Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 29/09/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00695/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00106/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 106 del 2021, proposto da
LA BE, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Pisa e Riccardo Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tolentino, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Baleani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Regione Marche;
per l'annullamento
- dell’Ordinanza n. 154 del 16/12/2020 adottata dal Sindaco del Comune di Tolentino, avente ad oggetto “Assegnazione di alloggi per assistenza alla popolazione colpita dal sisma 2016”, nella parte in cui è prevista la decadenza dal diritto alla percezione del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS);
- in via meramente subordinata, ove necessario, per quanto di ragione ed in parte qua, delle Ordinanze del Capo di Dipartimento Protezione Civile n. 614 del 12/11/2019 e n. 460 del
15/6/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tolentino e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente propone gravame avverso il provvedimento comunale in epigrafe nella parte in cui è prevista la decadenza dal diritto alla percezione del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS). In via subordinata e per quanto occorrer possa vengono impugnate anche le due ordinanze del Capo di Dipartimento Protezione Civile sempre indicate in epigrafe.
In via preliminare va osservato che le censure si rivolgono essenzialmente contro l’operato del Comune di Tolentino, mentre le ordinanze di Protezione Civile vengono impugnate nel caso in cui si dovesse propendere per una loro interpretazione (comunque negata dalla ricorrente) conforme con quanto deciso dal Comune. Di conseguenza le eccezioni di difetto di competenza, con riferimento all’impugnazione dei predetti atti statali, appare irrilevante.
Deve invece essere condivisa l’eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dal Comune di Tolentino.
Come ripetutamente affermato anche da questo Tribunale in controversie analoghe, quando si tratta di concessione o diniego del contributo in oggetto le amministrazioni competenti non esercitano alcun potere discrezionale, atteso che l’art. 3 dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 388 del 2016 e s.m.i. riconosce ai soggetti che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione principale a causa del sisma 2016 un vero e proprio diritto soggettivo alla percezione del contributo in parola (ex multis, TAR Marche, 14/7/2021 n. 574; 13/3/2021 n. 212; 4/7/2020 n. 420; 5/10/2018 n. 644; 27/9/2018; n. 629; 24/9/2018 n. 612; in senso conforme la giurisprudenza di altri Tribunali, tra cui, TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis 14/9/2018, n. 9342 e 2/8/2018, n. 8676; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 21/11/2018, n. 6739 e 15/10/2018, n. 5983).
Il medesimo principio è stato affermato anche con riguardo alle controversie aventi ad oggetto la revoca del contributo in questione già attribuito o erogato al beneficiario (ex multis, TAR Marche, 9/4/2019, n. 200; TAR Abruzzo, L’Aquila, 23/11/2018, n. 425 e n. 426).
La posizione della ricorrente resta di diritto soggettivo anche di fronte alla dedotta introduzione, da parte del Comune, di una nuova e pretesamente illegittima causa di decadenza poiché ciò avverrebbe, eventualmente, in assenza di potere, quindi per effetto di atti non idonei per degradare la posizione soggettiva da diritto a interesse legittimo.
Trattandosi di materia non coperta da giurisdizione esclusiva, vanno quindi applicati gli ordinari criteri del riparto giurisdizionale.
Di conseguenza la giurisdizione appartiene al giudice ordinario avanti al quale la causa potrà essere riassunta nei termini e nei modi di legge.
Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative anche considerando che il provvedimento impugnato non reca le indicazioni di cui all’art. 3 della Legge n. 241/1990 (termine e autorità cui è possibile ricorrere); omissione che può quindi avere indotto la ricorrente in errore giustificabile.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Morri | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO