Decreto cautelare 19 agosto 2024
Decreto cautelare 5 settembre 2024
Ordinanza cautelare 13 settembre 2024
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01558/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01050/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Pepe e Claudio Schiavano, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
contro
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39;
per l’annullamento
- del verbale del 07.06.2024 redatto dal Consiglio di classe dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di NO (LE), avente ad oggetto gli “scrutini finali 5 Classi a.s. 2023-2024” , nella parte in cui delibera di “non ammettere a sostenere gli Esami di Stato” l’alunno -OMISSIS-;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, nella parte in cui si presentano immotivati, incoerenti, contraddittori e illegittimi rispetto alla legge e alla necessità di bisogni educativi speciali dello studente e rispetto al Piano educativo concordato;
- del provvedimento del C.d.C. dell’Istituto scolastico resistente del 27.08.2024 adottato in esecuzione del decreto monocratico n. 548 del 19.08.2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2025 il dott. AS LG e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 1050 del 2024 di cui all’epigrafe, notificato in data 16.08.2024 e depositato in data 17.08.2024, la parte ricorrente ha domandato “l’annullamento previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche - del verbale del 07.06.2024 redatto dal Consiglio di classe dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di NO (LE), avente ad oggetto gli “scrutini finali 5 Classi a.s. 2023-2024”, nella parte in cui delibera di “non ammettere a sostenere gli Esami di Stato” l’alunno -OMISSIS-; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, nella parte in cui si presentano immotivati, incoerenti, contraddittori e illegittimi rispetto alla legge e alla necessita di bisogni educativi speciali dello studente e rispetto al Piano educativo concordato”.
2. Con il decreto monocratico n. 548 del 19.08.2024, è stata accolta la misura cautelare presidenziale richiesta e disposto il riesame del giudizio di non ammissione impugnato.
3. In data 27.08.2024, con atto di mero stile, si è costituita l’Amministrazione intimata la quale, in data 02.09.2024, ha depositato una dettagliata relazione con i relativi documenti.
4. In esecuzione del citato decreto monocratico il Consiglio di Classe dell’Amministrazione resistente si è riunito il giorno 27.08.2024 per “ esprimere una nuova valutazione di ammissione all’Esame di Stato 2023/2024 nei confronti dell’alunno -OMISSIS-”, concludendo tuttavia per un analogo giudizio di “ non ammissione agli Esami di Stato all’as 2023/2024” .
5. Con ricorso per motivi aggiunti, notificati e depositati in data 04.09.2025, è stato impugnato l’ulteriore giudizio negativo ed è stata chiesta una nuova misura cautelare monocratica poi respinta con il decreto n. 558 del 05.09.2025.
6. All’esito dell’udienza cautelare del 12.09.2024, con l’ordinanza n. 597 del 13.09.2024, il Collegio ha accolto la misura cautelare richiesta e ha disposto l’ammissione con riserva del ricorrente alla sessione straordinaria degli esami di Stato in corso di svolgimento.
7. Una volta espletata la sessione straordinaria degli esami di Stato, la parte ricorrente è stata dichiarata “non diplomata” con provvedimento del 22.10.2024, non impugnato con nuovi motivi aggiunti.
8. All’udienza pubblica del giorno 17.11.2025, la parte ricorrente ha dichiarato – a verbale – il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e la causa, dopo la discussione, è stata trattenuta in decisione.
9. Ebbene, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente dalla parte ricorrente. Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 120/2023; sentenza n. 7816/2022).
10. Conclusivamente, il ricorso introduttivo – come integrato dai motivi aggiunti – deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
11. La peculiarità della vicenda e l’esito in rito del giudizio giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo – integrato dai motivi aggiunti –, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
NO EL TE, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
AS LG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS LG | NO EL TE |
IL SEGRETARIO