Versione
1 settembre 1995
1 settembre 1995
Art. 23. (Capacita' di agire delle persone fisiche) 1. La capacita' di agire delle persone fisiche e' regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacita' di agire, queste sono regolate dalla stessa legge.
2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto e' concluso puo' invocare l'incapacita' derivante dalla propria legge nazionale solo se l'altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacita' o l'ha ignorata per sua colpa.
3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l'atto e' compiuto puo' invocare l'incapacita' derivante dalla propria legge nazionale soltanto se cio' non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacita' dell'autore dell'atto.
4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, ne' agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l'atto e' compiuto.
2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto e' concluso puo' invocare l'incapacita' derivante dalla propria legge nazionale solo se l'altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacita' o l'ha ignorata per sua colpa.
3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l'atto e' compiuto puo' invocare l'incapacita' derivante dalla propria legge nazionale soltanto se cio' non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacita' dell'autore dell'atto.
4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, ne' agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l'atto e' compiuto.
Commentario • 1
- 1. Minori stranierihttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx · 21.225016
[…] per partecipare ad atti giuridici, di autorizzazioni di giudice e/o dell'intervento di adulti che presumibilmente agiscano a tutela degli stessi giovani (artt. 23 e segg. legge 218/1995). […] Inoltre, la stessa legge 218/1995 accetta il c.d. “rinvio indietro”: è possibile, cioè, che la legge nazionale del giovane (a cui si fa riferimento in virtù dell'art. 23 della legge 218/1995) “rimandi” la questione della capacità ( cioè stabilire se un giovane deve considerarsi capace oppure no) alla legge che regola l'atto a cui dovrebbe partecipare il minore, ovvero alla legge del luogo in cui si trovano i beni che sono oggetto dell'atto stesso. […]
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Giurisprudenza • 23
- 1. Trib. Crotone, sentenza 16/09/2024, n. 617Provvedimento: […] In tema di capacità ad agire, l'art. 23 comma 1 della richiamata Legge n. 218/1995 prevede che “La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale” e, a sua volta, l'art. 43, in relazione alla protezione dei maggiori d'età, […] Infatti, le disposizioni normative di cui agli artt. 23 e 43 della legge n. 218/1995, richiamano la legge nazionale da identificarsi nella specie nella legge italiana, attesa la cittadinanza italiana del terzo chiamato e, in ogni caso, […]Leggi di più...
- art. 480 c.c.·
- azione di rivendica·
- prescrizione diritto di accettazione·
- art. 182 c.p.c.·
- regolamento di confini·
- art. 950 c.c.·
- art. 65 Legge n. 218/1995·
- art. 183 c.p.c.·
- onere della prova·
- accettazione eredità