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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/05/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2589/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2589/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PASSARELLI ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO 13 48124
RAVENNA presso il difensore avv. PASSARELLI ENRICO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FINA MARCO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIALE MASINI 4 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. FINA MARCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
proprietario dell'autovettura Subaru Impreza targata DZ846AF, Parte_1
vendutagli in data 09/06/2017 dalla concessionaria di Ravenna al prezzo di € CP_2
8.300,00, ha promosso il presente giudizio al fine di far dichiarare la risoluzione di un contratto d'opera manuale da lui concluso nel mese di ottobre del 2019 con la società
titolare dell'officina autorizzata Subaru sita in Fornace Zarattini (RA), Via CP_1
della Merenda n. 26, per inadempimento di quest'ultima, contratto avente ad oggetto lavori di riparazione del predetto veicolo (sostituzione della frizione e del volano), per i quali era stato concordato dalle parti un corrispettivo di € 1.700,00.
L lamenta che la convenuta si è resa inadempiente rispetto alle obbligazioni Pt_1
contrattuali assunte, non avendo mai eseguito i lavori di cui era stata incaricata, ed avendo inoltre rifiutato ingiustificatamente di restituirgli l'autovettura nelle condizioni in cui le era stata consegnata, dopo avere effettuato lo smontaggio del motore e sottoposto al committente un preventivo di spesa di € 5.627,00 per ulteriori lavori di riparazione, non accettato dall'attore in considerazione del valore del veicolo.
L chiede inoltre la condanna di alla restituzione dell'autovettura de Pt_1 CP_1
qua previo rimontaggio del motore ed installazione di nuovo finestrino posteriore sinistro, o in alternativa al pagamento della somma di € 6.000,00, asseritamente pari al valore del veicolo aggiornato al mese di ottobre del 2019, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore per bollo ed assicurazione pagati e non goduti, e per il mancato utilizzo dell'autovettura nel periodo da novembre del 2019 fino all'effettiva restituzione, per un importo complessivo di € 3.069,82. si è costituita in giudizio, osservando che la mancata restituzione CP_1
dell'autovettura era imputabile unicamente alla pretesa dell'attore di ottenere la riconsegna del veicolo con il motore rimontato, nonostante lo stesso fosse risultato, in seguito agli approfonditi controlli effettuati dai meccanici della società convenuta, non funzionante e da sostituire;
ha pertanto concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree.
2 Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Risulta incontestata la circostanza che l'autovettura Subaru Impreza targata DZ846AF, consegnata dal proprietario a nell'ottobre del 2019 per la Parte_1 CP_1
sostituzione della frizione e del volano, venne sottoposta nei mesi successivi presso l'officina della società convenuta, con il consenso dell'attore, a controlli finalizzati all'individuazione di eventuali problemi meccanici connessi ad anomalie di funzionamento del motore rilevate a seguito di prove su strada della medesima autovettura.
All'esito di tali controlli comunicò all che il veicolo in questione CP_1 Pt_1
presentava gravi problemi al motore, tali da rendere necessaria la sostituzione del monoblocco e di altri elementi del motore stesso, e gli sottopose a tal fine un preventivo di spesa per complessivi € 5.627,00, I.V.A. inclusa (doc. 2 allegato all'atto di citazione).
Detto preventivo venne rifiutato dall'odierno attore, con richiesta di immediata restituzione dell'autoveicolo cosi come consegnato alla convenuta nell'ottobre del 2019, in quanto l'importo di € 5.627,00, sommato a quello del precedente preventivo relativo alla sostituzione della frizione e del volano, era superiore a € 7.000,00, e risultava quindi pressoché pari al valore di mercato dell'autovettura (v. la raccomandata a.r. del
09/04/2020 inviata dall a allegata all'atto di citazione come doc. 3). Pt_1 CP_1
Oggetto della controversia in esame è quindi, sostanzialmente, la fondatezza o meno della pretesa dell'attore di ottenere, senza sostenere alcuna spesa, la restituzione dell'autovettura de qua con il motore rimontato, anziché nello stato in cui si trova attualmente, ossia con il motore smontato.
Tale pretesa appare priva di giustificazione.
Non vi è infatti motivo di dubitare dell'effettiva sussistenza dei gravi problemi meccanici dell'autovettura in questione, segnalati da all al termine CP_1 Pt_1
delle verifiche effettuate dalla convenuta, e tali da rendere il veicolo allo stato inutilizzabile e privo di valore economico: sul punto l'attore non risulta avere mai formulato specifiche contestazioni, avendo rifiutato il preventivo sottopostogli all'esito
3 delle suddette verifiche a causa del costo dei lavori preventivati, tale da renderli pressoché antieconomici, e non perché questi non fossero realmente necessari per l'utilizzabilità del veicolo.
In sostanza, l'accertata rottura del motore, con la conseguente necessità della sua sostituzione, ha praticamente posto l'attore di fronte all'alternativa tra l'esecuzione dei lavori preventivati e la rottamazione dell'autovettura (non essendo certamente ipotizzabile la vendita a terzi, stante il valore economico nullo del veicolo non riparato); ed è evidente che in entrambi i casi il rimontaggio del motore costituirebbe un'operazione del tutto inutile, in quanto non arrecherebbe alcun apprezzabile vantaggio all' (che anzi risulterebbe avvantaggiato dal fatto di avere il motore già smontato, Pt_1
qualora intendesse far eseguire i lavori da altra officina), e si risolverebbe per la convenuta in un aggravio di lavoro non retribuito.
Deve pertanto ritenersi sufficiente, ai fini dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria da parte di la riconsegna dell'autovettura all con il CP_1 Pt_1
motore smontato;
né può pretendersi dalla convenuta la riparazione del finestrino posteriore sinistro, non essendovi alcuna prova che la rottura dello stesso sia avvenuta durante la permanenza del veicolo presso l'officina.
Deve poi rilevarsi che la mancata esecuzione dei lavori oggetto del primo preventivo
(sostituzione della frizione e del volano) non integra alcun inadempimento contrattuale della convenuta, trattandosi, al contrario, di comportamento conforme ai principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.): se quei lavori fossero stati eseguiti, infatti, l'attore sarebbe stato costretto a sostenere una spesa di € 1.700,00, del tutto inutile a causa della presenza dei gravi problemi al motore che rendono il veicolo comunque inutilizzabile.
In conclusione, quindi, la società convenuta non può essere ritenuta in alcun modo inadempiente nei confronti dell'attore, e conseguentemente vanno rigettate tutte le domande proposte da quest'ultimo, salvo naturalmente l'obbligo di di CP_1
restituire all l'autovettura Subaru Impreza targata DZ846AF nello stato in cui si Pt_1
4 trova.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge le domande attoree;
2) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, Parte_1 CP_1
che liquida in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 24/05/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2589/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PASSARELLI ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO 13 48124
RAVENNA presso il difensore avv. PASSARELLI ENRICO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FINA MARCO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIALE MASINI 4 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. FINA MARCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
proprietario dell'autovettura Subaru Impreza targata DZ846AF, Parte_1
vendutagli in data 09/06/2017 dalla concessionaria di Ravenna al prezzo di € CP_2
8.300,00, ha promosso il presente giudizio al fine di far dichiarare la risoluzione di un contratto d'opera manuale da lui concluso nel mese di ottobre del 2019 con la società
titolare dell'officina autorizzata Subaru sita in Fornace Zarattini (RA), Via CP_1
della Merenda n. 26, per inadempimento di quest'ultima, contratto avente ad oggetto lavori di riparazione del predetto veicolo (sostituzione della frizione e del volano), per i quali era stato concordato dalle parti un corrispettivo di € 1.700,00.
L lamenta che la convenuta si è resa inadempiente rispetto alle obbligazioni Pt_1
contrattuali assunte, non avendo mai eseguito i lavori di cui era stata incaricata, ed avendo inoltre rifiutato ingiustificatamente di restituirgli l'autovettura nelle condizioni in cui le era stata consegnata, dopo avere effettuato lo smontaggio del motore e sottoposto al committente un preventivo di spesa di € 5.627,00 per ulteriori lavori di riparazione, non accettato dall'attore in considerazione del valore del veicolo.
L chiede inoltre la condanna di alla restituzione dell'autovettura de Pt_1 CP_1
qua previo rimontaggio del motore ed installazione di nuovo finestrino posteriore sinistro, o in alternativa al pagamento della somma di € 6.000,00, asseritamente pari al valore del veicolo aggiornato al mese di ottobre del 2019, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore per bollo ed assicurazione pagati e non goduti, e per il mancato utilizzo dell'autovettura nel periodo da novembre del 2019 fino all'effettiva restituzione, per un importo complessivo di € 3.069,82. si è costituita in giudizio, osservando che la mancata restituzione CP_1
dell'autovettura era imputabile unicamente alla pretesa dell'attore di ottenere la riconsegna del veicolo con il motore rimontato, nonostante lo stesso fosse risultato, in seguito agli approfonditi controlli effettuati dai meccanici della società convenuta, non funzionante e da sostituire;
ha pertanto concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree.
2 Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Risulta incontestata la circostanza che l'autovettura Subaru Impreza targata DZ846AF, consegnata dal proprietario a nell'ottobre del 2019 per la Parte_1 CP_1
sostituzione della frizione e del volano, venne sottoposta nei mesi successivi presso l'officina della società convenuta, con il consenso dell'attore, a controlli finalizzati all'individuazione di eventuali problemi meccanici connessi ad anomalie di funzionamento del motore rilevate a seguito di prove su strada della medesima autovettura.
All'esito di tali controlli comunicò all che il veicolo in questione CP_1 Pt_1
presentava gravi problemi al motore, tali da rendere necessaria la sostituzione del monoblocco e di altri elementi del motore stesso, e gli sottopose a tal fine un preventivo di spesa per complessivi € 5.627,00, I.V.A. inclusa (doc. 2 allegato all'atto di citazione).
Detto preventivo venne rifiutato dall'odierno attore, con richiesta di immediata restituzione dell'autoveicolo cosi come consegnato alla convenuta nell'ottobre del 2019, in quanto l'importo di € 5.627,00, sommato a quello del precedente preventivo relativo alla sostituzione della frizione e del volano, era superiore a € 7.000,00, e risultava quindi pressoché pari al valore di mercato dell'autovettura (v. la raccomandata a.r. del
09/04/2020 inviata dall a allegata all'atto di citazione come doc. 3). Pt_1 CP_1
Oggetto della controversia in esame è quindi, sostanzialmente, la fondatezza o meno della pretesa dell'attore di ottenere, senza sostenere alcuna spesa, la restituzione dell'autovettura de qua con il motore rimontato, anziché nello stato in cui si trova attualmente, ossia con il motore smontato.
Tale pretesa appare priva di giustificazione.
Non vi è infatti motivo di dubitare dell'effettiva sussistenza dei gravi problemi meccanici dell'autovettura in questione, segnalati da all al termine CP_1 Pt_1
delle verifiche effettuate dalla convenuta, e tali da rendere il veicolo allo stato inutilizzabile e privo di valore economico: sul punto l'attore non risulta avere mai formulato specifiche contestazioni, avendo rifiutato il preventivo sottopostogli all'esito
3 delle suddette verifiche a causa del costo dei lavori preventivati, tale da renderli pressoché antieconomici, e non perché questi non fossero realmente necessari per l'utilizzabilità del veicolo.
In sostanza, l'accertata rottura del motore, con la conseguente necessità della sua sostituzione, ha praticamente posto l'attore di fronte all'alternativa tra l'esecuzione dei lavori preventivati e la rottamazione dell'autovettura (non essendo certamente ipotizzabile la vendita a terzi, stante il valore economico nullo del veicolo non riparato); ed è evidente che in entrambi i casi il rimontaggio del motore costituirebbe un'operazione del tutto inutile, in quanto non arrecherebbe alcun apprezzabile vantaggio all' (che anzi risulterebbe avvantaggiato dal fatto di avere il motore già smontato, Pt_1
qualora intendesse far eseguire i lavori da altra officina), e si risolverebbe per la convenuta in un aggravio di lavoro non retribuito.
Deve pertanto ritenersi sufficiente, ai fini dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria da parte di la riconsegna dell'autovettura all con il CP_1 Pt_1
motore smontato;
né può pretendersi dalla convenuta la riparazione del finestrino posteriore sinistro, non essendovi alcuna prova che la rottura dello stesso sia avvenuta durante la permanenza del veicolo presso l'officina.
Deve poi rilevarsi che la mancata esecuzione dei lavori oggetto del primo preventivo
(sostituzione della frizione e del volano) non integra alcun inadempimento contrattuale della convenuta, trattandosi, al contrario, di comportamento conforme ai principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.): se quei lavori fossero stati eseguiti, infatti, l'attore sarebbe stato costretto a sostenere una spesa di € 1.700,00, del tutto inutile a causa della presenza dei gravi problemi al motore che rendono il veicolo comunque inutilizzabile.
In conclusione, quindi, la società convenuta non può essere ritenuta in alcun modo inadempiente nei confronti dell'attore, e conseguentemente vanno rigettate tutte le domande proposte da quest'ultimo, salvo naturalmente l'obbligo di di CP_1
restituire all l'autovettura Subaru Impreza targata DZ846AF nello stato in cui si Pt_1
4 trova.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge le domande attoree;
2) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, Parte_1 CP_1
che liquida in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 24/05/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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