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Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 12796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12796 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34441/2018 R.G. proposto da: SACCHITELLA DEI F.LLI RUSSO S.N.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA MALCESINE 30, presso lo studio dell’avvocato PORCELLI GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato AR EF -ricorrente- contro AC ET, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato GOBBI LUISA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GHINELLI MAURIZIO -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1027/2018 depositata il 17/04/2018. Civile Sent. Sez. 2 Num. 12796 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 11/05/2023 2 di 7 Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14), formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA La s.n.c. CH dei F.LL SO ha proposto ricorso, articolato in unico motivo, avverso la sentenza n. 1027/2018 della Corte d’appello di Bologna, pubblicata il 17 aprile 2018. Resiste con controricorso MI GI. Con citazione del 14 novembre 2005 MI GI, che aveva ereditato dalla madre IA AN, tra l’altro, la quota pari a 9/144 di due immobili ubicati in Rimini alla Via Di Miniello n. 28 e alla Via Garattoni, convenne dinanzi al Tribunale di Rimini la società CH dei F.LL SO s.n.c., a sua volta comproprietaria di tali immobili per la quota indivisa di 129/144 (nonché proprietaria esclusiva di un confinante fabbricato a destinazione alberghiera), affinché venisse accertata la illegittimità, per violazione dell'art. 1102 c.c., delle condotte compiute dalla società convenuta, ovvero dal suo rappresentante TI SO, sui descritti beni e, per l'effetto, condannata alla cessazione delle molestie ed alla rimozione delle opere eseguite sui fondi. In particolare, l’attrice domandò la riapertura di alcune porte, la demolizione di un manufatto in muratura costruito sul terreno, la chiusura o la rimozione di un cancello, la eliminazione di masserizie ed attrezzature ivi allocate. 3 di 7 Il Tribunale di Rimini, disattesa in corso di causa l’eccezione di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari degli immobili, con sentenza del 21 marzo 2011 dichiarò conformi al diritto di uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. le condotte della società CH relative alle porte, di cui l’attrice domandava la riapertura, ed alla costruzione del manufatto, limitando la condanna della medesima società alla chiusura e/o rimozione del cancello aperto a confine tra la proprietà esclusiva della stessa (denominata Villa Dany) e il terreno in comproprietà sito in Rimini via Garattoni. Propose appello con citazione del 23 aprile 2012 la società CH, chiedendo in via principale di accertare la mancata integrazione del litisconsorzio necessario fra tutti i comproprietari dei beni siti in Rimini Via di Miniello n. 28 e Via Garattoni e richiamando all’uopo l’elenco prodotto in sede di conclusioni dinanzi al Tribunale (in particolare, LA TA, LA Claudio, SI TO, SI UR, SI EC e AN MM). Tale censura veniva disattesa dalla Corte d’appello di Bologna, la quale ha affermato che la domanda di un comproprietario ex art. 1102 c.c. verso altro non importa il litisconsorzio necessario nei riguardi degli eventuali ulteriori comunisti. Quanto al merito, la Corte di Bologna ha ravvisato l’infondatezza del gravame. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14). Le parti hanno presentato memorie. 4 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo del ricorso della s.n.c. CH dei F.LL SO denuncia il vizio della pronuncia e dell’intero procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. La ricorrente ravvisa tale vizio perché la Corte d’appello ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, sostenendo che l'azione proposta da MI GI non integrasse un'ipotesi di litisconsorzio necessario, pur avendo dato atto che la domanda giudiziale svolta dalla singola comproprietaria fosse finalizzata non soltanto alla tutela del suo diritto sulle cose comuni, ma anche a difesa della res comune attraverso la rimozione di opere implicanti un minor godimento o il ripristino dello stato dei luoghi. Si insiste sulla circostanza che MI GI e la società ricorrente hanno la titolarità della proprietà indivisa in misura pari rispettivamente ai 9/144 ed ai 129/144, sicché non sono stati citati in giudizio dall’attrice i restanti comproprietari titolari complessivamente dei mancanti 6/144. La Corte d’appello di Bologna ha altrimenti concluso che la GI, in quanto titolare di un diritto che investe l'intera cosa comune, ben poteva convenire in giudizio il solo autore materiale dei fatti illeciti che ledono l'art. 1102 c.c. 2. La controricorrente replica che la s.n.c. CH nel processo di primo grado non aveva indicato chi fossero i comproprietari dell’area oggetto degli interventi denunciati e che la specificazione dei nominativi degli stessi contenuta nel ricorso per cassazione non tiene conto di una cessione di quota intervenuta (da MM AN a MI GI) e reca errori sul valore delle stesse quote (ad esempio, la GI sarebbe proprietaria di quote indivise di 36/288 per i fabbricati e di 1/12 per il terreno). La controricorrente limita inoltre l’oggetto del giudizio alla domanda di “chiusura e/o rimozione del cancello arbitrariamente aperto a 5 di 7 confine tra la proprietà esclusiva della Soc. CH s.n.c. (denominata Villa Dany) ed il terreno in comproprietà sito in Rimini Via Garattoni” ed osserva che la sentenza del Tribunale, accogliendo tale domanda, non comportava affatto “un mutamento del bene”, in quanto la chiusura di detto varco di comunicazione serviva ad impedire un illegittimo asservimento del fondo comune. 3. Il ricorso della s.n.c. CH dei F.LL SO è fondato. 3.1. Occorre premettere che la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli eventuali litisconsorti pretermessi deve essere valutata non secundum eventum litis, ma secondo la domanda, e dunque al momento in cui il giudizio sorge (ad esempio, Cass. n. 15547 del 2005). Non rileva perciò il contenuto della sentenza di primo grado o del giudizio di appello, quanto la portata della domanda introdotta da MI GI con la citazione del 14 novembre 2005; questa era volta nei soli confronti della società CH, affinché venisse accertata la illegittimità, per violazione dell'art. 1102 c.c., delle condotte compiute dalla convenuta e la rimozione di determinate opere eseguite sui fondi appartenenti in comune anche a soggetti rimasti estranei al presente giudizio. In particolare, l’attrice domandò la riapertura di alcune porte, la demolizione di un manufatto in muratura costruito sul terreno, la chiusura o la rimozione di un cancello, la eliminazione di masserizie ed attrezzature ivi allocate. 3.2. Ora, il singolo comproprietario è certamente legittimato ad esercitare, senza necessità di litisconsorzio con gli altri comunisti, le azioni a difesa della cosa comune (nella specie: ex art. 1102 c.c.), sia nei confronti dei terzi, che di ogni altro partecipante alla comunione. Deve però considerarsi il caso del comproprietario, il quale, come avvenuto nella specie, agisca in giudizio per ottenere l'ordine di 6 di 7 rimozione di un manufatto realizzato sulla cosa comune da altro singolo partecipante ad esclusivo vantaggio proprio, denunziando che l’opera esorbiti dalle modificazioni contemplate e consentite dall’art. 1102 c.c. Ove si tratti di costruzione o opera eseguita dal comproprietario sul suolo comune, ai sensi dell’art. 934 c.c., essa diviene, peraltro, di proprietà comune a tutti i comproprietari dell’immobile, salvo contrario accordo (Cass. Sez. Unite n. 3873 del 2018). Pertanto, la controversia che insorge sulle modalità di uso della cosa comune consistente nella realizzazione di un manufatto da parte di uno dei comproprietari riguarda una modificazione che incide altresì sull'estensione del diritto di comunione degli altri partecipanti. Perciò, secondo costante orientamento di questa Corte, la domanda proposta da un comproprietario per ottenere la condanna di altro partecipante alla riduzione in pristino consistente nella rimozione di determinate opere eseguite sulle parti comuni, tendendo all'adempimento di una prestazione di facere non suscettibile di divisione e destinata ad incidere sui beni appartenenti anche agli altri comunisti, deve essere decisa nei confronti di tutti, perché investe un rapporto giuridico unico ed inscindibile, con la conseguenza che deve disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari pretermessi a norma dell'art. 102 c.p.c., restando inutiliter data una condanna emessa nei confronti di alcuni soltanto tra i medesimi partecipanti alla comunione (Cass. n. 2634 del 2021; n. 10208 del 2011; n. 9878 del 1997; Cass. n. 11509 del 1992; Cass. n. 6474 del 1982). 3.3. Quanto ai rilievi sollevati dalla controricorrente, va ribadito che la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere soltanto di indicare nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l'esistenza, documentando, altresì, i presupposti di fatto che 7 di 7 giustificano l'integrazione (al che la ricorrente - che ha denunciato per cassazione la violazione dell'art. all'art. 102 c.p.c., e quindi, è da intendersi, dell’art. 354 c.p.c. - ha provveduto), senza, peraltro, che sussista a suo carico anche l'onere di dimostrare, ad esempio, in ipotesi di comunione, l’esatto consistenza delle quote spettanti ai comproprietari pretermessi (ex multis, Cass. n. 12740 del 2001). 3.4. Poiché, a seguito della domanda proposta da MI GI nei confronti della CH dei F.LL SO s.n.c., il contraddittorio non poteva dunque ritenersi validamente instaurato, stante l’assenza degli altri comproprietari degli immobili ubicati in Rimini alla Via Di Miniello n. 28 e alla Via Garattoni, il ricorso è fondato. La causa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., data la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti comproprietari, deve essere rimessa al Tribunale di Rimini, giudice di primo grado, che riesaminerà la causa a contraddittorio integro e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Rimini in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Rimini in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda