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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 710-1/2025
Il giudice dott.ssa Federica Marconi, a scioglimento della riserva assunta, letti gli atti ed esaminati i documenti, ha emesso la seguente
ORDINANZA ritenuto che, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione, debbano sussistere “gravi motivi”, secondo quanto previsto dall'art. 649 c.p.c., che non vengono individuati in modo rigido e che la giurisprudenza ha ritenuto di interpretare nel senso che l'esecuzione forzata possa danneggiare in modo grave il debitore senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione; è stato inoltre affermato che la valutazione debba compiersi anche alla stregua della fondatezza dell'opposizione, affinché il pregiudizio paventato dall'opponente non si concretizzi esclusivamente nel pericolo di versare il quantum oggetto di ingiunzione, ma trovi riscontro della probabilità di successo dell'opposizione (Trib. Modena, I,
22.1.2014 n. 1654);
considerato che i gravi motivi sono stati ricollegati alla legittimità della concessione del decreto e della provvisoria esecutività dello stesso, mentre altra giurisprudenza ha sottolineato che l'istanza di sospensione non potrebbe “essere intesa come diretta ad un riesame della sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c. né come implicante la valutazione della ricorrenza, in negativo, dei presupposti previsti dall'art. 648 c.p.c.”, con la precisazione che i gravi motivi ex art. 649 c.p.c. “debbano concernere solo il pericolo che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, con necessario riferimento, in ogni caso, alla probabile fondatezza dell'opposizione” (Trib. Roma, 2.12.2010);
è stato poi precisato che la sospensione non possa basarsi unicamente sull'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c., dovendo i “gravi motivi” essere connessi all'ipotizzabile caducazione del titolo al quale è stata conferita la provvisoria esecutorietà (Trib. Fermo, 24.9.2018);
rilevato, ad un primo sommario esame e salvi gli approfondimenti da riservare al merito, che dall'esame degli atti di parte convenuta opposta non sembra ricavabile un'indicazione dettagliata delle mensilità inadempiute e, correlativamente, dell'imputazione dei vari pagamenti, situazione “contabile” resa ancora più
confusa dalla documentata sussistenza di un precedente contratto di locazione e di una scrittura parallela al contratto più recente;
ritenuto di potersi accogliere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto data la genericità, sommariamente riscontrata, delle allegazioni di parte locatrice, da valutare anche sulla base di quanto dedotto, eccepito e richiesto nell'opposizione, in un quadro che rende indispensabili approfondimenti circa i rapporti di dare/avere inter partes, avendo peraltro l'opponente allegato pagamenti in contanti a familiari della locatrice (di cui ella ritiene di dare dimostrazione attraverso la chat whatsapp) e di essere creditrice dell'importo del deposito cauzionale;
visti gli artt. 5 e 5 bis D.lgs. 28/2010;
rilevato che, vertendo la presente causa in materia di locazione, dopo la pronuncia sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5 comma 6 lett. a), occorre fissare la nuova udienza ai sensi degli artt. 5 bis e 6 D.lgs. 28/2010, per consentire alla convenuta opposta di instaurare il procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda formulata in via monitoria;
ritenuto opportuno assegnare a tal fine termine alla convenuta opposta per il deposito della domanda di mediazione;
ritenuto altresì di doversi differire l'udienza fissata per il giorno 18 luglio 2025 ore 10, in relazione alla durata della mediazione, per la comparizione delle parti e la verifica dell'esito del procedimento di mediazione;
considerato che la possibilità di fissare udienza ritenuta utile al fine del sollecito e leale svolgimento del procedimento, determinando i punti sui quali la stessa deve svolgersi, assicurando in ogni caso il rispetto del contraddittorio, rientra nei poteri generali di cui agli artt. 127 e 175 c.p.c. (arg. da Corte cost., n. 96/2024) e in questa ipotesi, pur non essendo ancora maturato il termine per le verifiche preliminari, la fissazione di udienza anticipata per la pronuncia ex art. 649 c.p.c. e l'obbligo di dar corso al procedimento di mediazione devono essere coordinati con gli incombenti relativi alla prosecuzione del giudizio;
osservato a tal proposito che, in pendenza del termine per l'espletamento della mediazione, non sembrano adottabili i provvedimenti per il prosieguo del giudizio, fino all'udienza di verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità (Cass., n. 22038/2023, avente ad oggetto un giudizio disciplinato dal rito antecedente alla riforma Cartabia ma tuttavia, essendo rimasta invariata la formulazione della norma che aveva fondato la decisione – prima art. 5 comma 3, ora comma 5 D.lgs. 28/2010 – il principio appare estendibile anche ai provvedimenti ex art. 171 bis c.p.c. e, conseguentemente, ai termini ex art. 171 ter c.p.c.);
considerato che, in ipotesi di esito negativo della mediazione, dovrà procedersi al mutamento del rito, da ordinario a locatizio speciale, posto che – come dianzi rilevato - la presente causa trae origine da un contratto di locazione e, quindi, rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 447 bis c.p.c.; ritenuto quindi che, in ragione dell'erroneità del rito utilizzato dall'opponente e delle previsioni dianzi richiamate, alla prossima udienza verrà in primo luogo verificato l'esito della mediazione e, in caso di mancato accordo in tale sede, verrà disposto il mutamento del rito nel contraddittorio delle parti;
ritenuto in sintesi che, dovendosi comunque fissare un'udienza di verifica post mediazione, nella stessa sede le parti potranno interloquire sulla conversione del rito, conciliando così i divieti di concessione dei termini in pendenza di mediazione e di adozione di provvedimenti non urgenti o non cautelari (Cass., n. 22038/2023, cit. supra) attraverso l'esercizio dei poteri di organizzazione e direzione del processo;
P.Q.M.
accoglie l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
assegna a parte convenuta opposta termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per promuovere la mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità della domanda formulata in via monitoria;
dispone che, a cura della parte più diligente, vengano depositati la domanda ed il verbale di mediazione, entro la data della prossima udienza;
riserva al prosieguo il provvedimento di mutamento del rito, da ordinario a locatizio speciale, previo contraddittorio delle parti;
differisce l'udienza già fissata per il giorno 18 luglio 2025 ore 10 al giorno 28 ottobre 2025 ore
10.45, per la comparizione delle parti e la verifica dell'esito del procedimento di mediazione.
Si comunichi.
10/04/2025
Il giudice dott.ssa Federica Marconi
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 710-1/2025
Il giudice dott.ssa Federica Marconi, a scioglimento della riserva assunta, letti gli atti ed esaminati i documenti, ha emesso la seguente
ORDINANZA ritenuto che, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione, debbano sussistere “gravi motivi”, secondo quanto previsto dall'art. 649 c.p.c., che non vengono individuati in modo rigido e che la giurisprudenza ha ritenuto di interpretare nel senso che l'esecuzione forzata possa danneggiare in modo grave il debitore senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione; è stato inoltre affermato che la valutazione debba compiersi anche alla stregua della fondatezza dell'opposizione, affinché il pregiudizio paventato dall'opponente non si concretizzi esclusivamente nel pericolo di versare il quantum oggetto di ingiunzione, ma trovi riscontro della probabilità di successo dell'opposizione (Trib. Modena, I,
22.1.2014 n. 1654);
considerato che i gravi motivi sono stati ricollegati alla legittimità della concessione del decreto e della provvisoria esecutività dello stesso, mentre altra giurisprudenza ha sottolineato che l'istanza di sospensione non potrebbe “essere intesa come diretta ad un riesame della sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c. né come implicante la valutazione della ricorrenza, in negativo, dei presupposti previsti dall'art. 648 c.p.c.”, con la precisazione che i gravi motivi ex art. 649 c.p.c. “debbano concernere solo il pericolo che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, con necessario riferimento, in ogni caso, alla probabile fondatezza dell'opposizione” (Trib. Roma, 2.12.2010);
è stato poi precisato che la sospensione non possa basarsi unicamente sull'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c., dovendo i “gravi motivi” essere connessi all'ipotizzabile caducazione del titolo al quale è stata conferita la provvisoria esecutorietà (Trib. Fermo, 24.9.2018);
rilevato, ad un primo sommario esame e salvi gli approfondimenti da riservare al merito, che dall'esame degli atti di parte convenuta opposta non sembra ricavabile un'indicazione dettagliata delle mensilità inadempiute e, correlativamente, dell'imputazione dei vari pagamenti, situazione “contabile” resa ancora più
confusa dalla documentata sussistenza di un precedente contratto di locazione e di una scrittura parallela al contratto più recente;
ritenuto di potersi accogliere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto data la genericità, sommariamente riscontrata, delle allegazioni di parte locatrice, da valutare anche sulla base di quanto dedotto, eccepito e richiesto nell'opposizione, in un quadro che rende indispensabili approfondimenti circa i rapporti di dare/avere inter partes, avendo peraltro l'opponente allegato pagamenti in contanti a familiari della locatrice (di cui ella ritiene di dare dimostrazione attraverso la chat whatsapp) e di essere creditrice dell'importo del deposito cauzionale;
visti gli artt. 5 e 5 bis D.lgs. 28/2010;
rilevato che, vertendo la presente causa in materia di locazione, dopo la pronuncia sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5 comma 6 lett. a), occorre fissare la nuova udienza ai sensi degli artt. 5 bis e 6 D.lgs. 28/2010, per consentire alla convenuta opposta di instaurare il procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda formulata in via monitoria;
ritenuto opportuno assegnare a tal fine termine alla convenuta opposta per il deposito della domanda di mediazione;
ritenuto altresì di doversi differire l'udienza fissata per il giorno 18 luglio 2025 ore 10, in relazione alla durata della mediazione, per la comparizione delle parti e la verifica dell'esito del procedimento di mediazione;
considerato che la possibilità di fissare udienza ritenuta utile al fine del sollecito e leale svolgimento del procedimento, determinando i punti sui quali la stessa deve svolgersi, assicurando in ogni caso il rispetto del contraddittorio, rientra nei poteri generali di cui agli artt. 127 e 175 c.p.c. (arg. da Corte cost., n. 96/2024) e in questa ipotesi, pur non essendo ancora maturato il termine per le verifiche preliminari, la fissazione di udienza anticipata per la pronuncia ex art. 649 c.p.c. e l'obbligo di dar corso al procedimento di mediazione devono essere coordinati con gli incombenti relativi alla prosecuzione del giudizio;
osservato a tal proposito che, in pendenza del termine per l'espletamento della mediazione, non sembrano adottabili i provvedimenti per il prosieguo del giudizio, fino all'udienza di verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità (Cass., n. 22038/2023, avente ad oggetto un giudizio disciplinato dal rito antecedente alla riforma Cartabia ma tuttavia, essendo rimasta invariata la formulazione della norma che aveva fondato la decisione – prima art. 5 comma 3, ora comma 5 D.lgs. 28/2010 – il principio appare estendibile anche ai provvedimenti ex art. 171 bis c.p.c. e, conseguentemente, ai termini ex art. 171 ter c.p.c.);
considerato che, in ipotesi di esito negativo della mediazione, dovrà procedersi al mutamento del rito, da ordinario a locatizio speciale, posto che – come dianzi rilevato - la presente causa trae origine da un contratto di locazione e, quindi, rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 447 bis c.p.c.; ritenuto quindi che, in ragione dell'erroneità del rito utilizzato dall'opponente e delle previsioni dianzi richiamate, alla prossima udienza verrà in primo luogo verificato l'esito della mediazione e, in caso di mancato accordo in tale sede, verrà disposto il mutamento del rito nel contraddittorio delle parti;
ritenuto in sintesi che, dovendosi comunque fissare un'udienza di verifica post mediazione, nella stessa sede le parti potranno interloquire sulla conversione del rito, conciliando così i divieti di concessione dei termini in pendenza di mediazione e di adozione di provvedimenti non urgenti o non cautelari (Cass., n. 22038/2023, cit. supra) attraverso l'esercizio dei poteri di organizzazione e direzione del processo;
P.Q.M.
accoglie l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
assegna a parte convenuta opposta termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per promuovere la mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità della domanda formulata in via monitoria;
dispone che, a cura della parte più diligente, vengano depositati la domanda ed il verbale di mediazione, entro la data della prossima udienza;
riserva al prosieguo il provvedimento di mutamento del rito, da ordinario a locatizio speciale, previo contraddittorio delle parti;
differisce l'udienza già fissata per il giorno 18 luglio 2025 ore 10 al giorno 28 ottobre 2025 ore
10.45, per la comparizione delle parti e la verifica dell'esito del procedimento di mediazione.
Si comunichi.
10/04/2025
Il giudice dott.ssa Federica Marconi