Decreto cautelare 31 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 17 aprile 2024
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 24/11/2025, n. 20974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20974 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20974/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01016/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2024, proposto da
AN LI CA, rappresentato e difeso dall'avvocato ES Cigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento e per la declaratoria di inefficacia
del provvedimento in data 13.8.2021 della Prefettura di Roma, “prot. informatico M-IT PR-RMSUI 00103158 13/08/2021, Riferimento pratica: P-RM/L/N/2020/106776 RM4706942050” - di preavviso di rigetto istanza telematica in data 23.06.2020 della Sig.ra RD IN (“identificativo domanda: RM4706942050, codice verifica: a655d5954910b7cecca2c69b936c605”) inoltrata allo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma, ai sensi dell'art. 103 comma 1 D.l. 34/2020, per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare dal 02.01.2020 con la cittadina straniera CA AN LI, soggiornante in Italia da data antecedente all'8 marzo 2020 senza aver mai lasciato il T.N. ,
-per la declaratoria di inefficacia e comunque per l'annullamento del decreto “prot. informatico M-IT PR-RMSUI 00151397 8/11/2021, Riferimento pratica: P-RM/L/N/2020/106776 RM4706942050” (all.B), datato 8/11/2021 dello Sportello Unico per l''''Immigrazione di Roma”, di archiviazione della domanda di RD IN di emersione del lavoro irregolare con CA AN LI,
per l'annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo,
-per l'accertamento del diritto di CA AN LI al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in conformità dell'art. 5 comma 11bis D.lgs 109/12, applicabile per analogia alla domanda di emersione di cui art. 103 comma 4 D. l. 34/2010,
- per la condanna della Prefettura di Roma, Sportello Unico per l'Immigrazione in persona del Prefetto, e del Ministero Interno a convocare CA AN LI per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione,
- per la condanna del Ministero dell'Interno a rifondere alla ricorrente spese processuali e compensi professionali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. - con rigorosa applicazione del criterio della soccombenza - nonché a pagarle una somma di euro 1.000 (mille) equitativamente determinata ai sensi dell''''art 26 c.p.c., con clausola di distrazione a favore del procuratore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2025 il dott. ES RG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La ricorrente agisce per l’annullamento del preavviso di rigetto e del decreto “prot. informatico M-IT PR-RMSUI 00151397 8/11/2021, Riferimento pratica: P-RM/L/N/2020/106776 RM4706942050”, datato 8/11/2021, dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma”, di archiviazione della domanda di RD IN di emersione del lavoro irregolare con CA AN LI, che ritiene inefficace per l’omessa notifica, ai sensi dell'art 39 c.p.a., mediante servizio postale o mediante pec ai sensi, rispettivamente, dell''art. 10 Legge 265/1999 e dell'art. 149bis c.p.c., in violazione degli artt. 10bis e 21bis legge 241/90.
Il ricorso deve essere respinto.
Il provvedimento di rigetto n.M IT PRRMSUI 00151397, adottato in data 08/11/2021, risulta notificato al domicilio speciale eletto in domanda dalle parti nell’ambito dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art.103 c.1 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77.
In ordine alle censure di violazione di legge, falsa o errata interpretazione della legge, risulta agli atti che le parti hanno assunto per tutto il corso del procedimento una condotta omissiva e non partecipativa e sono risultate assenti ingiustificate alla convocazione.
Non avendo trasmesso alcuna osservazione in esito al preavviso di rigetto, ritualmente comunicato, lo Sportello unico ha adottato il provvedimento di archiviazione della domanda di emersione.
L’ufficio ha infatti inviato tutte le comunicazioni ad entrambi gli interessati; per due volte invano lo Sportello unico ha invitato le parti a depositare la documentazione utile all’accoglimento dell’istanza, la prima con le note del 25.05.2021 e la seconda con una convocazione allo Sportello unico immigrazione.
In ordine alla censura riguardante l’istanza di rilascio del permesso per attesa occupazione, giova precisare che nel caso di specie non è prevista per consolidata giurisprudenza detta facoltà dell’amministrazione.
L'unica possibilità di rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all'interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, mentre dalla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non può che derivare la revoca del nulla osta (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 04/06/2025, n.4839).
Il giudice amministrativo ha in diverse pronunce ribadito infatti che: " ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato" (Cons. Stato, Sez. III, nn. 2403/2025, 399/2025, 7245/2022; 4151/2021; 4237/2018)”.
Così l'art. 103, comma 4, d.l. 19 maggio 2020 n. 34, anche ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, richiama l'interruzione o la cessazione di un rapporto di lavoro e, quindi, di conseguenza, presuppone una sua effettiva costituzione ( TAR Lazio-Roma, sez. I ter, 07/04/2025, n.6943).
Le censure dedotte sono pertanto infondate.
Il ricorso deve essere respinto, mentre le spese di lite per ragioni equitative possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA NG, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
ES RG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES RG | DA NG |
IL SEGRETARIO