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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2957 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1549/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 7006/2020, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 86005/2012, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 28.02.2025 pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
AL Imposimato (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in C.F._2
calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(P. Iva: ), già n.q. di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
Impresa Designata per la Liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Piezzi (C.F.: ) in virtù di procura alle liti C.F._3
per atto notar in Treviso del 18.12.2014 - rep. 186905 \ Persona_1
30367
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni:
1 per l'appellante: “… si riporta integralmente all'atto di appello ed alle conclusioni ivi rassegnate che qui si abbiano per interamente riportate e trascritte. Impugna la comparsa depositata nell'interesse dell'appellata. Chiede che la causa sia assegnata
a sentenza con termine per deposito di comparse conclusionali”; per l'appellata: “… si riporta alle precedenti difese e conclude per il rigetto dell'appello, siccome inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto. Impugna e contesta ogni avversa eccezione, deduzione e difesa, nonché le avverse conclusioni e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il14.09.2012 conveniva innanzi, al Parte_1
Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Frattamaggiore-, le Generali
Assicurazioni S.p.A. esponendo che essa istante, dipendente del Comune di Grumo
Nevano, in data 18/09/2009 si era recata a lavoro presso la sede del predetto Comune;
terminato il proprio orario di lavoro, verso le ore 15.10 circa, percorreva - a piedi - via Anzaloni nella città di Grumo Nevano per raggiungere la vicina area di parcheggio onde prelevare la autovettura e far rientro a casa;
, benché percorresse la via Anzaloni nell'unico senso di marcia consentito (essendo la stessa una strada a senso unico) e pur stando in prossimità del suo margine estremo, venne all'improvviso violentemente investita da un ciclomotore, rimasto ignoto unitamente al suo conducente, proveniente da tergo a forte velocità; più precisamente essa istante fu colpita al gomito destro e venne scaraventata a terra, batté la testa sull'asfalto, perse i sensi e svenne;
la responsabilità del sinistro era addebitabile esclusivamente al conducente del ciclomotore che, dopo aver investito essa istante, si dileguò repentinamente dal luogo del sinistro senza neppur prestar soccorso;
fu, di fatto, impossibile rilevare il numero di targa del veicolo ed identificarne il conducente come fu impossibile ad essa istante ogni azione per evitare il sinistro data la dinamica;
a seguito del sinistro, riportò lesioni e fu trasportata al Pronto Soccorso del
2 Presidio ospedaliero “S. Giovanni di Dio” di Frattaminore ove venne stilato un referto del seguente tenore: ematoma sottocutaneo occipitale, escoriazioni multiple, cervicalgia post - traumatica e trauma cranico commotivo con 10 giorni di prognosi s.c.; in data 22/09/2009, per il persistere dei sintomi, si recava presso lo studio del dott. che rilevava lieve stato sub confusionale, andatura incerta ed CP_3
instabile, marcata rigidità del rachide cervicale;
veniva prescritta terapia con prognosi di gg. 20; seguivano ulteriori controlli in cui si evidenziavano dolori cefalgici, vertigini persistenti con intensificazione del trattamento farmaceutico;
a detti disturbi si associava l'incapacità di sentire gli odori ed apprezzare sapori;
in data 01/12/2009 risultava clinicamente guarita con postumi da valutare come da certificato redatto dal dott. ;, per il perdurare dei sintomi relativi alla incapacità di sentire gli CP_3
odori e sapori in data 6/07/2010 veniva sottoposta a visita presso l'ASL di Caserta ove veniva riscontrata cefalea post - traumatica cronica, anosmia post -traumatica, radicopatia C2 - C3 a dx, vertigini ed acufeni post - traumatici;
in data 6/04/2011 si recava presso il Servizio di Rinologia dell' Controparte_4
ove veniva sottoposta ai seguenti esami, rinomanometria anteriore attiva,
[...]
olfattometria soggettiva e gustometria soggettiva, all'esito veniva diagnosticata anosmia di tipo neurosensoriale in quanto non reversibile dopo decongestione farmacologica delle fosse nasali e conseguente diminuzione dei valori di flusso e pressione rilevati all'esame rinimanometrico derivante da trauma occipitale con conseguente strappamento dei filuzzi olfattivi;
il 14/04/2011 si recava a visita dal dott. (specialista in Otorinolaringoiatria) che certificava ulteriormente Persona_2
l'anosmia e l'alterazione della sensibilità gustativa;
per la perdita dell'olfatto aveva subito una crescente condizione depressiva del tono dell'umore derivante dalla difficoltà di svolgere in maniera adeguata e normale le funzioni di vita quotidiana che ne aveva compromesso la socialità provocandole uno stato ansioso ed insonnia;
era stata costretta ad assumere farmaci antidepressivi ed ansiolitici;
erano residuati postumi nella misura del 20%; la inabilità temporanea totale (ITT) era stata di giorni
10, quella parziale (ITP) di 60 giorni;
aveva sostenuto esborsi per cure mediche per
3 un totale di € 1.088,76; il risarcimento del danno andava personalizzato in considerazione di tutte le circostanze che caratterizzavano la condizione personale e la “particolarità” della patologia;
a seguito dell'incidente, aveva accusato una profonda depressione legata alla menomata capacità fisica che ne comprimeva la vita di relazione;
era stato richiesto invano, il risarcimento dei danni alla compagnia
Generali Assicurazioni S.p.A. quale impresa designata per la gestione dei sinistri del
F.G.V.S. ed alla Consap S.p.A. nonché il 25/07/2012, esperito il tentativo di mediazione previsto dal D.lgs n. 28/2010 presso l'Organismo di mediazione.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo al conducente del veicolo pirata, l'attrice insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “… B) Accertare e dichiarare che il sinistro si verificò per esclusiva responsabilità del conducente del ciclomotore che si dileguò subito dopo
l'investimento; C) dichiarare che essa istante ha diritto, ex art. 283 del Codice delle
Assicurazioni, ad essere risarcita per tutti i danni - nessuno escluso - per le lesioni subite a seguito del sinistro stradale descritto in premessa;
D) condannare, per
l'effetto, la società convenuta al risarcimento di tutti i danni (ivi compreso danno morale) per le lesioni (ivi compreso quanto speso per cure mediche e tentativo di conciliazione) subite a seguito del sinistro nella misura di € 80.000,00 o in quella diversa che risulterà all'esito dell'istruttoria ma comunque nel limite di competenza del Giudice adito. Con il favore degli interessi e della svalutazione;
in ogni caso nei limiti della competenza del Giudice adito nonché delle spese e degli onorari del presente giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Si costituivano le Generali Assicurazioni S.p.A. nell'anzidetta qualità che resistevano e chiedevano il rigetto della domanda.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata prova testimoniale nonché disposta ed eseguita c.t.u. al fine di accertare e valutare le lesioni subite dall'attrice.
4 Riservata in decisione, la causa veniva quindi rimessa sul ruolo con ordinanza del
16.09.2019 per la comparizione personale delle parti e così, all'udienza del
21.01.2020, nuovamente riservata in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“1) Rigetta la domanda;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 23.10.2020, con citazione notificata in data 1.04.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 7.04.2021 - per i Parte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A)
Dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa unica ed esclusiva del conducente del motociclo che si dileguò subito dopo l'investimento; B)
Riconoscere, pertanto, il diritto al risarcimento delle lesioni subite dall'appellante.
C) Condannare, per l'effetto, la società convenuta al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 80.000,00 (oltre interessi e rivalutazione) o in quella diversa che la Corte riterrà per tutti i danni derivanti dalle lesioni subìte dall'appellante. D) Condannare la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio ponendo, altresì, le spese di CTU a carico della parte appellata”.
Si costituivano le nell'invocata qualità che resistevano e chiedevano il Controparte_1
rigetto del gravame.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 17.09.2021, veniva rinviata d'ufficio al 12.11.2021 ed in tale sede per la precisazione delle conclusioni al
2.02.2024, udienza rinviata per esigenze di ruolo. Concesso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. termine sino al 28.02.2025 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, sulla scorta delle note depositate dalle parti, in pari data la Corte riservava la causa in decisione.
5 Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 18.04.2025 e memoria di replica il 2.5.2025.
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il 22.4.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda con le seguenti motivazioni:
“La materia è regolata dal D.Lgs 209/2005 art. 283, co.1 lett.a “il sinistro sia stato cagionato da veicolo natante non identificato”.
Di nessun pregio risulta essere l'eccezione di proponibilità ed improcedibilità della domanda atteso che l'attrice ha ottemperato al disposto di cui alla normativa surrichiamata avendo prodotto agli atti le lettere raccomandate a/r inviate alla compagnia convenuta ed alla Consap nei termini prescrizionali.
Nel merito la domanda è risultata non provata e pertanto va rigettata.
Va affermato che, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., all'attore che agisca in giudizio per il risarcimento del danno, è posto l'onere non solo di provare quest'ultimo, ma anche di fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire.
Questa regola di riparto dell'onere probatorio non è stata seguita dall'attrice che non ha fornito la prova che le lesioni riportate fossero effettivamente riconducibili ad un incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta.
Dalle allegazioni documentali invero ed in particolare dal referto di P.S. dell'ASL
NA3 ove venne ricoverata l'attrice si evince che la stessa “riferisce aggressione per scippo in Grumo Nevano alle ore 15:10”.
Le dichiarazioni dell'unico teste che ha assistito all'impatto da una distanza di 30-40 metri, sig.ra , non sconfessano tale circostanza, in quanto nulla Testimone_1
riferiscono in ordine alla effettiva dinamica del sinistro, limitandosi a rappresentare che il “ciclomotore ha investito la sig.ra colpendola al braccio destro”. Pt_1
Non è stata, quindi, provata la riconducibilità delle lesioni alla circolazione dello scooter non identificato, essendovi, invece, principio di prova, proveniente dalla
6 stessa attrice, del fatto che le lesioni siano state ascrivibili alla condotta dolosa degli autori del tentato furto.
Il vincolo solidale del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada scatta solo in casi di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, non già in caso di incidenti, come quello in esame, solo occasionalmente ricollegabili alla circolazione stradale, evento coperto da assicurazione, ma casualmente riconducibili a cause diverse, segnatamente ad un comportamento doloso degli occupanti del veicolo.
La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente a carico dell'attrice”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta la valutazione dell'istruttoria con riferimento alla ritenuta assenza di prova della riconducibilità delle lesioni al sinistro stradale, evidenziando che la ricostruzione dell'accadimento effettuata dal teste che ha assistito al sinistro è chiarissima, avendo riferito che essa appellante
“…percorreva … a piedi via Anzaloni strada priva di marciapiedi ... tenendosi sul margine sinistro della strada ... ad un certo punto è sopraggiunto da dietro un ciclomotore di colore scuro con a bordo due persone … ho avuto modo di vedere … che questo ciclomotore ha investito la sig.ra colpendola al braccio destro Pt_1
… Preciso che la signora cadde a terra e perse conoscenza. Preciso che intervenne un vigile urbano presente in zona”; evidenzia poi che il teste (Vigile Urbano Tes_2
del Comune di Grumo Nevano) ha precisato <<… passò un ciclomotore nero con a bordo due persone … che svoltò in via Anzaloni e poco dopo … vidi la signora
al suolo … era a terra ma non era in sé; ricordo che provò a farla rinvenire Pt_1
spruzzandole dell'acqua sul viso scuotendola, nel contempo, con qualche piccolo schiaffo>> e ha aggiunto che vi fu l'ulteriore intervento del maresciallo dei Vigili
Urbani (l'altro teste), , il quale ha confermato di aver assistito Testimone_3
all'episodio, precisando “… mi trovavo presso il Comando della Polizia Municipale ove presto servizio e la mia attenzione fu richiamata dal mio collega AL
7 il quale, concitato, mi chiedeva di intervenire a soccorso di una persona che Tes_2
era stata investita identificata poi nella signora da me riconosciuta una Pt_1
volta che mi sono avvicinato” e aggiungendo di aver visto il collega portarla Tes_2
in braccio e ricoverarla nel vicino comando della Polizia Municipale, circostanza confermata anche da quanto si legge sulla scheda del “Servizio 118” ove viene specificato nella sezione “Scenario” <... Paziente (PZ) trovata nel Comando dei
Vigili Urbani stesa sul divano>>; il teste predetto ha anche precisato che essa appellante era in stato confusionale e anche tale circostanza risulta documentalmente provata dalla scheda redatta dai sanitari del Pronto Soccorso ove si legge “paziente confusa non ricorda l'accaduto”; l'esame di tutti i dati oggettivi emersi nel corso dell'istruttoria evidenzia l'assenza di qualsivoglia contraddizione nel senso che la dichiarazione attribuita ad essa appellante risulta sconfessata per tabulas dallo stesso documento cui si fa riferimento in sentenza;
di aver prodotto la querela sporta, unitamente al decreto di archiviazione del procedimento penale, nella quale essa stessa faceva menzione del fatto di aver appreso che qualche persona, senza alcun riscontro oggettivo, aveva ipotizzato un tentativo scippo;
che la borsa, però, non fu rubata né poteva esserlo in quanto la stessa era appoggiata al braccio opposto rispetto a quello urtato dal ciclomotore;
la borsa in sostanza era “coperta” tra il muro ed il braccio.
Con il secondo motivo l'appellante formula considerazioni in merito all'erronea valutazione dell'istruttoria con riferimento alla ritenuta assenza di diritto al risarcimento per le lesioni causate in caso di incidenti solo occasionalmente ricollegabili alla circolazione stradale, assumendo che il tentato furto, in ogni caso, non esclude automaticamente il diritto al risarcimento;
secondo la Giurisprudenza, infatti, in caso di scippo occorre distinguere i casi in cui il danno subito dalla vittima sia derivato dall'investimento, dall'urto o da una qualunque manovra (dolosa o colposa) inerente alla circolazione dell'automezzo, dai casi in cui sia invece dipeso da un atto di aggressione personale compiuto dal conducente o dal trasportato;
nel primo caso l'evento costituisce realizzazione del rischio tipico, immesso nella società
8 (anche dolosamente) dall'uso del veicolo e pertanto il proprietario ed in sua mancanza il Fondo di garanzia per le vittime della strada, sono chiamati a risponderne;
nel secondo caso si tratta di danno provocato dalla volontà di aggredire e non collegato alla condotta di guida.; nella specie vi è prova che la caduta è stata provocata da un urto e quindi rientra nelle ipotesi risarcibili.
§ 5.
I motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
A prescindere dal rilievo che quanto si legge nel referto di P.S. dell'ASL NA3
“riferisce aggressione per scippo in Grumo Nevano alle ore 15:10” è in contraddizione con quanto riportato nel medesimo referto secondo cui “paziente confusa non ricorda l'accaduto” e in ogni caso, secondo la giurisprudenza prevalente, il referto di Pronto Soccorso è un atto pubblico e come tale fa piena prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso, ma non prova anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni stesse, sicché la veridicità del contenuto di quest'ultime può essere contrastata ed accertata con tutti mezzi di prova consentiti dalla legge (ex plurimis Cass.
29316/2008); va evidenziato che, come affermato dalla stessa gravata sentenza, il teste che ha assistito al sinistro ha dichiarato “il ciclomotore ha investito la sig.ra
colpendola al braccio destro”, sicché emerge dalle prove testimoniali la Pt_1
circostanza che l'odierna appellante, nel mentre camminava, venne colpita al braccio da un motoveicolo e per tale motivo cadde in terra e perse i sensi, come confermato dal vigile urbano parimenti escusso. Tali circostanze sono sufficienti per affermare la responsabilità delle Generali nella anzidetta qualità in applicazione del disposto di cui all'art. 2054 primo comma c.c.
Come noto, le norme dell'art. 2054 c.c. e quelle in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile coprono i danni che si sono prodotti per effetto del rischio che la circolazione dei veicoli immette nel contesto sociale. In particolare, nel caso di scippo, occorre distinguere i casi in cui il danno subito dalla vittima sia derivato dall'investimento, dall'urto o da una qualunque manovra (dolosa o colposa) inerente
9 alla circolazione dell'automezzo, dai casi in cui sia invece dipeso da un atto di aggressione personale compiuto dal conducente o dal trasportato. Nel primo caso l'evento costituisce realizzazione del rischio tipico, immesso nella società (anche dolosamente) dall'uso del veicolo, e pertanto il proprietario ed in sua mancanza il
Fondo di garanzia per le vittime della strada, sono chiamati a risponderne. Nel secondo caso si tratta di danno provocato dal comportamento doloso dell'aggressore, tale da interrompere il nesso causale con la circolazione stradale, che degrada a mera occasione del suo verificarsi il danno è quindi estraneo ai rischi coperti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nella specie, essendo provata la circostanza che la caduta dell è stata provocata dall'urto del mezzo, anziché da un Pt_1
comportamento doloso, non collegato alla condotta di guida, le va CP_5
condannata al risarcimento dei danni in conseguenza subiti dall'appellante. Va aggiunto che l'istituto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, pur essendo dettato da motivi di solidarietà, s'ispira ai principi fondamentali della responsabilità aquiliana, sicché l'obbligazione che scaturisce a carico del Fondo nel caso di illecito imputabile a veicolo non identificato ha natura risarcitoria e non è sottoposta ad altre limitazioni, se non quelle espressamente previste dalla legge. Pertanto, il Fondo è tenuto a rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui il sinistro sia stato causato dal fatto doloso del conducente del veicolo non identificato (cfr. Cass.
10394/2024; Cass. n. 6099/2015; Cass. n. 20786/2018.)
§ 6.
Per la quantificazione dei danni patiti da , la Corte ritiene di far Parte_1
riferimento alla relazione depositata dal C.T.U. nel primo grado di giudizio, perché improntata a canoni logici e tecnici. In particolare, il C.T.U. ha accertato che a seguito dell'evento lesivo ha riportato “Cervicalgia post-traumatica. Parte_1
Trauma cranio commotivo. Ematoma sottocutaneo occipitale” rilevando che sussiste compatibilità tra le lesioni accertate e gli eventi supra descritti;
l'ausiliare ha poi accertato postumi permanenti consistenti nella presenza di una anosmia con conseguente perdita parziale del gusto ed una sindrome depressiva post-traumatica
10 con attacchi di panico ed insonnia. Sulla scorta di tali considerazioni, il CTU ha quantificato il danno permanente subito dall'odierno appellante nella misura dell'11
%.
L'ausiliario ha, inoltre, accertato che è stata costretta ad una Parte_1
temporanea inabilità per 10 giorni e una temporanea invalidità nella misura media del
50 % per 60 giorni.
Per procedere, dunque, alla monetizzazione del risarcimento dei danni subiti da
si ritiene di applicare le tabelle da ultimo elaborate (ed. 2024) dal Parte_1
Tribunale di Milano (trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione cfr. fra le ultime Cass., 28/2/2019, n. 5801; Cass., 28/6/2018, n. 17018), in virtù delle quali il computo viene effettuato attribuendo ad ogni punto percentuale un valore crescente in relazione alla gravità della lesione e ridefinito alla luce di un coefficiente rapportato all'età del soggetto.
Essendo stata riconosciuta ad un'invalidità nella misura dell'11 %, Parte_1
avendo la stessa all'epoca del fatto dannoso l'età di 52 anni, il danno non patrimoniale complessivo, alla stregua delle dette tabelle, è pari ad € 28.440,00 (di cui € 22.393,00 per danno biologico relazionale e € 6.047,00 per danno sofferenza).
Non si giustifica una personalizzazione del risarcimento, ovvero, la variazione in aumento del valore standard del risarcimento, quale previsto dalle Tabelle di Milano, il quale è, come noto, riconoscibile in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, che rendono il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, sicché implica la valutazione di conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto. Ed invero, manca a supporto della chiesta personalizzazione il riferimento concreto a conseguenze peculiari, che potessero rendere il pregiudizio patito diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
11 Quanto all'inabilità temporanea, il danno può equamente liquidarsi, considerando sempre le predette tabelle, nell'importo all'attualità di € 115,00 giornaliere tenuto conto dell'effettiva gravità delle lesioni. Ne consegue che a va Parte_1
riconosciuto, in relazione all'invalidità temporanea totale ed a quella parziale, quale accertata dall'ausiliario, un risarcimento pari, rispettivamente, ad € 1.150,00 ( €
115,00 X 10), € 3.450,00 (115,00 X 60 giorni X 50 %).
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, posto che non è allegata documentazione comprovante spese mediche sostenute da in Parte_1
conseguenza delle lesioni subite a seguito del sinistro.
In definitiva, a titolo di danno non patrimoniale va liquidato, in favore di Parte_1
, l'importo complessivo di € 33.040,00, oltre gli interessi legali, calcolati,
[...]
secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; Cass. 8/5/98, n. 4677; Cass.
24/3/2003, n. 4242).
Nella specie, l'importo di € 33.040,00, “devalutato” alla data del fatto, ovvero al
18/09/2009, risulta pari a € 25.087,32 (indice a quo 135,4 -indice ad quem 121,3) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, risultano pari ad € 6.107,98, fino al 30.4.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione -.
Sulla somma valutata all'attualità e sui detti interessi, c.d. compensativi, pari a complessivi € 39.147,98 (cfr. Sez. Un. 10/7/17 n. 16990; conf. Cass. 10/10/14), invece, decorrono gli interessi legali dal 1.5.2025 fino al soddisfo.
§ 8.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto è fondato, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da va Parte_1
accolta, con conseguente condanna delle Generali Assicurazioni S.p.A. nella
12 anzidetta qualità, al risarcimento del danno nella misura di € 39.147,98, oltre interessi legali dal 1.5.2025 fino al soddisfo.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza delle Generali Assicurazioni S.p.A., nella anzidetta qualità.
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase di trattazione/istruttoria del presente grado in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 52.000,00, nel quale risulta compreso il decisum.
Nulla è dovuto a titolo di contributo unificato in relazione al presente grado, non risultando il pagamento fino alla data odierna.
Sempre ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle Generali Assicurazioni S.p.A. nella anzidetta qualità.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'avv. AL Imposimato, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con citazione notificata in data 1.04.2021, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna n.q. di Impresa Designata per la Controparte_1
Liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al
13 pagamento, in favore di , della somma di € 39.147,98, oltre Parte_1
interessi legali dal 1.5.2025 fino al soddisfo;
b) condanna n.q. di Impresa Designata per la Liquidazione Controparte_1
dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada alla rifusione delle spese processuali, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in euro 741,14 per esborsi e in euro 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 8.469,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. AL Imposimato. Pone a carico delle le spese di CTU liquidate con separato Controparte_1
decreto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 29.05.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario dr. CP_6 Per_3
[...]
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1549/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 7006/2020, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 86005/2012, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 28.02.2025 pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
AL Imposimato (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in C.F._2
calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(P. Iva: ), già n.q. di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
Impresa Designata per la Liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Piezzi (C.F.: ) in virtù di procura alle liti C.F._3
per atto notar in Treviso del 18.12.2014 - rep. 186905 \ Persona_1
30367
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni:
1 per l'appellante: “… si riporta integralmente all'atto di appello ed alle conclusioni ivi rassegnate che qui si abbiano per interamente riportate e trascritte. Impugna la comparsa depositata nell'interesse dell'appellata. Chiede che la causa sia assegnata
a sentenza con termine per deposito di comparse conclusionali”; per l'appellata: “… si riporta alle precedenti difese e conclude per il rigetto dell'appello, siccome inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto. Impugna e contesta ogni avversa eccezione, deduzione e difesa, nonché le avverse conclusioni e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il14.09.2012 conveniva innanzi, al Parte_1
Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Frattamaggiore-, le Generali
Assicurazioni S.p.A. esponendo che essa istante, dipendente del Comune di Grumo
Nevano, in data 18/09/2009 si era recata a lavoro presso la sede del predetto Comune;
terminato il proprio orario di lavoro, verso le ore 15.10 circa, percorreva - a piedi - via Anzaloni nella città di Grumo Nevano per raggiungere la vicina area di parcheggio onde prelevare la autovettura e far rientro a casa;
, benché percorresse la via Anzaloni nell'unico senso di marcia consentito (essendo la stessa una strada a senso unico) e pur stando in prossimità del suo margine estremo, venne all'improvviso violentemente investita da un ciclomotore, rimasto ignoto unitamente al suo conducente, proveniente da tergo a forte velocità; più precisamente essa istante fu colpita al gomito destro e venne scaraventata a terra, batté la testa sull'asfalto, perse i sensi e svenne;
la responsabilità del sinistro era addebitabile esclusivamente al conducente del ciclomotore che, dopo aver investito essa istante, si dileguò repentinamente dal luogo del sinistro senza neppur prestar soccorso;
fu, di fatto, impossibile rilevare il numero di targa del veicolo ed identificarne il conducente come fu impossibile ad essa istante ogni azione per evitare il sinistro data la dinamica;
a seguito del sinistro, riportò lesioni e fu trasportata al Pronto Soccorso del
2 Presidio ospedaliero “S. Giovanni di Dio” di Frattaminore ove venne stilato un referto del seguente tenore: ematoma sottocutaneo occipitale, escoriazioni multiple, cervicalgia post - traumatica e trauma cranico commotivo con 10 giorni di prognosi s.c.; in data 22/09/2009, per il persistere dei sintomi, si recava presso lo studio del dott. che rilevava lieve stato sub confusionale, andatura incerta ed CP_3
instabile, marcata rigidità del rachide cervicale;
veniva prescritta terapia con prognosi di gg. 20; seguivano ulteriori controlli in cui si evidenziavano dolori cefalgici, vertigini persistenti con intensificazione del trattamento farmaceutico;
a detti disturbi si associava l'incapacità di sentire gli odori ed apprezzare sapori;
in data 01/12/2009 risultava clinicamente guarita con postumi da valutare come da certificato redatto dal dott. ;, per il perdurare dei sintomi relativi alla incapacità di sentire gli CP_3
odori e sapori in data 6/07/2010 veniva sottoposta a visita presso l'ASL di Caserta ove veniva riscontrata cefalea post - traumatica cronica, anosmia post -traumatica, radicopatia C2 - C3 a dx, vertigini ed acufeni post - traumatici;
in data 6/04/2011 si recava presso il Servizio di Rinologia dell' Controparte_4
ove veniva sottoposta ai seguenti esami, rinomanometria anteriore attiva,
[...]
olfattometria soggettiva e gustometria soggettiva, all'esito veniva diagnosticata anosmia di tipo neurosensoriale in quanto non reversibile dopo decongestione farmacologica delle fosse nasali e conseguente diminuzione dei valori di flusso e pressione rilevati all'esame rinimanometrico derivante da trauma occipitale con conseguente strappamento dei filuzzi olfattivi;
il 14/04/2011 si recava a visita dal dott. (specialista in Otorinolaringoiatria) che certificava ulteriormente Persona_2
l'anosmia e l'alterazione della sensibilità gustativa;
per la perdita dell'olfatto aveva subito una crescente condizione depressiva del tono dell'umore derivante dalla difficoltà di svolgere in maniera adeguata e normale le funzioni di vita quotidiana che ne aveva compromesso la socialità provocandole uno stato ansioso ed insonnia;
era stata costretta ad assumere farmaci antidepressivi ed ansiolitici;
erano residuati postumi nella misura del 20%; la inabilità temporanea totale (ITT) era stata di giorni
10, quella parziale (ITP) di 60 giorni;
aveva sostenuto esborsi per cure mediche per
3 un totale di € 1.088,76; il risarcimento del danno andava personalizzato in considerazione di tutte le circostanze che caratterizzavano la condizione personale e la “particolarità” della patologia;
a seguito dell'incidente, aveva accusato una profonda depressione legata alla menomata capacità fisica che ne comprimeva la vita di relazione;
era stato richiesto invano, il risarcimento dei danni alla compagnia
Generali Assicurazioni S.p.A. quale impresa designata per la gestione dei sinistri del
F.G.V.S. ed alla Consap S.p.A. nonché il 25/07/2012, esperito il tentativo di mediazione previsto dal D.lgs n. 28/2010 presso l'Organismo di mediazione.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo al conducente del veicolo pirata, l'attrice insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “… B) Accertare e dichiarare che il sinistro si verificò per esclusiva responsabilità del conducente del ciclomotore che si dileguò subito dopo
l'investimento; C) dichiarare che essa istante ha diritto, ex art. 283 del Codice delle
Assicurazioni, ad essere risarcita per tutti i danni - nessuno escluso - per le lesioni subite a seguito del sinistro stradale descritto in premessa;
D) condannare, per
l'effetto, la società convenuta al risarcimento di tutti i danni (ivi compreso danno morale) per le lesioni (ivi compreso quanto speso per cure mediche e tentativo di conciliazione) subite a seguito del sinistro nella misura di € 80.000,00 o in quella diversa che risulterà all'esito dell'istruttoria ma comunque nel limite di competenza del Giudice adito. Con il favore degli interessi e della svalutazione;
in ogni caso nei limiti della competenza del Giudice adito nonché delle spese e degli onorari del presente giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Si costituivano le Generali Assicurazioni S.p.A. nell'anzidetta qualità che resistevano e chiedevano il rigetto della domanda.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata prova testimoniale nonché disposta ed eseguita c.t.u. al fine di accertare e valutare le lesioni subite dall'attrice.
4 Riservata in decisione, la causa veniva quindi rimessa sul ruolo con ordinanza del
16.09.2019 per la comparizione personale delle parti e così, all'udienza del
21.01.2020, nuovamente riservata in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“1) Rigetta la domanda;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 23.10.2020, con citazione notificata in data 1.04.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 7.04.2021 - per i Parte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A)
Dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa unica ed esclusiva del conducente del motociclo che si dileguò subito dopo l'investimento; B)
Riconoscere, pertanto, il diritto al risarcimento delle lesioni subite dall'appellante.
C) Condannare, per l'effetto, la società convenuta al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 80.000,00 (oltre interessi e rivalutazione) o in quella diversa che la Corte riterrà per tutti i danni derivanti dalle lesioni subìte dall'appellante. D) Condannare la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio ponendo, altresì, le spese di CTU a carico della parte appellata”.
Si costituivano le nell'invocata qualità che resistevano e chiedevano il Controparte_1
rigetto del gravame.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 17.09.2021, veniva rinviata d'ufficio al 12.11.2021 ed in tale sede per la precisazione delle conclusioni al
2.02.2024, udienza rinviata per esigenze di ruolo. Concesso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. termine sino al 28.02.2025 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, sulla scorta delle note depositate dalle parti, in pari data la Corte riservava la causa in decisione.
5 Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 18.04.2025 e memoria di replica il 2.5.2025.
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il 22.4.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda con le seguenti motivazioni:
“La materia è regolata dal D.Lgs 209/2005 art. 283, co.1 lett.a “il sinistro sia stato cagionato da veicolo natante non identificato”.
Di nessun pregio risulta essere l'eccezione di proponibilità ed improcedibilità della domanda atteso che l'attrice ha ottemperato al disposto di cui alla normativa surrichiamata avendo prodotto agli atti le lettere raccomandate a/r inviate alla compagnia convenuta ed alla Consap nei termini prescrizionali.
Nel merito la domanda è risultata non provata e pertanto va rigettata.
Va affermato che, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., all'attore che agisca in giudizio per il risarcimento del danno, è posto l'onere non solo di provare quest'ultimo, ma anche di fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire.
Questa regola di riparto dell'onere probatorio non è stata seguita dall'attrice che non ha fornito la prova che le lesioni riportate fossero effettivamente riconducibili ad un incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta.
Dalle allegazioni documentali invero ed in particolare dal referto di P.S. dell'ASL
NA3 ove venne ricoverata l'attrice si evince che la stessa “riferisce aggressione per scippo in Grumo Nevano alle ore 15:10”.
Le dichiarazioni dell'unico teste che ha assistito all'impatto da una distanza di 30-40 metri, sig.ra , non sconfessano tale circostanza, in quanto nulla Testimone_1
riferiscono in ordine alla effettiva dinamica del sinistro, limitandosi a rappresentare che il “ciclomotore ha investito la sig.ra colpendola al braccio destro”. Pt_1
Non è stata, quindi, provata la riconducibilità delle lesioni alla circolazione dello scooter non identificato, essendovi, invece, principio di prova, proveniente dalla
6 stessa attrice, del fatto che le lesioni siano state ascrivibili alla condotta dolosa degli autori del tentato furto.
Il vincolo solidale del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada scatta solo in casi di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, non già in caso di incidenti, come quello in esame, solo occasionalmente ricollegabili alla circolazione stradale, evento coperto da assicurazione, ma casualmente riconducibili a cause diverse, segnatamente ad un comportamento doloso degli occupanti del veicolo.
La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente a carico dell'attrice”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta la valutazione dell'istruttoria con riferimento alla ritenuta assenza di prova della riconducibilità delle lesioni al sinistro stradale, evidenziando che la ricostruzione dell'accadimento effettuata dal teste che ha assistito al sinistro è chiarissima, avendo riferito che essa appellante
“…percorreva … a piedi via Anzaloni strada priva di marciapiedi ... tenendosi sul margine sinistro della strada ... ad un certo punto è sopraggiunto da dietro un ciclomotore di colore scuro con a bordo due persone … ho avuto modo di vedere … che questo ciclomotore ha investito la sig.ra colpendola al braccio destro Pt_1
… Preciso che la signora cadde a terra e perse conoscenza. Preciso che intervenne un vigile urbano presente in zona”; evidenzia poi che il teste (Vigile Urbano Tes_2
del Comune di Grumo Nevano) ha precisato <<… passò un ciclomotore nero con a bordo due persone … che svoltò in via Anzaloni e poco dopo … vidi la signora
al suolo … era a terra ma non era in sé; ricordo che provò a farla rinvenire Pt_1
spruzzandole dell'acqua sul viso scuotendola, nel contempo, con qualche piccolo schiaffo>> e ha aggiunto che vi fu l'ulteriore intervento del maresciallo dei Vigili
Urbani (l'altro teste), , il quale ha confermato di aver assistito Testimone_3
all'episodio, precisando “… mi trovavo presso il Comando della Polizia Municipale ove presto servizio e la mia attenzione fu richiamata dal mio collega AL
7 il quale, concitato, mi chiedeva di intervenire a soccorso di una persona che Tes_2
era stata investita identificata poi nella signora da me riconosciuta una Pt_1
volta che mi sono avvicinato” e aggiungendo di aver visto il collega portarla Tes_2
in braccio e ricoverarla nel vicino comando della Polizia Municipale, circostanza confermata anche da quanto si legge sulla scheda del “Servizio 118” ove viene specificato nella sezione “Scenario” <... Paziente (PZ) trovata nel Comando dei
Vigili Urbani stesa sul divano>>; il teste predetto ha anche precisato che essa appellante era in stato confusionale e anche tale circostanza risulta documentalmente provata dalla scheda redatta dai sanitari del Pronto Soccorso ove si legge “paziente confusa non ricorda l'accaduto”; l'esame di tutti i dati oggettivi emersi nel corso dell'istruttoria evidenzia l'assenza di qualsivoglia contraddizione nel senso che la dichiarazione attribuita ad essa appellante risulta sconfessata per tabulas dallo stesso documento cui si fa riferimento in sentenza;
di aver prodotto la querela sporta, unitamente al decreto di archiviazione del procedimento penale, nella quale essa stessa faceva menzione del fatto di aver appreso che qualche persona, senza alcun riscontro oggettivo, aveva ipotizzato un tentativo scippo;
che la borsa, però, non fu rubata né poteva esserlo in quanto la stessa era appoggiata al braccio opposto rispetto a quello urtato dal ciclomotore;
la borsa in sostanza era “coperta” tra il muro ed il braccio.
Con il secondo motivo l'appellante formula considerazioni in merito all'erronea valutazione dell'istruttoria con riferimento alla ritenuta assenza di diritto al risarcimento per le lesioni causate in caso di incidenti solo occasionalmente ricollegabili alla circolazione stradale, assumendo che il tentato furto, in ogni caso, non esclude automaticamente il diritto al risarcimento;
secondo la Giurisprudenza, infatti, in caso di scippo occorre distinguere i casi in cui il danno subito dalla vittima sia derivato dall'investimento, dall'urto o da una qualunque manovra (dolosa o colposa) inerente alla circolazione dell'automezzo, dai casi in cui sia invece dipeso da un atto di aggressione personale compiuto dal conducente o dal trasportato;
nel primo caso l'evento costituisce realizzazione del rischio tipico, immesso nella società
8 (anche dolosamente) dall'uso del veicolo e pertanto il proprietario ed in sua mancanza il Fondo di garanzia per le vittime della strada, sono chiamati a risponderne;
nel secondo caso si tratta di danno provocato dalla volontà di aggredire e non collegato alla condotta di guida.; nella specie vi è prova che la caduta è stata provocata da un urto e quindi rientra nelle ipotesi risarcibili.
§ 5.
I motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
A prescindere dal rilievo che quanto si legge nel referto di P.S. dell'ASL NA3
“riferisce aggressione per scippo in Grumo Nevano alle ore 15:10” è in contraddizione con quanto riportato nel medesimo referto secondo cui “paziente confusa non ricorda l'accaduto” e in ogni caso, secondo la giurisprudenza prevalente, il referto di Pronto Soccorso è un atto pubblico e come tale fa piena prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso, ma non prova anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni stesse, sicché la veridicità del contenuto di quest'ultime può essere contrastata ed accertata con tutti mezzi di prova consentiti dalla legge (ex plurimis Cass.
29316/2008); va evidenziato che, come affermato dalla stessa gravata sentenza, il teste che ha assistito al sinistro ha dichiarato “il ciclomotore ha investito la sig.ra
colpendola al braccio destro”, sicché emerge dalle prove testimoniali la Pt_1
circostanza che l'odierna appellante, nel mentre camminava, venne colpita al braccio da un motoveicolo e per tale motivo cadde in terra e perse i sensi, come confermato dal vigile urbano parimenti escusso. Tali circostanze sono sufficienti per affermare la responsabilità delle Generali nella anzidetta qualità in applicazione del disposto di cui all'art. 2054 primo comma c.c.
Come noto, le norme dell'art. 2054 c.c. e quelle in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile coprono i danni che si sono prodotti per effetto del rischio che la circolazione dei veicoli immette nel contesto sociale. In particolare, nel caso di scippo, occorre distinguere i casi in cui il danno subito dalla vittima sia derivato dall'investimento, dall'urto o da una qualunque manovra (dolosa o colposa) inerente
9 alla circolazione dell'automezzo, dai casi in cui sia invece dipeso da un atto di aggressione personale compiuto dal conducente o dal trasportato. Nel primo caso l'evento costituisce realizzazione del rischio tipico, immesso nella società (anche dolosamente) dall'uso del veicolo, e pertanto il proprietario ed in sua mancanza il
Fondo di garanzia per le vittime della strada, sono chiamati a risponderne. Nel secondo caso si tratta di danno provocato dal comportamento doloso dell'aggressore, tale da interrompere il nesso causale con la circolazione stradale, che degrada a mera occasione del suo verificarsi il danno è quindi estraneo ai rischi coperti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nella specie, essendo provata la circostanza che la caduta dell è stata provocata dall'urto del mezzo, anziché da un Pt_1
comportamento doloso, non collegato alla condotta di guida, le va CP_5
condannata al risarcimento dei danni in conseguenza subiti dall'appellante. Va aggiunto che l'istituto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, pur essendo dettato da motivi di solidarietà, s'ispira ai principi fondamentali della responsabilità aquiliana, sicché l'obbligazione che scaturisce a carico del Fondo nel caso di illecito imputabile a veicolo non identificato ha natura risarcitoria e non è sottoposta ad altre limitazioni, se non quelle espressamente previste dalla legge. Pertanto, il Fondo è tenuto a rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui il sinistro sia stato causato dal fatto doloso del conducente del veicolo non identificato (cfr. Cass.
10394/2024; Cass. n. 6099/2015; Cass. n. 20786/2018.)
§ 6.
Per la quantificazione dei danni patiti da , la Corte ritiene di far Parte_1
riferimento alla relazione depositata dal C.T.U. nel primo grado di giudizio, perché improntata a canoni logici e tecnici. In particolare, il C.T.U. ha accertato che a seguito dell'evento lesivo ha riportato “Cervicalgia post-traumatica. Parte_1
Trauma cranio commotivo. Ematoma sottocutaneo occipitale” rilevando che sussiste compatibilità tra le lesioni accertate e gli eventi supra descritti;
l'ausiliare ha poi accertato postumi permanenti consistenti nella presenza di una anosmia con conseguente perdita parziale del gusto ed una sindrome depressiva post-traumatica
10 con attacchi di panico ed insonnia. Sulla scorta di tali considerazioni, il CTU ha quantificato il danno permanente subito dall'odierno appellante nella misura dell'11
%.
L'ausiliario ha, inoltre, accertato che è stata costretta ad una Parte_1
temporanea inabilità per 10 giorni e una temporanea invalidità nella misura media del
50 % per 60 giorni.
Per procedere, dunque, alla monetizzazione del risarcimento dei danni subiti da
si ritiene di applicare le tabelle da ultimo elaborate (ed. 2024) dal Parte_1
Tribunale di Milano (trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione cfr. fra le ultime Cass., 28/2/2019, n. 5801; Cass., 28/6/2018, n. 17018), in virtù delle quali il computo viene effettuato attribuendo ad ogni punto percentuale un valore crescente in relazione alla gravità della lesione e ridefinito alla luce di un coefficiente rapportato all'età del soggetto.
Essendo stata riconosciuta ad un'invalidità nella misura dell'11 %, Parte_1
avendo la stessa all'epoca del fatto dannoso l'età di 52 anni, il danno non patrimoniale complessivo, alla stregua delle dette tabelle, è pari ad € 28.440,00 (di cui € 22.393,00 per danno biologico relazionale e € 6.047,00 per danno sofferenza).
Non si giustifica una personalizzazione del risarcimento, ovvero, la variazione in aumento del valore standard del risarcimento, quale previsto dalle Tabelle di Milano, il quale è, come noto, riconoscibile in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, che rendono il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, sicché implica la valutazione di conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto. Ed invero, manca a supporto della chiesta personalizzazione il riferimento concreto a conseguenze peculiari, che potessero rendere il pregiudizio patito diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
11 Quanto all'inabilità temporanea, il danno può equamente liquidarsi, considerando sempre le predette tabelle, nell'importo all'attualità di € 115,00 giornaliere tenuto conto dell'effettiva gravità delle lesioni. Ne consegue che a va Parte_1
riconosciuto, in relazione all'invalidità temporanea totale ed a quella parziale, quale accertata dall'ausiliario, un risarcimento pari, rispettivamente, ad € 1.150,00 ( €
115,00 X 10), € 3.450,00 (115,00 X 60 giorni X 50 %).
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, posto che non è allegata documentazione comprovante spese mediche sostenute da in Parte_1
conseguenza delle lesioni subite a seguito del sinistro.
In definitiva, a titolo di danno non patrimoniale va liquidato, in favore di Parte_1
, l'importo complessivo di € 33.040,00, oltre gli interessi legali, calcolati,
[...]
secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; Cass. 8/5/98, n. 4677; Cass.
24/3/2003, n. 4242).
Nella specie, l'importo di € 33.040,00, “devalutato” alla data del fatto, ovvero al
18/09/2009, risulta pari a € 25.087,32 (indice a quo 135,4 -indice ad quem 121,3) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, risultano pari ad € 6.107,98, fino al 30.4.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione -.
Sulla somma valutata all'attualità e sui detti interessi, c.d. compensativi, pari a complessivi € 39.147,98 (cfr. Sez. Un. 10/7/17 n. 16990; conf. Cass. 10/10/14), invece, decorrono gli interessi legali dal 1.5.2025 fino al soddisfo.
§ 8.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto è fondato, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da va Parte_1
accolta, con conseguente condanna delle Generali Assicurazioni S.p.A. nella
12 anzidetta qualità, al risarcimento del danno nella misura di € 39.147,98, oltre interessi legali dal 1.5.2025 fino al soddisfo.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza delle Generali Assicurazioni S.p.A., nella anzidetta qualità.
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase di trattazione/istruttoria del presente grado in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 52.000,00, nel quale risulta compreso il decisum.
Nulla è dovuto a titolo di contributo unificato in relazione al presente grado, non risultando il pagamento fino alla data odierna.
Sempre ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle Generali Assicurazioni S.p.A. nella anzidetta qualità.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'avv. AL Imposimato, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con citazione notificata in data 1.04.2021, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna n.q. di Impresa Designata per la Controparte_1
Liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al
13 pagamento, in favore di , della somma di € 39.147,98, oltre Parte_1
interessi legali dal 1.5.2025 fino al soddisfo;
b) condanna n.q. di Impresa Designata per la Liquidazione Controparte_1
dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada alla rifusione delle spese processuali, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in euro 741,14 per esborsi e in euro 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 8.469,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. AL Imposimato. Pone a carico delle le spese di CTU liquidate con separato Controparte_1
decreto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 29.05.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario dr. CP_6 Per_3
[...]
14