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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FRANCESCO, Presidente
IN UD, LA
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 284/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 494/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, signor Ricorrente_1, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Viterbo, prot. n. 55017/2022, notificato in data 18 febbraio 2025, con il quale l'Ufficio accoglieva solo in parte l'istanza di rimborso presentata il 15 luglio 2022 e negava la restituzione della somma di € 14.557,64, ritenendola assoggettata a decadenza biennale ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992.
Il 10 gennaio 2019 l'Agente della Riscossione notificava al contribuente la cartella n. 125 2018
0008581825/000, per complessivi € 117.554,92, riferita alle imposte dirette dell'anno 2015.
A seguito della notifica della cartella, il contribuente presentava immediatamente istanza di rateizzazione, che veniva accolta dall'Agente della Riscossione in data 11 marzo 2019 mediante piano di dilazione in 72 rate mensili. Il contribuente iniziava tempestivamente ad adempiere al piano rateale, versando la prima rata il 21 marzo 2019 e proseguendo nei pagamenti con regolarità.
Parallelamente, il contribuente impugnava la cartella e attivava un tentativo di definizione tramite conciliazione giudiziale. Il 17 maggio 2019 le parti sottoscrivevano l'accordo conciliativo ex art. 48 del D.lgs.
546/1992, con cui la pretesa originaria di € 117.554,92 veniva rideterminata in € 23.189,83 da pagarsi in otto rate trimestrali. Il ricorrente eseguiva regolarmente i versamenti previsti, versando complessivamente
€ 23.363,00, e concludeva il piano di dilazione con il pagamento dell'ultima rata in data 16 marzo 2021.
Nonostante l'accordo conciliativo fosse stato perfezionato e interamente eseguito, l'Ufficio non procedeva allo sgravio totale della cartella già oggetto di precedente rateizzazione, ma unicamente a un parziale aggiornamento. L'Agente della Riscossione, sulla base di tale rideterminazione parziale, continuava pertanto a richiedere le rate del piano originario, che nel frattempo il contribuente stava ancora adempiendo per evitare il blocco dei pagamenti da parte del Comune di Tarquinia ai sensi dell'art. 48-bis DPR 602/1973.
In tale contesto, per evitare ripercussioni economiche sulla propria attività, il contribuente proseguiva i pagamenti del piano AdER sino al saldo definitivo del 31 maggio 2022, con cui versava ulteriori € 10.866,67, realizzando così una duplicazione dei versamenti per la medesima pretesa tributaria.
Nei mesi di marzo–giugno 2022 si sviluppava uno scambio di comunicazioni con il funzionario dell'Agenzia delle Entrate, che confermava che i versamenti effettuati per la conciliazione avrebbero dovuto essere scomputati dalla cartella oggetto di rateizzazione e suggeriva al contribuente di presentare un'apposita istanza di rimborso.
Il contribuente presentava dunque, in data 15 luglio 2022, l'istanza di rimborso degli importi duplicati, per complessivi € 23.363,00.
L'Ufficio rimaneva silente sino all'ottobre 2024, quando, a seguito di ulteriori solleciti, comunicava l'avvio dell'istruttoria. Con il provvedimento del 18 febbraio 2025 accoglieva solo parzialmente la richiesta, riconoscendo € 8.805,36 e negando il rimborso residuo di € 14.557,64, sul presupposto della supposta mancata perfezione della conciliazione e della presunta tardività dell'istanza.
Il ricorrente proponeva quindi il presente ricorso, chiedendo l'annullamento del diniego e il riconoscimento del rimborso integrale delle somme versate in eccedenza.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva ritualmente in giudizio, depositando controdeduzioni nelle quali chiedeva il rigetto dell'impugnazione. In particolare, l'Ufficio sosteneva che: · il rimborso richiesto risultava solo parzialmente concedibile,
· parte dei versamenti era stata eseguita oltre il termine di decadenza di 24 mesi previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/1992,
· la conciliazione sottoscritta nel 2019 non si sarebbe “correttamente perfezionata” in assenza di omologazione giudiziale,
· i pagamenti effettuati dal contribuente nell'ambito della rateizzazione erano da considerarsi “non diretti”
e pertanto soggetti al citato termine biennale, concludendo pertanto per la conferma dell'atto impugnato e la condanna del ricorrente alle spese.
La Corte, letti gli atti, sentite le parti, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti nel corso del giudizio giungevano a un provvedimento di conciliazione.
La Corte, prendendone atto dichiarava estinto il giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FRANCESCO, Presidente
IN UD, LA
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 284/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 494/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, signor Ricorrente_1, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Viterbo, prot. n. 55017/2022, notificato in data 18 febbraio 2025, con il quale l'Ufficio accoglieva solo in parte l'istanza di rimborso presentata il 15 luglio 2022 e negava la restituzione della somma di € 14.557,64, ritenendola assoggettata a decadenza biennale ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992.
Il 10 gennaio 2019 l'Agente della Riscossione notificava al contribuente la cartella n. 125 2018
0008581825/000, per complessivi € 117.554,92, riferita alle imposte dirette dell'anno 2015.
A seguito della notifica della cartella, il contribuente presentava immediatamente istanza di rateizzazione, che veniva accolta dall'Agente della Riscossione in data 11 marzo 2019 mediante piano di dilazione in 72 rate mensili. Il contribuente iniziava tempestivamente ad adempiere al piano rateale, versando la prima rata il 21 marzo 2019 e proseguendo nei pagamenti con regolarità.
Parallelamente, il contribuente impugnava la cartella e attivava un tentativo di definizione tramite conciliazione giudiziale. Il 17 maggio 2019 le parti sottoscrivevano l'accordo conciliativo ex art. 48 del D.lgs.
546/1992, con cui la pretesa originaria di € 117.554,92 veniva rideterminata in € 23.189,83 da pagarsi in otto rate trimestrali. Il ricorrente eseguiva regolarmente i versamenti previsti, versando complessivamente
€ 23.363,00, e concludeva il piano di dilazione con il pagamento dell'ultima rata in data 16 marzo 2021.
Nonostante l'accordo conciliativo fosse stato perfezionato e interamente eseguito, l'Ufficio non procedeva allo sgravio totale della cartella già oggetto di precedente rateizzazione, ma unicamente a un parziale aggiornamento. L'Agente della Riscossione, sulla base di tale rideterminazione parziale, continuava pertanto a richiedere le rate del piano originario, che nel frattempo il contribuente stava ancora adempiendo per evitare il blocco dei pagamenti da parte del Comune di Tarquinia ai sensi dell'art. 48-bis DPR 602/1973.
In tale contesto, per evitare ripercussioni economiche sulla propria attività, il contribuente proseguiva i pagamenti del piano AdER sino al saldo definitivo del 31 maggio 2022, con cui versava ulteriori € 10.866,67, realizzando così una duplicazione dei versamenti per la medesima pretesa tributaria.
Nei mesi di marzo–giugno 2022 si sviluppava uno scambio di comunicazioni con il funzionario dell'Agenzia delle Entrate, che confermava che i versamenti effettuati per la conciliazione avrebbero dovuto essere scomputati dalla cartella oggetto di rateizzazione e suggeriva al contribuente di presentare un'apposita istanza di rimborso.
Il contribuente presentava dunque, in data 15 luglio 2022, l'istanza di rimborso degli importi duplicati, per complessivi € 23.363,00.
L'Ufficio rimaneva silente sino all'ottobre 2024, quando, a seguito di ulteriori solleciti, comunicava l'avvio dell'istruttoria. Con il provvedimento del 18 febbraio 2025 accoglieva solo parzialmente la richiesta, riconoscendo € 8.805,36 e negando il rimborso residuo di € 14.557,64, sul presupposto della supposta mancata perfezione della conciliazione e della presunta tardività dell'istanza.
Il ricorrente proponeva quindi il presente ricorso, chiedendo l'annullamento del diniego e il riconoscimento del rimborso integrale delle somme versate in eccedenza.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva ritualmente in giudizio, depositando controdeduzioni nelle quali chiedeva il rigetto dell'impugnazione. In particolare, l'Ufficio sosteneva che: · il rimborso richiesto risultava solo parzialmente concedibile,
· parte dei versamenti era stata eseguita oltre il termine di decadenza di 24 mesi previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/1992,
· la conciliazione sottoscritta nel 2019 non si sarebbe “correttamente perfezionata” in assenza di omologazione giudiziale,
· i pagamenti effettuati dal contribuente nell'ambito della rateizzazione erano da considerarsi “non diretti”
e pertanto soggetti al citato termine biennale, concludendo pertanto per la conferma dell'atto impugnato e la condanna del ricorrente alle spese.
La Corte, letti gli atti, sentite le parti, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti nel corso del giudizio giungevano a un provvedimento di conciliazione.
La Corte, prendendone atto dichiarava estinto il giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate