Ordinanza cautelare 13 giugno 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/01/2026, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01765/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06344/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6344 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Olga Perugini, Giuseppe Pecorilla, Nicola Petrini, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Pecorilla in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina 4;
contro
Ministero della Difesa, Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento dello Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del Personale M_D AB62BE8 REG2025 -OMISSIS-, datato 21.03.2025, notificato in data 25.03.2025, con il quale veniva rigettata l'istanza di trasferimento avanzata dal ricorrente;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quandanche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. CA ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente ha depositato, in data 29/11/2025, atto di rinuncia rituale al ricorso, precedentemente notificato a mezzo PEC alla resistente.
Rilevato altresì che nel predetto atto veniva richiesto al Collegio di dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite, che l’istanza di compensazione delle spese è stata reiterata in sede di udienza da parte del difensore di parte ricorrente e che, come risulta dal verbale d’udienza, l'Avvocato dello Stato non si è opposto a tale richiesta.
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA IN, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
CA ME, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA ME | VA IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.