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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 3727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3727 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 2504/2024, con ordinanza depositata il 22.6.2025, questa Corte così provvedeva:
“dispone, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 4.7.2025, per il deposito di note conclusionali e fino alle 09.30 del giorno 11.7.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze
e conclusioni”.
Lette le note scritte depositate dalla sola parte appellata,
[...]
in data 7.7.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed CP_1
esaminati gli atti di causa, questa Corte, rilevato che fino alle 13.00, orario successivo alla chiusura al pubblico della Cancelleria, non risultano pervenute note scritte da parte degli appellanti, decide la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2504/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1520/2024, emessa dal Tribunale di S. Maria C.V., pubblicata in data 16.4.2024, e notificata, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325
c.p.c., in data 17.4.2024:
TRA
(C.F. , in proprio e quale Parte_1 C.F._1
esercente la potestà genitoriale sul minore (C.F. Persona_1
, (C.F. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3
(C.F. ), rappresentati e difesi, Parte_3 C.F._4
in virtù di procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Rita Di Costanzo
(C.F. ); C.F._5
APPELLANTI
E
(P.IVA ), in persona di Controparte_2 P.IVA_1
un procuratore del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
pag. 2/9 Francesco Madonna (C.F. ), come da procura C.F._6
allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ); Controparte_3 C.F._7
LITISCONSORTE NECESSARIO NON EVOCATO IN GIUDIZIO
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 24.4.2017 ad ed il Controparte_1
17.5.2017 a , , , Controparte_3 Parte_2 Parte_3
in proprio e quale esercente la potestà genitoriale, Parte_1
unitamente a , sul minore adivano il Controparte_4 Persona_1
Tribunale di S. Maria C.V., al fine di sentire pronunciare la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del decesso di , a loro dire cagionato dalla Persona_2
lesioni che il medesimo riportava in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 07.05.2012, allorquando lo stesso, quale pedone, era stato investito, mentre era fermo nell'area di parcheggio antistante il cimitero, dal veicolo targato EL 786 CN, di proprietà del , CP_3
assicurato CP_1
Nella contumacia del , costituendosi CP_3 Controparte_1
in giudizio, resisteva alla domanda.
pag. 3/9 All'esito del giudizio, istruito mediante prove orali e l'espletamento di una CTU, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, esclusa la riconducibilità del decesso alle lesioni conseguenti all'incidente stradale, rigettava la domanda, proposta dagli attori, di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da lamentata perdita del rapporto parentale e condannava gli attori alla rifusione delle spese processuali ed a sopportare in via definitiva quelle relative alla CTU.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, ad essi notificata, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., in data 17.4.2024, gli attori originari, odierni appellanti, interponevano appello, mediante atto tempestivamente notificato ad in data Controparte_1
17.5.2024, con il quale così concludevano: “– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n.1520/24 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V., Sezione Civile, Giudice
Dott.ssa Antonia Schiattarella, nell'ambito del giudizio N.R.G.4495/17, depositata in cancelleria in data 16.04.24, notificata il 17.04.24, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “__” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
pag. 4/9 Nel costituirsi ritualmente in giudizio, Controparte_1
resisteva all'avversa impugnazione, concludendo come segue: “A) Si rigetti l'appello siccome inammissibile per i motivi di cui al capo 1) della parte narrativa del presente atto difensivo oltre che infondato in fatto ed in diritto, conseguenzialmente confermandosi in integrum la sentenza di primo grado. B) Spese del giudizio sul parametro della soccombenza”.
Con ordinanza emessa in data 13.12.2024, all'esito della celebrazione della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questa Corte così provvedeva: “rilevato che non risulta essersi perfezionata la notifica dell'appello nei confronti di , Controparte_3
preteso responsabile civile, litisconsorte necessario (trattandosi di azione diretta nei confronti dell'impresa assicurativa per la RC in giudizio di danni da circolazione stradale);
ritenuto, quindi, che, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. debba ordinarsi agli appellanti di integrare il contraddittorio nei confronti del;
CP_3
PQM
Letto l'art. 331 c.p.c., ordina agli appellanti di integrare il contraddittorio nei confronti di entro il termine Controparte_3
perentorio del 28.2.2025;
letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza di trattazione della causa ex art. 350 c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 20.6.2025”.
pag. 5/9 Con ordinanza del 22.6.2025, questa Corte disponeva quanto segue: “.. rilevato che, entro il termine accordato alle parti, mentre l'appellata impresa assicurativa, depositava note scritte, gli appellanti CP_1
non provvedevano a tanto, né provavano l'avvenuta notifica;
ritenuto che
, alla luce di quanto osservato dinanzi, la causa appare matura per la decisione e che, ricorrendone i presupposti, vada disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c., con il deposito di note scritte ..
PQM
dispone, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni
e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 4.7.2025, per il deposito di note conclusionali e fino alle 09.30 del giorno 11.7.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Nelle note conclusionali depositate in data 1.7.2025,
[...]
evidenziata la mancata integrazione del contraddittorio, CP_1
nei confronti di , ad opera degli appellanti, Controparte_3
chiedeva che questa Corte volesse “dichiarare l'avverso gravame inammissibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c. II co.”.
Analogamente, nelle note di trattazione scritta depositate in data
7.7.2025, l'appellata concludeva per la declaratoria “di inammissibilità dell'avverso appello non avendo controparte fornito la prova dell'avvenuta notifica dell'atto introduttivo del presente grado al litisconsorte necessario”.
pag. 6/9 Alcuna memoria conclusionale o nota scritta in sostituzione dell'udienza di discussione veniva depositata dagli appellanti, entro i termini accordati da questa Corte.
§ 3.
Ciò premesso, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 331 co. 2 c.p.c., quando il Giudice di appello, in ipotesi di sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile, abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, “L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato”.
Nella specie, sussisteva una chiara ipotesi di causa inscindibile, che imponeva, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., la partecipazione al processo di appello anche di , già convenuto in primo grado, Controparte_3
essendo questi, come accertato dalla sentenza di primo grado, il proprietario dell'autovettura pretesa responsabile del sinistro e considerato che, ai sensi dell'art. 144 d. lgs. 209 del 2005, nel caso di azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, il responsabile del danno, da intendersi come il proprietario del veicolo, è litisconsorte necessario.
Discende da quanto osservato che, non avendo gli appellanti provveduto ad integrare il contraddittorio, in ossequio a quanto disposto da questa Corte con la sopra riportata ordinanza del
13.12.2024, l'appello debba essere dichiarato inammissibile.
Resta, ovviamente, assorbito l'esame del merito.
§ 4.
pag. 7/9 Alla declaratoria di inammissibilità del gravame segue la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese processuali del presente grado nei confronti di Controparte_1
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi stante la definizione in rito dell'appello e la modesta complessità delle questioni controverse.
Deve, infine, darsi atto che sussistano i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , in Parte_2 Parte_3 Parte_1
proprio e quale esercente la potestà genitoriale, sul minore Per_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna gli appellanti, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di delle spese processuali Controparte_2
del giudizio di appello, liquidate in euro 10.060,00 per pag. 8/9 compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 11/07/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 9/9
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 2504/2024, con ordinanza depositata il 22.6.2025, questa Corte così provvedeva:
“dispone, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 4.7.2025, per il deposito di note conclusionali e fino alle 09.30 del giorno 11.7.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze
e conclusioni”.
Lette le note scritte depositate dalla sola parte appellata,
[...]
in data 7.7.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed CP_1
esaminati gli atti di causa, questa Corte, rilevato che fino alle 13.00, orario successivo alla chiusura al pubblico della Cancelleria, non risultano pervenute note scritte da parte degli appellanti, decide la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2504/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1520/2024, emessa dal Tribunale di S. Maria C.V., pubblicata in data 16.4.2024, e notificata, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325
c.p.c., in data 17.4.2024:
TRA
(C.F. , in proprio e quale Parte_1 C.F._1
esercente la potestà genitoriale sul minore (C.F. Persona_1
, (C.F. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3
(C.F. ), rappresentati e difesi, Parte_3 C.F._4
in virtù di procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Rita Di Costanzo
(C.F. ); C.F._5
APPELLANTI
E
(P.IVA ), in persona di Controparte_2 P.IVA_1
un procuratore del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
pag. 2/9 Francesco Madonna (C.F. ), come da procura C.F._6
allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ); Controparte_3 C.F._7
LITISCONSORTE NECESSARIO NON EVOCATO IN GIUDIZIO
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 24.4.2017 ad ed il Controparte_1
17.5.2017 a , , , Controparte_3 Parte_2 Parte_3
in proprio e quale esercente la potestà genitoriale, Parte_1
unitamente a , sul minore adivano il Controparte_4 Persona_1
Tribunale di S. Maria C.V., al fine di sentire pronunciare la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del decesso di , a loro dire cagionato dalla Persona_2
lesioni che il medesimo riportava in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 07.05.2012, allorquando lo stesso, quale pedone, era stato investito, mentre era fermo nell'area di parcheggio antistante il cimitero, dal veicolo targato EL 786 CN, di proprietà del , CP_3
assicurato CP_1
Nella contumacia del , costituendosi CP_3 Controparte_1
in giudizio, resisteva alla domanda.
pag. 3/9 All'esito del giudizio, istruito mediante prove orali e l'espletamento di una CTU, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, esclusa la riconducibilità del decesso alle lesioni conseguenti all'incidente stradale, rigettava la domanda, proposta dagli attori, di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da lamentata perdita del rapporto parentale e condannava gli attori alla rifusione delle spese processuali ed a sopportare in via definitiva quelle relative alla CTU.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, ad essi notificata, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., in data 17.4.2024, gli attori originari, odierni appellanti, interponevano appello, mediante atto tempestivamente notificato ad in data Controparte_1
17.5.2024, con il quale così concludevano: “– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n.1520/24 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V., Sezione Civile, Giudice
Dott.ssa Antonia Schiattarella, nell'ambito del giudizio N.R.G.4495/17, depositata in cancelleria in data 16.04.24, notificata il 17.04.24, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “__” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
pag. 4/9 Nel costituirsi ritualmente in giudizio, Controparte_1
resisteva all'avversa impugnazione, concludendo come segue: “A) Si rigetti l'appello siccome inammissibile per i motivi di cui al capo 1) della parte narrativa del presente atto difensivo oltre che infondato in fatto ed in diritto, conseguenzialmente confermandosi in integrum la sentenza di primo grado. B) Spese del giudizio sul parametro della soccombenza”.
Con ordinanza emessa in data 13.12.2024, all'esito della celebrazione della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questa Corte così provvedeva: “rilevato che non risulta essersi perfezionata la notifica dell'appello nei confronti di , Controparte_3
preteso responsabile civile, litisconsorte necessario (trattandosi di azione diretta nei confronti dell'impresa assicurativa per la RC in giudizio di danni da circolazione stradale);
ritenuto, quindi, che, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. debba ordinarsi agli appellanti di integrare il contraddittorio nei confronti del;
CP_3
PQM
Letto l'art. 331 c.p.c., ordina agli appellanti di integrare il contraddittorio nei confronti di entro il termine Controparte_3
perentorio del 28.2.2025;
letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza di trattazione della causa ex art. 350 c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 20.6.2025”.
pag. 5/9 Con ordinanza del 22.6.2025, questa Corte disponeva quanto segue: “.. rilevato che, entro il termine accordato alle parti, mentre l'appellata impresa assicurativa, depositava note scritte, gli appellanti CP_1
non provvedevano a tanto, né provavano l'avvenuta notifica;
ritenuto che
, alla luce di quanto osservato dinanzi, la causa appare matura per la decisione e che, ricorrendone i presupposti, vada disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c., con il deposito di note scritte ..
PQM
dispone, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni
e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 4.7.2025, per il deposito di note conclusionali e fino alle 09.30 del giorno 11.7.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Nelle note conclusionali depositate in data 1.7.2025,
[...]
evidenziata la mancata integrazione del contraddittorio, CP_1
nei confronti di , ad opera degli appellanti, Controparte_3
chiedeva che questa Corte volesse “dichiarare l'avverso gravame inammissibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c. II co.”.
Analogamente, nelle note di trattazione scritta depositate in data
7.7.2025, l'appellata concludeva per la declaratoria “di inammissibilità dell'avverso appello non avendo controparte fornito la prova dell'avvenuta notifica dell'atto introduttivo del presente grado al litisconsorte necessario”.
pag. 6/9 Alcuna memoria conclusionale o nota scritta in sostituzione dell'udienza di discussione veniva depositata dagli appellanti, entro i termini accordati da questa Corte.
§ 3.
Ciò premesso, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 331 co. 2 c.p.c., quando il Giudice di appello, in ipotesi di sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile, abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, “L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato”.
Nella specie, sussisteva una chiara ipotesi di causa inscindibile, che imponeva, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., la partecipazione al processo di appello anche di , già convenuto in primo grado, Controparte_3
essendo questi, come accertato dalla sentenza di primo grado, il proprietario dell'autovettura pretesa responsabile del sinistro e considerato che, ai sensi dell'art. 144 d. lgs. 209 del 2005, nel caso di azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, il responsabile del danno, da intendersi come il proprietario del veicolo, è litisconsorte necessario.
Discende da quanto osservato che, non avendo gli appellanti provveduto ad integrare il contraddittorio, in ossequio a quanto disposto da questa Corte con la sopra riportata ordinanza del
13.12.2024, l'appello debba essere dichiarato inammissibile.
Resta, ovviamente, assorbito l'esame del merito.
§ 4.
pag. 7/9 Alla declaratoria di inammissibilità del gravame segue la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese processuali del presente grado nei confronti di Controparte_1
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi stante la definizione in rito dell'appello e la modesta complessità delle questioni controverse.
Deve, infine, darsi atto che sussistano i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , in Parte_2 Parte_3 Parte_1
proprio e quale esercente la potestà genitoriale, sul minore Per_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna gli appellanti, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di delle spese processuali Controparte_2
del giudizio di appello, liquidate in euro 10.060,00 per pag. 8/9 compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 11/07/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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