Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/03/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5851/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico
Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 5851 Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesione personale tra
, e , rapp.ti e difesi, come in Controparte_1 CP_2 CP_3 atti, dall'Avv. Giuseppe Fava e con questi elettivamente domiciliati pres- so lo studio del difensore;
attori
e
, rapp.ta e difesa, come in atti, Controparte_4 dall'Avv. Marco Alois e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate all'esito dell'udienza del 25.11.2024 ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato il 17.07.2022 i sig.ri , Controparte_1 [...]
e convenivano in giudizio la adducendo: Parte_1 CP_3 CP_5
1. che in data 27.07.2018 la SI.ra veniva tra- Parte_2 sportata presso il P.O. di Aversa – SL RT, dove veniva ricoverata
1
2. che i sanitari adottava- no una condotta attendistica e nonostante le condizioni della paziente, la letteratura scientifica di riferimento e la buona pratica medica, impones- sero un tempestivo trattamento in urgenza delle vie biliari ritenevano op- portuno temporeggiare per giorni determinando la progressione della pa- tologia che aveva colpito la SI.ra la quale, Parte_2
dopo circa un mese di agonia, in data 21.08.2018 decedeva;
3. che i sani- tari erravano nel ritardare, nel programmare e nell'omettere una tempe- stiva bonifica della via biliare principale mediante ERCP, che avrebbe, in termini di elevata probabilità, scongiurato l'instaurarsi di una insufficien- za multiorgano esita in arresto cardio-respiratorio completo;
4. che la morte che si verificava per la responsabilità dei sanitari della convenuta
A.S.L. RT, in quanto una differente condotta terapeutica dei medici del P.O. S.G. Moscati di Aversa avrebbe evitato con elevata probabilità
l'exitus della paziente;
5. che sussiste la responsabilità della convenuta struttura ospedaliera per tutti i danni subiti dalla parte attrice, per aver i sanitari dell'SL RT omesso di informare paziente e familiari sui ri- schi e suoi benefici legati alla adozione di una condotta attendistica con omissione di una tempestiva bonifica della via biliare principale mediante
ERCP;
6. che a seguito del caso di malasanità per cui è causa la SI.ra ha sopportato un rilevante danno non patrimo- Parte_2
niale consistente nel 100% di danno biologico, in un danno morale e nel danno esistenziale da perdita del rapporto familiare e della libertà perso- nale;
7. che la paziente era costretta a trascorrere circa un mese di agonia in condizioni mortificanti per il corpo e per lo spirito, cosciente e consa- pevole dell'aggravarsi della propria condizione;
8. che la SI.ra al momento in cui restava vittima del soprac- Parte_2
cennato caso di malasanità era sessantaquattrenne e viveva con il marito, il sig. e con il figlio , mentre la figlia Controparte_1 CP_3 CP_2
pur se non più convivente, era in costante contatto con la madre;
9. che la famiglia della SI.ra è stata distrutta poiché gli Parte_2
odierni attori hanno perso, rispettivamente la moglie e la madre, e l'hanno perduta in un modo così tragico che li ha segnati in maniera inde- lebile;
10. che a causa della morte del loro familiare gli attori hanno sop- portato, iure proprio, un rilevantissimo “danno non patrimoniale”, consi-
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stente in un grave danno biologico da quantificarsi in termini di “danno psichico”, in un gravissimo danno morale e un rilevantissimo danno esi- stenziale da compromissione irrimediabile dei rapporti familiari;
11. che con lettera raccomandata a.r., avanzavano richiesta di risarcimento danni all'A.S.L. RT rimasta priva di riscontro;
12. di aver proposto proce- dura di mediazione e che la A.S.L. RT non è comparsa all'incontro di programmazione.
Ciò posto, gli attori chiedevano: Voglia, pertanto, l'On.le Tribunale adi- to, in caso di mancata conciliazione, accertare e dichiarare la responsa- bilità della convenuta struttura ospedaliera per tutti i danni subiti dagli attori e dal di loro familiare, (e ciò indipendentemente dalla correttezza
o meno e dalla adeguatezza o meno della assistenza sanitaria prestata a
), per aver i sanitari della convenuta struttura Parte_2 ospedaliera totalmente omesso di informare la SI.ra Parte_3
e i di lei familiari sui rischi e suoi benefici legati alla adozione
[...]
di una condotta attendistica con omissione di una tempestiva bonifica della via biliare principale mediante ERCP. Accertare e dichiarare la imperizia, negligenza e imprudenza e comunque la condotta colpevole dei sanitari della SL RT per l'errata assistenza alla SI.ra
nel ricovero prestato dal 27.07.2018 ed in Parte_2
particolare per aver omesso di fronteggiare adeguatamente la condizio- ne in cui versava la SI.ra e nonostante la let- Parte_2
teratura scientifica di riferimento e la buona pratica medica imponessero una tempestiva bonifica della via biliare principale mediante ERCP si ri- tenne opportuno temporeggiare e pertanto la patologia della SI.ra
si evolveva inesorabilmente determinandone Parte_2
la morte, laddove una differente condotta terapeutica dei medici del P.O.
S.G. Moscati di Aversa che prestarono la loro assistenza al SI.ra
, in occasione del ricovero del luglio 2018, Parte_2
avrebbe evitato con elevata probabilità l'exitus della paziente;
e conse- guentemente accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o ex- tracontrattuale della convenuta SL RT per tutti i danni subiti e su- bendi dagli attori, in proprio e quali eredi legittimi della SI.ra
. E per l'effetto condannare la A.S.L. RT Parte_2
al pagamento, in favore degli attori, in proprio e quali eredi di
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, del risarcimento di tutti i danni da questi su- Parte_2 biti e subendi: - Per il SI. , la SI.ra e il SI. Controparte_1 CP_2
si chiede, iure hereditatis, il risarcimento di tutti i danni non CP_3
patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti dalla SI.ra
in conseguenza del caso di malasanità per cui Parte_2
è causa;
- per il SI. in proprio si chiede il risarcimento Controparte_1
del danno non patrimoniale per la cui quantificazione e liquidazione si deve tenere conto: § del “danno biologico” da invalidità permanente;
§ del “danno morale”; § del danno non patrimoniale da lesione dei rap- porti familiari;
si chiede il risarcimento di tutti i danni patrimoniali subi- ti nessuno escluso;
- per il SI. in proprio si chiede il risar- CP_3
cimento del danno non patrimoniale per la cui quantificazione e liquida- zione si deve tenere conto: § del “danno biologico” da invalidità perma- nente;
§ del “danno morale”; § del danno non patrimoniale da lesione dei rapporti familiari;
si chiede il risarcimento di tutti i danni patrimo- niali subiti nessuno escluso. - per la SI.ra in proprio si CP_2
chiede il risarcimento del danno non patrimoniale per la cui quantifica- zione e liquidazione si deve tenere conto: § del “danno biologico” da in- validità permanente;
§ del “danno morale”; § del danno non patrimo- niale da lesione dei rapporti familiari;
si chiede il risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti nessuno escluso. Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre I.V.A. e C.P.A. con distrazione ex. art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta addu- CP_5 cendo:
1. l'infondatezza della domanda non essendo provati i fatti di cau- sa e l'assenza del nesso di causalità tra l'operato dei sanitari e l'evento;
2. che parte attrice si limita a riferire i fatti da un punto di vista cronologico, senza tuttavia mai scendere realmente nei particolari in relazione all'attività medica posta in essere dai sanitari in termini deterministici, ovvero in merito al protocollo terapeutico praticato alla paziente;
3. che la diagnosi, l'intervento e la terapia approntata, così come la condotta dei sanitari che ebbero in cura la sig.ra furono Parte_2
idonee al caso concreto, opportune e razionali nella certezza diagnostica- clinica e di cura e quindi del tutto slegati deterministicamente dall'evento
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morte;
4. che la stessa organizzazione sanitaria dell'Ente è parimenti esente da qualsiasi responsabilità in quanto le prestazioni professionali furono eseguite con l'assistenza di tutti i mezzi tecnici e sanitari necessari ad assicurare la tutela del paziente;
5. la contestazione sui danni richiesti e s sulla loro quantificazione in quanto non provati.
Per quanto esposto la convenuta concludeva: 1) Nel merito, rigettare la domanda proposta nella sua totalità, siccome infondata in fatto e diritto
e comunque sguarnita di prova, per le ragioni tutte indicate nel presente atto;
2) Sempre nel merito, in conseguenza del rigetto della domanda di risarcimento danni, rigettare altresì tutte le altre conclusioni formulate dalla parte attrice che, siccome direttamente collegate all'accoglimento della domanda principale, dovranno inevitabilmente essere travolte per effetto del rigetto della domanda principale;
3) In via di estremo subor- dine, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda prin- cipale, salvo gravame, qualificare il grado della colpa ascrivibile (se lie- ve o grave), con ogni più ampia riserva in ordine ad eventuale azione di rivalsa. 4) Il tutto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di li- te.
La domanda è fondata.
In punto di diritto, si rileva che la fattispecie va inquadrata nell'ottica del- la responsabilità professionale, con particolare riguardo all'attività medi- co-chirurgica.
Al riguardo va detto che l'ente sanitario risponde verso il paziente a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., per i danni subiti a causa della non diligente esecuzione della prestazione me- dica sia da parte di un medico (paramedico, ausiliare) proprio dipendente, sia da parte di personale medico non dipendente, in quanto non può dubi- tarsi che fra il paziente e la casa di cura sia stato stipulato, al momento del ricovero dello stesso, un contratto.
In particolare, come evidenziato di recente dalla S.C., quello che si in- staura tra paziente e struttura sanitaria è un rapporto complesso ed atipico che si perfeziona con l'accettazione del paziente all'interno dell'istituto,
e che non si sostanzia unicamente nella prestazione terapeutica in senso stretto, ma comprende anche prestazioni di carattere organizzativo (sicu- rezza dell'attrezzatura e degli impianti, vigilanza e custodia degli assisti-
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ti) e persino prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto ed alloggio) (Cass. civ., S. U., 1 luglio 2002 n. 9556), con la conseguenza che è configurabile una responsabilità autonoma e diretta dell'istituto, ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza delle obbligazioni ad essa facenti carico.
Per effetto del ricovero sorgono, dunque, una serie di obbligazioni tra soggetti determinati e di contenuto specifico, dirette a soddisfare un inte- resse predefinito, e non, o meglio, non solo l'interesse generico a non su- bire lesioni nella sfera dei propri diritti. Sotto l'aspetto degli obblighi e delle prestazioni, cioè, non sono rinvenibili differenze di rilievo a secon- da che il rapporto nasca da un vero e proprio accordo negoziale diretto tra medico e paziente ovvero dal contratto intercorso tra quest'ultimo e la struttura sanitaria in cui il medico, a qualsiasi titolo, presta la sua attività
(cfr., in tal senso ed ex plurimis, Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, Cass. SS.
UU., 1° luglio 2002, n. 9556 e Cass. 19 aprile 2006, n. 9085 Cass.; Cass.
Sezioni Unite n. 577/2008). Ai fini della configurabilità della responsabi- lità della struttura sanitaria è, infatti, sufficiente che la stessa comunque si avvalga dell'opera del medico, non valendo ad escludere la sua responsa- bilità la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su un profes- sionista inserito nella struttura sanitaria ovvero che si avvalga di tale struttura, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8826; Cass. 14 giugno 2007 n.
13953; Cass. 14 luglio 2004 n. 13066; Cass. 22 dicembre 1999, n. 589;
Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del
2006).
Dalla pacifica natura contrattuale della responsabilità, la Suprema Corte fa discendere la conseguente applicazione dei principi già espressi dalle
Sezioni Unite nella sentenza n.13533/2001 in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. In tale storica pronun- cia, infatti la Suprema Corte ha affermato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempi-
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mento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio dirit- to, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'ina- dempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debito- re convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. Tali principi sono stati affermati anche con riferimento ai casi in cui si lamenti un inesatto adempimento dell'obbli- gazione: anche in questo caso, secondo la Cassazione, il creditore istante deve limitarsi ad allegare l'inesatto adempimento, gravando sulla
contro
- parte l'onere di provare l'esatto adempimento. E da questa premessa, nella sentenza n.577/2008 le Sezioni Unite giungono ad affermare l'applicabili- tà di questi principi anche alla responsabilità medica, compiendo un ulte- riore passaggio: considerando oramai superata la distinzione tra obbliga- zioni di mezzi e di risultato (che conserva una valenza descrittiva ma non
è più foriera di conseguenze sul piano probatorio), la Suprema Corte af- ferma che in tema di responsabilità medica l'allegazione del creditore non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento cd. qualificato, ovvero un inadempimento che costi- tuisca causa astrattamente efficiente della produzione del danno. In altri termini, secondo la Suprema Corte, proprio perché chi agisce facendo va- lere la responsabilità contrattuale lamenta la produzione in relazione ad un determinato comportamento, non tenuto o tenuto secondo modalità non diligenti (inadempimento-inesatto adempimento), è necessario che alleghi non un qualsiasi inadempimento, ma quell'inadempimento speci- fico (rectius qualificato che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno). Tali affermazioni sono state quindi cristallizzate dalla Suprema
Corte nel seguente principio di diritto: “in tema di responsabilità contrat- tuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contat- to sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto
(o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che ta- le inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. Tale principio è stato seguito anche in successive pronunce della Suprema Corte di Cassazione;
così, da ultimo,
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Corte di Cassazione, sentenza n.15993/11: “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempi- mento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzio- ne del danno”.
L'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nel campo della responsabilità medica, anche in ordine all'elemento causale (cfr. Cass. sez. un. 11.1.2008, n. 577), ha por- tato alla contrattualizzazione della responsabilità in campo medico, con abbandono della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato in nome della regola della distribuzione dell'onere della prova in base al principio della prossimità rispetto alla fonte.
In applicazione di tale principio, il paziente dovrà fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologi- ca (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari" (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 975 del 16/01/2009), restando a carico del sanitario la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligen- te e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento im- previsto e imprevedibile. La distinzione tra prestazione di facile esecu- zione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di partico- lare difficoltà, come detto, non rileva dunque - come voleva la precedente giurisprudenza - quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà. Affinché possa dirsi raggiunta la prova liberatoria posta a carico del sanitario, quindi, nell'interpretazione della Corte, il medico è chiamato a provare che il ri- sultato anomalo o anormale del trattamento sanitario, e cioè il suo sco- stamento rispetto ad una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, non sia ascrivibile alla sua condotta, tenuta in conformità
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alla diligenza in concreto dovuta, parametrata alle specifiche circostanze della fattispecie in esame. In ogni caso, con specifico riferimento alla di- sciplina applicabile alla responsabilità contrattuale in esame deve esclu- dersi il ricorso all'art. 2236 c.c.: infatti, la ratio di tale norma è di evitare una responsabilizzazione eccessivamente gravosa del professionista per- sona fisica, mentre tale esigenza non si pone per una struttura, per sua na- tura insensibile a pressioni psicologiche;
pertanto, la struttura sanitaria ri- sponderà a titolo contrattuale verso il paziente del proprio inadempimen- to, potendosi rivalere sul singolo professionista. La valutazione del nesso di causalità, poi, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi an- tecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica.
Anche nell'illecito civile, quindi, la c.d. causalità materiale trova discipli- na negli artt. 40 e 41 c.p., ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifi- che. Come da ultimo chiarito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, in- somma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, an- che nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per cui un evento è causa- to da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tutta- via, ha ulteriormente precisato la suprema Corte, una causalità materiale non è sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la qua- le impone di dare rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della condicio sine qua non, a quei soli eventi che, al momento in cui si produce l'evento causan- te, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio ex ante (di prognosi postuma), da ricondurre al momento della condotta e da effet- tuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (SS.UU. n.
581/08). Le SS.UU. della Suprema Corte hanno, però, precisato che, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola oltre il ragionevole dubbio, nel secondo la regola della preponde- ranza dell'evidenza o del più probabile che non (SS.UU. n. 581/08). In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamen-
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to giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal pa- ziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e pron- tamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evita- re il danno verificatosi (così: Sez. III, 17.1.2008, n. 867; Sez. III,
23.9.2004, n. 19133). E' necessario accertare, insomma, che il compor- tamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi.
Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma logico-razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata te- nuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sa- rebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole ve- rosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma
(tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi cau- sali) disponibili in relazione al caso concreto.
Nel caso in analisi, si rileva che nell'atto di citazione e nella successiva memoria 183 co. 6 n. 1 c.p.c. parte attrice ha effettuato la puntuale rico- struzione della vicenda medica per cui è causa, allegando e dando prova delle inadempienze contestate al personale medico dipendente della con- venuta ed i profili di responsabilità professionale a loro carico, nonché del nesso causale tra condotta posta in essere dai sanitari e il decesso del- la sig.ra Parte_2
Nello specifico, dalla documentazione in atti è emerso che la SI.ra di anni 64 all'epoca dei fatti, già affetta da Parte_2
ipertensione arteriosa e diabete mellito di tipo II in trattamento farmaco- logico, in data 27/07/2018 giunse presso il PS del P.O. S.G. Moscati di
Aversa, trasportata da un'Unità del 118, per “addominalgia acuta e anamnesi positiva per calcolosi della colecisti”.
I sanitari del P.O., all'esito degli esami diagnostico-strumentali e della consulenza specialistica gastroenterologica, disposero il ricovero in di del medesimo nosocomio con diagnosi di CP_6 Controparte_7
“pancreatite acuta biliare, in assenza di insufficienza renale”.
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All'ingresso in reparto venne instaurata terapia medica antibiotica e anti- dolorifica, unitamente a idratazione parenterale e successivamente dispo- sta l'effettuazione di esame TC dell'addome e di colangio-RMN e fu espletata consulenza nefrologica che confermarono l'iperamilasemia
(1435 UI/L), iperlipasemia (1329 UI/L), ipertransaminasemia (GOT: 126
UI/L, GPT: 171 UI/L), iperbirilubinemia totale e diretta associata a ittero, in assenza di insufficienza renale.
Da lì a poco il quadro clinico venne a complicarsi per l'insorgenza di in- sufficienza renale acuta severa ed insufficienza respiratoria, in costanza di pancreatite necrotico-emorragica severa esitata in una MOF, che con- dusse la SI.ra all'exitus in data 28/08/2018. Parte_2
Parte attrice ha lamentato omissioni e/o erronee condotte tenute dai Sani- tari del PO “S.G. Moscati” di Aversa (CE) concernenti la tardiva esecu- zione di un esame TC addome che precluse il corretto inquadramento diagnostico e, soprattutto, prognostico della patologia pancreatica, non- ché l'omessa bonifica della VBP (vie biliari principali), condotta che ca- gionò il peggioramento della pancreatite acuta verso una condizione di insufficienza multiorganica ad evoluzione esiziale.
Il Tribunale, onde accertare i lamentati profili di responsabilità ravvisabi- li nella condotta dei ha ritenuto opportuno nominare un collegio CP_4 tecnico d'ufficio il quale, all'esito di approfondita analisi della documen- tazione medica in atti e della letteratura medico scientifica nazionale ed internazionale, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate presso la comunità scientifica nazionale ed internazionale in materia, ha rilevato i profili di inadempimento addebitabili al personale medico in servizio presso il P.O. “San Giuseppe Moscati” di Aversa.
In particolare, nella relazione depositata il collegio CTU (Dr. Per_1
e Dr. ), dopo aver confermato le circo-
[...] Persona_2
stanze allegate dagli attori e desumibili dalla documentazione medica, ha accertato i profili di responsabilità addebitabili al personale medico rife- rendo: “Sulla base di quanto sopra richiamato, può ammettersi che vi fu una tardiva esecuzione della TC dell'addome che precluse il corretto in- quadramento diagnostico e, soprattutto, prognostico della patologia pancreatica nonché, di conseguenza, il successivo iter terapeutico. La paziente, in associazione alla pancreatite, ricevette anche diagnosi di co-
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langite acuta, condizione che avrebbe dovuto condurre i sanitari all'esecuzione della colangio-pancreatografia retrograda per via endo- scopica (ERCP) entro 12 ore dall'ingresso in Ospedale, con finalità te- rapeutiche, oltreché diagnostiche, e tale omissione favorì l'evoluzione della pancreatite/colangite acuta determinando la condizione di insuffi- cienza multiorganica sfociata nell'evento esiziale”.
Invero, il Collegio CTU analizzando le Linee Guida Specialistiche Inter- nazionali e Nazionali disponibili all'epoca dei fatti, ha rilevato che “In sintesi, le Linee Guida Specialistiche Internazionali e Nazionali disponi- bili all'epoca dei fatti per cui si procede (American College of Gastroen- terology guideline: management of acute pancreatitis". CP_8
, Santhi American CP_9 CP_10 CP_11 [...]
, 2013; Controparte_12 Controparte_13
IAP/APA evidence- based guidelines for the management of
[...]
acute pancreatitis. 2013 Jul-Aug;13(4 Suppl 2):e1-15) CP_14 raccomandano l'esecuzione di terapia idratante con Ringer lattato ed idratazione aggressiva sino a 250-500 ml ora in assenza di complicanze cardiovascolari, renali per le prime 12-24 ore al massimo (di fondamen- tale importanza per diminuire l'evoluzione verso le forme severe), non- ché controlli clinici e laboratoristici (frequenza cardiaca, pressione arte- riosa, diuresi, creatinina, ematocrito) ad intervalli frequenti nelle prime ore dopo il ricovero per 24-48 ore. La ERCP deve essere eseguita in ur- genza (entro le 24 ore) in pazienti con PA e colangite acuta o in presenza di ostruzione biliare (24-48ore)13”.
Ciò detto, i consulenti hanno anche accertato che la tardiva esecuzione della TC dell'addome che precluse il corretto inquadramento diagnostico
è da porsi in relazione causale con l'evento morte, in quanto ove cor- rettamente inquadrato il quadro clinico e praticati i tempestivi interventi la stessa, con alta probabilità, sarebbe sopravvissuta. Sul punto il Pt_4
[...
peritale ha riferito: “Procedendo ad un ragionamento controfattuale,
è possibile affermare che, se la p. fosse stata sottoposta alla predetta procedura interventistica (ERCP), avanzando la liberazione delle VBP, ciò avrebbe evitato, con qualificata probabilità, il verificarsi del peggio- ramento delle condizioni cliniche con le complicanze renali e respirato- rie che inficiarono lo stato di salute della p. fino all'exitus. IN CON-
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CLUSIONE, può affermarsi che il comportamento tecnico-professionale dei Sanitari del P.O. “S. Giuseppe Moscati” di Aversa, nel corso del ri- covero del 27/7/18, non fu congruo con quanto richiesto dal caso clinico della SI.ra , laddove sussistono elementi tec- Parte_2
nici per affermare che una diversa condotta dei medesimi Sanitari, in li- nea con quanto contemplato in letteratura scientifica, avrebbe evitato, con qualificata probabilità o nell'ottica del più probabile che non,
l'evento esiziale di cui sopra”.
L'elaborato peritale redatto dai predetti consulenti è chiaro, completo e coerente con le risultanze documentali e con le emergenze cliniche e co- stituisce un valido supporto tecnico ai fini della decisione;
le conclusioni della relazione tecnica sono, pertanto, pienamente condivisibili e non ri- sultano minimamente scalfite dalle contestazioni della parte convenuta la quale non ha offerto una ricostruzione sostenibile in ordine alla sussi- stenza di una circostanza imprevedibile sulla base del quadro sanitario della paziente da parte dei sanitari e pertanto in grado di assolvere alla prova liberatoria su di essa gravante che abbia determinato l'evento lesivo dannoso a carico della paziente.
Alla luce delle risultanze della CTU, risulta, quindi, accertata la respon- sabilità della struttura sanitaria e il nesso causale con l'evento.
Sulla quantificazione del danno
Il danno biologico terminale
Per quanto riguarda la domanda risarcitoria iure hereditatis va ricono- sciuto il diritto al risarcimento per il danno biologico terminale subito dalla de cuius atteso che dalla cartella clinica, e dalla consulenza tecnica
è emerso chiaramente un peggioramento delle condizioni fisiche della paziente che ricoverata in ospedale ed incapace di attendere alle proprie occupazioni ha vissuto una condizione di malattia per un "apprezzabile intervallo di tempo” tale da renderlo economicamente quantificabile.
Ed infatti, in linea con i principi generali, il danno biologico temporaneo consiste nella perdita della possibilità, durante una malattia, di attendere alle proprie ordinarie occupazioni e questa impossibilità sussiste sia quando la malattia termini con la guarigione, sia quando finisca con il decesso. Pertanto, la persona che, in conseguenza di un fatto illecito, ri- manga per un certo periodo di tempo in condizione di invalidità tempora-
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nea (totale o parziale), e poi venga a mancare, acquista, prima della mor- te, un danno terminale, nella sua componente biologica, che può dunque trasmettere agli eredi.
Per inciso, la componente biologica del danno terminale va risarcita tanto se il danneggiato fosse in stato di coscienza durante il tempo di sopravvi- venza, quanto se fosse in stato di incoscienza, poiché la perdita connessa al danno biologico temporaneo si realizza a prescindere dalla consapevo- lezza che la vittima ne abbia.
Poiché il danno biologico temporaneo viene computato de die in diem, deve ritenersi che si possa aver diritto a risarcimento per invalidità tem- poranea solo quando questa sia superiore al giorno, tale da superare la soglia di “apprezzabilità”.
Dunque atteso che all'esito del giudizio è emerso che il decesso della pa- ziente è avvenuto a distanza di ventisei giorni dal ricovero e che è tra- scorso un apprezzabile lasso di tempo durante il quale la vittima ha potu- to percepire il degrado della propria salute dovrà essere risarcito per i giorni di vita trascorsi nella struttura sanitaria sino alla morte, con la pre- cisazione, che il quantum va liquidato attraverso una adeguata persona- lizzazione, idonea a considerare la speciale intensità di una invalidità temporanea che esiti nel decesso del danneggiato.
Ciò detto, premesso che la liquidazione del danno biologico termina- le può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità tem- poranea adeguando la liquidazione con riferimento alla peculiarità del ca- so concreto di un danno alla salute, (Cass. Ord. n. 36841 del 15 dicembre
2022) è possibile ricorrere alle Tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, edizione 2024, dovendo pertanto riconoscersi ai ricorrenti, in qualità di eredi della sig.ra Parte_2
va riconosciuto iure hereditatis un danno biologico terminale
[...]
nella misura complessiva pari ad € 59.476,00.
In applicazione delle norme che regolano la successione dei legittimari
(art. 542 c.c.), tale somma va ripartita secondo la quota di 1/3 per ciascun erede che corrisponde alla somma di € 19.627,08.
Il danno da perdita parentale
Fondata è anche la domanda di risarcimento del danno parentale.
In relazione al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, i
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ricorrenti lamentano il pregiudizio subito con la morte della madre, ri- chiedendo, a tal fine, il relativo risarcimento del danno in loro favore.
Già avvertivano le note cd. "sentenze gemelle" del 2003 (Cass., sent. n.
8827/2003 e 8828/2003) che "il soggetto che chiede "iure proprio" il ri- sarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un con- giunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare
(la cui tutela "ex" art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interes- se all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fat- to valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della recipro- ca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla fami- glia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.". Anche nelle successive cd. "sentenze San Martino" del 2008 le Sezioni Unite della
Cassazione affermavano: "la perdita del prossimo congiunto cagiona pre- giudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgi- mento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. dan- no da perdita del rapporto parentale), il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla lesione dei diritti inviolabili del- la famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)".
Dal punto di vista delle conseguenze della lesione, il pregiudizio può manifestarsi come sofferenza interiore o come sconvolgimento delle abi- tudini di vita dei congiunti, che hanno subito un danno riflesso in conse- guenza del decesso, che ha colpito la vittima primaria. Si tratta, dunque, di valutare gli elementi allegati e provati da parte attorea: questa prova può fondarsi anche su presunzioni: "Se dunque il danneggiato (quanto- meno) alleghi il fatto base della normale e pacifica convivenza del pro- prio nucleo familiare e che il decesso del (o le gravi lesioni subite dal) proprio congiunto all'esito del fatto evento lesivo hanno comportato una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione del proprio rela-
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zionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, in- combe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la pre- sunzione della sofferenza interiore, così come dello "sconvolgimento esi- stenziale" riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse, dalla perdita (o anche solo dalla "lesione": cfr. Cass., 3/4/2008, n. 8546;
Cass., 14/6/2006, n. 13754; Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., Sez. Un.,
1/7/2002, n. 9556) del rapporto parentale secondo l'id quod plerumque accidit normalmente discendono per lo stretto congiunto (v. Cass., Sez.,
Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez,, Un.,
24/3/2006, n. 6572) (Cass., n. 10527/2011). Inoltre, come sempre affer- mato dalla Corte di Cassazione, "ciascuno dei familiari superstiti ha dirit- to, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla composizio- ne del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo sia all'età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma, ed ad ogni altra circostanza del caso concreto - che deve esser allegata e provata, ancorché presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, essendo danni-conseguenza, spet- tando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare - ad una liquida- zione comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito (Cass.
1410, 24015 del 2011)" (Cass., n. 9231/2013). Ai fini della risarcibilità, la giurisprudenza ha chiarito che occorre, in primis, una relazione con la vittima diretta del fatto illecito, sia essa fondata su un vincolo familiare riconosciuto come tale dalla legge (ciò ad es. nel caso di famiglia fondata sul matrimonio), ovvero su una situazione di fatto qualificata (così come accade nel caso di convivenza more uxorio), ed, in secondo luogo, che la lesione sia apprezzabile in virtù dell'effettivo rapporto esistente con la vittima e dell'incidenza concreta sullo svolgimento della vita di relazione.
La ratio sottesa è, infatti, quella di escludere ogni automatismo derivante dal mero rapporto parentale, nel chiaro intento di scoraggiare il prolifera- re di infondate pretese risarcitorie basate sul mero legame di sangue, sen- za che alcuna effettiva lesione si sia prodotta nella sfera giuridica del pa- rente della vittima.
Nel caso, poi, si tratti del coniuge e/o dei figli, come nel caso in esame, è
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evidente che, poiché trattasi indiscutibilmente di parente stretto del dan- neggiato, le lesioni subite da questo si sono certamente riflesse sugli stes- si e la prova delle sofferenze patite, lo sconvolgimento delle abitudini di vita subito, può dirsi raggiunta mediante il ricorso a presunzioni semplici.
Si evidenzia, infatti, che la giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi del giudizio risarcitorio azionato da un congiunto appartenente allo stretto nucleo familiare del danneggiato, ha chiarito che "l'attore può invocare, per dimostrare la sussistenza del danno, anche il solo ricorso alle pre- sunzioni semplici;
egli, tuttavia, non può mai sottrarsi all'onere di alle- gazione dei fatti materiali costitutivi della propria pretesa." (cfr. Cass. civ., sez. III, 06/04/2011, n. 7844).
Inoltre, si rileva che la Corte di Cassazione ha chiarito che, al fine assicu- rare un risarcimento integrale del pregiudizio subito da ciascun danneg- giato, occorre che il giudice, consideri tutte le circostanze del caso con- creto e che, pertanto, "tenga conto sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emoti- vo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello cd. dinamico- relazionale. (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). - Conseguentemente - … ciascuno dei familiari ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissu- to, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vit- tima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situa- zioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare." (così Cass. civ., sez. III, 17/04/2013, n. 9231).
Ciò premesso, nel caso in esame, alla luce dello stretto rapporto parenta- le, può dirsi raggiunta presuntivamente la prova del pregiudizio patito dagli istanti.
In ordine alla individuazione della misura del danno deve osservarsi che
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in mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale,
è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a nor- ma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.
La giurisprudenza al fine di garantire l'esigenza di uniformità di tratta- mento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, ha fatto sempre più ricorso alle Tabelle - prima di origine pretoria che individua- no parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale.
Tanto più diffusa è l'applicazione sul territorio nazionale di un'unica ta- bella di liquidazione del danno, tanto maggiore è l'auspicata uniformità di trattamento, in ossequio al disposto dell'art. 3 Cost.
La giurisprudenza di legittimità ha, però, recentemente rilevato che non ogni criterio di quantificazione del danno è in grado di assicurare la pre- vedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito.
Sicuramente tale finalità è assicurata dall'adozione del sistema del punto variabile, il quale consente di pervenire ad una "conversione della clau- sola generale in una pluralità di ipotesi tipizzate risultanti dalla standar- dizzazione della concretizzazione giudiziale della clausola di valutazione equitativa del danno", con ciò definendo "un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene con la tecnica della fattispecie, in funzione dell'uniforme risoluzione delle controversie"
(Cass. n. 10579/2021).
A tale tecnica di liquidazione del danno si fa ricorso ordinariamente in relazione al danno da perdita parentale, tanto che la Suprema Corte ha chiarito “Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquida- to seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto ri- levanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del super- stite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei rela- tivi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale at- tinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che
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dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel quantificare il danno da perdita del rapporto parentale patito dai fratelli della vittima di un in- cidente stradale sulla base delle tabelle milanesi del 2018, aveva ridotto l'importo - vicino al massimo tabellare - liquidato dal giudice di primo grado, in considerazione della mancata dimostrazione di circostanze ec- cezionali idonee a giustificare la suddetta liquidazione). Cfr Cassazione
Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023 (Rv. 666969 - 01).
Ciò detto, ritiene il Tribunale che per la liquidazione del pregiudizio pati- to dagli istanti possa farsi riferimento alle Tabelle di Milano adottate in data 29 giugno 2022, ed elaborate sulla base dei criteri espressi dalla
Cassazione con sentenza n. 10579/2021.
In particolare, in tali Tabelle l'assegnazione dei punti è stata ripartita in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravviven- za di altri congiunti e della qualità intensità della specifica relazione af- fettiva perduta. Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice", l'Osservatorio milanese ha ricavato il valore base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per la quella relativa alla perdita di fratelli/nipoti ed ha stabilito che i punti astrattamente attribuibili siano pari, rispettivamente, ad un massimo di 118 (per la tabella relativa alla perdita di
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e di 116 (per la tabella relativa alla perdita di Persona_3
fratelli/nipoti), con un 'Cap' pari al valore monetario massimo della forbi- ce delle precedenti tabelle, al fine di consentire la liquidazione del mas- simo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto dei criteri di liquidazione alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione
2022), considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito da:
marito della de cuius (vittima secondaria) di anni 73 al Controparte_1 momento dell'evento lesivo (punti 12), considerata l'età della vittima
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primaria al momento del decesso di anni 64 (punti 16), tenuto conto che gli stessi convivevano (punti 16), considerato il notorio legame affettivo che caratterizza il rapporto di coniugio e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria per aver visto la moglie spegnersi per un periodo di circa un mese (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 30 nel caso di specie su un valore massimo di 30), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito in punti n.56 pari alla somma di € 336.346,00.
figlio della de cuius (vittima secondaria) di anni 34 al mo- CP_3 mento dell'evento lesivo (punti 22), considerata l'età della vittima prima- ria al momento del decesso di anni 48 (punti 16), tenuto conto che gli stessi convivevano (punti 16) – circostanza quest'ultima non contestata, considerato il notorio legame affettivo che caratterizza il rapporto di fi- liazione e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che hanno determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria per aver visto la madre spegnersi per un periodo di circa un mese (circostanze tut- te che giustificano un punteggio pari a 30 nel caso di specie su un valore massimo di 30), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito in punti n.66 pari alla somma di €
375.456,00.
figlia della de cuius (vittima secondaria) di anni 39 al CP_2 momento dell'evento lesivo (punti 22), considerata l'età della vittima primaria al momento del decesso di anni 64 (punti 16), considerato il no- torio legame affettivo che caratterizza il rapporto di filiazione e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che hanno determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria per aver visto la madre spegnersi per un periodo di circa un mese (circostanza che giustifica un punteggio pari a 15 nel caso di specie su un valore massimo di 30), si ri- tiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto pa- rentale patito in punti n.50 pari alla somma di Euro 254.215,00.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
(Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, os-
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sia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimen- to del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguen- ti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'e- vento lesivo (21.08.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 21.08.2018 fino alla presente sen- tenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pro- nuncia e fino al saldo effettivo.
Il danno patrimoniale
Quanto al lamentato pregiudizio per il mancato apporto in futuro dell'attività di casalinga della defunta, deve ritenersi che le richieste ri- sarcitorie relative ai danni patrimoniali invocati non possono trovare ac- coglimento atteso la totale mancanza di prove a riguardo. Non può infatti obiettarsi che non risulta minimamente provato se e quali attività svol- gesse la de cuius al momento del ricovero né risultano documentate even- tuali spese sostenute in conseguenza del decesso.
Spese di giustizia
Le spese di giustizia seguono la soccombenza e si liquidano nel disposi- tivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto delle sole fasi svolte e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabi- lità della SL RT, in persona del legale rapp.te pro tempore, per il decesso della sig.ra Parte_2
- Condanna la SL RT , in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1
336.346,00 quale danno parentale, Euro19.627,08 a titolo di danno
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biologico terminale;
in favore di € 375.456,00 a titolo di CP_3
danno parentale, Euro19.627,08 a titolo di danno biologico terminale;
in favore di di euro Euro 254.215,00 a titolo di danno CP_2
parentale, Euro19.627,08 a titolo di danno biologico terminale, oltre interessi come specificati in motivazione;
- Condanna , in persona del legale rapp.te pro tempore, al pa- CP_5 gamento della somma pari ad € 60.721,60 per compensi professiona- li, oltre rimborso forfettario Iva e cpa come per legge, oltre spese di iscrizione a ruolo del giudizio e di mediazione, con distrazione in fa- vore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Santa Maria Capua Vetere, 06.03.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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