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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 11/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 452/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Cinzia CALEFFI - Presidente
Dott. Cristina FOIS - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 452 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
dott. (c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Sassari presso lo studio dell'Avv. Liliana Pintus che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
contro
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio degli Avv. Fernando Pes e
Francesca Pes che la rappresentano e difendono in forza di procura generale alle liti 19.10.2007,
Notaio in Roma. Persona_1
- appellata -
in punto a: risarcimento danni da responsabilità contrattuale
Trattenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“A) Contrariis reiectis B) Accertare e dichiarare che, per i motivi esposti, il Dott. Parte_1
è stato segnalato ed iscritto illegittimamente, per circa 2 anni, nelle banche dati della Centrale
[...]
Rischi della Banca d'Italia, del CRIF SPA e di Experian Cerved;
C) Per l'effetto dell'accoglimento delle conclusioni che precedono, condannare la convenuta , in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Dott. , della somma di Parte_1
euro 500.000,00 o quella diversa che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, ivi compresi i danni derivanti dalla lesione del diritto all'immagine, alla reputazione ed al risarcimento dei conseguenti danni morali, inclusi i danni per la sofferenza fisica e psicologica patita con le relative alterazioni delle abitudini nella vita familiare e di relazione;
D)
Condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi dovuti a questa difesa, oltre ad accessori di legge.”
I Procuratori della appellata chiedono e concludono:
“All'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, piaccia dichiarare:
1. il rigetto dell'appello proposto da e, per l'effetto, l'integrale Parte_1
conferma della sentenza n. 986/2022 emessa in data 5.10.2022, pubblicata in data 6.10.2022 in R.G.
4308/2017 Tribunale di Sassari;
2. con vittoria di spese e compensi di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo della lite il dott. ha convenuto in giudizio nanti il Parte_1
Contr Tribunale di Sassari la (infra premettendo che: Controparte_1
1) era stato magistrato dal 13.5.1980 al 30.12.2015 e aveva terminato la sua carriera con la qualifica di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione;
2) nel 1982 (“in data 2.2.1989” nella transazione di cui sotto) aveva sottoscritto il contratto di conto
Contr corrente con scoperto n.18804 presso la nel quale venivano accreditate le retribuzioni mensili e le altre “sue competenze relative a rapporti accessori”;
- il 6.5.2015 tra l'esponente e l'istituto di credito era stato stipulato un accordo transattivo a definizione di una insorta controversia avente ad oggetto l'illegittima applicazione di interessi
Contr anatocistici da parte della banca, in esito al quale la gli aveva riconosciuto la complessiva
2 somma di € 36.000,00 da imputarsi – per € 19.261,83 - a copertura delle rate scadute ed insolute del mutuo CF 316623, del prestito Serenity n. 598870, del prestito n. 792112 e del prestito n. 1249917 (e ciò “ancorché non risultasse alcuna insolvenza in ordine a tali debiti”) e, per la rimanente somma
(pari a € 16.738,17), a riduzione della linea di fido sul conto corrente n. 18804, con residuo pari a circa € 13.000,00;
- con detto accordo, l'esponente si era, altresì, obbligato a canalizzare sul detto c.c. n.18804 qualunque somma derivante dalla sua collocazione “in quiescenza” anche al fine di estinguere le passività
derivanti dell'utilizzo della linea di fido accordatagli, con scadenza 30.4.2016;
Contr Cont
- invero, la in forza della convenzione stipulata con il e con gli Enti competenti, aveva assunto l'obbligo di effettuare un'anticipazione del TFS ai magistrati a condizioni particolarmente favorevoli.
Contr Ha, indi, lamentato che, nelle more della trattativa e nonostante il suindicato accordo, la aveva violato il principio di correttezza e buona fede I) per avergli taciuto di aver già effettuato la segnalazione al CRIF SpA e alla Centrale dei Rischi per presunti mancati pagamenti;
II) per averlo indotto a credere che gli avrebbe erogato la somma corrispondente al TFS mediante “concessione di linea di fido dedicata”, ben sapendo che tale segnalazione avrebbe reso particolarmente difficoltosa, se non addirittura impossibile, l'erogazione della somma mediante l'apertura della linea di credito.
In fatto, ha ulteriormente dedotto che A) solo nel luglio 2015, e solo casualmente (attraverso la comunicazione di rigetto della richiesta di emissione della carta di credito della ), aveva CP_4
saputo di essere stato segnalato quale “cattivo pagatore”; B) l'istituto di credito, sebbene reiteratamente richiesto, mai aveva fornito copia della documentazione relativa alle segnalazioni al
CRIF e alla Centrale dei Rischi al fine di valutare la legittimità delle stesse (avendo, per contro, egli diritto di ottenere sia la copia della raccomandata A/R, da inviarsi al cliente, contenente il preavviso di segnalazione al CRIF, sia la copia della motivata segnalazione del suo nominativo alla Centrale
dei Rischi) ed anzi, il 27.1.2016, gli aveva pure consegnato a mani copia di una raccomandata datata
17.12.2015 nella quale asseriva (falsamente) che “non risulta(va) alcuna segnalazione a suo carico
Contr in CRIF”; C) per contro, la “erroneamente”, sin dal settembre 2014, aveva segnalato alla
Centrale dei Rischi il nominativo dell'esponente, provvedendo alla cancellazione della segnalazione nel mese di aprile 2015 ma solo con efficacia ex nunc;
D) al fine di far cessare la lamentata condotta
3 abusiva, aveva introdotto procedimento ex art.700 cpc nanti il Tribunale di Sassari il quale (con
Contr provvedimento confermato in sede di reclamo) aveva dichiarato tenuta la alla immediata cancellazione del suo nominativo dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e dalla Banca dati
Contr gestita dal CRIF;
E) la non solo aveva omesso di dare immediata esecuzione al provvedimento ma l'aveva pure ulteriormente segnalato alla Centrale dei Rischi di AN;
F) a causa della persistenza di tali segnalazioni, nel luglio 2016, l' gli aveva provvisoriamente Controparte_5
ridotto il limite di spesa della carta di credito da “illimitato” a un massimo di € 7400,00 e del pari erano state rigettate le plurime istanze di erogazione di finanziamenti.
Premesso di essere “rimasto illegittimamente iscritto nelle banche dati quale cattivo pagatore dal settembre 2014 fino al settembre 2016, ovvero per due anni”; dedotta l'inesistenza dello stato di insolvenza e denunziata la mancata trasmissione del preavviso di segnalazione, ha chiesto
Contr condannarsi la al risarcimento dei danni dal medesimo sofferti.
Contr All'atto della sua costituzione in giudizio la ha replicato che 1) con riferimento al mutuo ipotecario n.316623 l'attore si era reso inadempiente del puntuale pagamento delle rate dal 31.5.2014
Cont e fino al 12.5.2015 “quando, in seguito all'accordo intervenuto con la si era provveduto ad
azzerare tutte le rate scadute e insolute, provvedendo a stipulare un nuovo contratto di mutuo con
Part estinzione di quello precedente”; 2) il pertanto, aveva raggiunto un esposizione massima al
30.4.2012 (rectius, 30.4.2014) di € 9800,52; 3) anche relativamente al prestito personale n.792112
questi si era reso inadempiente dalla rata scadente il 15.2.2014 e fino al 12.5.2015 e, poi, anche nel proseguo;
4) relativamente al contenuto della missiva 17.12.2015 la stessa stava a “significare che
nessuna segnalazione risultava inviata nel periodo relativo al 17.12.2015 in relazione al rapporto
n.792112”; infatti le “uniche segnalazioni relative a quel rapporto furono fatte, quanto al periodo
Part post transazione, nell'agosto 2015”; 5) il si era reso inadempiente anche relativamente al prestito personale n.598870 e ciò per n.8 rate;
6) anche la segnalazione alla banca dati AN (che non riguardava il mutuo fondiario ma solo i due finanziamenti) risaliva “ad ugual periodo delle altre
segnalazioni – aprile 2015 – periodo in cui non poteva sussistere alcun dubbio circa l'esistenza
Part dell'inadempimento del .
Ha poi argomentato che 1) la clausola di cui all'art.4 dell'accordo transattivo non poteva essere interpretato “come volto ad anticipare l'erogazione del TFS” non sussistendo né “l'obbligo del Cau
4 di richiedere l'affidamento né della Banca di concederlo”; 2) i rapporti dedotti in giudizio erano soggetti al D.Lgs 385/93 e non anche al Regolamento Consob n.11522 del 1998; 3) aveva provveduto
Part ad “avviare al i preavvisi relativi al mutuo n.316623 e ai prestiti personali n. 792112 e 598870
Part con posta raccomandata”; 4) aveva proceduto a segnalare il per “crediti vantati per rischi a scadenza ed a revoca nella Centrale Rischi presso la Banca d'Italia”, segnalazioni individuate con codici precisi che “escludevano una segnalazione della posizione a sofferenza” e che pertanto neppure richiedevano il ricorso ad una valutazione soggettiva quale avrebbe dovuto essere quella relativa all'appostazione (e conseguente segnalazione) del credito a sofferenza;
5) alcun danno l'attore aveva comprovato di aver patito.
Ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Assegnati i termini di cui all'art.183, VI co, cpc, la causa è stata istruita con produzioni documentali.
Con sentenza n.986/2022, pubblicata in data 6.10.2022, l'adito Tribunale ha rigettato la domanda attrice e disposto la compensazione, nella misura 1/3, delle spese del giudizio con condanna dell'attore alla rifusione in favore della convenuta dei residui 2/3.
Ha argomentato il Giudice di Sassari che 1) le segnalazione alla Centrale Rischi apparivano, sotto il
Part profilo oggettivo, giustificate da una pluralità di inadempimenti del il quale aveva beneficiato di
Contr diversi prestiti erogatigli dalla 2) quest'ultima, peraltro, non aveva debitamente comprovato di
Part aver trasmesso al il preavviso previsto dall'art.125, comma 3°, del TUB;
3) nondimeno, “la violazione dell'obbligo di preavviso, ricorrente nella specie [poteva rilevare], sotto il profilo causale,
ai fini del riconoscimento della pretesa risarcitoria, solo qualora l'interessato avesse allegato e
dimostrato (anche presuntivamente) che, qualora detta comunicazione gli fosse tempestivamente pervenuta, egli avrebbe potuto attivarsi per evitare che la banca desse corso alla segnalazione”,
prova non fornita nella vicenda in scrutinio;
4) in ogni caso neppure risultava dimostrato alcun nocumento.
Part Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la riforma, ha interposto appello il con il quale ha lamentato:
1) “l'erronea ricostruzione dei fatti nella sentenza di primo grado” avendo il Tribunale omesso di rilevare che ai “fini della legittimità della segnalazione nelle Centrale Rischi era necessario l'invio
del preavviso di iscrizione e la conseguente conoscenza e/o conoscibilità legale da parte del
5 destinatario di tale comunicazione”; che, in ogni caso, “appariva chiaro ed evidente” che, nelle more delle trattative sfociate nell'accordo transattivo 6.5.2015 “eventuali rate insolute relative ai
Part finanziamenti in corso non derivassero da colpa o mala fede del quanto piuttosto da fondate e
legittime ragioni che avevano indotto a temporanea sospensione del riconoscimento del credito per illegittimo versamento di interessi anatocistici”; che, infine, neppure corrispondeva al vero, “e non
trovava fondamento nelle risultanze processuali l'affermazione secondo il quale dalla transazione di evinceva una conclamata sua difficoltà a far fronte regolarmente ai pagamenti dovuti”;
2) la erroneità della pronuncia laddove aveva l'onerato della dimostrazione circa la “sua capacità di
Cont pagare le rate insolute di un prestito, prevedendo l'intenzione della di procedere alla
Cont segnalazione”: ed infatti, ove l'esponente “avesse saputo dell'intenzione della di segnalarlo alle
banche dati dei cattivi pagatori, si sarebbe attivato per evitarlo, considerato che si tratta di un
Magistrato collocato in quiescenza con il settimo livello di valutazione, pertanto, percipiente una pensione importante”;
3) la erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto di disattendere i mezzi istruttori dedotti avendo, del pari, omesso di valutare i documenti prodotti;
4) l'errato governo delle spese del giudizio.
Ha concluso come in epigrafe.
Contr La ha 1) dedotto la infondatezza dei motivi di appello poiché “la banca non aveva mai segnalato
a sofferenza il Cau alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia” essendosi limitata a “segnalare i ritardi nell'adempimento nella banca dati privata CRIF e i rapporti in essere nella banca dati pubblica Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, attività obbligatoria per ogni società bancaria e finanziaria“; 2) ribadito la legittimità delle comunicazioni dei preavvisi di cui ha rimarcato la natura non recettizia;
3) evidenziato l'assenza di prova sull'esistenza del lamentato danno.
Ha concluso per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita di essere accolto potendo i motivi di gravame essere valutati congiuntamente e secondo il loro ordine logico siccome tutti sostanzialmente diretti a censurare i passaggi motivazionali della sentenza impugnata laddove ha ritenuto non raggiunta la prova del nesso di causalità tra la
6 Contr Part condotta (affermata inadempiente) della e il danno denunziato dall'appellante nonché
indimostrata la stessa esistenza del pregiudizio.
Orbene, dispone l'art.125, 3° co, del T.U.B. (inserito nel titolo VI del capo II, rubricato “credito ai consumatori”) che “i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che
segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa
è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (ribadito anche in tempi assai recenti: v. Cass.
34452/2024 e dal quale non vi è ragione di dissentire) in tema di segnalazione alle S.i.c., Società di informazioni creditizie, per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell'art.125, D.Lvo 352/93 (secondo la versione conseguente al D.Lvo 141/2010 e antecedente alle modifiche introdotte nel T.U.B. con il
D.Lvo 72/2016), il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo: ne segue che dalla mancanza di prova del perfezionamento dell'avviso presso il destinatario non può esser tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione ove questa riguardi finanziamenti non destinati specificamente al consumo (v. già Cass. n. 14382/21; negli stessi termini Cass. 39769/2021).
Portato di quanto precede è che le doglianze introdotte dalla difesa dell'appellante hanno pratica rilevanza (e devono essere esaminate) limitatamente alle vicende connesse ai prestiti personali n.792112 e 598870 e non anche con riferimento al mutuo ipotecario n.316623 non venendo in considerazione, in quest'ultimo caso, una operazione di credito al consumo (cosicché non occorreva eseguire la preventiva segnalazione).
Ora, nella specie, non può essere contestata la esposizione debitoria del Cau in riferimento ai due prestiti personali di cui si è detto tanto emergendo non soltanto dalla disamina dei docc. 5 e 6 prodotti
Contr dalla difesa della ma altresì dal dato contenutistico dell'atto di transazione in data 6.5.2015 ove
è dato leggere che “la dazione - della somma di € 36.000,00 oggetto dell'accordo – avverrà a mezzo di accredito su conto corrente n.18804 […] e sarà utilizzata: - a copertura degli insoluti relativi al
mutuo CF 316623, al prestito Serenity n.598870, al prestito n.792112 e al prestito n.1249917, che ad oggi ammontano a € 19.261,83”.
7 Come (condivisibilmente) argomentato dal Tribunale di Sassari, pertanto, le segnalazioni dovevano
Part ritenersi “giustificate – ovvero, motivate e determinate – da una pluralità di inadempimenti del
Cont che aveva beneficiato di diversi prestiti erogatigli da e relativamente ai quali questi aveva maturato una significativa esposizione debitoria.
Neppure poi, può, omettersi di rilevare la tardività (cui consegue l'inammissibilità)
Part dell'argomentazione difensiva del per cui nelle more delle trattative, sfociate nell'accordo transattivo 6.5.2015, “eventuali rate insolute relative ai finanziamenti in corso non derivavano da
Part colpa o mala fede del quanto piuttosto da fondate e legittime ragioni che avevano indotto alla
temporanea sospensione del riconoscimento del credito per illegittimo versamento di interessi anatocistici” trattandosi di assunto mai prospettato nel giudizio di primo grado (e dovendo comunque osservarsi, nel merito, che il principio di autotutela sancito dall'art.1460 c.c. può essere sì invocato anche nell'ipotesi di inadempimento di un diverso negozio ma purché collegato con il primo da un nesso di interdipendenza, fatto palese dalla comune volontà delle parti, che renda sostanzialmente unico il rapporto obbligatorio: situazione che all'evidenza non ricorre nella specie, trattandosi di rapporti distinti e autonomi).
Contr Fermo quanto precede, occorre, pertanto, verificare se la (e nei limiti di cui si è detto) abbia agito nel rispetto della normativa di riferimento.
La risposta deve intendersi in termini negativi posto che non risulta che le segnalazioni effettuate in riferimento ai prestiti personali di cui si è detto siano state precedute dal doveroso invio del preavviso da parte della banca.
Anzitutto deve rilevarsi che il preavviso, di cui è onerato l'intermediario, integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell'interessato e intesa a manifestare la decisione del primo di provvedere alla classificazione di "cattivo debitore" del destinatario: in quanto tale essa risulta soggetta alle prescrizioni generali di cui all'art.1335 c.c. cosicché la sua efficacia si produce quando la stessa giunge a conoscenza dell'interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l'indirizzo del destinatario (v.
Cass. 14685/2017, con principio applicabile per identità di ratio).
La stessa Suprema Corte ha, poi, avuto modo di chiarire che la raccomandata inviata a mezzo del servizio postale si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte
8 dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento: tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui al cit. art. 1335., occorre la verifica dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile (così Cass. 28580/2024).
Neppure, poi, sarà inutile precisare che l'onere di dimostrare i presupposti fattuali idonei a radicare la presunzione di conoscenza di un atto ricettizio incombe all'autore dell'atto stesso il quale dovrà
provare che esso è stato inviato in un luogo che per collegamento ordinario o per normale frequenza o per preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio o di controllo del destinatario: è pertanto onere del mittente dimostrare non che una raccomandata sia stata spedita, ma che l'atto ricettizio è
stato inviato all'indirizzo del destinatario, ossia in luogo tale da determinare l'operatività della presunzione di conoscenza legale di cui si è detto (v. già Cass. 11757/99).
Conseguenza di quanto precede è che allorquando venga prodotta una distinta di raccomandate contenente un elenco di diversi destinatari, corredata dell'indicazione della città di destinazione ma priva dell'indirizzo del destinatario, e quindi di un elemento essenziale al quale ancorare logicamente la prova della spedizione al predetto, deve correlativamente escludersi la ricorrenza del presupposto sul quale fondare la presunzione legale di ricezione (v. Cass. cit.).
Contr La descritta situazione ricorre nella specie, di tal chè deve escludersi che la abbia fornito prova
Part dell'avvenuta trasmissione al dei preavvisi di segnalazione.
Contr Non può, pertanto, negarsi l'inadempimento della in riferimento ai doveri di condotta sulla stessa gravanti ex art.125 TUB.
E pur tuttavia, la domanda dell'appellante non può essere accolta reputando questa Corte che correttamente il Tribunale di Sassari abbia escluso la sussistenza del nesso causale tra
Part l'inadempimento della banca e il pregiudizio invocato dal
È comune principio di diritto quello per cui (anche) nell'ambito della responsabilità contrattuale il danno e la sua eziologia sono oggetto del "fatto costitutivo" del diritto al risarcimento del danno,
cosicché il preteso danneggiato è tenuto ad allegare, anzitutto, una condotta di inadempimento che abbia astratta efficienza causale rispetto all'evento dannoso e, quindi, a provare che tale condotta abbia poi avuto concreta efficienza causale rispetto al detto evento lesivo e ciò in base ai principi della c.d. causalità materiale.
9 Facendo applicazione dei principi di cui si è detto, nella vicenda che ci occupa, il Tribunale di Sassari
Part (con giudizio che questa Corte intende condividere) ha, a ragione, ritenuto che il dott. ben avrebbe potuto e dovuto “provare la lesione del suo diritto di difendersi per contrastare l'operato
della banca, dimostrando che – comunicatogli il preavviso - egli avrebbe potuto in tempi brevissimi attivarsi per ripianare l'esposizione debitoria o per rappresentare efficacemente che era frutto di un disguido o di errori contabili”.
Trattasi di dimostrazione in alcun modo introdotta introdotta in giudizio, neppure essendo sufficiente allo scopo avuto di mira il mero riferimento alla retribuzione – la cui entità mai nemmeno è stata precisata - derivante dall'espletata attività lavorativa di magistrato, non potendo astrattamente neppure escludersi che detta posta di reddito risulti essere stata “consumata” da (ulteriori) passività
e/o decurtazioni talmente alte da annullarne la concreta utilità.
Part Tanto detto basta a giustificare il rigetto della pretesa introdotta dal
In ogni caso, ii fini di completezza espositiva, questa Corte ritiene di condividere, altresì, la valutazione del Tribunale di primo grado laddove ha apprezzato la omessa dimostrazione del danno.
Ed infatti, non risulta comprovato alcun nocumento patrimoniale e neppure risulta dimostrato il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità, quali quello all'immagine e alla reputazione, non costituendo questo un mero-danno evento (e, pertanto, in re ipsa) ma dovendo essere specificamente dimostrato da chi ne invocata il risarcimento.
Quanto, infine, al danno per sofferenza fisica e psicologica con alterazioni delle abitudini nella vita familiare e di relazione (stato emotivo che nella relazione a firma del dott. assurge a una vera Per_2
e propria patologia psichiatrica) è appena il caso di evidenziare che sebbene nella si riferisca che l'appellante è stato preso in carico dal sanitario sin dal luglio 2015 (e, pertanto, oramai da tre anni, risultando redatta la relazione nel luglio 2018) e che ricorre “un'ottima compliance farmacoterapica”,
pur tuttavia, a conforto della affermazione, non viene prodotto né alcun documento idoneo a comprovare l'avvenuto acquisto di farmaci né tanto meno alcuna fattura relativa “alle molteplici
Part sessioni di terapia alle quali il dott. ha accettato di sottoporsi” (in verità le uniche prodotte risalgono ai mesi di settembre e dicembre 2018).
10 Trattasi di lacuna probatoria che, a giudizio di questa Corte, sottrae ogni valenza pratica alle risultanze ivi indicate (e dovendo qui anche confermarsi, per le ragioni già esposte in primo grado, il giudizio di inammissibilità della prova per testi in quella sede dedotta e qui reiterata).
All'esito di tutto quanto precede deve, per l'effetto, concludersi che la sentenza resa dal Tribunale di
Sassari si regge su un accertamento svolto con corretta e esauriente valutazione delle risultanze probatorie nonché sorretta da congrua e non contraddittoria motivazione.
Quando esposto induce altresì al rigetto del motivo di impugnazione come avente ad oggetto il governo delle spese di lite.
Ed infatti, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo: in altri termini, la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Part Facendo applicazione dei suddetti principi alla vicenda che ci occupa, posto che il dott. è risultato soccombente in relazione alla pretesa azionata, il Giudice di Sassari ha ritenuto di compensare le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo a carico del medesimo il pagamento dei residui 2/3 in ragione del criterio della soccombenza: trattasi di un giudizio che, in parte qua, si sottrae al potere di riforma di questa Corte.
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
11 - rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in €
7120,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari il 17.1.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Cinzia CALEFFI - Presidente
Dott. Cristina FOIS - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 452 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
dott. (c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Sassari presso lo studio dell'Avv. Liliana Pintus che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
contro
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio degli Avv. Fernando Pes e
Francesca Pes che la rappresentano e difendono in forza di procura generale alle liti 19.10.2007,
Notaio in Roma. Persona_1
- appellata -
in punto a: risarcimento danni da responsabilità contrattuale
Trattenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“A) Contrariis reiectis B) Accertare e dichiarare che, per i motivi esposti, il Dott. Parte_1
è stato segnalato ed iscritto illegittimamente, per circa 2 anni, nelle banche dati della Centrale
[...]
Rischi della Banca d'Italia, del CRIF SPA e di Experian Cerved;
C) Per l'effetto dell'accoglimento delle conclusioni che precedono, condannare la convenuta , in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Dott. , della somma di Parte_1
euro 500.000,00 o quella diversa che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, ivi compresi i danni derivanti dalla lesione del diritto all'immagine, alla reputazione ed al risarcimento dei conseguenti danni morali, inclusi i danni per la sofferenza fisica e psicologica patita con le relative alterazioni delle abitudini nella vita familiare e di relazione;
D)
Condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi dovuti a questa difesa, oltre ad accessori di legge.”
I Procuratori della appellata chiedono e concludono:
“All'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, piaccia dichiarare:
1. il rigetto dell'appello proposto da e, per l'effetto, l'integrale Parte_1
conferma della sentenza n. 986/2022 emessa in data 5.10.2022, pubblicata in data 6.10.2022 in R.G.
4308/2017 Tribunale di Sassari;
2. con vittoria di spese e compensi di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo della lite il dott. ha convenuto in giudizio nanti il Parte_1
Contr Tribunale di Sassari la (infra premettendo che: Controparte_1
1) era stato magistrato dal 13.5.1980 al 30.12.2015 e aveva terminato la sua carriera con la qualifica di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione;
2) nel 1982 (“in data 2.2.1989” nella transazione di cui sotto) aveva sottoscritto il contratto di conto
Contr corrente con scoperto n.18804 presso la nel quale venivano accreditate le retribuzioni mensili e le altre “sue competenze relative a rapporti accessori”;
- il 6.5.2015 tra l'esponente e l'istituto di credito era stato stipulato un accordo transattivo a definizione di una insorta controversia avente ad oggetto l'illegittima applicazione di interessi
Contr anatocistici da parte della banca, in esito al quale la gli aveva riconosciuto la complessiva
2 somma di € 36.000,00 da imputarsi – per € 19.261,83 - a copertura delle rate scadute ed insolute del mutuo CF 316623, del prestito Serenity n. 598870, del prestito n. 792112 e del prestito n. 1249917 (e ciò “ancorché non risultasse alcuna insolvenza in ordine a tali debiti”) e, per la rimanente somma
(pari a € 16.738,17), a riduzione della linea di fido sul conto corrente n. 18804, con residuo pari a circa € 13.000,00;
- con detto accordo, l'esponente si era, altresì, obbligato a canalizzare sul detto c.c. n.18804 qualunque somma derivante dalla sua collocazione “in quiescenza” anche al fine di estinguere le passività
derivanti dell'utilizzo della linea di fido accordatagli, con scadenza 30.4.2016;
Contr Cont
- invero, la in forza della convenzione stipulata con il e con gli Enti competenti, aveva assunto l'obbligo di effettuare un'anticipazione del TFS ai magistrati a condizioni particolarmente favorevoli.
Contr Ha, indi, lamentato che, nelle more della trattativa e nonostante il suindicato accordo, la aveva violato il principio di correttezza e buona fede I) per avergli taciuto di aver già effettuato la segnalazione al CRIF SpA e alla Centrale dei Rischi per presunti mancati pagamenti;
II) per averlo indotto a credere che gli avrebbe erogato la somma corrispondente al TFS mediante “concessione di linea di fido dedicata”, ben sapendo che tale segnalazione avrebbe reso particolarmente difficoltosa, se non addirittura impossibile, l'erogazione della somma mediante l'apertura della linea di credito.
In fatto, ha ulteriormente dedotto che A) solo nel luglio 2015, e solo casualmente (attraverso la comunicazione di rigetto della richiesta di emissione della carta di credito della ), aveva CP_4
saputo di essere stato segnalato quale “cattivo pagatore”; B) l'istituto di credito, sebbene reiteratamente richiesto, mai aveva fornito copia della documentazione relativa alle segnalazioni al
CRIF e alla Centrale dei Rischi al fine di valutare la legittimità delle stesse (avendo, per contro, egli diritto di ottenere sia la copia della raccomandata A/R, da inviarsi al cliente, contenente il preavviso di segnalazione al CRIF, sia la copia della motivata segnalazione del suo nominativo alla Centrale
dei Rischi) ed anzi, il 27.1.2016, gli aveva pure consegnato a mani copia di una raccomandata datata
17.12.2015 nella quale asseriva (falsamente) che “non risulta(va) alcuna segnalazione a suo carico
Contr in CRIF”; C) per contro, la “erroneamente”, sin dal settembre 2014, aveva segnalato alla
Centrale dei Rischi il nominativo dell'esponente, provvedendo alla cancellazione della segnalazione nel mese di aprile 2015 ma solo con efficacia ex nunc;
D) al fine di far cessare la lamentata condotta
3 abusiva, aveva introdotto procedimento ex art.700 cpc nanti il Tribunale di Sassari il quale (con
Contr provvedimento confermato in sede di reclamo) aveva dichiarato tenuta la alla immediata cancellazione del suo nominativo dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e dalla Banca dati
Contr gestita dal CRIF;
E) la non solo aveva omesso di dare immediata esecuzione al provvedimento ma l'aveva pure ulteriormente segnalato alla Centrale dei Rischi di AN;
F) a causa della persistenza di tali segnalazioni, nel luglio 2016, l' gli aveva provvisoriamente Controparte_5
ridotto il limite di spesa della carta di credito da “illimitato” a un massimo di € 7400,00 e del pari erano state rigettate le plurime istanze di erogazione di finanziamenti.
Premesso di essere “rimasto illegittimamente iscritto nelle banche dati quale cattivo pagatore dal settembre 2014 fino al settembre 2016, ovvero per due anni”; dedotta l'inesistenza dello stato di insolvenza e denunziata la mancata trasmissione del preavviso di segnalazione, ha chiesto
Contr condannarsi la al risarcimento dei danni dal medesimo sofferti.
Contr All'atto della sua costituzione in giudizio la ha replicato che 1) con riferimento al mutuo ipotecario n.316623 l'attore si era reso inadempiente del puntuale pagamento delle rate dal 31.5.2014
Cont e fino al 12.5.2015 “quando, in seguito all'accordo intervenuto con la si era provveduto ad
azzerare tutte le rate scadute e insolute, provvedendo a stipulare un nuovo contratto di mutuo con
Part estinzione di quello precedente”; 2) il pertanto, aveva raggiunto un esposizione massima al
30.4.2012 (rectius, 30.4.2014) di € 9800,52; 3) anche relativamente al prestito personale n.792112
questi si era reso inadempiente dalla rata scadente il 15.2.2014 e fino al 12.5.2015 e, poi, anche nel proseguo;
4) relativamente al contenuto della missiva 17.12.2015 la stessa stava a “significare che
nessuna segnalazione risultava inviata nel periodo relativo al 17.12.2015 in relazione al rapporto
n.792112”; infatti le “uniche segnalazioni relative a quel rapporto furono fatte, quanto al periodo
Part post transazione, nell'agosto 2015”; 5) il si era reso inadempiente anche relativamente al prestito personale n.598870 e ciò per n.8 rate;
6) anche la segnalazione alla banca dati AN (che non riguardava il mutuo fondiario ma solo i due finanziamenti) risaliva “ad ugual periodo delle altre
segnalazioni – aprile 2015 – periodo in cui non poteva sussistere alcun dubbio circa l'esistenza
Part dell'inadempimento del .
Ha poi argomentato che 1) la clausola di cui all'art.4 dell'accordo transattivo non poteva essere interpretato “come volto ad anticipare l'erogazione del TFS” non sussistendo né “l'obbligo del Cau
4 di richiedere l'affidamento né della Banca di concederlo”; 2) i rapporti dedotti in giudizio erano soggetti al D.Lgs 385/93 e non anche al Regolamento Consob n.11522 del 1998; 3) aveva provveduto
Part ad “avviare al i preavvisi relativi al mutuo n.316623 e ai prestiti personali n. 792112 e 598870
Part con posta raccomandata”; 4) aveva proceduto a segnalare il per “crediti vantati per rischi a scadenza ed a revoca nella Centrale Rischi presso la Banca d'Italia”, segnalazioni individuate con codici precisi che “escludevano una segnalazione della posizione a sofferenza” e che pertanto neppure richiedevano il ricorso ad una valutazione soggettiva quale avrebbe dovuto essere quella relativa all'appostazione (e conseguente segnalazione) del credito a sofferenza;
5) alcun danno l'attore aveva comprovato di aver patito.
Ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Assegnati i termini di cui all'art.183, VI co, cpc, la causa è stata istruita con produzioni documentali.
Con sentenza n.986/2022, pubblicata in data 6.10.2022, l'adito Tribunale ha rigettato la domanda attrice e disposto la compensazione, nella misura 1/3, delle spese del giudizio con condanna dell'attore alla rifusione in favore della convenuta dei residui 2/3.
Ha argomentato il Giudice di Sassari che 1) le segnalazione alla Centrale Rischi apparivano, sotto il
Part profilo oggettivo, giustificate da una pluralità di inadempimenti del il quale aveva beneficiato di
Contr diversi prestiti erogatigli dalla 2) quest'ultima, peraltro, non aveva debitamente comprovato di
Part aver trasmesso al il preavviso previsto dall'art.125, comma 3°, del TUB;
3) nondimeno, “la violazione dell'obbligo di preavviso, ricorrente nella specie [poteva rilevare], sotto il profilo causale,
ai fini del riconoscimento della pretesa risarcitoria, solo qualora l'interessato avesse allegato e
dimostrato (anche presuntivamente) che, qualora detta comunicazione gli fosse tempestivamente pervenuta, egli avrebbe potuto attivarsi per evitare che la banca desse corso alla segnalazione”,
prova non fornita nella vicenda in scrutinio;
4) in ogni caso neppure risultava dimostrato alcun nocumento.
Part Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la riforma, ha interposto appello il con il quale ha lamentato:
1) “l'erronea ricostruzione dei fatti nella sentenza di primo grado” avendo il Tribunale omesso di rilevare che ai “fini della legittimità della segnalazione nelle Centrale Rischi era necessario l'invio
del preavviso di iscrizione e la conseguente conoscenza e/o conoscibilità legale da parte del
5 destinatario di tale comunicazione”; che, in ogni caso, “appariva chiaro ed evidente” che, nelle more delle trattative sfociate nell'accordo transattivo 6.5.2015 “eventuali rate insolute relative ai
Part finanziamenti in corso non derivassero da colpa o mala fede del quanto piuttosto da fondate e
legittime ragioni che avevano indotto a temporanea sospensione del riconoscimento del credito per illegittimo versamento di interessi anatocistici”; che, infine, neppure corrispondeva al vero, “e non
trovava fondamento nelle risultanze processuali l'affermazione secondo il quale dalla transazione di evinceva una conclamata sua difficoltà a far fronte regolarmente ai pagamenti dovuti”;
2) la erroneità della pronuncia laddove aveva l'onerato della dimostrazione circa la “sua capacità di
Cont pagare le rate insolute di un prestito, prevedendo l'intenzione della di procedere alla
Cont segnalazione”: ed infatti, ove l'esponente “avesse saputo dell'intenzione della di segnalarlo alle
banche dati dei cattivi pagatori, si sarebbe attivato per evitarlo, considerato che si tratta di un
Magistrato collocato in quiescenza con il settimo livello di valutazione, pertanto, percipiente una pensione importante”;
3) la erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto di disattendere i mezzi istruttori dedotti avendo, del pari, omesso di valutare i documenti prodotti;
4) l'errato governo delle spese del giudizio.
Ha concluso come in epigrafe.
Contr La ha 1) dedotto la infondatezza dei motivi di appello poiché “la banca non aveva mai segnalato
a sofferenza il Cau alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia” essendosi limitata a “segnalare i ritardi nell'adempimento nella banca dati privata CRIF e i rapporti in essere nella banca dati pubblica Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, attività obbligatoria per ogni società bancaria e finanziaria“; 2) ribadito la legittimità delle comunicazioni dei preavvisi di cui ha rimarcato la natura non recettizia;
3) evidenziato l'assenza di prova sull'esistenza del lamentato danno.
Ha concluso per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita di essere accolto potendo i motivi di gravame essere valutati congiuntamente e secondo il loro ordine logico siccome tutti sostanzialmente diretti a censurare i passaggi motivazionali della sentenza impugnata laddove ha ritenuto non raggiunta la prova del nesso di causalità tra la
6 Contr Part condotta (affermata inadempiente) della e il danno denunziato dall'appellante nonché
indimostrata la stessa esistenza del pregiudizio.
Orbene, dispone l'art.125, 3° co, del T.U.B. (inserito nel titolo VI del capo II, rubricato “credito ai consumatori”) che “i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che
segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa
è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (ribadito anche in tempi assai recenti: v. Cass.
34452/2024 e dal quale non vi è ragione di dissentire) in tema di segnalazione alle S.i.c., Società di informazioni creditizie, per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell'art.125, D.Lvo 352/93 (secondo la versione conseguente al D.Lvo 141/2010 e antecedente alle modifiche introdotte nel T.U.B. con il
D.Lvo 72/2016), il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo: ne segue che dalla mancanza di prova del perfezionamento dell'avviso presso il destinatario non può esser tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione ove questa riguardi finanziamenti non destinati specificamente al consumo (v. già Cass. n. 14382/21; negli stessi termini Cass. 39769/2021).
Portato di quanto precede è che le doglianze introdotte dalla difesa dell'appellante hanno pratica rilevanza (e devono essere esaminate) limitatamente alle vicende connesse ai prestiti personali n.792112 e 598870 e non anche con riferimento al mutuo ipotecario n.316623 non venendo in considerazione, in quest'ultimo caso, una operazione di credito al consumo (cosicché non occorreva eseguire la preventiva segnalazione).
Ora, nella specie, non può essere contestata la esposizione debitoria del Cau in riferimento ai due prestiti personali di cui si è detto tanto emergendo non soltanto dalla disamina dei docc. 5 e 6 prodotti
Contr dalla difesa della ma altresì dal dato contenutistico dell'atto di transazione in data 6.5.2015 ove
è dato leggere che “la dazione - della somma di € 36.000,00 oggetto dell'accordo – avverrà a mezzo di accredito su conto corrente n.18804 […] e sarà utilizzata: - a copertura degli insoluti relativi al
mutuo CF 316623, al prestito Serenity n.598870, al prestito n.792112 e al prestito n.1249917, che ad oggi ammontano a € 19.261,83”.
7 Come (condivisibilmente) argomentato dal Tribunale di Sassari, pertanto, le segnalazioni dovevano
Part ritenersi “giustificate – ovvero, motivate e determinate – da una pluralità di inadempimenti del
Cont che aveva beneficiato di diversi prestiti erogatigli da e relativamente ai quali questi aveva maturato una significativa esposizione debitoria.
Neppure poi, può, omettersi di rilevare la tardività (cui consegue l'inammissibilità)
Part dell'argomentazione difensiva del per cui nelle more delle trattative, sfociate nell'accordo transattivo 6.5.2015, “eventuali rate insolute relative ai finanziamenti in corso non derivavano da
Part colpa o mala fede del quanto piuttosto da fondate e legittime ragioni che avevano indotto alla
temporanea sospensione del riconoscimento del credito per illegittimo versamento di interessi anatocistici” trattandosi di assunto mai prospettato nel giudizio di primo grado (e dovendo comunque osservarsi, nel merito, che il principio di autotutela sancito dall'art.1460 c.c. può essere sì invocato anche nell'ipotesi di inadempimento di un diverso negozio ma purché collegato con il primo da un nesso di interdipendenza, fatto palese dalla comune volontà delle parti, che renda sostanzialmente unico il rapporto obbligatorio: situazione che all'evidenza non ricorre nella specie, trattandosi di rapporti distinti e autonomi).
Contr Fermo quanto precede, occorre, pertanto, verificare se la (e nei limiti di cui si è detto) abbia agito nel rispetto della normativa di riferimento.
La risposta deve intendersi in termini negativi posto che non risulta che le segnalazioni effettuate in riferimento ai prestiti personali di cui si è detto siano state precedute dal doveroso invio del preavviso da parte della banca.
Anzitutto deve rilevarsi che il preavviso, di cui è onerato l'intermediario, integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell'interessato e intesa a manifestare la decisione del primo di provvedere alla classificazione di "cattivo debitore" del destinatario: in quanto tale essa risulta soggetta alle prescrizioni generali di cui all'art.1335 c.c. cosicché la sua efficacia si produce quando la stessa giunge a conoscenza dell'interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l'indirizzo del destinatario (v.
Cass. 14685/2017, con principio applicabile per identità di ratio).
La stessa Suprema Corte ha, poi, avuto modo di chiarire che la raccomandata inviata a mezzo del servizio postale si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte
8 dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento: tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui al cit. art. 1335., occorre la verifica dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile (così Cass. 28580/2024).
Neppure, poi, sarà inutile precisare che l'onere di dimostrare i presupposti fattuali idonei a radicare la presunzione di conoscenza di un atto ricettizio incombe all'autore dell'atto stesso il quale dovrà
provare che esso è stato inviato in un luogo che per collegamento ordinario o per normale frequenza o per preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio o di controllo del destinatario: è pertanto onere del mittente dimostrare non che una raccomandata sia stata spedita, ma che l'atto ricettizio è
stato inviato all'indirizzo del destinatario, ossia in luogo tale da determinare l'operatività della presunzione di conoscenza legale di cui si è detto (v. già Cass. 11757/99).
Conseguenza di quanto precede è che allorquando venga prodotta una distinta di raccomandate contenente un elenco di diversi destinatari, corredata dell'indicazione della città di destinazione ma priva dell'indirizzo del destinatario, e quindi di un elemento essenziale al quale ancorare logicamente la prova della spedizione al predetto, deve correlativamente escludersi la ricorrenza del presupposto sul quale fondare la presunzione legale di ricezione (v. Cass. cit.).
Contr La descritta situazione ricorre nella specie, di tal chè deve escludersi che la abbia fornito prova
Part dell'avvenuta trasmissione al dei preavvisi di segnalazione.
Contr Non può, pertanto, negarsi l'inadempimento della in riferimento ai doveri di condotta sulla stessa gravanti ex art.125 TUB.
E pur tuttavia, la domanda dell'appellante non può essere accolta reputando questa Corte che correttamente il Tribunale di Sassari abbia escluso la sussistenza del nesso causale tra
Part l'inadempimento della banca e il pregiudizio invocato dal
È comune principio di diritto quello per cui (anche) nell'ambito della responsabilità contrattuale il danno e la sua eziologia sono oggetto del "fatto costitutivo" del diritto al risarcimento del danno,
cosicché il preteso danneggiato è tenuto ad allegare, anzitutto, una condotta di inadempimento che abbia astratta efficienza causale rispetto all'evento dannoso e, quindi, a provare che tale condotta abbia poi avuto concreta efficienza causale rispetto al detto evento lesivo e ciò in base ai principi della c.d. causalità materiale.
9 Facendo applicazione dei principi di cui si è detto, nella vicenda che ci occupa, il Tribunale di Sassari
Part (con giudizio che questa Corte intende condividere) ha, a ragione, ritenuto che il dott. ben avrebbe potuto e dovuto “provare la lesione del suo diritto di difendersi per contrastare l'operato
della banca, dimostrando che – comunicatogli il preavviso - egli avrebbe potuto in tempi brevissimi attivarsi per ripianare l'esposizione debitoria o per rappresentare efficacemente che era frutto di un disguido o di errori contabili”.
Trattasi di dimostrazione in alcun modo introdotta introdotta in giudizio, neppure essendo sufficiente allo scopo avuto di mira il mero riferimento alla retribuzione – la cui entità mai nemmeno è stata precisata - derivante dall'espletata attività lavorativa di magistrato, non potendo astrattamente neppure escludersi che detta posta di reddito risulti essere stata “consumata” da (ulteriori) passività
e/o decurtazioni talmente alte da annullarne la concreta utilità.
Part Tanto detto basta a giustificare il rigetto della pretesa introdotta dal
In ogni caso, ii fini di completezza espositiva, questa Corte ritiene di condividere, altresì, la valutazione del Tribunale di primo grado laddove ha apprezzato la omessa dimostrazione del danno.
Ed infatti, non risulta comprovato alcun nocumento patrimoniale e neppure risulta dimostrato il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità, quali quello all'immagine e alla reputazione, non costituendo questo un mero-danno evento (e, pertanto, in re ipsa) ma dovendo essere specificamente dimostrato da chi ne invocata il risarcimento.
Quanto, infine, al danno per sofferenza fisica e psicologica con alterazioni delle abitudini nella vita familiare e di relazione (stato emotivo che nella relazione a firma del dott. assurge a una vera Per_2
e propria patologia psichiatrica) è appena il caso di evidenziare che sebbene nella si riferisca che l'appellante è stato preso in carico dal sanitario sin dal luglio 2015 (e, pertanto, oramai da tre anni, risultando redatta la relazione nel luglio 2018) e che ricorre “un'ottima compliance farmacoterapica”,
pur tuttavia, a conforto della affermazione, non viene prodotto né alcun documento idoneo a comprovare l'avvenuto acquisto di farmaci né tanto meno alcuna fattura relativa “alle molteplici
Part sessioni di terapia alle quali il dott. ha accettato di sottoporsi” (in verità le uniche prodotte risalgono ai mesi di settembre e dicembre 2018).
10 Trattasi di lacuna probatoria che, a giudizio di questa Corte, sottrae ogni valenza pratica alle risultanze ivi indicate (e dovendo qui anche confermarsi, per le ragioni già esposte in primo grado, il giudizio di inammissibilità della prova per testi in quella sede dedotta e qui reiterata).
All'esito di tutto quanto precede deve, per l'effetto, concludersi che la sentenza resa dal Tribunale di
Sassari si regge su un accertamento svolto con corretta e esauriente valutazione delle risultanze probatorie nonché sorretta da congrua e non contraddittoria motivazione.
Quando esposto induce altresì al rigetto del motivo di impugnazione come avente ad oggetto il governo delle spese di lite.
Ed infatti, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo: in altri termini, la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Part Facendo applicazione dei suddetti principi alla vicenda che ci occupa, posto che il dott. è risultato soccombente in relazione alla pretesa azionata, il Giudice di Sassari ha ritenuto di compensare le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo a carico del medesimo il pagamento dei residui 2/3 in ragione del criterio della soccombenza: trattasi di un giudizio che, in parte qua, si sottrae al potere di riforma di questa Corte.
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
11 - rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in €
7120,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari il 17.1.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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