Articolo 3 della Legge 22 agosto 1985, n. 449
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 settembre 1985
Art. 3.
Ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione nel settore aeroportuale, il Ministro dei trasporti procedera' alla stipula delle convenzioni di concessione delle gestioni aeroportuali totali o parziali, sulla base di criteri, previsti da un apposito decreto, riguardanti anche:
1) la previsione dell'ammortamento dei costi delle infrastrutture;
2) ferme rimanendo le limitazioni normative in materia di diritto di approdo e partenza, di tasse erariali e di tariffe di assistenza a terra, la garanzia alle societa' concessionarie dell'autonomia della loro gestione, nel quadro dell'azione di controllo esercitata dal Ministro dei trasporti sui beni e sulle opere in concessione.
Entrata in vigore il 12 settembre 1985
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