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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/11/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica dei provvedimenti in materia di affidamento della prole adottati con decreto del Tribunale di Forlì del 21/04/2021 nel procedimento iscritto al n.
2369/2024 tra:
nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...]. 8/B - con il patrocinio dell'avv. Parte_2
HI LV, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA FELICE
ORSINI 8 47521 CESENA
ricorrente nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), residente in [...]. 46 C.F._2
CESENATICO, con il patrocinio dell'avv. HI LV, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA F. ORSINI N. 8 47521 CESENA
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio depositato in data
22/09/2025 nel procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il
18/10/2024, per come di seguito integralmente trascritte: “1) Affidamento del figlio minore
: il figlio minore sarà affidato in maniera (SUPER)esclusiva Per_1 Persona_2
alla madre con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione di quest'ultima in Gatteo Mare (FC), Via Corelli 8/B La responsabilità genitoriale sarà esercitata in via esclusiva dalla madre e le decisioni di maggior interesse Parte_1
per il figlio , considerata l'età del bambino e compatibilmente con le sue esigenze, Per_1 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle attività ludico sportive, saranno assunte in via esclusiva dalla madre tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, la quale pertanto avrà facoltà di sottoscrivere e rilasciare autorizzazioni per il minore sotto il profilo amministrativo, scolastico e sanitario senza dover ricorrere al consenso del padre. 2) Diritto di visita: nulla in ordine al diritto di visita paterno, considerata la sostanziale assenza del padre nella vita del minore e la sua assoluta inaffidabilità rispetto ai precedenti impegni assunti. Qualora il padre intenda vedere il figlio , dovrà accordarsi con la madre, la quale risponderà in merito alle Per_1
esigenze del bambino e ai suoi impegni personali. In considerazione della mancanza di conflittualità tra i genitori, non si ritiene necessario, stante l'assenza di pregiudizio per il minore, coinvolgere i Servizi Sociali. 3) Mantenimento: Il Sig. corrisponderà entro CP_1
il giorno 20 di ogni mese, a partire dal corrente mese quale contributo al mantenimento del figlio , la somma di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base dei Per_1
parametri ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dall'art.15 del Protocollo
d'Intesa Sulla Gestione dei Processi in Materia di Famiglia, in uso presso il Tribunale di
ForlìCesena.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/10/2024, chiedeva la modifica del Parte_1
decreto del Tribunale di Forlì del 21/04/2021 relativo ai provvedimenti in materia di affidamento e mantenimento del figlio nato dalla relazione affettiva intrattenuta con
. CP_1
In particolare, rappresentava che dalla predetta convivenza more uxorio nasceva il figlio in data 05/02/2015 e che la relazione andava progressivamente deteriorandosi a Per_1 causa dei comportamenti del , vieppiù che il medesimo si disinteressava CP_1
completamente del figlio. Pertanto adiva il Tribunale di Forlì che con decreto del
21/04/2021 stabiliva l'affidamento congiunto del figlio con collocazione prevalente presso la madre, la disciplina del diritto di visita paterno nonché l'obbligo in capo al di CP_1
contribuire al mantenimento del figlio versandole euro 280,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rappresentava altresì come non rispettava quanto stabilito dal Tribunale, tanto CP_1 che provvedeva a denunciare il resistente a causa del mancato pagamento del mantenimento per il figlio, precisando che in svariate occasioni aveva incontrato difficoltà a reperire l'assenso del padre per questioni scolastiche nonché di salute del figlio stante l'irreperibilità del resistente.
Chiedeva pertanto l'affidamento esclusivo del figlio nella forma rafforzata di cui all'art.337 quater c.c. nonché l'obbligo in capo a di corrisponderle euro 250,00 mensili a CP_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio . Per_1
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 22/09/2025 CP_1
dando atto che le parti avevano raggiunto un accordo alle condizioni sopra riportate.
All'udienza del 30/09/2025 le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo alle condizioni sopra trascritte. Preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 06.11.2024.
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico. In particolare, l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre si giustifica sulla base di quanto Per_1 dedotto dalla ricorrente in merito al disinteresse del padre nei confronti del figlio e all'emissione, in data 20.03.2024, del decreto penale di condanna di per il reato p. CP_1
e p. dall'art. 570 c.p. a causa del mancato versamento del contributo al mantenimento di
(cfr. allegato n. 4 al ricorso). Il predetto affidamento si deve dunque ritenere Per_1 conforme al superiore interesse del minore atteso che, da un lato, la semplice declaratoria dell'affidamento congiunto fra i genitori non comporterebbe alcuna garanzia di effettivo beneficio allo stesso e, dall'altro lato, è evidente che la formale indicazione dell'affido condiviso procura alla madre (e di riflesso a ) difficoltà nel prestare il consenso per Per_1 atti sanitari e amministrativi (in particolare scolastici) allorquando è richiesto il consenso di entrambi i genitori, ciò che si ripercuoterebbe in futuro sul figlio, costretto ad un ulteriore e maggiore disagio nei rapporti, ad esempio, scolastici in relazione ad attività (si pensi al consenso per prassi richiesto dagli insegnanti alle gite scolastiche) destinate ad aumentare con la crescita. Analoghe considerazioni valgono con riguardo al regime di visita del padre nei confronti del figlio, che non occorre disciplinare in questa sede atteso che la madre ha dedotto come i rapporti con il figlio si siano finora esauriti in sporadici contatti.
Le spese di lite devono interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del in sede, visti gli artt. 316, 337-bis e 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. Parte_3
c.c. e 737 c.p.c., a modifica del decreto del Tribunale di Forlì del 21/04/2021 recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni sopra trascritte e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica dei provvedimenti in materia di affidamento della prole adottati con decreto del Tribunale di Forlì del 21/04/2021 nel procedimento iscritto al n.
2369/2024 tra:
nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...]. 8/B - con il patrocinio dell'avv. Parte_2
HI LV, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA FELICE
ORSINI 8 47521 CESENA
ricorrente nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), residente in [...]. 46 C.F._2
CESENATICO, con il patrocinio dell'avv. HI LV, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA F. ORSINI N. 8 47521 CESENA
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio depositato in data
22/09/2025 nel procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il
18/10/2024, per come di seguito integralmente trascritte: “1) Affidamento del figlio minore
: il figlio minore sarà affidato in maniera (SUPER)esclusiva Per_1 Persona_2
alla madre con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione di quest'ultima in Gatteo Mare (FC), Via Corelli 8/B La responsabilità genitoriale sarà esercitata in via esclusiva dalla madre e le decisioni di maggior interesse Parte_1
per il figlio , considerata l'età del bambino e compatibilmente con le sue esigenze, Per_1 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle attività ludico sportive, saranno assunte in via esclusiva dalla madre tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, la quale pertanto avrà facoltà di sottoscrivere e rilasciare autorizzazioni per il minore sotto il profilo amministrativo, scolastico e sanitario senza dover ricorrere al consenso del padre. 2) Diritto di visita: nulla in ordine al diritto di visita paterno, considerata la sostanziale assenza del padre nella vita del minore e la sua assoluta inaffidabilità rispetto ai precedenti impegni assunti. Qualora il padre intenda vedere il figlio , dovrà accordarsi con la madre, la quale risponderà in merito alle Per_1
esigenze del bambino e ai suoi impegni personali. In considerazione della mancanza di conflittualità tra i genitori, non si ritiene necessario, stante l'assenza di pregiudizio per il minore, coinvolgere i Servizi Sociali. 3) Mantenimento: Il Sig. corrisponderà entro CP_1
il giorno 20 di ogni mese, a partire dal corrente mese quale contributo al mantenimento del figlio , la somma di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base dei Per_1
parametri ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dall'art.15 del Protocollo
d'Intesa Sulla Gestione dei Processi in Materia di Famiglia, in uso presso il Tribunale di
ForlìCesena.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/10/2024, chiedeva la modifica del Parte_1
decreto del Tribunale di Forlì del 21/04/2021 relativo ai provvedimenti in materia di affidamento e mantenimento del figlio nato dalla relazione affettiva intrattenuta con
. CP_1
In particolare, rappresentava che dalla predetta convivenza more uxorio nasceva il figlio in data 05/02/2015 e che la relazione andava progressivamente deteriorandosi a Per_1 causa dei comportamenti del , vieppiù che il medesimo si disinteressava CP_1
completamente del figlio. Pertanto adiva il Tribunale di Forlì che con decreto del
21/04/2021 stabiliva l'affidamento congiunto del figlio con collocazione prevalente presso la madre, la disciplina del diritto di visita paterno nonché l'obbligo in capo al di CP_1
contribuire al mantenimento del figlio versandole euro 280,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rappresentava altresì come non rispettava quanto stabilito dal Tribunale, tanto CP_1 che provvedeva a denunciare il resistente a causa del mancato pagamento del mantenimento per il figlio, precisando che in svariate occasioni aveva incontrato difficoltà a reperire l'assenso del padre per questioni scolastiche nonché di salute del figlio stante l'irreperibilità del resistente.
Chiedeva pertanto l'affidamento esclusivo del figlio nella forma rafforzata di cui all'art.337 quater c.c. nonché l'obbligo in capo a di corrisponderle euro 250,00 mensili a CP_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio . Per_1
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 22/09/2025 CP_1
dando atto che le parti avevano raggiunto un accordo alle condizioni sopra riportate.
All'udienza del 30/09/2025 le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo alle condizioni sopra trascritte. Preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 06.11.2024.
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico. In particolare, l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre si giustifica sulla base di quanto Per_1 dedotto dalla ricorrente in merito al disinteresse del padre nei confronti del figlio e all'emissione, in data 20.03.2024, del decreto penale di condanna di per il reato p. CP_1
e p. dall'art. 570 c.p. a causa del mancato versamento del contributo al mantenimento di
(cfr. allegato n. 4 al ricorso). Il predetto affidamento si deve dunque ritenere Per_1 conforme al superiore interesse del minore atteso che, da un lato, la semplice declaratoria dell'affidamento congiunto fra i genitori non comporterebbe alcuna garanzia di effettivo beneficio allo stesso e, dall'altro lato, è evidente che la formale indicazione dell'affido condiviso procura alla madre (e di riflesso a ) difficoltà nel prestare il consenso per Per_1 atti sanitari e amministrativi (in particolare scolastici) allorquando è richiesto il consenso di entrambi i genitori, ciò che si ripercuoterebbe in futuro sul figlio, costretto ad un ulteriore e maggiore disagio nei rapporti, ad esempio, scolastici in relazione ad attività (si pensi al consenso per prassi richiesto dagli insegnanti alle gite scolastiche) destinate ad aumentare con la crescita. Analoghe considerazioni valgono con riguardo al regime di visita del padre nei confronti del figlio, che non occorre disciplinare in questa sede atteso che la madre ha dedotto come i rapporti con il figlio si siano finora esauriti in sporadici contatti.
Le spese di lite devono interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del in sede, visti gli artt. 316, 337-bis e 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. Parte_3
c.c. e 737 c.p.c., a modifica del decreto del Tribunale di Forlì del 21/04/2021 recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni sopra trascritte e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi