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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Michela Bacchetti Consigliere rel (Giudice Ausiliare)
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21 febbraio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2530/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Di Tella e Francesco Di Parte_1
Tella presso il studio in Aversa al Viale Della Libertà n. 14 bis elettivamente domiciliato
PEC , PEC;
Email_1 Email_2
appellante
E
, in persona del Presidente Controparte_1
p.t. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli,
Davide Catalano e Nicola Fumo con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della
Sede di Via Arena Località San Benedetto;
PEC t. Email_3
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 2010.2023 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro – n. 2404/2023, pubblicata il 21.6.2023 non notificata, con la quale - atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' dell'indennità di accompagnamento in data successiva alla notifica del ricorso - CP_2 era stata dichiarata cessata la materia del contendere con condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese nella misura di € 854,00 oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA.
L'appellante - che aveva promosso l'azione di primo grado perché, pur avendo regolarmente notificato all' l'esito dell'ATP omologata, che le aveva riconosciuto diritto CP_2 all'indennità di accompagnamento, con tutti gli elementi necessari per il pagamento, non aveva ottenuto alcun riscontro nei termini - si doleva della decisione solo nella parte relativa alle spese di giudizio evidenziando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., l'illogicità della motivazione e la violazione dei minimi previsti dal DM 55/2014 ed aggiornati dal DL
147/22 ed insisteva, quindi, per la riforma dell'impugnata sentenza.
Con comparsa dell'11.2.2025 si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del CP_2
gravame tenuto anche conto del comportamento tenuto.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Rileva, innanzitutto, il Collegio che oggetto del presente gravame è solo la valutazione della correttezza o meno della statuizione delle spese di primo grado che il Tribunale ha ritenuto di liquidare in € 854,00, somma ritenuta dall'appellante sotto i minimi previsti dal DM
55/2014.
La doglianza è fondata.
Al riguardo deve premettersi che l'art. 4 del D.M. 55 cit. (così come modificato dal D.M.
37/2018) disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo che: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”. Prevede, inoltre, il medesimo art. 4 che “Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma
o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto
d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame
e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”.
Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che correttamente l'appellante ha individuato, quale scaglione di riferimento, quello delle cause di valore compreso fino a €
26.000,00, trattandosi del pagamento dell'importo di euro 16.194,00.
Ai fini del calcolo delle competenze, deve evidenziarsi che lo stesso decreto prevede, di fianco ad ogni voce, la possibilità di variazione dell'ammontare delle spese in aumento e in diminuzione.
Il compenso, infine, è liquidato per fasi che sono quelle sopra indicate (art. 4 cit.).
Tornando, dunque, al caso in esame, tenuto conto della richiesta dell'appellante,
l'ammontare liquidato dal giudice di primo grado non appare congruo e rispettoso dei parametri individuati dai cit. DD.MM.
Infatti, tenuto conto delle stesse richieste dell'appellante, i compensi potevano essere diminuiti non oltre la metà in applicazione delle modifiche inserite al DM n.55 del 2014 dal
DM n.37 del 2018 in vigore dal 27/4/2018, quindi prima del deposito del ricorso introduttivo del giudizio e della decisione della sentenza di primo grado.
Certamente non dovuti sono i compensi per l'attività istruttoria, posto che non risulta che sia stata compiuta alcuna delle attività sopra elencate così come individuate dal cit. art 4, come del resto riconosce lo stesso appellante. Dunque, i compensi dovuti sono solo quelli relativi alla fase di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
In base allo scaglione sopra individuato l'ammontare minimo da liquidare poteva essere di €
1.776,00 - applicando – così come del resto ha fatto lo stesso appellante – la riduzione del
50%. È evidente che il giudice nel liquidare le spese non ha tenuto conto dei minimi stabiliti con il D.M. sopra richiamato.
In conclusione, in accoglimento del gravame, la sentenza impugnata deve essere riformata con riferimento al solo regime delle spese processuali, con condanna dell' resistente CP_1
al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo.
L'appello va quindi accolto e le spese del primo grado vanno quindi rideterminate di €
1.776,00, come richiesto dall'appellante, in luogo di € 854,00.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura minima come da dispositivo, in base al limitato valore della controversia, che va ricondotto allo scaglione fino a euro 1.100,00 (cfr Cass. 2022/35195).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo B della sentenza impugnata condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese del primo grado che CP_2 Parte_1 ridetermina in € 1.776,00 (in luogo di € 854,00) oltre spese generali CPA e Iva, come per legge, con attribuzione, in solido, agli avv.ti Raffaele Di Tella e Francesco di Tella.
Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado che CP_2
liquida in € 250,00 oltre spese generali CPA e Iva, come per legge con attribuzione, in solido, agli avv.ti Raffaele Di Tella e Francesco Di Tella.
Napoli, 21 febbraio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente