Versione
10 dicembre 1988
10 dicembre 1988
Art. 1. Aventi diritto alla indennita' di accompagnamento 1. La disciplina della indennita' di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' modificata come segue.
2. L'indennita' di accompagnamento e' concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
3. Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennita' di accompagnamento non e' incompatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa ed e' concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
4. L'indennita' di accompagnamento di cui alla presente legge non e' compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidita' contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
5. Resta salva per l'interessato la facolta' di optare per il trattamento piu' favorevole.
6. L'indennita' di accompagnamento e' concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge n. 406/1968 reca "Norme per la concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili".
- La legge n. 18/1980 reca "Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili".
2. L'indennita' di accompagnamento e' concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
3. Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennita' di accompagnamento non e' incompatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa ed e' concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
4. L'indennita' di accompagnamento di cui alla presente legge non e' compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidita' contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
5. Resta salva per l'interessato la facolta' di optare per il trattamento piu' favorevole.
6. L'indennita' di accompagnamento e' concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge n. 406/1968 reca "Norme per la concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili".
- La legge n. 18/1980 reca "Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili".
Commentari • 35
- 1. Diritto all’accompagnamento per gravi patologie: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 maggio 2021 · 11.452301
[…] tali non solo da rendere l'individuo inabile al 100% ma da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, non esclude il diritto all'indennità di accompagnamento (di cui all'articolo 1 della legge n. 18 del 1980 e all'articolo 1 della legge n. 508 del 1988) finché l'evento letale sia certus an ma incertus quando, non apparendo razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un'assistenza continua per il fatto che, […] non esclude il diritto alla indennità di accompagnamento (di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e all'art. 1 della legge n. 508 del 1988) finché l'evento letale sia certus an ma incertus quando, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Velletri, sentenza 18/09/2023, n. 937Provvedimento: […] A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi , nei termini dettati dall'art 445 bis cpc , l'odierno ricorso, avente ad oggetto il riconoscimento del beneficio della pensione ex art. 12 L 118/71 nonché dell'indennità di accompagnamento art. 1 legge 508/1988 e delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'handicap grave ex art. 3 comma 3 L 104/92.Leggi di più...
- accertamento tecnico preventivo·
- art. 1 legge 508/1988·
- art. 445 bis c.p.c.·
- art. 12 L 118/71·
- indennità di accompagnamento·
- decorrenza prestazione previdenziale·
- compensazione spese di lite·
- handicap grave·
- art. 3 comma 3 L 104/92·
- pensione di inabilità civile