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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5617/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
, C.F.: con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in NO EL (SA) alla via Sicilia, 2, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Maratea (PZ) alla via Campo, 3 – 85046, presso e nello studio dell'Avv.
Laura Pesce, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
OPPONENTE
E
, con sede in Roma, alla Via Controparte_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa, Controparte_2
giusta procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Paolina Gentile, con studio in Santa
Maria la Carità (Na) alla via Visitazione, n 247;
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Parte_2 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 24.3.2024 n.37875 Rep. per notar di Per_1
Fiumicino
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 4.11.2024 la ricorrente esponeva che in data 7/09/2024, l'
[...]
le notificava a mezzo pec avviso di intimazione di pagamento n. 100 2024 Controparte_3
90130560 12/000 con la quale le intimava di pagare l'importo di € 212.858,07 relativo a crediti di diversi enti pubblici . L'opponente dichiarava di voler limitare la propria domanda ai soli 5 avvisi di addebito aventi oggetto crediti dell'INPS per il mancato versamento di contributi dovuti alla gestione previdenziale con lavoratori dipendenti ed in dettaglio: Avviso di addebito n. CP_4
40020180005079244000, presuntivamente notificato in data 26/09/2018, dell'importo di €
14.154,96; Avviso di addebito n. 40020180009075618000, presuntivamente notificato in data
11/01/2019, dell'importo di € 2.637,44; Avviso di addebito n. 400201900009185844000, presuntivamente notificato in data 27/04/2019, dell'importo di € 2.077,34; Avviso di addebito n.
40020190001303427000, presuntivamente notificato in data 29/05/2019, dell'importo di € 1.424,23;
Avviso di addebito n. 40020190001526223000, presuntivamente notificato in data 13/06/2019, dell'importo di € 2.049,95.
La ricorrente eccepiva in via preliminare che non le erano mai stati notificati gli atti prodromici all'intimazione di pagamento n. 100 2024 90130560 12/000, né gli avvisi di addebito contestati;
eccepiva poi l'avvenuta prescrizione/decadenza delle pretese economiche vantate ed il difetto di motivazione dell'intimazione stessa;
inoltrava altresì istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, proprio per i motivi sopra descritti;
tanto premesso, concludeva chiedendo al giudice adito di “in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva e/o, comunque,
l'efficacia della INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 100 2024 90130560 12/000 notificata a mezzo pec, in data 07.10.2024, nonché dei relativi avvisi di addebito n. 40020180005079244000, presuntivamente notificato in data 26/09/2018, dell'importo di € 14.154,96, n.
40020180009075618000, presuntivamente notificato in data 11/01/2019, dell'importo di € 2.637,44,
n. 400201900009185844000, presuntivamente notificato in data 27/04/2019, dell'importo di €
2.077,34, n. 40020190001303427000, presuntivamente notificato in data 29/05/2019, dell'importo di € 1.424,23 e n. 40020190001526223000, presuntivamente notificato in data 13/06/2019, dell'importo di € 2.049,95; in via principale, accogliere il presente ricorso per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare, nei confronti dell' in Controparte_5
persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'illegittimità della INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO n. 100 2024 90130560 12/000 notificata a mezzo pec, in data 07.10.2024, nonché dichiarare nei confronti di INPS sede di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
l'illegittimità dei relativi avvisi di addebito n. 40020180005079244000, presuntivamente notificato in data 26/09/2018, dell'importo di € 14.154,96, n. 40020180009075618000, presuntivamente notificato in data 11/01/2019, dell'importo di € 2.637,44, n. 400201900009185844000, presuntivamente notificato in data 27/04/2019, dell'importo di € 2.077,34, n.
40020190001303427000, presuntivamente notificato in data 29/05/2019, dell'importo di € 1.424,23
e n. 40020190001526223000, presuntivamente notificato in data 13/06/2019, dell'importo di €
2.049,95 e, conseguentemente, dichiarare la revoca e/o la nullità e/o l'annullabilità degli stessi per tutte le ragioni meglio precisate in narrativa;
in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e formulare istanze anche istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con vittoria di spese e onorari, oltre Iva e Cpa come per legge”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
che preliminarmente eccepiva sia l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso,
[...]
sia la propria carenza di legittimazione passiva;
faceva notare poi che erano comunque stati notificati
Par vari atti che avevano interrotto la prescrizione quali la notifica in data 06/02/2020, amezzo dell' avviso di intimazione di pagamento n. 10020209004562756000, come da relata che produceva;
e la notifica in data 07/05/2022, mezzo pec, dell' avviso di intimazione di Pagamento n.
1002022900178235000, come da relata che produceva;
concludeva chiedendo quindi al giudice di condannare la ricorrente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio con attribuzione.
Si costituiva in giudizio anche l'INPS, chiarendo ed evidenziando analiticamente le date di notifica degli avvisi di addebito contestati;
concludeva chiedendo il rigetto della pretesa del ricorrente con vittoria di spese.
All' udienza al 27.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta , il Giudice, conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
********
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Nell'affrontare il merito della controversia , è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile .
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione ( avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) , atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione. L'invito al pagamento , dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria .
Va rilevato, peraltro , che lo stesso riscossione, nel notificare l'intimazione di Controparte_6
pagamento , avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento , per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto il contribuente , il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici , ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale con una opposizione agli atti esecutivi o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto ( non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ( Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006 ; Cass. n.24975/2006
; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie nel quale l'opponente ha , da un canto , instaurato il contraddittorio nei confronti dell' , lamentando la mancata Controparte_1
notifica di alcuni degli avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione , e, dall'altro, ha contestato l'esistenza stessa credito convenendo in giudizio l'ente impositore.
Nella specie , tuttavia , l'eccezione relativa alla mancata notifica degli avviti di addebito menzionati nella intimazione di pagamento, come incidente sulla regolarità del procedimento riscossivo , è stata tardivamente sollevata . Trattandosi , infatti , di una opposizione agli atti esecutivi che investe la regolarità dell'iter procedimentale , essa andava proposta, ex art. 617 c.p.c. , entro il termine di venti giorni dalla notifica della intimazione di pagamento, termine che non è stato rispettato .
Solo per completezza , comunque , non può mancare di evidenziarsi che l'eccezione sarebbe comunque infondata . Nel costituirsi in giudizio , infatti , l'INPS ha documentato di aver ritualmente notificato tutti gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione .
Ma del pari infondati sono anche gli altri vizi della intimazione di pagamento denunciati in ricorso come quello relativo alla carenza di motivazione dell'atto . L'intimazione di pagamento impugnata
è, infatti, pienamente conforme al modello approvato con il D.M. 28 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale,
n. 173 del 26 luglio 1999) e successive modificazioni ed integrazioni.
Sul punto va osservato che con provvedimento dell del 17 febbraio 2015 è stato Controparte_1
approvato il nuovo modello di intimazione di pagamento. L'avviso di intimazione è stato oggetto di una revisione grafica e contenutistica al fine di assicurare una maggiore chiarezza dei dati ivi contenuti e una migliore fruibilità delle informazioni fornite, consentendone l'utilizzo per tutte le differenti tipologie di atti il cui recupero coattivo è affidato all'Agente della riscossione.
In particolare, sotto il profilo grafico, è stato inserito sul frontespizio dell'avviso un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati dall' gli elementi identificativi della Controparte_7
cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso.
L'inserimento di tale prospetto risponde, peraltro, all'ulteriore finalità̀ di consentire l'utilizzo di un unico avviso di intimazione per una pluralità di atti.
Secondo il modello, dunque, l'intimazione deve contenere:
a) l'indicazione della data di notifica degli atti (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, avvisi di addebito) indicati con il numero identificativo;
b) l'ammontare dell'importo che non risulta pagato;
c) l'invito a provvedere al pagamento entro cinque giorni dall'avviso;
d) l'avvertenza che in caso di mancato pagamento si procederà ad esecuzione forzata.
e) l'avvertimento che contro i vizi propri dell'intimazione si può presentare ricorso dinanzi alle medesime Autorità competenti a ricevere il ricorso per i vizi propri dei singoli atti, il tutto nel rispetto dei medesimi termini;
f) l'indicazione del responsabile del procedimento.
Nessun ulteriore elemento prescrive la legge riferendosi l'intimazione di pagamento ad atti già notificati.
Nessun difetto di motivazione dell'atto impugnato neppure per omessa (non dovuta) allegazione delle cartelle e/o atti precedentemente notificati.
In via generale, si osserva che, “Con riferimento all'obbligo di allegazione sancito dalla L. n. 212 del
2000, art. 7, comma 1, è stato poi affermato che tale obbligo non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. n. 407 del 2015; con specifico riferimento alla mancata allegazione di cartella di pagamento prodromica ad intimazione di pagamento, v. Cass. n. 3417 del 2017).” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 25902).
Nella specie , tuttavia , l'opposizione è qualificabile anche come opposizione all'esecuzione , atteso che la ricorrente contesta il diritto della concessionaria per la riscossione di procedere ad esecuzione forzata attesa l'avvenuta estinzione del credito per prescrizione .
Ma anche tale eccezione è infondata .
Sebbene , infatti , per alcuni degli avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione sembrerebbe essere decorso, alla data di notifica della intimazione , il termine prescrizionale di cinque anni decorrente dalla notifica dei singoli avvisi , ciò non di meno l'eccezione è comunque infondata atteso che l' ha documentato di aver interrotto i termini prescrizionali Controparte_1
con due precedenti intimazioni di pagamento , notificate rispettivamente in data in data 06/02/2020,
l' avviso di intimazione di pagamento n. 10020209004562756000, e in data 07/05/2022, l' avviso di intimazione di Pagamento n. 1002022900178235000.
L'opposizione , pertanto , va interamente rigettata .
Atteso l'esito complessivo della causa , le spese restano a carico dell'opponente .
P.Q.M.
1. dichiara inammissibile , perché tardiva , l'opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti dell' con riferimento;
Controparte_1
2.rigetta per il resto la proposta opposizione;
3. condanna la società ricorrente , come rappresentata , al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.080,00 in favore dell' e in € 850,00 in favore Controparte_1
dell'INPS.
Salerno 27 marzo 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5617/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
, C.F.: con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in NO EL (SA) alla via Sicilia, 2, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Maratea (PZ) alla via Campo, 3 – 85046, presso e nello studio dell'Avv.
Laura Pesce, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
OPPONENTE
E
, con sede in Roma, alla Via Controparte_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa, Controparte_2
giusta procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Paolina Gentile, con studio in Santa
Maria la Carità (Na) alla via Visitazione, n 247;
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Parte_2 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 24.3.2024 n.37875 Rep. per notar di Per_1
Fiumicino
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 4.11.2024 la ricorrente esponeva che in data 7/09/2024, l'
[...]
le notificava a mezzo pec avviso di intimazione di pagamento n. 100 2024 Controparte_3
90130560 12/000 con la quale le intimava di pagare l'importo di € 212.858,07 relativo a crediti di diversi enti pubblici . L'opponente dichiarava di voler limitare la propria domanda ai soli 5 avvisi di addebito aventi oggetto crediti dell'INPS per il mancato versamento di contributi dovuti alla gestione previdenziale con lavoratori dipendenti ed in dettaglio: Avviso di addebito n. CP_4
40020180005079244000, presuntivamente notificato in data 26/09/2018, dell'importo di €
14.154,96; Avviso di addebito n. 40020180009075618000, presuntivamente notificato in data
11/01/2019, dell'importo di € 2.637,44; Avviso di addebito n. 400201900009185844000, presuntivamente notificato in data 27/04/2019, dell'importo di € 2.077,34; Avviso di addebito n.
40020190001303427000, presuntivamente notificato in data 29/05/2019, dell'importo di € 1.424,23;
Avviso di addebito n. 40020190001526223000, presuntivamente notificato in data 13/06/2019, dell'importo di € 2.049,95.
La ricorrente eccepiva in via preliminare che non le erano mai stati notificati gli atti prodromici all'intimazione di pagamento n. 100 2024 90130560 12/000, né gli avvisi di addebito contestati;
eccepiva poi l'avvenuta prescrizione/decadenza delle pretese economiche vantate ed il difetto di motivazione dell'intimazione stessa;
inoltrava altresì istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, proprio per i motivi sopra descritti;
tanto premesso, concludeva chiedendo al giudice adito di “in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva e/o, comunque,
l'efficacia della INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 100 2024 90130560 12/000 notificata a mezzo pec, in data 07.10.2024, nonché dei relativi avvisi di addebito n. 40020180005079244000, presuntivamente notificato in data 26/09/2018, dell'importo di € 14.154,96, n.
40020180009075618000, presuntivamente notificato in data 11/01/2019, dell'importo di € 2.637,44,
n. 400201900009185844000, presuntivamente notificato in data 27/04/2019, dell'importo di €
2.077,34, n. 40020190001303427000, presuntivamente notificato in data 29/05/2019, dell'importo di € 1.424,23 e n. 40020190001526223000, presuntivamente notificato in data 13/06/2019, dell'importo di € 2.049,95; in via principale, accogliere il presente ricorso per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare, nei confronti dell' in Controparte_5
persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'illegittimità della INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO n. 100 2024 90130560 12/000 notificata a mezzo pec, in data 07.10.2024, nonché dichiarare nei confronti di INPS sede di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
l'illegittimità dei relativi avvisi di addebito n. 40020180005079244000, presuntivamente notificato in data 26/09/2018, dell'importo di € 14.154,96, n. 40020180009075618000, presuntivamente notificato in data 11/01/2019, dell'importo di € 2.637,44, n. 400201900009185844000, presuntivamente notificato in data 27/04/2019, dell'importo di € 2.077,34, n.
40020190001303427000, presuntivamente notificato in data 29/05/2019, dell'importo di € 1.424,23
e n. 40020190001526223000, presuntivamente notificato in data 13/06/2019, dell'importo di €
2.049,95 e, conseguentemente, dichiarare la revoca e/o la nullità e/o l'annullabilità degli stessi per tutte le ragioni meglio precisate in narrativa;
in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e formulare istanze anche istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con vittoria di spese e onorari, oltre Iva e Cpa come per legge”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
che preliminarmente eccepiva sia l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso,
[...]
sia la propria carenza di legittimazione passiva;
faceva notare poi che erano comunque stati notificati
Par vari atti che avevano interrotto la prescrizione quali la notifica in data 06/02/2020, amezzo dell' avviso di intimazione di pagamento n. 10020209004562756000, come da relata che produceva;
e la notifica in data 07/05/2022, mezzo pec, dell' avviso di intimazione di Pagamento n.
1002022900178235000, come da relata che produceva;
concludeva chiedendo quindi al giudice di condannare la ricorrente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio con attribuzione.
Si costituiva in giudizio anche l'INPS, chiarendo ed evidenziando analiticamente le date di notifica degli avvisi di addebito contestati;
concludeva chiedendo il rigetto della pretesa del ricorrente con vittoria di spese.
All' udienza al 27.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta , il Giudice, conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
********
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Nell'affrontare il merito della controversia , è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile .
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione ( avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) , atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione. L'invito al pagamento , dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria .
Va rilevato, peraltro , che lo stesso riscossione, nel notificare l'intimazione di Controparte_6
pagamento , avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento , per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto il contribuente , il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici , ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale con una opposizione agli atti esecutivi o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto ( non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ( Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006 ; Cass. n.24975/2006
; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie nel quale l'opponente ha , da un canto , instaurato il contraddittorio nei confronti dell' , lamentando la mancata Controparte_1
notifica di alcuni degli avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione , e, dall'altro, ha contestato l'esistenza stessa credito convenendo in giudizio l'ente impositore.
Nella specie , tuttavia , l'eccezione relativa alla mancata notifica degli avviti di addebito menzionati nella intimazione di pagamento, come incidente sulla regolarità del procedimento riscossivo , è stata tardivamente sollevata . Trattandosi , infatti , di una opposizione agli atti esecutivi che investe la regolarità dell'iter procedimentale , essa andava proposta, ex art. 617 c.p.c. , entro il termine di venti giorni dalla notifica della intimazione di pagamento, termine che non è stato rispettato .
Solo per completezza , comunque , non può mancare di evidenziarsi che l'eccezione sarebbe comunque infondata . Nel costituirsi in giudizio , infatti , l'INPS ha documentato di aver ritualmente notificato tutti gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione .
Ma del pari infondati sono anche gli altri vizi della intimazione di pagamento denunciati in ricorso come quello relativo alla carenza di motivazione dell'atto . L'intimazione di pagamento impugnata
è, infatti, pienamente conforme al modello approvato con il D.M. 28 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale,
n. 173 del 26 luglio 1999) e successive modificazioni ed integrazioni.
Sul punto va osservato che con provvedimento dell del 17 febbraio 2015 è stato Controparte_1
approvato il nuovo modello di intimazione di pagamento. L'avviso di intimazione è stato oggetto di una revisione grafica e contenutistica al fine di assicurare una maggiore chiarezza dei dati ivi contenuti e una migliore fruibilità delle informazioni fornite, consentendone l'utilizzo per tutte le differenti tipologie di atti il cui recupero coattivo è affidato all'Agente della riscossione.
In particolare, sotto il profilo grafico, è stato inserito sul frontespizio dell'avviso un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati dall' gli elementi identificativi della Controparte_7
cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso.
L'inserimento di tale prospetto risponde, peraltro, all'ulteriore finalità̀ di consentire l'utilizzo di un unico avviso di intimazione per una pluralità di atti.
Secondo il modello, dunque, l'intimazione deve contenere:
a) l'indicazione della data di notifica degli atti (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, avvisi di addebito) indicati con il numero identificativo;
b) l'ammontare dell'importo che non risulta pagato;
c) l'invito a provvedere al pagamento entro cinque giorni dall'avviso;
d) l'avvertenza che in caso di mancato pagamento si procederà ad esecuzione forzata.
e) l'avvertimento che contro i vizi propri dell'intimazione si può presentare ricorso dinanzi alle medesime Autorità competenti a ricevere il ricorso per i vizi propri dei singoli atti, il tutto nel rispetto dei medesimi termini;
f) l'indicazione del responsabile del procedimento.
Nessun ulteriore elemento prescrive la legge riferendosi l'intimazione di pagamento ad atti già notificati.
Nessun difetto di motivazione dell'atto impugnato neppure per omessa (non dovuta) allegazione delle cartelle e/o atti precedentemente notificati.
In via generale, si osserva che, “Con riferimento all'obbligo di allegazione sancito dalla L. n. 212 del
2000, art. 7, comma 1, è stato poi affermato che tale obbligo non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. n. 407 del 2015; con specifico riferimento alla mancata allegazione di cartella di pagamento prodromica ad intimazione di pagamento, v. Cass. n. 3417 del 2017).” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 25902).
Nella specie , tuttavia , l'opposizione è qualificabile anche come opposizione all'esecuzione , atteso che la ricorrente contesta il diritto della concessionaria per la riscossione di procedere ad esecuzione forzata attesa l'avvenuta estinzione del credito per prescrizione .
Ma anche tale eccezione è infondata .
Sebbene , infatti , per alcuni degli avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione sembrerebbe essere decorso, alla data di notifica della intimazione , il termine prescrizionale di cinque anni decorrente dalla notifica dei singoli avvisi , ciò non di meno l'eccezione è comunque infondata atteso che l' ha documentato di aver interrotto i termini prescrizionali Controparte_1
con due precedenti intimazioni di pagamento , notificate rispettivamente in data in data 06/02/2020,
l' avviso di intimazione di pagamento n. 10020209004562756000, e in data 07/05/2022, l' avviso di intimazione di Pagamento n. 1002022900178235000.
L'opposizione , pertanto , va interamente rigettata .
Atteso l'esito complessivo della causa , le spese restano a carico dell'opponente .
P.Q.M.
1. dichiara inammissibile , perché tardiva , l'opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti dell' con riferimento;
Controparte_1
2.rigetta per il resto la proposta opposizione;
3. condanna la società ricorrente , come rappresentata , al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.080,00 in favore dell' e in € 850,00 in favore Controparte_1
dell'INPS.
Salerno 27 marzo 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio