Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 824/2022 R.G., vertente TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Rosa Lombardo, CF Dirigente dell'Ufficio Legale, C.F._1 elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Azienda sita in Palazzo Tibi II Tronco S. Parte Anna sede legale dell' , tel/fax 0964/399066, Email_1
Email_2 appellante CONTRO
, nato ad [...] (R.C.) il 03.05.1950, CF , CP_1 C.F._2 elettivamente dom.to in Via Ancona I^ Trav. – CR (RC), nello studio dell'Avv. Giuseppe Macrì (C.F. ), che lo rappresenta e difende, fax 0964/21857, pec C.F._3
Email_3 appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 06.07.2017, esponeva di aver prestato servizio CP_1 dal 26/04/1973 al 31/05/2017 presso l'AS 9 di CR, oggi . Parte_1 Lamentava di non aver percepito la corretta retribuzione tabellare e fasce economiche cui aveva diritto per legge e contrattazione collettiva, nonché la dovuta retribuzione a titolo di indennità di vacanza contrattuale, come da protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione del 23 luglio 1993, che individuava le decorrenze, le percentuali e gli elementi della retribuzione idonei a comporre l'indennità di vacanza contrattuale. Ed era, dunque, creditore, nei confronti dell' convenuta per gli anni dal 2008 al 2017, delle CP_2 somme analiticamente riportate in ricorso. Affermava, altresì, che;
per l'esecuzione delle proprie mansioni, era stato obbligato ad indossare una divisa, per come previsto dall'art. 16 del contratto decentrato dell'ex AS di CR. Le modalità esecutive di quest'operazione erano dettate dal datore di lavoro che ne stabiliva tempo e luogo di esecuzione, e pertanto l'operazione rientrava nel lavoro effettivo, con la conseguenza che il tempo necessario, 20 minuti complessivi per la vestizione e la svestizione (10+10), doveva essere retribuito. Costituitasi, l eccepiva che: parte delle differenze retributive invocate Controparte_3 erano prescritte, essendo soggette alla prescrizione quinquennale.
Quanto alla richiesta di indennità di vacanza contrattuale, una volta che il lavoratore aveva percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le stesse parti, a coprire anche l'effettivo aumento del costo della vita, non poteva più riconoscersi per lo stesso periodo l'indennità di vacanza contrattuale, posto che il rinnovo del contratto aveva avuto luogo con adeguamento retroattivo delle retribuzioni tabellari e con conseguente corresponsione degli arretrati con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del precedente contratto, coprendo gli effetti delle dinamiche inflazionistiche nelle more intervenuti. Con la conseguenza che, se la decorrenza dell'accordo di rinnovo avesse coinciso con il primo giorno successivo alla scadenza del contratto precedente, non vi sarebbe stato soluzione di continuità di trattamento economico e l'indennità già erogata restava assorbita negli arretrati contrattuali riconosciuti. L' unica eccezione riguardava il caso di contratto con efficacia non retroattiva - ovvero di non continuità- che lasciava dei periodi scoperti in pregiudizio al lavoratore. Nel caso di specie l'indennità richiesta era dallo stesso, qualificata quale elemento provvisorio della retribuzione che aveva come finalità quella di tutelare i lavoratori nelle more del rinnovo contrattuale e l'azienda aveva adempiuto la sua obbligazione, come da relazione a firma del direttore G.R.U. Protocollo n. 23975 del 19.04.2018. Quanto all'indennità di divisa, la domanda era generica, non provata ed inammissibile. In ogni caso il regolamento aziendale sottoscritto nel 2017 non aveva efficacia retroattiva. Il tempo indicato per la vestizione e la svestizione e la relativa retribuzione erano stati autonomamente determinati dal ricorrente, essendo invece rimessa alla volontà del datore di lavoro la disciplina delle modalità e del tempo necessari per la vestizione, nonché la possibilità di disporne o meno la relativa retribuzione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 459/2022 pubblicata il 27/05/2022, il Tribunale di CR, così provvedeva: “ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' , in Parte_1 persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore di , a titolo di voce tabellare, CP_1 della somma di € 3.291,85, comprensiva di rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione sino al 31/5/2017; - condanna l , in persona del l.r.p.t. Parte_1 al pagamento, in favore di , a titolo di indennità da vacanza contrattuale, CP_1 della somma di € 1.526,86, comprensiva di rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione sino al 31/5/2017; - condanna l , in persona del l.r.p.t. Parte_1 al pagamento, in favore di , a titolo di indennità di divisa, della somma CP_1 di € 6.289,60, comprensiva di rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione sino al 31/5/2017; - condanna l' , in persona del l.r.p.t. alla refusione delle Parte_1 spese di lite che si liquidano in € 2.694,00 di cui € 2.342,00 per compensi ed € 351,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, Giuseppe Macrì. Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese di consulenza tecnica affidata alla Parte_1 dott.ssa , che liquida in € 500,00 come da separato decreto”. Persona_1
Il Tribunale, preliminarmente, disattendeva l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, risultando notificati plurimi atti interruttivi, tutti relativi alle domande azionate in data 19/01/2019, 10/11/2019, 15/10/2013 e 5/12/2016. Quanto alla quota di retribuzione determinata dalla voce tabellare il c.t.u.. aveva provveduto ad effettuare le quantificazioni delle somme spettanti al ricorrente a titolo di differenze retributive previste dall'art. 6 CCNL per il periodo dall'01.01.2007 al 31.12.2009 per la categoria C3 e dal 01.01.2010 al 31.12.2011 per la categoria C4. 3
L'elaborato peritale, le cui conclusioni venivano recepite, aveva concluso che il ricorrente era creditore dell' convenuta, per la voce tabellare in esame, per il periodo CP_2 dall'01.01.2007 al 31.12.2009 per la categoria C3 e dal 01.01.2010 al 31.12.2011 per la categoria C4, con l'aggiunta degli assegni ad personam spettanti, della somma di € 2.559,23. Questo importo, aumentato in ragione della rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati dalla data di maturazione e sino al 31/5/2017, ammontava a € 3.291,85. L'indennità di vacanza contrattuale rappresentava una voce retributiva eventuale, da erogarsi a titolo di elemento provvisorio della retribuzione al fine di proteggere il potere economico dei guadagni dei lavoratori nel caso di ritardo nella stipula dei rinnovi contrattuali. L'indennità era, infatti, finalizzata ad assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita nel periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo. Il relativo obbligo di corresponsione, posto a carico del datore di lavoro, si giustifica in considerazione dei possibili vantaggi economici per la parte, connessi al protrarsi del mancato rinnovo del contratto collettivo. Presentava, dunque, natura retributiva e l'importo corrispondente andava considerato come differenza stipendiale. Nel caso di specie, essa aveva trovato una apposita disciplina nel CCNL di settore per gli anni 2006/2007 e 2008/2009, quest'ultimo ancora in vigore. Posta la pacifica sussistenza di tale diritto retributivo, ai fini del relativo computo il c.t.u. aveva elaborato i dati in merito alla differenza tra quanto percepito dal gennaio 2008 al maggio 2017 e la somma stipendiale cui il ricorrente aveva diritto ed aveva concluso che la differenza, a vantaggio del lavoratore, era pari ad € 1.329,81. Tale somma, aumentata in ragione della rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati dalla data di maturazione e sino al 31/5/2017, ammontava a € 1.526,86. Né sul punto la dettagliata ed analitica c.t.u. poteva trovare smentita nel documento depositato in atti dall'azienda convenuta a firma del direttore G.R.U. dell' Parte_1
, con la quale si dava atto che tale voce retributiva era stata mensilmente
[...] corrisposta. Dagli atti della consulenza era infatti emerso non un'assenza di tale pagamento, quanto un pagamento inesatto, per difetto, che aveva appunto la sussistenza di tale differenza retributiva. In merito all'indennità di divisa, osservava che la Suprema Corte aveva chiarito come l'atto di vestizione non costituisse lavoro effettivo e non desse diritto a retribuzione, fatta eccezione per i casi in cui avesse ad oggetto l'utilizzo di particolari protezioni tecniche o una particolare ed impegnativa cura dell'immagine e quelli in cui concernesse l'uso della divisa e fosse soggetta a pregnanti disposizioni del datore di lavoro circa il tempo ed il luogo di esecuzione (cfr. ex multis Cass. 3763/1998). La questione controversa era se le operazioni dedotte potessero ritenersi o meno oggetto di disciplina datoriale ed integrassero dunque una attività “eterodiretta”. Era stato dedotto e non contestato che l'utilizzo di una specifica divisa era prescritto in termini di obbligatorietà durante il servizio e che per motivi di igiene non era possibile indossare l'abbigliamento lavorativo a casa o comunque prima di recarsi a lavoro e dunque fuori dai locali ospedalieri. In tal senso, l'art. 16 del Contratto Decentrato dell'ex AS di CR, prescriveva che al personale durante l'orario di servizio era fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature. Affermava il Tribunale che le suddette direttive fossero destinate ad incidere in maniera diretta ed immediata non solo sulle operazioni di vestizione e svestizione dei camici ma, indirettamente, anche sulla durata della prestazione lavorativa ed integrassero, dunque, una forma di eterodirezione. 4
Riconosciuti i presupposti per la computabilità delle operazioni di vestizione e svestizione nell'orario di servizio, ne conseguiva che il tempo necessario ad eseguire tali operazioni doveva essere retribuito come normale orario di lavoro. Né ostava a tal fine l'assenza di uno specifico regolamento aziendale, intervenuto soltanto nel corso del rapporto di lavoro. Ciò perché il diritto al ristoro del tempo di vestizione trovava il suo fondamento nella legge, nella contrattazione collettiva e nella giurisprudenza di legittimità prevalente In merito alla quantificazione del tempo necessario, Il Tribunale riteneva equo assumere a parametro il tempo di quindici minuti per la vestizione ed altrettanti per la svestizione. Sul punto, il regolamento aziendale stabiliva che “Al personale che ha l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione. Tali minuti giustificativi devono comunque essere supportati dalla timbratura del cartellino. Solo per tale fattispecie, il personale suddetto può richiedere eventuale liquidazione, o riposo compensativo, dell'attività straordinaria senza autorizzazione scritta del Dirigente”. Quanto alla prova delle effettive giornate lavorative svolte nel periodo oggetto di giudizio, era vero che l'onere della prova gravava sul ricorrente, tuttavia, in materia di obbligazioni (contrattuali, nel caso di specie, in quanto discendenti dal contratto di lavoro), il creditore, una volta provata la fonte del diritto azionato, poteva limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale doveva fornire la prova dell'esatto adempimento. In sede di c.t.u. erano stati correttamente indicati i criteri di calcolo, detraendo dai giorni annuali di calendario i giorni di assenza dal lavoro a titolo di ferie e festività non godute ed i dati erano relativi al periodo dal 1/7/12 al 31/5/15. La somma a tale titolo spettante era pari ad € 5.775,12 e, considerati gli interessi monetari e la rivalutazione calcolati alla data del 31.5.2017, ammontava ad € 6.289,60. Decideva, quindi, come in premessa riportato.
3 . Il giudizio in grado di appello. Parte La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' che ne invocava la riforma. Affermava che il Tribunale aveva accolto la domanda senza indagare in concreto la posizione rivestita in azienda dal ricorrente, per come dimostrato dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado. Il consulente aveva infatti risposto ai quesiti omettendo di indagare sulle voci economiche realmente corrisposte, anche a titolo di arretrati, e in considerazione dell'unificazione delle voci di tabellare iniziale e fasce, ex art. 32 del CCNL1998/2001. Affermava che tali somme erano state fisiologicamente corrisposte posteriormente ai periodi cui si riferivano e come arretrati, stante il lasso temporale intercorrente fra la sottoscrizione dei contratti collettivi ed i periodi in essi regolamentati con la previsione di incrementi retributivi. Non solo, ma il Tribunale, nella consapevolezza che il ricorrente non aveva fornito la prova del diritto azionato, aveva affermato che, nell'ambito di un rapporto di lavoro, spettava al datore di lavoro dimostrare la non spettanza dell'attribuzione richiesta, la natura non retributiva dell'emolumento richiesto, o l'avvenuto pagamento dello stesso. L'azienda aveva correttamente corrisposto il dovuto per l'intero periodo dedotto in giudizio, giusta produzione in atti, mai contestata dal ricorrente. Da ciò conseguiva che nulla era dovuto al dipendente, per come rilevato dallo stesso Ufficio Gestione Risorse Umane della azienda. Lamentava l'erronea applicazione delle norme e regolatrici della materia: legge finanziaria 2009 – articolo 2, comma 35 alla luce delle disposizioni normative recate dal 5
decreto legislativo n. 150/2009, accordo interconfederale del 15 aprile 2009 che sostituiva le regole definite del Protocollo sottoscritto fra Governo e parti sociali il 23/7/1993, circolare applicativa della Ragioneria dello Stato relativamente alla indennità contrattuale 2010-2012. Il Tribunale, ove avesse indagato la reale portata della legge finanziaria del 2009 e del chiarimento emesso dalla Ragioneria generale dello Stato non avrebbe potuto accogliere la domanda. Proprio la Ragioneria dello Stato chiariva la reale portata della spesa sanitaria scaturente dal mancato rinnovo nella parte in cui precisava:“ per il personale i cui CCNL dei bienni 2006-2007 e/o 2008/ 2009 non siano stati ancora rinnovati, contestualmente all'attribuzione dell'IVC del 2010 , deve proseguire la corresponsione dell'IVC relativa a tali bienni- nelle misure mensili definite a luglio 2006( per il biennio 2006-2007) ed a luglio 2008 (per il biennio 2008-2009) fino alla loro definitiva sottoscrizione . Così come lo stesso art.6 del CCNL -parte economica 2008/2009 -, richiamato dal ricorrente, precisava al punto 4.
“Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2008-2009, qualora corrisposta ai sensi dell'art. 2, comma”. Con altro motivo lamentava l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione. La domanda aveva ad oggetto il pagamento delle differenze retributive per tabellare e fasce economiche, dal 2007 al 31.12.2011 e per IVC dal 01.01.2008 al 31.05.2015 e per indennità di divisa da gennaio 2008 al 31.0105.2015 ed erroneo era il rigetto dell'eccezione relativamente agli anni antecedenti all'ottobre 2008, anche a voler considerata valida ed efficace la prima lettera interruttiva datata 15.10.2013 essendo oramai trascorso il termine quinquennale ai fini prescrizionali. Lamentava il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la domanda di indennità di divisa. Seppur corretti i principi giurisprudenziali richiamati in sentenza, il Tribunale, nella consapevolezza della assenza di prova, aveva accolto la domanda, nonostante i presupposti normativi e giurisprudenziali richiedessero l'indagine circa la permanenza, oltre il normale orario di servizio, al fine della corresponsione della indennità, e circa l'eterodirezione dal datore di lavoro che ne disciplinava tempo e il luogo di esecuzione. Ciò che era controverso e necessitava di prova, il cui onere era a carico dell'istante, era se il tempo dedicato ad indossare e a dismettere la divisa si svolgesse al di fuori del tempo di lavoro retribuito dal datore di lavoro. Tale onere probatorio non era stato assolto dal ricorrente, che aveva omesso di dimostrare ed ancor prima di allegare che l'azienda sanitaria obbligasse i dipendenti ad indossare gli indumenti di lavoro prima della timbratura o della firma in entrata e di dismettere gli indumenti dopo la timbratura o firma in uscita. Il ricorrente, deducendo che le operazioni di vestizione svestizione richiedessero mediamente 15 minuti in entrata e 15 minuti, aveva prodotto, anche se contestato dalla azienda in quanto mai deliberato e comunque in estrema ipotesi disciplinante solo per il periodo successivo al 2016, il regolamento. Tuttavia, aveva omesso di allegare e non aveva formulato neppure richiesta di prova sul punto le modalità di tempo e di luogo di dette operazioni. Non aveva formulato circostanze di prova sulla collocazione del sistema di rilevazione delle presenze, sul luogo e in quale momento era avvenuta la timbratura in entrata e in uscita (o la firma sui fogli di presenza). Lamentava l'erronea valutazione dell'an e del quantum debeatur, l'insussistenza dei presupposti per la disposizione della consulenza, nullità della consulenza tecnica di ufficio, carenza dei presupposti per la condanna alle spese di c.t.u. e giudiziali. Il consulente aveva recepito acriticamente i dati fattuali e normativi richiamati dal ricorrente e non aveva indagato, in concreto, gli elementi costitutivi del diritto. La perizia era dunque affetta da nullità insanabile e rappresentava un inutile esborso di somme per la resistente essendo stata espletata su circostanze non provate e su assenza di 6
documentazione e per una somma superiore al petitum, € 11.105,31, a fronte dei richiesti € 7.939,83. Chiedeva la riforma della sentenza anche sul capo relativo alla condanna per spese di CTU e legali, in ragione delle contestazioni mosse.
Costituitosi, resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. CP_1 Affermava che con la domanda introdotta con il giudizio di primo grado erano state richieste le differenze retributive per tabellare iniziale per il personale avente diritto appartenente alla categoria C, anni dal 01/01/2007 al 31/12/2011, e fasce economiche categoria C3 con assegno ad personam, anni dal 01/01/2007 al 31/12/2009 e C4 dal gennaio 2010 al 31/12/2011. Parte L'inquadramento economico non era mai stato contestato dall' né nella comparsa di costituzione né all'invio della bozza dic.t.u., né nella fase successiva. Le contestazioni venivano mosse per la prima volta in appello e ciò rendeva il motivo inammissibile. In ogni caso tali contestazioni erano infondate perché dalle buste paga il ricorrente risultava essere inquadrato, per il periodo dall'01.01.2007 al 31.12.2009 nella categoria C3 e, dal 01.01.2010 al 31.12.2011, nella categoria C4. Quanto ai secondo motivo dell'appello, a fronte del rigore richiesto nel processo del lavoro e nell'eventuale successivo grado, esso era inammissibile ed improponibile, perché proposto per la prima volta in appello. Parte Infatti, l non aveva contestato il percorso deduttivo e normativo ed i conteggi del ricorso;
non aveva contestato la bozza dell'elaborato peritale;
non aveva mai eccepito la violazione della legge finanziaria 2009. Pertanto, non veniva accettato il contraddittorio su tale motivo e si chiede di valutare tale comportamento alla luce dell'art 88 cpc. Quanto all'eccezione di prescrizione, osservava che per tutte le richieste l'atto interruttivo della prescrizione, considerata la data di sottoscrizione del CCNL, era l'allegato n 7, costituito dalle richieste del giorno 05/12/2016, 16/10/2013, 27/10/2009 e 23/12/2008. Effettivamente in sentenza era riportato: “la notifica dei relativi atti all'azienda convenuta in data 19/01/2019, 10/11/2019, 15/10/2013 e 5/12/2016” ma si trattava di un refuso e il motivo di appello era infondato. Il quarto motivo di appello riguardava l'indennità di divisa. L'eterodeterminazione del tempo e dei luoghi della vestizione era stata invocata Parte dall' per la prima volta in appello (motivo nuovo) e cristallizzata nella consolidata giurisprudenza, contrariamente a quanto sostenuto da parte avversaria, è stata motivata nella sentenza impugnata. Parte L' non aveva mai dedotto nulla in ordine al disposto dall'art. 16 del Contratto Decentrato dell'ex AS di CR (al personale durante l'orario di servizio è fatto l'obbligo di indossare una divisa od indumenti di lavoro e calzature). Parte L' non aveva contestato né i conteggi dettagliati nei quali erano indicate le giornate lavorative né questa normativa in I grado ed in appello. Inammissibile era l'ultimo motivo di appello, posto che nessuna eccezione era stata sollevata nel corso del giudizio di I grado, nella comparsa di costituzione, al c.t.u. o nelle successive note.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezioni di inammissibilità proposte dall'appellato avverso il secondo e quarto motivo di appello, sulle quali ha 7
dichiarato di non accettare il contraddittorio, sul presupposto che trattavasi di questioni nuove. L'eccezione di inammissibilità per novità delle questioni dedotte è infondata, poiché le preclusioni invocate riguardano solo le questioni di fatto poste a base dalla domanda, ma non quelle relative all'eventuale violazione o erronea interpretazione di norme di diritto, che, in quanto costituenti mere difese, ben possono essere fatte valere con i motivi di appello. Peraltro, nell'atto di appello sono stati illustrati argomenti difensivi già dedotti in primo grado. Né può ritenersi preclusa in appello la proposizione di rilievi di criticità avverso le conclusioni rassegnate nella consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado. Invero, “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello”. (Cass. civ. sez. un., 21/02/2022, n. 5624). A tacere della circostanza che nelle allegazioni in atti si rinviene la risposta offerta dal Parte c.t.u. in data 08.07.2021 alle osservazioni dell' che, quindi, aveva contestato le risultanze della c.t.u., il principio di diritto ora richiamato impedisce di poter configurare preclusione alcuna ed impone il rigetto dell'eccezione di inammissibilità per l'infondatamente asserita novità delle contestazioni mosse avverso l'elaborato peritale. Altra e differente questione, che concerne il merito della controversia, è la correttezza delle conclusioni cui è addivenuto il c.t.u., in ragione alla sussistenza o meno dei presupposti del diritto invocato, posto che tale accertamento non compete al perito, cui era stato demandato solo l'espletamento di operazioni contabili. Proprio per questo motivo si rivelano infondate le ulteriori censure, formulate nell'ultimo motivo di appello, laddove è stata affermata l'insussistenza dei presupposti per l'espletamento di c.t.u. e la nullità della stessa, per avere il consulente recepito i dati fattuali e normativi richiamati dal ricorrente e non aver indagato sugli elementi costitutivi del diritto, con la conseguenza che essa era affetta da nullità insanabile. Nessun vizio che determini la nullità insanabile della consulenza tecnica d'ufficio è stato rappresentato e tale non è l'asserita insussistenza dei presupposti per disporre l'accertamento peritale, ritenuto, invece, necessario per la verifica, sotto il profilo contabile, del quantum debeatur, spettando, si ribadisce, al giudice verificare la sussistenza dell'an debeatur, sotto il profilo della ricorrenza degli elementi costitutivi del diritto vantato.
5. Sempre in via preliminare, va rilevata l'infondatezza del terzo motivo di appello, con cui è stato avversato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, per le somme relative agli anni antecedenti al 2008. Sebbene non richiamati in sentenza, risultano depositate dal ricorrente, anche le istanze per il tentativo obbligatorio di conciliazione, aventi ad oggetto anche le somme richieste in questo giudizio per la pluralità dei titoli indicati, notificate dal all' CP_1 [...]
di CR in data 23/12/2008 e in data 27/10/2009. CP_4
È incontroverso che la convocazione innanzi alla competente commissione di conciliazione, contenendo la puntuale indicazione delle pretese del ricorrente nei confronti 8
dell'allora , costituisca un valido atto di messa in mora e, quindi, un atto interruttivo Pt_2 della prescrizione: “La convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione, all'esito della richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione delle rivendicazioni avanzate costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ex art. 2943, comma 4, c.c., ai fini dell'interruzione della prescrizione, contenendo l'esplicitazione della pretesa e manifestando l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo. L'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici”. (Cass. civ. sez. lav., 13/11/2019 n.2 9419). Non v'è, dunque, prescrizione dei crediti antecedenti al 2008.
Parte 6. Con il primo motivo, l ha lamentato l'erronea interpretazione dei dati fattuali e documentali e il mancato assolvimento dell'onere probatorio quanto alla domanda tabellare e fasce e l'errata applicazione del contratto quanto al tabellare ed alle fasce. Ha affermato che il c.t.u. aveva errato, poiché avrebbe dovuto detrarre gli importi a tale Parte titolo già corrisposti dall' importi fisiologicamente corrisposti in epoca successiva come arretrati. Orbene, dall'esame dell'elaborato peritale, risulta che il c.t.u. ha operato i conteggi di quanto spettante a titolo di differenze retributive previste dall'art. 6 CCNL per il periodo dall'01.01.2007 al 31.12.2009 per la categoria C3 e dal 01.01.2010 al 31.12.2011 per la categoria C4. “Le somme percepite sono state rilevate dal riepilogo cedolini, per gli anni da esaminare, allegati al fascicolo di causa”. Ha accertato quanto effettivamente percepito dal dipendente e quanto spettante per la categoria C3 anni 2007 e 2008 e per la categoria C4 per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011. Ha, quindi, calcolato la differenza retributiva, € 2.559,23, fra quanto spettante e quanto invece, risultante dal riepilogo dei cedolini allegati al fascicolo di causa. Non appare, quindi, sussistente l'errore metodologico asserito dall'appellante, posto Parte che il metodo assunto dal c.t.u. corrisponde a quello dedotto dall' : detrarre dal calcolato gli importi percepiti a titolo di stipendio tabellare e di valore di fascia desumibili o dalle buste paga ovvero quelli dedotti specificatamente dall'Asp documentati e non contestati ovvero, come nel caso in esame, desumibili dai prospetti riassuntivi delle retribuzioni prodotti sin dal primo grado dalla parte ricorrente”. Parte Va ulteriormente posto in rilievo che - in risposta alle osservazioni dell' che allegando con riferimento alla posizione di , riepilogo cedolini 2016 -18, aveva CP_1 sostenuto che nulla spettava a tale dipendente - il c.t.u. “ha accertato che la documentazione inviata dall'avv. Lombardo è già inclusa nel fascicolo di causa e quindi è stata già compiutamente esaminata. … Sulla scorta della documentazione in possesso, presente nel fascicolo di causa e quella “integrativa” pervenuta tramite pec, trasmessa dal legale Parte dell' , si può certamente concludere che le determinazioni riportate nella bozza peritale sono pienamente confermate”. Se si esaminano le tabelle riportate a pagg. 13 - 14 dell'elaborato peritale, si riscontra che per l'anno 2008 il c.t.u. ha accertato un'eccedenza rispetto al dovuto corrisposta dall'Azienda pari a € 71,16 (differenze retributive dovute al dipendente: - 71,16) e per l'anno 2011 pari a € 1.126,64 (differenze retributive dovute al dipendente - 1.126,64). Il che dimostra ulteriormente come il c.t.u. abbia considerato le somme corrisposte Parte dall' e non è dato riscontrare che il c.t.u. abbia omesso la disamina di tutti o di alcuni dei documenti prodotti. Ciò posto, in merito all'affermazione, secondo cui le differenze calcolate costituivano somme fisiologicamente corrisposte posteriormente ai periodi cui si riferiscono e come arretrati, necessita porre in rilievo che ove le somme calcolate dal c.t.u. fossero state 9
Parte corrisposte dall' a titolo di arretrati (evidentemente in misura ulteriore rispetto a quelle già considerate dal perito), sarebbe stato onere dell'appellante indicare specificamente quali somme, risultanti dalle buste paga, fossero state corrisposte a titolo di arretrati ed in quale data e non fossero state considerate dal c.t.u. Tale precipuo onere di specificità nella formulazione del motivo di appello non è stato assolto, essendo stata la doglianza limitata all'affermazione prima esaminata. Non è, pertanto, confermato dalle risultanze documentali, né lo ha compiutamente allegato l'appellante, su cui gravava il relativo onere, che l'azienda avesse “correttamente corrisposto il dovuto per l'intero periodo dedotto in giudizio, giusta produzione in atti, mai contestata dal ricorrente, per come rilevato dallo stesso ufficio gestione risorse umane della azienda”. Parte Su tale ultimo punto va rilevato che l sin dal momento della costituzione nel giudizio di primo grado, ha allegato un'unica relazione del Servizio Risorse Umane prot. 23975 del 19.04.2018, da cui risulta: “… si evidenzia che da verifiche effettuate dal settore competente, risulta che al personale ricorrente è stato corrisposto mensilmente dall'anno 2011 a tutt'oggi la quota di indennità di vacanza contrattuale spettante”. La nota si riferisce all'indennità di vacanza, ma non alle differenze retributive a titolo di tabellare e fasce economiche C3 con assegno ad personam, anni 01/01/2007 - 31/12/2009, e C4 da gennaio 2010 al 31/12/2011.
6.1. Infondate sono le ulteriori censure, formulate nell'ultimo motivo di appello, laddove è stata affermata l'insussistenza dei presupposti per l'espletamento di c.t.u. e la nullità della stessa, per avere il consulente recepito asetticamente i dati fattuali e normativi richiamati dal ricorrente e non aver indagato sugli elementi costitutivi del diritto, con la conseguenza che essa era affetta da nullità insanabile. Nessun vizio che determini la nullità insanabile della consulenza tecnica d'ufficio è stato rappresentato e tale non è l'asserita insussistenza dei presupposti per disporre l'accertamento peritale, che, invece, era necessario per la verifica, sotto il profilo contabile, del quantum debeatur. Il c.t.u. si è attenuto ai quesiti rimessi e non era suo compito accertare gli elementi costitutivi del diritto azionato. L'appellante ha, infine, lamentato che erano state accertate e riconosciute somme superiori, € 11.105,31, rispetto a quanto richiesto, € 7.939,83. Questo ora riportato sembra prospettare un vizio di ultrapetizione, il quale non può che riguardare la sentenza, ma non la c.t.u., posto che il perito null'altro poteva fare che operare i conteggi secondo quanto richiesto e rassegnare il risultato finale. L'ultrapetizione, poi, non sussiste, almeno per la voce tabellare e fasce ora in esame: infatti, il ricorrente aveva chiesto a tale titolo l'importo di € 2.559,23, inclusa nel totale (comprensivo delle ulteriori somme richieste a titolo di IVC e indennità di divisa) di €
7.939,83, o quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, alla quale andranno aggiunti gli interessi ed/o il maggior danno da svalutazione monetaria. A fronte di un domanda così formulata non si postula quesitone di ultrapetizione e, in ogni caso, l'importo riconosciuto dal Tribunale, a titolo di voce tabellare, € 3.291,85, è, per espressa esplicitazione del Tribunale, “comprensiva di rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione sino al 31/5/2017, laddove il ricorrente aveva chiesto la somma di € 2.559,23, oltre interessi e rivalutazione.
Parte 7. Con il secondo motivo l ha impugnato la sentenza, affermando l'errata applicazione degli istituti richiamati: legge finanziaria 2009 – articolo 2, comma 35 alla luce delle disposizioni normative recate dal decreto legislativo n. 150/2009, accordo interconfederale del 15 aprile 2009 che sostituiva le regole definite del Protocollo sottoscritto 10
fra Governo e parti sociali il 23/7/1993, circolare applicativa della Ragioneria dello Stato relativamente alla indennità contrattuale 2010-2012. La Ragioneria dello Stato, a chiarimento della reale portata: “per il personale i cui CCNL dei bienni 2006-2007 e/o 2008/ 2009 non siano stati ancora rinnovati, contestualmente all'attribuzione dell'IVC del 2010, deve proseguire la corresponsione dell'IVC relativa a tali bienni- nelle misure mensili definite a luglio 2006 (per il biennio 2006- 2007) ed a luglio 2008 (per il biennio 2008- 2009) fino alla loro definitiva sottoscrizione. Così come lo stesso art.6 del CCNL -parte economica 2008/2009 -, richiamato dal ricorrente, precisa e al punto 4. “Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2008-2009, qualora corrisposta ai sensi dell'art. 2, comma” Con riferimento a questo motivo, la decisione viene redatta richiamando ex art 118 disp att c.p.c., nelle parti di interesse, la sentenza emessa da questa Corte (RG 172/22), trattandosi di analoga questione in fatto e in diritto. Il motivo di appello è fondato. Va osservato che la domanda è stata fondata sul presupposto che all'indennità di vacanza contrattuale dovuta alla scadenza del contratto collettivo sottoscritto il 31/07/2009 relativo al biennio economico 2008-2009 debba sommarsi anche la misura delle indennità di vacanza maturate in riferimento ad altri periodi di vacanza. Tanto si desume, per tabulas, dalle conclusioni del c.t.u., recepite in sentenza, secondo cui il c.t.u., cfr. pagg. 16 – 19, ha sommato, da aprile 2010 a maggio 2015, l'IVC 2008/2009 e l'IVC 2010, giungendo così a quantificare la somma ritenuta complessivamente dovuta a titolo di IVC, ovviamente maggiore di quella già corrisposta. Tale assunto non è corretto, posto che, l'operatività dell'istituto presuppone la “vacanza” ossia la cessazione degli effetti della precedente contrattazione che ha rinegoziato le condizioni economiche in difetto del rinnovo, non può in alcun modo consentirsi che, nella vigenza delle nuove misure della retribuzione delineate dalla contrattazione sottoscritta il 31 luglio 2009 possano continuare ad essere corrisposte, in aggiunta anche le indennità di vacanza contrattuali che erano state corrisposte in precedenza.
È pure evidente che tale elemento, in quanto essenzialmente provvisorio, è destinato ad essere sostituito, con le decorrenze definite nella contrattazione, dal nuovo trattamento economico, che lo ingloba e lo supera e che si presume tenga conto, nel definire nel consenso delle parti sociali i nuovi trattamenti economici vigenti da una certa data, del calo del potere di acquisto della moneta, ove lo stesso sia sussistente. Sicché un'indennità di vacanza contrattuale che trae titolo dalle precedenti tornate contrattuali non può coesistere con il nuovo trattamento economico definito dal CCNL, atteso che la sua stessa funzione è venuta meno con le nuove misure concordate delle retribuzioni. Infatti, “Da quanto precede, si evince, pertanto, che l'indennità di cui si tratta costituisce un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti (così, testualmente, Cass. n. 8444/2016, cit.; cfr., altresì, Cass. n. 8803/2014). Per la qual cosa, una volta che il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le parti, a coprire anche l'effettivo aumento del costo della vita è palese che non possa più riconoscersi, per il medesimo periodo, l'indennità di vacanza contrattuale, dal momento che il rinnovo del contratto aveva già coperto, attraverso l'erogazione dei miglioramenti salariali, gli effetti delle dinamiche inflazionistiche intervenuti nelle more”. (Cass n.23145/2016, n.23144/2016). L'assunto dell' appellante sul punto è, dunque, corretto. Controparte_3
Il punto 3 dell'articolo 76 del CCNL 2026/2018 ha previsto che a decorrere dal 01.05.2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di 11
essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nel trattamento economico di cui al comma 2, come indicato nell'allegata tabella C., richiama quanto affermato nella circolare della Ragioneria dello Stato, che avrebbe stabilito quale fosse
“l' con decorrenza 2010. Pt_3 Come già chiarito in diverse controversie analoghe esaminate da questa Corte, l'interpretazione della circolare della Ragioneria dello Stato, che, non è vincolante per il giudice, è, nel senso proposto dalla parte appellata, del tutto collidente con le previsioni rinvenibili nei contratti collettivi (che nella materia del pubblico impiego sono gli unici a potere, alla stregua del TUPI, definire i trattamenti economici fondamentali ed accessori) con i limiti di bilancio definiti dalla finanziaria del 2009 ( che impone che la misura di tale indennità debba restare cristallizzata a quella definita del 2010) e, per giunta, foriera di responsabilità erariale per le amministrazioni che dispongano spese al di fuori di tali limiti appena citati entrambi imperativi. Del resto, il principio del riassorbimento dell'indennità di vacanza nelle nuove misure dei trattamenti economici rinegoziati è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte. La domanda di indennità di vacanza contrattuale è, pertanto, infondata e va, sul punto, riformata la sentenza.
Parte 8. Con il terzo motivo l ha lamentato il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la domanda avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità di divisa. Ha affermato che, seppur corretti i principi giurisprudenziali richiamati in sentenza, il Tribunale aveva accolto la domanda, nonostante i presupposti normativi e giurisprudenziali richiedessero l'indagine circa la permanenza, oltre il normale orario di servizio e che tale operazione risultasse eterodiretta dal datore di lavoro, che ne disciplinava tempo e il luogo di esecuzione. Dato per acclarato l'obbligo in capo al ricorrente di indossare l'abbigliamento di servizio per ragioni di igiene e di sicurezza, ciò che era controverso e necessitava di prova, il cui onere era posto a carico dell'istante, era se il tempo dedicato ad indossare e a dismettere la divisa si svolgesse al di fuori del tempo di lavoro retribuito. Tale onere probatorio non era stato assolto dal ricorrente, che aveva omesso di dimostrare ed ancor prima di allegare che l'azienda obbligava i dipendenti ad indossare gli indumenti di CP_3 lavoro prima della timbratura o della firma in entrata e di dismettere gli indumenti dopo la timbratura o firma in uscita. Il ricorrente aveva prodotto, anche se contestato dalla azienda in quanto mai deliberato e comunque in estrema ipotesi disciplinante solo per il periodo successivo al 2016, il regolamento. Tuttavia, aveva omesso di allegare e non aveva formulato neppure richiesta di prova sul punto le modalità di tempo e di luogo di dette operazioni. Non aveva formulato circostanze di prova sulla collocazione del sistema di rilevazione delle presenze, sul luogo e in quale momento era avvenuta la timbratura in entrata e in uscita (o la firma sui fogli di presenza). Il motivo di appello è fondato.
8.1. La liquidabilità del tempo di vestizione e svestizione, va ricondotta alla retribuzione dell'orario di lavoro e trova il suo fondamento già nell'art. 3 del R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692 secondo cui: "è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa". L'art. 1, comma 2, lett. a del D. Lgs. n. 66/2003, nell'offrire la definizione di orario di lavoro, dispone: “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per :a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. L'art. 27 comma 3 del CCNL del comporto sanità del 2001 prevede: “
3. Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature 12
appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, provvede l'azienda, con oneri a proprio carico. Ai dipendenti addetti a particolari servizi sono, inoltre, forniti tutti gli indumenti e mezzi protettivi contro eventuali rischi ed infezioni, tenendo conto del D. Lgs. 626/1994 e delle leggi in materia antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro” Assumono rilevanza in subiecta materia due provvedimenti normativi eurounitari (le Direttive nn. 93/104/CE e 2000/34/CE), cui è stata data attuazione con il D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 che, all'art. 1, c. 2, dispone che: “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni: b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
c) "lavoro straordinario": è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito all'articolo 3; … f) "lavoro a turni": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane”. Con riguardo a particolari categorie di lavoratori, sono emersi, negli anni, alcuni profili criticità. In particolare, già nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del citato corpo normativo, si è posta la questione se la necessità di indossare gli indumenti necessari ed indispensabili ai fini dello svolgimento della prestazione professionale, laddove implicasse l'utilizzo di un tempo ulteriore rispetto a quello già previsto dal contratto, rientrasse nell'ordinaria diligenza del lavoratore o se, invece, ex art. 1, c. 2, lett. a), D. Lgs. n. 66/2003, questo dovesse essere considerato tempo lavorato e, quindi, oggetto di retribuzione. Uno dei primi approdi giurisprudenziali, in merito al tempo di vestizione, ha affermato che: “se tale operazione è diretta dal datore di lavoro (che ne disciplina, ad esempio, il luogo di esecuzione, rientra nel concetto di lavoro effettivo e di conseguenza il tempo necessario deve essere retribuito” (Cass. 15734/2003). Laddove, dunque, l'attività di vestizione e svestizione fosse imposta dal datore di lavoro, il maggior tempo impiegato dal lavoratore doveva essere retribuito. Si profilava, quindi, un nucleo primario di indici indicatori della c.d. “eterodirezione datoriale” consistente nell'obbligo, imposto dal datore di lavoro, indossare gli indumenti di lavoro (divisa e simili) e nella messa a disposizione, da parte del medesimo datore, di luoghi idonei allo svolgimento di tale attività e nella fornitura di tali indumenti da parte del datore al lavoratore. Sussistendo tale obbligo imposto dal datore di lavoro, il tempo necessario doveva essere economicamente liquidato al lavoratore sotto forma di retribuzione aggiuntiva;
diversamente dagli altri casi in cui, trattandosi di una attività attinente alla diligenza preparatoria rispetto allo svolgimento della prestazione professionale, non andava remunerata Tale orientamento, secondo il quale, ai fini della retribuzione era necessaria una
“eterodirezione espressa” è risultato prevalente almeno fino all'anno 2014: “Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo tuta”) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” (Cass. n. 9215 del 07/06/2012 richiamata da Cass. 692/2014). Nelle successive pronunce del giudice di legittimità è via via emerso il concetto di
“eterodirezione implicita”, essendosi ritenuto che, in talune ipotesi, l'obbligo datoriale imposto al lavoratore possa desumersi in via implicita ed indiretta o dalla natura dell'attività professionale svolta o, in alcuni casi, dalla natura stessa degli indumenti da lavoro. 13
In particolare: “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa
o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (Cass. 7738/2018 richiamata da Cass. n. 12935/2018). Nell'ambito di tale “eterodirezione implicita”, con particolare riguardo alla figura dell'operatore sanitario ospedaliero, è stato osservato che: “le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria;
trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono CP_2 ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
- per il lavoro all'interno CP_2 delle strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. 17635/2019 che richiama Cass. 11 febbraio 2019, n. 3901; Cass. 24 maggio 2018, n. 12935; Cass. 22 novembre 2017, n. 27799). Deve ritenersi, dunque, che, in ambito sanitario, data la peculiare natura dell'attività posta a presidio del diritto alla salute, la distinzione tra “eterodirezione implicita” ed
“esplicita” si assottiglia, poiché l'obbligo di indossare la divisa, e quindi la necessità di fruire di un tempo ulteriore all'inizio ed alla fine dello svolgimento dell'attività lavorativa, derivi da superiori esigenze di tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica, tanto da ritenersi comunque implicitamente autorizzata/imposta dal datore di lavoro. Sotto tale profilo, ha osservato la Corte di Cassazione: “in materia di orario di lavoro nell'ambito dell'attività infermieristica, nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. Cass. Civ. sez. lav., 11/02/2019, n. 3901). Tali decisioni sono in perfetta coerenza con l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE, secondo cui: “il fattore determinante che qualifica l'orario di lavoro è stato in genere ritenuto dalla Corte UE il fatto che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno” (sentenza Dellas e a., C-14/04, p. 48, nonché ordinanze Vorel, C-437105, p. 28, e Grigore, C258/10, p. 63). Non può, pertanto, essere revocato in dubbio che il tempo che il lavoratore impiega per indossare e svestire gli indumenti di lavoro debba essere retribuito e il fondamento di tale diritto si rinviene nella legge e, ove presente, nella contrattazione collettiva di categoria che può fornire prescrizioni maggiormente dettagliate sulla questione. Nel settore sanitario e con particolare riguardo alla figura dell'infermiere professionale, i menzionati principi si atteggiano in maniera peculiare: l'atto di direzione datoriale in ragione del quale si legittima la retribuzione del tempo ulteriore impiegato dal lavoratore, è da ritenersi implicito o, comunque, coincidente con le superiori esigenze di tutela della salute e della incolumità pubblica, sia con riguardo all'assistenza dei degenti, sia con riguardo alla salute dell'operatore sanitario anche a prescindere da eventuali disposizioni della contrattazione collettiva: “Le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell'orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all'incolumità del 14
personale addetto, sicché - anche nel silenzio della contrattazione collettiva - il tempo impiegato per tali operazioni dà diritto a retribuzione” (Cassazione civile sez. lav., 08/07/2024, n.18612). Deve, pertanto, addivenirsi alla conclusione che l'attività di vestizione/svestizione e, quindi la necessità di fruire di un precipuo tempo all'inizio ed alla fine dello svolgimento dell'attività lavorativa, derivi da superiori esigenze di tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica, tanto da ritenersi comunque implicitamente autorizzata/imposta dal datore di lavoro, ed il tempo all'uopo necessario rientra nell'orario di lavoro, da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno e ciò sia avvenuto per disposizione datoriale.
Parte 8.2. Il motivo con cui l ha impugnato la sentenza, lamentando che non vi era prova dei giorni di effettiva presenza, per il periodo dedotto;
non vi era prova dell'esubero del debito orario;
non era stata fornita la prova che l'azienda avesse imposto di anticipare l'orario di entrata e posticipare l'orario di uscita proprio per la vestizione e svestizione della divisa, è fondato, poiché il tema controverso non è costituito dalla astratta remunerabilità del tempo destinato alle vestizione/svestizione, bensì all'effettiva sussistenza, nel caso concreto, degli elementi costitutivi della domanda e sussiste sul punto un'iniziale carenza di allegazione e di prova. A nulla rileva la previsione contenuta nel citato CCNL di categoria (art. 27) e nel Regolamento Aziendale: non è infatti in discussione l'astratta spettanza del diritto in capo all'appellante, bensì l'effettivo accertamento della ricorrenza dei presupposti per la remunerazione aggiuntiva. Non solo non è stato dedotto e provato che il tempo per lo svolgimento delle attività propedeutiche e successive alla prestazione lavorativa fosse stato speso al di fuori del monte ore lavorato - giacché in caso contrario l'attività sarebbe già remunerata – ma non è stato neanche allegato che ciò fosse avvenuto per espressa disposizione datoriale. Quanto agli oneri di allegazione e prova gravanti sulla parte richiedente, già questa Corte (Corte d'Appello di Reggio Calabria, sent. n. 192/2024) ha affermato che è “onere del ricorrente, al fine di dimostrare il diritto che egli reclamava a differenze che traevano titolo dal superamento dell'orario in turno, in primo luogo allegare l'avvenuto sforamento dall'orario del turno con l'indicazione analitica delle giornate in cui tale condizione si era verificata e ulteriormente (specificando se ciò fosse avvenuto solo in entrata o solo in uscita
o in entrambe le situazioni senza che, naturalmente, vi fosse stato un corrispettivo in busta paga, ciò al fine di consentire al giudice la verifica se le eccedenze orarie ) ma soprattutto spiegare perché ciò fosse avvenuto nonostante il regolamento aziendale disponesse diversamente. Infatti, anche ove la parte avesse inteso affermare che l'eccedenza oraria fosse avvenuta in modo indipendente dall'orario rilevato dall'azienda e posto a base per l'elaborazione delle buste paga, ciò avrebbe dovuto essere chiarito e dedotto espressamente, oltre che dimostrato. Ciò avrebbe comportato la necessità dell'ulteriore chiarimento se i tempi della vestizione/svestizione divergevano dalla precisa regolamentazione prevista dal regolamento, che prescriveva che la rilevazione delle presenze in entrata ed in uscita li comprendesse sempre, ed in caso fosse stato così chiarire per quali motivi ciò avveniva. Infatti, tale affermazione avrebbe dovuto essere coordinata con il principio per cui l'onere di allegare, in primis, e poi dimostrare il presupposto del diritto vantato ex art.2697 cc incombe sul lavoratore che dovrà allegare non solo che la vestizione avveniva prima di iniziare il turno di lavoro e la svestizione dopo il c.d. cambio turno (quindi dopo la fine turno), ma anche il " fatto per cui questa modalità fosse frutto di un'eterodirezione del datore di lavoro instauratasi almeno in via di prassi."( v. in tal senso da ultimo Cass. 34550/2023). 15
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale ovvero imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro. Viceversa, non solo nel ricorso è mancata l'illustrazione dell'effettiva regolamentazione oraria delle operazioni di vestizione e svestizione, ma non è stato neppure dedotto e dimostrato che un eventuale sforamento fosse in qualche modo riconducibile all'organizzazione datoriale e non a una scelta elettiva del lavoratore”. I principi affermati nella sentenza emessa da questa Corte vanno applicati alla presente fattispecie, anche perché confermati dall'insegnamento della Suprema Corte, Cass. civ. sez. lav., 18/02/2025, n. 4249, che, in motivazione, ha evidenziato: “… per costante giurisprudenza, in caso di richiesta di pagamento della c.d. indennità di divisa, occorre stabilire se esistesse l'obbligo - nascente da disposizione del datore di lavoro
- di indossare gli indumenti di lavoro fin dall'orario di inizio del turno, oppure, fosse consentito ai singoli di indossarli in un momento successivo all'inizio della prestazione (Cass., SU, n. 11828 del 2013, pagina 7 della motivazione, non massimata). È stato ritenuto, infatti, che l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 7396 del 13 aprile 2015).
8.3. Parte ricorrente si è limitata ad affermare l'esistenza dell'obbligo di indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima e dopo del turno di lavoro senza precisare - a fronte di esplicita contestazione da parte dell'Aps - la fonte di tale dovere e senza allegare alcun indice sintomatico (possibilità di contestazioni disciplinari, minaccia di sanzioni o al limite anche semplici reprimende), dal quale poter dedurre che il lavoratore potesse avere il ragionevole convincimento di un divieto da parte del datore di lavore di indossare e dismettere la divisa ripettivamente dopo l'inizio del turno e prima della fine dello stesso o, per esser più precisi, dopo e prima di aver firmato i fogli presenza o timbrato il badge. Tale principio di diritto è quello già applicato da questa Corte nel citato precedente, sent. n. 192/2024, laddove, lo si è riportato, è stato ritenuto che grava sul lavoratore l'onere di allegare a provare “anche il fatto per cui questa modalità fosse frutto di un'eterodirezione del datore di lavoro instauratasi almeno in via di prassi.""( v. in tal senso da ultimo Cass. 34550/2023). In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale ovvero imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro”. Né potrebbe argomentarsi che l'avvicendamento del personale nei turni implicasse necessariamente lo sforamento dall'orario - pena la possibile commissione di reati quali l'interruzione di pubblico servizio o l'abbandono di persone incapaci - posto che, e tanto si afferma sempre in via argomentativa, l'avvicendamento sarebbe potuto avvenire ove tali operazioni fossero state consentite nel turno, con un meccanismo che nel complesso consentisse di recuperare in entrata o in uscita le eccedenze o i ritardi, venendo così comunque rispettato l'orario complessivo del dipendente nell'arco dello stesso turno e non essendovi perciò eccedenze remunerabili. 16
In esito alle considerazioni esposte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, vanno rigettate le domande proposte da di corresponsione dell'indennità di vacanza CP_1 contrattuale e dell'indennità divisa. La parziale riforma dell'impugnata sentenza, con esito reciprocamente soccombente determina a disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di primo grado e delle spese di questo grado di giudizio. In applicazione del principio della reciproca soccombenza, le spese della c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado, come già liquidate dal giudice a quo, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, disponendo gli eventuali conguagli in favore della parte che ne abbia anticipato l'importo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 nei confronti di , avverso la sentenza n. 459/2022 emessa dal Tribunale di CP_1 CR, pubblicata il 27/05/2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte da CP_1
di corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale e dell'indennità divisa.
[...]
2. Conferma l'impugnata sentenza nelle restanti statuizioni.
3. Dichiara compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
4. Pone, in via definitiva, le spese di c.t.u, come già liquidate dal Tribunale, a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, disponendo gli eventuali conguagli in favore della parte che ne abbia anticipato l'importo. Così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti