minerva Resort nel 2017 mi pare…..Veniva anche in cucina e portava materiale.
Spostava continuamente roba (derrate alimentari per la cucina) da un villaggio all'altro
(c'erano tre villaggi all'interno del resort)……. capitava che mangiassimo anche insieme a pranzo per venti minuti. Lavoravamo dal lunedì alla domenica, mi pare da maggio a fine agosto, dalla mattina alle 6,30-7,00 fino alle 22,00-22,30……non so se è stato pagato”.
Orbene, dalle indicate testimonianze emerge che nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire con certezza il periodo in cui il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società resistente, le ore di lavoro effettivamente svolte dallo stesso e se questi avesse percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella risultante dalle buste paga.
Merita accoglimento, invece, nei limiti di seguito esposti, la domanda di pagamento del TFR.
Ed invero, parte resistente pur affermando di aver regolarmente corrisposto quanto dovuto a titolo di TFR, in sede di costituzione in giudizio ha offerto al ricorrente “banco judicis” la somma di € 139,28 (al netto delle ritenute previdenziali e fiscali) come risultante dalla busta paga prodotta in atti motivando tale offerta con la circostanza che la stessa non risultasse sottoscritta per quietanza dal ricorrente.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite.
3
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea relativa al pagamento delle differenze retributive;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della parte resistente della somma di
€ 139,28, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, a titolo di TFR;
- compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 06/12/2024 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Mimmo Manfredi;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Odette Carignola;
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.02.2019 il ricorrente premesso che: a) è stato assunto con contratto a tempo determinato part-time dalla società , con qualifica e mansioni di CP_1
magazziniere C3 ex livello 5 inquadramento unico CCNL settore Alberghi-Confindustria, dal
20.6.2017 al 10.09.2017 con orario di lavoro ripartito secondo turni giornalieri con riposo settimanale e retribuzione lorda mensile di € 853,66 secondo CCNL di settore;
b) che, di fatto, ha lavorato per la società convenuta con la detta qualifica dal 01.06.2017 al 30.9.2018 a tempo pieno dal lunedì alla domenica dalle 8,00 alle 18,00 con pausa pranzo di 20 minuti percependo a titolo di retribuzione importi inferiori rispetto a quelli indicati nelle buste paga;
ha agito in giudizio per l'accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente come magazziniere C3 ex livello 5 CCNL settore Alberghi-Confindustria, dal 1.6.2017 al 30.9.2017 senza soluzione di continuità ed a tempo pieno e conseguentemente per la condanna della stessa al pagamento in suo favore della somma di € 6.495,53, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive dovute e non pagate e della somma di € 191,41 al lordo, a titolo di
TFR, non corrisposto, onerando la società datrice di lavoro al versamento dei relativi oneri previdenziali e assicurativi pure dovuti, oltre interessi e rivalutazione.
La società resistente, costituitasi in giudizio, nel contestare la fondatezza del ricorso ha dedotto che il ricorrente non ha mai lavorato in nero, producendo, a conferma di ciò, documentazione
1 attestante la proroga del contratto sino al 30.09.2017; ha, quindi, affermato che nel corso del rapporto di lavoro era sempre stato rispettato l'orario di lavoro contrattualmente previsto e corrisposta la retribuzione dovuta, come risultava dalle buste paga sottoscritte dal ricorrente per ricevuta e quietanza (tranne quella di giungo 2017). Infine, con riferimento alla richiesta di
TFR la resistente, pur sostenendo di avere provveduto al pagamento dello stesso, si è dichiarata disponibile a corrispondere al ricorrente “banco jiudicis” la somma di € 139,28 al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, e ciò in considerazione del fatto che la relativa busta paga non risultava sottoscritta per quietanza;
ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto del ricorso ed in via subordinata la riduzione della somma richiesta.
La controversia è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
Preliminarmente, ai fini del decidere, occorre ribadire che in ragione dei principi regolatori sulla distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali nella speciale controversia, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisca per il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti o non correttamente corrisposti l'onere di provare lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate. Mentre, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sul datore di lavoro l'onere della prova di aver corrisposto correttamente la retribuzione adeguata alla prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore.
In particolare, grava sul lavoratore l'onere di offrire la prova rigorosa di aver prestato attività lavorativa eccedente l'orario di lavoro contrattualmente previsto per suffragare la fondatezza dei crediti differenziali: “a carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (v. Cass. n.
16150/2018).
Ed ancora, spetta sempre al lavoratore l'onere di provare che le somme realmente percepite sono inferiori a quelle riportate nelle buste paga sottoscritte.
Si consideri a tal proposito, inoltre, che la sottoscrizione da parte del lavoratore ricorrente delle buste-paga in ogni caso non costituisce prova dell'avvenuto pagamento delle somme ivi indicate ma solo la prova dell'avvenuta consegna del cedolino-paga. Nel caso di specie, tuttavia, le buste paga sono sottoscritte per quietanza.
Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie ed in particolare della prova testimoniale espletata con i testi di parte ricorrente deve ritenersi non sufficientemente assolto l'onere probatorio
2 gravante sulla parte ricorrente non essendo emersi dalle testimonianze rese elementi utili a sostegno delle domande del ricorrente.
In particolare, il teste ha riferito: “ricordo che tra il 2017 ed il 2018 sono Testimone_1
capitato un paio di volte a scaricare presso la . Conosco il di vista e CP_1 Testimone_2
l'ho visto lavorare per la . Ricordo che il in estate lavorava per ma non CP_1 Tes_2 CP_1
ricordo il periodo preciso perché sono passati tanti anni. Ricordo che scaricava i prodotti che io portavo”; ed ancora “non conosco gli orari di lavoro del ricorrente perché io di solito scaricavo e andavo via. Di solito lo trovavo già nel villaggio tra le 9:30 – 10:00 del mattino.
Rimaneva 10 minuti pe scaricare le merci”. Ed infine “non so se il sia stato Tes_2 pagato”.
Dello stesso tenore è la testimonianza resa dall'altro teste che ha riferito: Testimone_3
“ricordo che il ha lavorato per qualche anno fa d'estate. Ricordo che faceva Tes_2 CP_1
il magazziniere, lo vedevo scaricare. Non conosco gli orari di lavoro del ricorrente.
Ed ancora “Capitavo al magazzino del Villaggio sia di mattino presto che in tarda mattinata, anche alle due del pomeriggio e trovavo il ricorrente. Non ricordo con precisione la frequenza settimanale di consegna al Villaggio resort, ma capitavo almeno una volta a settimana a volte di più”…; ed infine “non so se il è stato pagato” Tes_2
Infine ha dichiarato: “conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato Controparte_2
insieme al Minerva Resort nel 2017 mi pare…..Veniva anche in cucina e portava materiale.
Spostava continuamente roba (derrate alimentari per la cucina) da un villaggio all'altro
(c'erano tre villaggi all'interno del resort)……. capitava che mangiassimo anche insieme a pranzo per venti minuti. Lavoravamo dal lunedì alla domenica, mi pare da maggio a fine agosto, dalla mattina alle 6,30-7,00 fino alle 22,00-22,30……non so se è stato pagato”.
Orbene, dalle indicate testimonianze emerge che nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire con certezza il periodo in cui il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società resistente, le ore di lavoro effettivamente svolte dallo stesso e se questi avesse percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella risultante dalle buste paga.
Merita accoglimento, invece, nei limiti di seguito esposti, la domanda di pagamento del TFR.
Ed invero, parte resistente pur affermando di aver regolarmente corrisposto quanto dovuto a titolo di TFR, in sede di costituzione in giudizio ha offerto al ricorrente “banco judicis” la somma di € 139,28 (al netto delle ritenute previdenziali e fiscali) come risultante dalla busta paga prodotta in atti motivando tale offerta con la circostanza che la stessa non risultasse sottoscritta per quietanza dal ricorrente.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea relativa al pagamento delle differenze retributive;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della parte resistente della somma di
€ 139,28, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, a titolo di TFR;
- compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 06/12/2024 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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