Versione
25 gennaio 1992
25 gennaio 1992
Art. 2. 1. Alle persone affette da piu' minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall' articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 , e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1 marzo 1991 spetta un'indennita' cumulativa pari alla somma delle indennita' attribuibili ai sensi delle norme citate.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 1, comma 2, lettere a) e b) , e dell' art. 4 della legge n. 508/1988 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) e' il seguente:
"Art. 1 (Aventi diritto alla indennita' di accompagnamento), comma 2, lettere a) e b). - 2.
L'indennita' di accompagnamento e' concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua".
"Art. 4 (Istituzione, misura e periodicita' di una indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e' concessa una indennita' di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici mensilita'.
2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio ai sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 , trasformato in pensione non reversibile dall' art. 14-septies del decretolegge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalita' previste al comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 ".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 1, comma 2, lettere a) e b) , e dell' art. 4 della legge n. 508/1988 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) e' il seguente:
"Art. 1 (Aventi diritto alla indennita' di accompagnamento), comma 2, lettere a) e b). - 2.
L'indennita' di accompagnamento e' concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua".
"Art. 4 (Istituzione, misura e periodicita' di una indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e' concessa una indennita' di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici mensilita'.
2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio ai sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 , trasformato in pensione non reversibile dall' art. 14-septies del decretolegge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalita' previste al comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 ".
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 16289 del 12https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. lav., 12/07/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 12/07/2010), n.16289 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MONACI Stefano – rel. Presidente – Dott. PICONE Pasquale – Consigliere – Dott. STILE Paolo – Consigliere – Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere – Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso; – ricorrente – contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 124
- 1. Trib. Taranto, sentenza 23/02/2021, n. 431Provvedimento: […] Indennità di accompagnamento per gli invalidi civili nel caso in cui l'accertamento sanitario abbia dato luogo alla concessione di questo beneficio economico. Solo nel caso di pluriminorazioni, la pensione e' cumulabile con: pensione ciechi assoluti indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti (art. 2, Legge 429/1991) pensione ciechi parziali indennità speciale ciechi parziali pensione sordi civili indennità di comunicazione sordi civili La pensione, come tutte le altre prestazioni pensionistiche previste per gli invalidi civili, era incompatibile con le pensioni dirette concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti erogati a titolo di invalidità (art. 3, Legge 407/1990).Leggi di più...
- ciechi civili·
- indebito previdenziale·
- pensione di invalidità civile·
- invalidità civile totale·
- art. 12 Legge 412/1991·
- soglia di reddito·
- cumulabilità pensioni·
- spese di giudizio·
- sordi civili