Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/06/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4334/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA Parte_1
STARZA,73 82019 SANT'AGATA DE' GOTI, presso lo studio dell'avv.
FROGIERO ANTONIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA FOSCHINI 28 Controparte_1
82100 , rappresentato e difeso dall'avv. BOCCHINI CP_1
FERNANDA giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 13/06/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/10/2024 la parte ricorrente esponeva che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che la valutazione effettuata dal
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Concludeva chiedendo la condanna dell' al riconoscimento del diritto ed CP_1
all'erogazione della prestazione oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione nonché al pagamento delle spese di lite, con distrazione.
Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia, attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di
Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto.
Nel caso in esame parte ricorrente riproduce contestazioni che vengono sottoposte al vaglio del CTU, il quale le ha analiticamente esaminate.
In particolare, il ctu ha chiarito che “dagli atti e dalla valutazione clinica si ritiene il Sig. affetto dalle patologie in diagnosi. Il periziando Parte_1
è invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani e portatore di handicap art.3 comma 3 a decorrere dalla data del
20.12.2023. NB Tale valutazione è fortemente condizionata dal gravissimo deficit visus sofferto dal periziando per il quale lo stesso percepisce dal 16.2.21 il beneficio di “cieco con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione” come da documentazione esibita dal consulente . CP_1
Qualora si ritenesse di voler escludere il deficit visus già indennizzato il periziando è da valutare “ invalido con totale e permanente inabilità lavorativa
100% art.2 e 12 L118/71” a decorrere dalla data del 20.12.2023”.
E' noto che l'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991 nr. 429 ha ammesso il cumulo delle indennità di cui all'articolo 1, comma 2 , lettere a) e b) della legge
21 novembre 1988 nr., 508 (indennità di accompagnamento ed accompagnamento ciechi) e di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n.
508 (indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali).
2 La legge prescrive, però, che il riconoscimento di tali invalidità avvenga in base a malattie o minorazioni diverse, e ciò al fine di evitare l'attribuzione al soggetto di più prestazioni assistenziali per la stessa causa. “La condizione di cecità parziale in capo ad un soggetto può concorrere ad integrare, unitamente ad altre patologie, una condizione di inabilità totale che, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge n. 18/1980 (impossibilità a deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore o incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita), riconosce il diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento”. Secondo la Corte la cumulabilità discende dalla diversa funzione che contraddistingue le due provvidenze, che tendono, nell'uno caso, a sopperire alla condizione di bisogno di chi a causa dell'invalidità non é in grado di procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento, nell'altro, a consentire ai soggetti non autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana, dovendosi considerare, nella valutazione complessiva dello stato di inabilità totale,
l'eventuale concorso della cecità parziale con le altre minorazioni nel determinare la perdita di autonomia e autosufficienza che dà diritto all'indennità di accompagnamento. (cfr. Cassazione Civile n. 30568 del 22/11/2019).
La nozione di pluriminorazione che legittima il cumulo delle prestazioni, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. sez. lavoro 28 settembre
2017 nr. 22728 per fattispecie analoga) deve intendersi nel senso che la medesima malattia dell'apparato visivo non può essere valutata ai fini del riconoscimento di entrambe le prestazioni pena la indebita duplicazione di prestazioni per uno stesso evento invalidante.
E', quindi, condizione per il cumulo il fatto che la cecità posta a base della relativa indennità non concorra anche alla integrazione del requisito sanitario del godimento della indennità di accompagnamento altrimenti finirebbe per risolversi in una indebita duplicazione di prestazioni per uno stesso evento invalidante allorquando la medesima malattia dell'apparato visivo sia stata
3 valutata ai fini del riconoscimento di entrambe le prestazioni (v. Cass. n.
22728/2017 cit., nonché Cass. n. 22126 del 11/09/2018, Cassazione civile
31/01/2019 n. 2836).
A fondamento di tale principio vi è la considerazione che la L. 31 dicembre
1991, n. 429, art.
2 - che ha ammesso il cumulo delle indennità di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma 2, lett. a) e b), (indennità di accompagnamento ed accompagnamento ciechi) e di cui alla L. 21 novembre
1988, n. 508, art. 4 (indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali) -
è espressione di un principio generale, secondo cui è condizione del cumulo delle indennità assistenziali il fatto che la persona assistita sia affetta da più minorazioni e che tali minorazioni diano titolo ad una delle indennità considerate singolarmente.
Su questo principio non incide la sentenza della Corte Costituzionale nr.
346/1989, con la quale è stata dichiarata la illegittimità delle norme ( articoli 1, primo comma, legge 1871980 e 2, quarto comma, legge 118/1971) che escludevano la valutazione della cecità parziale ai fini della integrazione della inabilità totale che dà diritto alla indennità di accompagnamento ma non si è affrontata la diversa questione del cumulo delle indennità.
Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna omissione nella c.t.u., che questo
Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata.
Le spese stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. disp. Att. vanno interamente compensate tra le parti.
Non dovute le spese ex art. 152 disp, att. c.p.c.
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide:
1) rigetta il ricorso;
4 2) nulla per le spese.
Così deciso in Benevento, 14/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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