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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11648 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22338/2022 R.Gen.Aff.Cont.. assegnata in decisione ex art. 281- sexies, co. 3 c.p.c. all'udienza del 09/12/2025.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 C.F._1 alla piazza Amedeo n. 15 presso lo studio dell'avv. Andrea Iannicelli che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
- ATTORE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]alla Traversa Eurialo n. 12, sc. B, pi. 3, int. 10.
- CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni: come da conclusioni rese dall'attore all'udienza del 09/12/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
1. Con atto di citazione l'attore in epigrafe individuato conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, al fine di sentirlo condannare Controparte_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in occasione dell'evento di seguito descritto.
Allo scopo l'attore deduceva che in data 08/09/2021, alle ore 09.15 circa, in via Domenico
Carafa – Napoli, nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni di pubblico ufficiale, precisamente in servizio presso la Polizia Locale di Napoli, era stato aggredito da
[...]
il quale lo aveva colpito al volto. Per effetto dell'aggressione subita l'attore era Per_1
trasportato presso il P.S. del P.O. San AO ove i sanitari gli diagnosticavano “trauma nasale con frattura delle ossa nasali ed emoseno, con ferita lacero contusa ed ematoma alla palpebra inferiore ed edema corneale”.
L'aggressione ad opera dello aveva, inoltre, dato origine al procedimento penale n. r.g. CP_1
24424/2021, conclusosi con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
(patteggiamento) all'imputato di mesi sei di reclusione per i reati di resistenza a Pubblico
Ufficiale previsto dall'art. 337 c.p. e lesioni aggravate (avvinti dal vincolo della continuazione) commesse nei confronti di un pubblico ufficiale in servizio.
pur regolarmente evocato in giudizio non si costituiva e ne veniva Controparte_1 pertanto dichiarata la contumacia.
Preliminarmente si osserva che la domanda di risarcimento è procedibile perché l'attore ha esperito la procedura obbligatoria di negoziazione assistita.
2. Passando al merito della controversia la domanda di risarcimento danni deve essere inquadrata ai sensi dell'art. 2043 c.c. per effetto del quale “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. 2 Secondo costante, nonché unanime, orientamento giurisprudenziale è demandato all'attore di provare sia dell'entità del danno nel suo esatto ammontare che del nesso causale che correla la condotta dell'agente all'evento lesivo. È richiesto, poi, che venga offerta esaustiva prova circa l'elemento soggettivo, e quindi che venga offerta la prova del dolo o della colpa.
Per tali ragioni, secondo una corretta applicazione dei principi concernenti l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., chi propone domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un evento, dei quali afferma responsabile il convenuto ex art. 2043, deve dare prova del fatto, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento e che nel caso di mancato assolvimento da parte del danneggiato del relativo onere probatorio la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 15808/2005; Cass. Civ.
11946/2013).
Ebbene, nel caso che ci occupa l'attore ha dimostrato quanto dedotto con l'atto di citazione in ordine alle modalità concrete dell'evento ed al nesso di causalità tra il danno patito e l'evento.
Si osserva infatti che la dinamica descritta dall'attore è confermata dai testimoni
[...]
e entrambi escussi all'udienza del 28/05/2024. Testimone_1 Testimone_2
Gli stessi hanno in sostanza riferito che l'attore, mentre era in servizio, veniva aggredito da
, il quale colpiva l'attore con una testata (cfr. testimonianze: “ero in Controparte_1 servizio assieme al Maresciallo e al Maresciallo Vespe. Siamo stati inviati dal Capitano Tes_2 Per_2 in via Diomede all'altezza del civico 26, in quanto doveva essere effettuati dei lavori di urgenza da parte della ditta C'era quindi la necessità di spostare i veicoli. Abbiamo cercato di contattare CP_2
i proprietari dei veicoli per farli spostate. Il tritolare di questa autofficina, , aveva Controparte_1 della auto parcheggiate lungo via Diomede Carafa per motivi di lavoro, erano auto da ripararsi. Ha iniziato a lamentarsi malamente di questi spostamenti anche se sismo stati particolarmente gentili.
Ha spostato alcuni veicoli ma uno lo ha messo sulle strisce dicendo che non se ne fregava nulla. Noi
CP_ abbiamo continuato nelle nostre operazioni. Il maresciallo vespe ha chiesto a di spostare il veicolo
CP_ posto sulle strisce pedona e a questo punto gli ha dato una testata”; “Al momento
CP_ dell'aggressione io ero a pochi metri dall'aggressione. per parlare con è entrato Parte_1 nell'autofficina poi ho visto che usciva dall'officina insanguinato. La mia collega era ancora più
CP_ lontana. mi ha chiamato dicendomi che gli aveva dato una testata. Io e la collega abbiamo Pt_1
3 CP_ arrestato lo e abbiamo prestato il primo soccorso al Maresciallo vespe. La mia collega ha accompagnato in ospedale ). Pt_1
Non si hanno ragioni di dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, i quali benché legati da un rapporto di colleganza con l'attore, sono testimoni qualificati in quanto pubblici ufficiali e sono apparsi genuini avendo raccontato una dinamica coerente con la denuncia che ha originato il procedimento penale e con la natura e l'entità delle lesioni riscontrate dal CTU nominato nel corso del giudizio.
Ulteriore elemento di prova del fatto storico ed della sua imputabilità al convenuto a titolo di dolo si ricava dalla sentenza di patteggiamento depositata in data 09/09/2021 e divenuta definitiva che pur non potendo essere assimilata ad una pronuncia di condanna contiene una imprescindibile valutazione della non ricorrenza di elementi che potevano determinarne il proscioglimento ex art. 129 c.p.c.
Si legge nella pronuncia di patteggiamento che gli elementi costitutivi di entrambi i reati contestati sono stati agevolmente ricavati dalla relazione orale dell'operante che ha proceduto all'arresto, dal verbale di arresto e dall'annotazione di PG. ( “atteso che la condotta posta in essere dall'imputato – concretizzatasi nell'azione violenta e nelle testate inferte dallo stesso all'agente operante che stava ponendo in essere un atto del suo ufficio unitamente ai colleghi – integra la condotta di violenza prevista dall'art. 337 c.p.” .
È altresì provato che l'attore il giorno dell'evento si recava presso il P.S. dell'Ospedale San
AO (cfr. verbale pronto soccorso – allegazione attore) ove i sanitari gli diagnosticavano
“trauma nasale con frattura delle ossa nasali ed emoseno, con FLC del dorso del nato. Trauma oculare sn. Con FLC ed ematoma palpebra inf. e edema corneale”. Parte attrice, inoltre, già al pronto soccorso, aveva riferito di aver subito un'“aggressione fisica e verbale durante l'orario di lavoro”.
Con riferimento, infine, al nesso di causalità tra l'evento e il danno, il CTU ha espressamente riferito che “Le lesioni sono compatibili con la descrizione dell'incidente fornita dal periziando, pertanto, Il nesso causale tra la dinamica dell'incidente e le lesioni riportate dall'attore è attendibile”.
Ne consegue il diritto dell'attore ad essere risarcito del danno alla persona subito per il quale questo giudicante, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, fa proprie le 4 risultanze della relazione peritale depositata dal CTU dott. , esente da Persona_3
errori e vizi logici.
In particolare, si evidenzia che la CTU è stata eseguita nel pieno rispetto delle norme processuali e dei quesiti formulati dal Giudice, mediante la puntuale analisi della documentazione medica agli atti.
Le lesioni subite dall'attore sono state descritte dal CTU come “frattura delle ossa nasali, FLC del dorso naso e trauma occhio sin. con FLC della palpebra inferiore con edema corneale, emoseno.”
Il danno riscontrato è derivante dalla frattura delle ossa nasali con conseguente deformità
(gibbo), problematiche respiratorie e pregiudizio estetico collegato alle cicatrici al volto.
“Il sottoscritto CTU ritiene che il trauma abbia comunque determinato una deformità acquisita della piramide nasale con ipoventilazione soprattutto alla narice di sinistra con ipertrofia dei turbinati. Da quanto finora esposto, tenuto conto della anamnesi, della visita e del riscontro funzionale obiettivo si può concludere che il periziando presenta postumi invalidanti conseguenti all'incidente che menomano il suo stato di salute e di benessere psico-fisico nella misura del
6% di invalidità permanente inteso come danno biologico Tale danno, derivante dalla frattura delle ossa nasali con conseguente deformità (gibbo) e problematiche respiratorie, nonché dal danno estetico per le cicatrici al volto,
In base alle lesioni accertate, quindi, l'ausiliario ha valutato che dalle stesse è residuato un danno biologico permanente del 6%, una ITT di gg. 1, una ITP al 75% di giorni 30 e una ITP al 50% di giorni 28.
In sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno alla salute subito dall'attore può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Ciò posto, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del Tribunale di Milano nell'attuale versione (2024), i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011; conforme Cass. civ., sent. n. 28290 del 22.12.2011; Cass. civ., sent. n. 20895 del 15.10.2015; Cass. civ., sent. n.
9950 del 20.04.2017, secondo cui “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di
5 criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”).
In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento dell'incidente (51 anni) devono essere riconosciuti i seguenti importi: euro
8.621,00 per l'invalidità permanente nella misura del 6%; euro 115,00 per il giorno di ITT;
euro 2.587,50 per i 30 giorni di ITT al 75%; euro 1.610,00 per i 28 giorni di ITP al 50%.
L'entità del risarcimento deve tenere conto anche dell'eventuale pregiudizio morale subito in conseguenza del sinistro (Cass. civ., sent. n. 11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” - ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunato, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale, quale autonoma voce di danno (Cass. civ., SS. UU. sent. n. 26972/2018). Il danneggiato, tuttavia, per vedersi riconosciuto tale tipo di danno, ha l'onere di allegare, nei termini di rito, tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
La prova può essere fornita anche tramite presunzioni che ben possono assurgere ad unica fonte di convincimento del giudice anche secondo un criterio di regolarità logica fondato sull' “id quod plerumque accidit" cioè sulle massime di esperienza (con presunzione semplice, iuris tantum, dunque suscettibile di smentita mediante prova contraria).
Anche in ipotesi di lesioni micropermanenti è possibile accertare la ricorrenza di un pregiudizio morale che si accompagna a quello fisico sempre che sia adeguatamente allegato e dimostrato (Cass. Civ. ord. n. 13383/2025; Cass. Civ. ord. 5547/2024).
Nel caso di specie, avuto riguardo alle concrete modalità dell'illecito, il danno non patrimoniale deve essere comprensivo anche della componente cd. morale, intesa come sofferenza interiore e turbamento psichico conseguenti alle lesioni riportate.
Infatti, le lesioni hanno interessato il volto dell'attore, con frattura delle ossa nasali, esiti cicatriziali permanenti in una zona naturalmente esposta incidendo non solo sul profilo strettamente estetico, ma anche sulla percezione di sé e sull'immagine personale e 6 generando un comprensibile sentimento di vergogna e imbarazzo (cfr. CTU: “il trauma abbia comunque determinato una deformità acquisita della piramide nasale con ipoventilazione soprattutto alla narice di sinistra con ipertrofia dei turbinati […]Tale danno, derivante dalla frattura delle ossa nasali con conseguente deformità (gibbo) e problematiche respiratorie, nonché dal danno estetico per le cicatrici al volto”).
A ciò si aggiunge che l'aggressione è stata perpetrata con modalità particolarmente violente
(testata al volto), in luogo pubblico e alla presenza di terzi, cogliendo l'attore di sorpresa mentre era intento a espletare le sue funzioni di pubblico ufficiale così da incidere non solo sulla sfera personale del danneggiato ma anche sul suo onore e sulla dignità professionale, generando un comprensibile sentimento di paura e di umiliazione.
Tali elementi giustificano un incremento del danno non patrimoniale in termini di sofferenza soggettiva (cd. danno morale) nella misura massima prevista dalle predette
Tabelle di Milano.
Per quanto attiene invece alla personalizzazione del danno biologico non sono stati allegati elementi eccezionali del vissuto che rendano opportuno “personalizzare” il risarcimento del danno non patrimoniale così liquidato. Secondo i giudici di legittimità, infatti, “le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore -ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle
Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Cass. Civ., Sez. Un., sent. n.
26972 del 11 novembre 2008-, senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Cass. Civ., ord. n. 7513 del 27.03.2018).
In altri termini, ove, come nel caso di specie, non sia stato soddisfatto il relativo onere probatorio, non si ritiene opportuno liquidare somme aggiuntive rispetto a quelle individuate in via generale ed astratta con il criterio tabellare, in quanto è impossibile affermare che le conseguenze del sinistro nel vissuto del danneggiato differiscano sensibilmente rispetto ad altre persone della sua età e delle sue abitudini di vita.
In definitiva, il complessivo danno non patrimoniale – considerando l'incremento del danno biologico a titolo di danno morale – spettante all'attore è, quindi, pari ad euro 15.088,50 (di
7 cui euro 10.766,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente ed euro
4.312,50 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità temporanea).
Con riferimento, poi, al dedotto danno patrimoniale da danneggiamento degli occhiali da vista dell'attore, la relativa domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Occorre evidenziare che la parte che abbia richiesto in giudizio il risarcimento dei danni patrimoniali ha l'onere di provare l'esistenza del danno e, solo dopo aver fornito tale prova, può ottenere dal giudice la liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. (cfr. Cass. civ., sent. n. 22061 del 02.09.2008; Cass. civ., sent. n. 3794 del 15.02.2008 secondo cui “l'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione”).
È onere della parte, quindi, sia quello di provare il danno che di fornire idonei criteri di liquidazione dello stesso, senza che la liquidazione del giudice possa in alcun modo sopperire alle carenze di allegazione e prova sul punto che gravano sulla parte istante.
Ebbene, a fronte della mera generica allegazione in citazione (cfr. citazione: “nella medesima aggressione, il ricorrente ha subito, anche il danneggiamento dei suoi occhiali in misura irreparabile”) reiterata poi nelle conclusioni, parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione (quale fattura, scontrino o preventivo) idonea a comprovare l'effettivo costo di sostituzione o riparazione del bene, né risultano agli atti elementi oggettivi descrittivi della tipologia e del valore del bene danneggiato. La deposizione del teste che si limita a riferire Tes_2 dell'avvenuta rottura degli occhiali nel corso dell'aggressione, prova il fatto materiale del danneggiamento ma non consente di accertare l'ammontare del pregiudizio economico patito.
Concludendo, in mancanza di tale prova, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale deve essere rigettata per difetto di prova sul quantum, ai sensi dell'art. 2697
c.c.
8 In conclusione, pertanto, il complessivo importo risarcitorio riconosciuto all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ammonta a complessivi euro 15.088,50.
A tale importo va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte
(sent. n. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
In definitiva, pertanto, va condannato al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, delle somme e interessi Parte_1 così come sopra individuate.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo a carico di parte convenute ed in favore di parte attrice;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. tenuto conto dei valori medi e secondo lo scaglione di riferimento (fino a euro 26.000,00).
Nella liquidazione delle spese si deve altresì tenere conto delle “spese di consulenza di parte, come da notula che si produce e deposita”.
Di recente la Corte di Cassazione sentenza n. 26724/2024 ha ulteriormente chiarito la portata della pronuncia a SSUU n. 16990/2017 in punto di rimborso delle spese di CTP riaffermando che “la citata sentenza delle Sezioni Unite, al paragrafo 52., si è così espressa: alle spese per l'assistenza in giudizio da parte di un esperto è tralatizio, invece, il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (Cass. n.
1626 del 1965; conf. n. 625 del 1972). Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che
9 le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n.
6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)>>.
Tanto osservato, l'importo di euro 400,00 richiesto appare sproporzionato rispetto all'attività svolta – limitata all'assistenza alle operazioni peritali senza redazione autonoma di elaborato – e incongruo rispetto al compenso liquidato al CTU per le attività peritali e la redazione della relazione tecnica. Pertanto, in via equitativa, le spese di CTP devono essere ridotte ad euro. 250,00.
Le spese di CTU così come liquidate in corso di causa vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in Controparte_1
favore di , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, Parte_2 della complessiva somma di euro 15.088,50 oltre interessi come in motivazione;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite vengono liquidate in euro 515,00 (di cui 250,00 per le spese di CTP) per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. all'avv.to Iannicelli
Andrea dichiaratosi anticipatario;
3) pone le spese di CTU così come liquidate in corso di causa definitivamente a carico della parte convenuta.
Napoli, 10/12/2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Conforti
10 11
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22338/2022 R.Gen.Aff.Cont.. assegnata in decisione ex art. 281- sexies, co. 3 c.p.c. all'udienza del 09/12/2025.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 C.F._1 alla piazza Amedeo n. 15 presso lo studio dell'avv. Andrea Iannicelli che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
- ATTORE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]alla Traversa Eurialo n. 12, sc. B, pi. 3, int. 10.
- CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni: come da conclusioni rese dall'attore all'udienza del 09/12/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
1. Con atto di citazione l'attore in epigrafe individuato conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, al fine di sentirlo condannare Controparte_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in occasione dell'evento di seguito descritto.
Allo scopo l'attore deduceva che in data 08/09/2021, alle ore 09.15 circa, in via Domenico
Carafa – Napoli, nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni di pubblico ufficiale, precisamente in servizio presso la Polizia Locale di Napoli, era stato aggredito da
[...]
il quale lo aveva colpito al volto. Per effetto dell'aggressione subita l'attore era Per_1
trasportato presso il P.S. del P.O. San AO ove i sanitari gli diagnosticavano “trauma nasale con frattura delle ossa nasali ed emoseno, con ferita lacero contusa ed ematoma alla palpebra inferiore ed edema corneale”.
L'aggressione ad opera dello aveva, inoltre, dato origine al procedimento penale n. r.g. CP_1
24424/2021, conclusosi con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
(patteggiamento) all'imputato di mesi sei di reclusione per i reati di resistenza a Pubblico
Ufficiale previsto dall'art. 337 c.p. e lesioni aggravate (avvinti dal vincolo della continuazione) commesse nei confronti di un pubblico ufficiale in servizio.
pur regolarmente evocato in giudizio non si costituiva e ne veniva Controparte_1 pertanto dichiarata la contumacia.
Preliminarmente si osserva che la domanda di risarcimento è procedibile perché l'attore ha esperito la procedura obbligatoria di negoziazione assistita.
2. Passando al merito della controversia la domanda di risarcimento danni deve essere inquadrata ai sensi dell'art. 2043 c.c. per effetto del quale “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. 2 Secondo costante, nonché unanime, orientamento giurisprudenziale è demandato all'attore di provare sia dell'entità del danno nel suo esatto ammontare che del nesso causale che correla la condotta dell'agente all'evento lesivo. È richiesto, poi, che venga offerta esaustiva prova circa l'elemento soggettivo, e quindi che venga offerta la prova del dolo o della colpa.
Per tali ragioni, secondo una corretta applicazione dei principi concernenti l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., chi propone domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un evento, dei quali afferma responsabile il convenuto ex art. 2043, deve dare prova del fatto, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento e che nel caso di mancato assolvimento da parte del danneggiato del relativo onere probatorio la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 15808/2005; Cass. Civ.
11946/2013).
Ebbene, nel caso che ci occupa l'attore ha dimostrato quanto dedotto con l'atto di citazione in ordine alle modalità concrete dell'evento ed al nesso di causalità tra il danno patito e l'evento.
Si osserva infatti che la dinamica descritta dall'attore è confermata dai testimoni
[...]
e entrambi escussi all'udienza del 28/05/2024. Testimone_1 Testimone_2
Gli stessi hanno in sostanza riferito che l'attore, mentre era in servizio, veniva aggredito da
, il quale colpiva l'attore con una testata (cfr. testimonianze: “ero in Controparte_1 servizio assieme al Maresciallo e al Maresciallo Vespe. Siamo stati inviati dal Capitano Tes_2 Per_2 in via Diomede all'altezza del civico 26, in quanto doveva essere effettuati dei lavori di urgenza da parte della ditta C'era quindi la necessità di spostare i veicoli. Abbiamo cercato di contattare CP_2
i proprietari dei veicoli per farli spostate. Il tritolare di questa autofficina, , aveva Controparte_1 della auto parcheggiate lungo via Diomede Carafa per motivi di lavoro, erano auto da ripararsi. Ha iniziato a lamentarsi malamente di questi spostamenti anche se sismo stati particolarmente gentili.
Ha spostato alcuni veicoli ma uno lo ha messo sulle strisce dicendo che non se ne fregava nulla. Noi
CP_ abbiamo continuato nelle nostre operazioni. Il maresciallo vespe ha chiesto a di spostare il veicolo
CP_ posto sulle strisce pedona e a questo punto gli ha dato una testata”; “Al momento
CP_ dell'aggressione io ero a pochi metri dall'aggressione. per parlare con è entrato Parte_1 nell'autofficina poi ho visto che usciva dall'officina insanguinato. La mia collega era ancora più
CP_ lontana. mi ha chiamato dicendomi che gli aveva dato una testata. Io e la collega abbiamo Pt_1
3 CP_ arrestato lo e abbiamo prestato il primo soccorso al Maresciallo vespe. La mia collega ha accompagnato in ospedale ). Pt_1
Non si hanno ragioni di dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, i quali benché legati da un rapporto di colleganza con l'attore, sono testimoni qualificati in quanto pubblici ufficiali e sono apparsi genuini avendo raccontato una dinamica coerente con la denuncia che ha originato il procedimento penale e con la natura e l'entità delle lesioni riscontrate dal CTU nominato nel corso del giudizio.
Ulteriore elemento di prova del fatto storico ed della sua imputabilità al convenuto a titolo di dolo si ricava dalla sentenza di patteggiamento depositata in data 09/09/2021 e divenuta definitiva che pur non potendo essere assimilata ad una pronuncia di condanna contiene una imprescindibile valutazione della non ricorrenza di elementi che potevano determinarne il proscioglimento ex art. 129 c.p.c.
Si legge nella pronuncia di patteggiamento che gli elementi costitutivi di entrambi i reati contestati sono stati agevolmente ricavati dalla relazione orale dell'operante che ha proceduto all'arresto, dal verbale di arresto e dall'annotazione di PG. ( “atteso che la condotta posta in essere dall'imputato – concretizzatasi nell'azione violenta e nelle testate inferte dallo stesso all'agente operante che stava ponendo in essere un atto del suo ufficio unitamente ai colleghi – integra la condotta di violenza prevista dall'art. 337 c.p.” .
È altresì provato che l'attore il giorno dell'evento si recava presso il P.S. dell'Ospedale San
AO (cfr. verbale pronto soccorso – allegazione attore) ove i sanitari gli diagnosticavano
“trauma nasale con frattura delle ossa nasali ed emoseno, con FLC del dorso del nato. Trauma oculare sn. Con FLC ed ematoma palpebra inf. e edema corneale”. Parte attrice, inoltre, già al pronto soccorso, aveva riferito di aver subito un'“aggressione fisica e verbale durante l'orario di lavoro”.
Con riferimento, infine, al nesso di causalità tra l'evento e il danno, il CTU ha espressamente riferito che “Le lesioni sono compatibili con la descrizione dell'incidente fornita dal periziando, pertanto, Il nesso causale tra la dinamica dell'incidente e le lesioni riportate dall'attore è attendibile”.
Ne consegue il diritto dell'attore ad essere risarcito del danno alla persona subito per il quale questo giudicante, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, fa proprie le 4 risultanze della relazione peritale depositata dal CTU dott. , esente da Persona_3
errori e vizi logici.
In particolare, si evidenzia che la CTU è stata eseguita nel pieno rispetto delle norme processuali e dei quesiti formulati dal Giudice, mediante la puntuale analisi della documentazione medica agli atti.
Le lesioni subite dall'attore sono state descritte dal CTU come “frattura delle ossa nasali, FLC del dorso naso e trauma occhio sin. con FLC della palpebra inferiore con edema corneale, emoseno.”
Il danno riscontrato è derivante dalla frattura delle ossa nasali con conseguente deformità
(gibbo), problematiche respiratorie e pregiudizio estetico collegato alle cicatrici al volto.
“Il sottoscritto CTU ritiene che il trauma abbia comunque determinato una deformità acquisita della piramide nasale con ipoventilazione soprattutto alla narice di sinistra con ipertrofia dei turbinati. Da quanto finora esposto, tenuto conto della anamnesi, della visita e del riscontro funzionale obiettivo si può concludere che il periziando presenta postumi invalidanti conseguenti all'incidente che menomano il suo stato di salute e di benessere psico-fisico nella misura del
6% di invalidità permanente inteso come danno biologico Tale danno, derivante dalla frattura delle ossa nasali con conseguente deformità (gibbo) e problematiche respiratorie, nonché dal danno estetico per le cicatrici al volto,
In base alle lesioni accertate, quindi, l'ausiliario ha valutato che dalle stesse è residuato un danno biologico permanente del 6%, una ITT di gg. 1, una ITP al 75% di giorni 30 e una ITP al 50% di giorni 28.
In sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno alla salute subito dall'attore può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Ciò posto, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del Tribunale di Milano nell'attuale versione (2024), i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011; conforme Cass. civ., sent. n. 28290 del 22.12.2011; Cass. civ., sent. n. 20895 del 15.10.2015; Cass. civ., sent. n.
9950 del 20.04.2017, secondo cui “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di
5 criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”).
In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento dell'incidente (51 anni) devono essere riconosciuti i seguenti importi: euro
8.621,00 per l'invalidità permanente nella misura del 6%; euro 115,00 per il giorno di ITT;
euro 2.587,50 per i 30 giorni di ITT al 75%; euro 1.610,00 per i 28 giorni di ITP al 50%.
L'entità del risarcimento deve tenere conto anche dell'eventuale pregiudizio morale subito in conseguenza del sinistro (Cass. civ., sent. n. 11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” - ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunato, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale, quale autonoma voce di danno (Cass. civ., SS. UU. sent. n. 26972/2018). Il danneggiato, tuttavia, per vedersi riconosciuto tale tipo di danno, ha l'onere di allegare, nei termini di rito, tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
La prova può essere fornita anche tramite presunzioni che ben possono assurgere ad unica fonte di convincimento del giudice anche secondo un criterio di regolarità logica fondato sull' “id quod plerumque accidit" cioè sulle massime di esperienza (con presunzione semplice, iuris tantum, dunque suscettibile di smentita mediante prova contraria).
Anche in ipotesi di lesioni micropermanenti è possibile accertare la ricorrenza di un pregiudizio morale che si accompagna a quello fisico sempre che sia adeguatamente allegato e dimostrato (Cass. Civ. ord. n. 13383/2025; Cass. Civ. ord. 5547/2024).
Nel caso di specie, avuto riguardo alle concrete modalità dell'illecito, il danno non patrimoniale deve essere comprensivo anche della componente cd. morale, intesa come sofferenza interiore e turbamento psichico conseguenti alle lesioni riportate.
Infatti, le lesioni hanno interessato il volto dell'attore, con frattura delle ossa nasali, esiti cicatriziali permanenti in una zona naturalmente esposta incidendo non solo sul profilo strettamente estetico, ma anche sulla percezione di sé e sull'immagine personale e 6 generando un comprensibile sentimento di vergogna e imbarazzo (cfr. CTU: “il trauma abbia comunque determinato una deformità acquisita della piramide nasale con ipoventilazione soprattutto alla narice di sinistra con ipertrofia dei turbinati […]Tale danno, derivante dalla frattura delle ossa nasali con conseguente deformità (gibbo) e problematiche respiratorie, nonché dal danno estetico per le cicatrici al volto”).
A ciò si aggiunge che l'aggressione è stata perpetrata con modalità particolarmente violente
(testata al volto), in luogo pubblico e alla presenza di terzi, cogliendo l'attore di sorpresa mentre era intento a espletare le sue funzioni di pubblico ufficiale così da incidere non solo sulla sfera personale del danneggiato ma anche sul suo onore e sulla dignità professionale, generando un comprensibile sentimento di paura e di umiliazione.
Tali elementi giustificano un incremento del danno non patrimoniale in termini di sofferenza soggettiva (cd. danno morale) nella misura massima prevista dalle predette
Tabelle di Milano.
Per quanto attiene invece alla personalizzazione del danno biologico non sono stati allegati elementi eccezionali del vissuto che rendano opportuno “personalizzare” il risarcimento del danno non patrimoniale così liquidato. Secondo i giudici di legittimità, infatti, “le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore -ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle
Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Cass. Civ., Sez. Un., sent. n.
26972 del 11 novembre 2008-, senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Cass. Civ., ord. n. 7513 del 27.03.2018).
In altri termini, ove, come nel caso di specie, non sia stato soddisfatto il relativo onere probatorio, non si ritiene opportuno liquidare somme aggiuntive rispetto a quelle individuate in via generale ed astratta con il criterio tabellare, in quanto è impossibile affermare che le conseguenze del sinistro nel vissuto del danneggiato differiscano sensibilmente rispetto ad altre persone della sua età e delle sue abitudini di vita.
In definitiva, il complessivo danno non patrimoniale – considerando l'incremento del danno biologico a titolo di danno morale – spettante all'attore è, quindi, pari ad euro 15.088,50 (di
7 cui euro 10.766,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente ed euro
4.312,50 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità temporanea).
Con riferimento, poi, al dedotto danno patrimoniale da danneggiamento degli occhiali da vista dell'attore, la relativa domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Occorre evidenziare che la parte che abbia richiesto in giudizio il risarcimento dei danni patrimoniali ha l'onere di provare l'esistenza del danno e, solo dopo aver fornito tale prova, può ottenere dal giudice la liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. (cfr. Cass. civ., sent. n. 22061 del 02.09.2008; Cass. civ., sent. n. 3794 del 15.02.2008 secondo cui “l'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione”).
È onere della parte, quindi, sia quello di provare il danno che di fornire idonei criteri di liquidazione dello stesso, senza che la liquidazione del giudice possa in alcun modo sopperire alle carenze di allegazione e prova sul punto che gravano sulla parte istante.
Ebbene, a fronte della mera generica allegazione in citazione (cfr. citazione: “nella medesima aggressione, il ricorrente ha subito, anche il danneggiamento dei suoi occhiali in misura irreparabile”) reiterata poi nelle conclusioni, parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione (quale fattura, scontrino o preventivo) idonea a comprovare l'effettivo costo di sostituzione o riparazione del bene, né risultano agli atti elementi oggettivi descrittivi della tipologia e del valore del bene danneggiato. La deposizione del teste che si limita a riferire Tes_2 dell'avvenuta rottura degli occhiali nel corso dell'aggressione, prova il fatto materiale del danneggiamento ma non consente di accertare l'ammontare del pregiudizio economico patito.
Concludendo, in mancanza di tale prova, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale deve essere rigettata per difetto di prova sul quantum, ai sensi dell'art. 2697
c.c.
8 In conclusione, pertanto, il complessivo importo risarcitorio riconosciuto all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ammonta a complessivi euro 15.088,50.
A tale importo va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte
(sent. n. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
In definitiva, pertanto, va condannato al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, delle somme e interessi Parte_1 così come sopra individuate.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo a carico di parte convenute ed in favore di parte attrice;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. tenuto conto dei valori medi e secondo lo scaglione di riferimento (fino a euro 26.000,00).
Nella liquidazione delle spese si deve altresì tenere conto delle “spese di consulenza di parte, come da notula che si produce e deposita”.
Di recente la Corte di Cassazione sentenza n. 26724/2024 ha ulteriormente chiarito la portata della pronuncia a SSUU n. 16990/2017 in punto di rimborso delle spese di CTP riaffermando che “la citata sentenza delle Sezioni Unite, al paragrafo 52., si è così espressa: alle spese per l'assistenza in giudizio da parte di un esperto è tralatizio, invece, il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (Cass. n.
1626 del 1965; conf. n. 625 del 1972). Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che
9 le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n.
6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)>>.
Tanto osservato, l'importo di euro 400,00 richiesto appare sproporzionato rispetto all'attività svolta – limitata all'assistenza alle operazioni peritali senza redazione autonoma di elaborato – e incongruo rispetto al compenso liquidato al CTU per le attività peritali e la redazione della relazione tecnica. Pertanto, in via equitativa, le spese di CTP devono essere ridotte ad euro. 250,00.
Le spese di CTU così come liquidate in corso di causa vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in Controparte_1
favore di , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, Parte_2 della complessiva somma di euro 15.088,50 oltre interessi come in motivazione;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite vengono liquidate in euro 515,00 (di cui 250,00 per le spese di CTP) per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. all'avv.to Iannicelli
Andrea dichiaratosi anticipatario;
3) pone le spese di CTU così come liquidate in corso di causa definitivamente a carico della parte convenuta.
Napoli, 10/12/2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Conforti
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