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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Mantova, Sezione Civile, dott. Giorgio
Bertola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2190/2022 del R.A.C.C. in data
04/08/2022, iniziata con atto di citazione notificato in data 04/08/2022
d a
- C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv. BARONI CINZIA e LUPPI ALBERTO, elettivamente domiciliata in VIA ORDANINO 77 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, presso il difensore avv. BARONI CINZIA,
attrice
c o n t r o
- (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. TRECCANI ORIETTA, elettivamente domiciliato in VIA
LEVADELLO 1 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso lo studio dell'avv. TRECCANI ORIETTA;
convenuto
- C.F. ), CP_1 C.F._3
convenuta / contumace
avente per oggetto: Proprietà, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
14/01/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Pag. 1 - per “Preciso le conclusioni, in via principale, Parte_1
come in atto di citazione introduttivo del giudizio, chiedendo il rigetto delle
avversarie domande ed eccezioni.
In via subordinata, richiama tutte le istanze istruttorie già formulate nella
memoria n. 2.”;
- per “NEL MERITO: rigettarsi tutte le domande Parte_2
proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche in ragione
dell'intervenuta prescrizione e decadenza degli eventuali diritti fatti falere,
per i motivi di cui in narrativa alla comparsa di costituzione e risposta.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso legale.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione di
A) Idonea CTU volta a descrivere lo stato dei luoghi ed in particolare lo
stato dei mappali 451 e 452, l'esistenza o meno di più aperture (porte, portoni, finestre…) nel capannone, lo stato dell'impiantistica (elettrica, idraulica, sistemi di allarme etc..), l'accessibilità agli immobili e comunque la fattibilità di un progetto divisionale così come proposto nell'atto
introduttivo alla luce del fatto che attualmente i proprietari risultano i tre
eredi, anche il relazione alla normativa vigente, in particolare in merito
all'apertura di ulteriori ingressi carrai”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attrice ha evocato il fratello avanti all'intestato Tribunale deducendo che in data 17 novembre 2009 sia deceduto in Montichiari il padre
[...]
. Eredi del medesimo sono i due figli ( e e la Per_1 Parte_1 Pt_2
moglie, . CP_1
Pag. 2 La successione è disciplinata dal testamento olografo datato "Castiglione 3
agosto 2009", pubblicato il 19/10/2010, con atto repertorio n. 31913 -
raccolta 7866 Notaio Per_2
A è stata legata la quota di un mezzo del diritto di piena Parte_1
proprietà di un magazzino sito in Castiglione, via Cola, distinto al foglio 41,
catasto fabbricati, con il mappale 452.
Al fratello è stata legata la quota di un mezzo del diritto di proprietà Pt_2
del medesimo magazzino sito in via Cola, distinto al catasto fabbricati, foglio
41, con il mappale 451.
Comproprietaria della ulteriore quota di un mezzo dei suddetti immobili è la signora CP_1
Il capannone, costituito dai due distinti mappali 451 e 452, non è fisicamente diviso ed è quindi in comproprietà degli eredi.
L'attrice deduce che il fratello occupi indebitamente il mappale 452.
Ha quindi chiesto l'immediato rilascio, da parte di , delle Parte_2
porzioni del mappale 452 occupate, quali risultano individuate con contorno rosso nella planimetria allegata sub 2.
Pag. 3 L'attrice deduce inoltre che il fratello si rifiuti di procedere alla divisione del capannone e di realizzare un muretto divisorio.
Chiede infine la condanna al pagamento di una indennità di occupazione per l'occupazione della parte di capannone di sua spettanza.
Si è costituito il convenuto opponendosi alle domande Parte_2
attoree.
La convenuta è rimasta contumace. CP_1
La causa è stata istruita mediante prova orale.
La causa va decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (da ultimo cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU
9936/2014).
Le domande attoree sono in parte fondate e vanno accolte nei limiti di cui in motivazione.
Come è emerso dall'interpello del convenuto, egli, rispondendo al capitolo 1
ha confermato di aver occupato il mappale 452.
Anche gli ulteriori testimoni assunti hanno confermato un uso promiscuo del capannone da parte del convenuto nonostante sia pacifico che egli sia comproprietario insieme alla convenuta/contumace del solo mappale 451 sul quale insiste il medesimo capannone che si trova realizzato in parte sul mappale 451 ed in parte sul mappale 452.
Dall'esame del testamento prodotto in atti sub doc. 1 dall'attrice, il mappale
452 è in comproprietà dell'attrice e della convenuta/contumace, al contrario il convenuto non ha alcun diritto di occupare quella parte di Parte_2
Pag. 4 capannone posto sul mappale 452 così che va ordinato al convenuto il rilascio immediato del capannone posto sul mappale 452 libero da persone e cose anche interposte.
Quanto invece alle ulteriori domande esse non possono essere accolte in difetto di una divisione puntuale del capannone che è posto su entrambi i mappali 451 e 452. Non per nulla anche il testamento, che ha previsto una serie di opere da realizzarsi tra i fratelli per dividersi il capannone,
presuppone prima la divisione dello stesso.
Tale domanda non è stata svolta nel presente giudizio sicché non possono essere accolte le domande di parte attrice relative al muretto o alla realizzazione di una nuova apertura perché questo presupporrebbe che venga prima svolta la divisione del capannone che invece non è stata chiesta dall'attrice.
Quanto alla domanda di condanna ad un risarcimento del danno per l'occupazione del capannone, in assenza della prova di un danno significativo da ristorare non è possibile adottare neppure una condanna generica, pur se la parte ha dedotto che il risarcimento verrà chiesto in separato giudizio.
Le ulteriori domande vanno quindi rigettate.
Le spese del presente procedimento, in ragione della parziale reciproca soccombenza, vanno interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Ordina a l'immediato rilascio del mappale 452 libero Parte_2
da persone e cose anche interposte;
2) Rigetta nel resto;
Pag. 5 3) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio in ragione della reciproca parziale soccombenza;
Così deciso in Mantova, il 9 aprile 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
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