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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dr.ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento iscritto al n. 134/2025 R.G., promossa da
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1
FORNACIARI ELISA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
DONATI LAURA che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all' Avv.
FAVILLI MICHELE giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 25.03.2025, lette le memorie autorizzate,
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 24.01.2025, chiedeva, ex Parte_1
art. 1170 c.c.. di ordinare al resistente l'immediata Controparte_1
cessazione da ogni turbativa o molestia all'esercizio del possesso del miniascensore di cui al ricorso. A sostegno della propria istanza assumeva che il possesso e l'utilizzo del miniascensore, sia da parte della madre che del padre quando erano in vita e poi, successivamente, anche da parte di essa ricorrente, erano stati esercitati in modo pacifico e ininterrotto a partire dalla data di installazione, protraendosi fino al mese di ottobre 2024; che tale possesso non aveva subito contestazioni, interruzioni o turbative da parte di terzi, incluso il resistente, proprietario dell'unità sita al primo piano rialzato;
che, a partire da ottobre 2024, l'installazione di un cancello in ferro battuto con chiusura
1 a chiave all'ingresso del corridoio che conduceva al miniascensore e la detenzione esclusiva della chiave da parte del resistente avevano concretamente turbato il pacifico e ininterrotto possesso del miniascensore, precedentemente esercitato dalla ricorrente, proprietaria dell'appartamento posto al secondo piano.
Con comparsa depositata in data 11.02.2025 si costituiva Controparte_1
il quale eccepiva la infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio.
All'udienza del 25.03.2025, sentiti gli informatori, il Giudice si riservava per la decisione concedendo alle parti termini per deposito di memorie illustrative e produzione documentale.
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Occorre, innanzitutto, evidenziare che, per il principio della “ragione più liquida”, nel caso in esame, appare preliminarmente opportuno verificare se sussista o meno la prova dell'esercizio del possesso del miniascensore di cui al ricorso da parte di
. Parte_1
Ed, infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte da cui questo Giudice non ha alcun motivo per discostarsi ( cfr., tra le altre Cass. Sez. V, Ordinanza n. 363 del
09.01.2019 ) “(…) In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (…)”.
Tanto premesso, deve rilevarsi che parte ricorrente non sembra che abbia fornito la prova dell'esercizio del possesso del miniascensore di cui al ricorso.
Ed, infatti, entrambi i testi-informatori di parte ricorrente, e TE
, sentiti all'udienza del 25.03.2025, non possono ritenersi Testimone_2
del tutto attendibili.
2 In particolare, il teste-informatore se, certamente, non può TE
ritenersi incapace a testimoniare in senso tecnico, ex art. 246 c.p.c., tuttavia non può ritenersi del tutto attendibile, in considerazione del fatto che in sede di escussione ha riferito di essere “(…) convivente con la ricorrente con la quale ho una relazione sentimentale dal 2010 (…)”; sicché la convivenza e lo stretto rapporto sentimentale, risalente all'anno 2010, non consente di ritenere del tutto attendibile detto teste- informatore.
Anche il teste-informatore , non può ritenersi del tutto Testimone_2
attendibile, atteso che in sede di escussione ha riferito di essere “(…) una collaboratrice saltuaria dell'avv. FORNACIARI da circa quattro cinque anni (…)”; sicché, il rapporto di collaborazione risalente a circa 4/5 anni, seppure saltuario, con l'avv. FORNACIARI, difensore della parte ricorrente, non consente di ritenere del tutto attendibile detto teste-informatore.
A fronte del fatto che i predetti testi-informatori non possono ritenersi del tutto attendibili, parte ricorrente non ha prodotto alcun altro elemento teso a dimostrare l' asserito esercizio del possesso del miniascensore di cui al ricorso da parte di
. Parte_1
Ed, infatti, quanto ai file audio allegati al ricorso ( doc. 7), gli stessi tendono a dimostrare che “(…) Controparte_1
in data 17 gennaio 2025 manifesta chiaramente l'intenzione di smontare il miniascensore. Tale intenzione emerge inequivocabilmente dalla registrazione di n. 2 file audio che si allegano (all.7) (…)”; e, dunque, non tendono a dimostrare il possesso in parola ma, al più, l'asserita condotta di turbativa.
Relativamente, poi, alle foto in cartaceo prodotte all'udienza del 18.02.2025 ( doc. 11)
e ridepositate in p.c.t., in allegato alla memoria autorizzata del 01.04.2025, le stesse, al più, sono idonee a dimostrare che e la sua compagna Parte_1
andavano a fare visita ai genitori della ricorrente - quando erano in TE
vita -, nell'appartamento sito al secondo piano dello stabile di cui al ricorso.
Tuttavia, ben avrebbero potuto, e la sua compagna Parte_1
, accedere all'appartamento abitato dai predetti genitori utilizzando la TE
scalinata, anziché l'ascensore in questione.
3 Né risulta provato che la ricorrente, seppure persona invalida, non avrebbe potuto utilizzare la scalinata - anziché l'ascensore-, in quanto la certificazione INPS allegata al ricorso (doc. 9) – particolarmente attendibile in quanto rilasciata da un Pubblico
Ufficiale -, a pag. 3, nella parte dedicata all' “Esame obiettivo” riporta - riferendosi alla ricorrente- l' espressione “(…) Autonomo dal lato motorio (…)”; sicché, non può ritenersi che, per garantire alla ricorrente l'accesso all' appartamento,
l'ascensore in parola sarebbe stato “(…) un mezzo indispensabile (…)”, come riferito da parte ricorrente a pag. 4 dell' atto introduttivo.
Quanto, poi, al fatto che il teste-informatore , in sede di TE
escussione, dopo aver riferito che “(…) utilizzavamo l'ascensore per cui è causa senza chiedere alcun permesso in quanto avevamo anche le chiavi dell'ascensore; le chiavi le ho tutt' ora nella mia disponibilità (...)”, ha messo fuori dalla tasca del giaccone una paio di chiavi, occorre evidenziare che, la difesa di controparte, nella medesima udienza ha contestato “(…) che le chiavi messe fuori dal teste siano le chiavi di accesso all'ascensore per cui è causa in quanto il proprio assistito non ha mai consegnato le chiavi dell'ascensore né ai genitori ( i quali lo utilizzavano solo con chi li assisteva – badanti - o con il resistente) né alla ricorrente;
né i genitori potevano aver mai consegnato le chiavi alla o alla ricorrente in quanto non ne avevano una copia TE
nella loro disponibilità (…)”.
E' pur vero che la difesa di parte ricorrente, a sua volta, ha contestato “(…) che le chiavi esibite dal teste non siano idonee ad aprire l'ascensore in quanto dette chiavi sono state utilizzate anche per aprire l'ascensore e fare le foto che sono state allegate al ricorso (…)”, tuttavia, a ben vedere, le foto allegate al ricorso aventi ad oggetto l'ascensore in parola ( doc. 2) non riproducono l'interno dell'ascensore e, pertanto, si sarebbero potute scattare anche in assenza di chiavi di apertura dell'ascensore medesima.
In conclusione, poiché non può ritenersi che parte ricorrente abbia adeguatamente provato l'esercizio del possesso in parola, il ricorso deve essere rigettato.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione resta assorbita nella presente decisione.
Quanto alle spese del presente procedimento, seguono la soccombenza e, tenuto conto delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 – utilizzando lo scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00, ai sensi dell'art. 5,
4 comma primo, d.m. n. 55/2014 ( non modificato, sul punto, dal successivo d.m. n.
37/2018) -, si liquidano come segue: euro 1.400,00 per la fase di studio;
euro 1.200,00 per la fase introduttiva;
euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 1.800,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- ogni altra questione, domanda e/o eccezione resta assorbita nella presente decisione;
- condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese del presente procedimento che si liquidano in euro 5.400,00 per competenze professionali, oltre il
15% per spese generali, iva e cap come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Arezzo, 10/04/2025
IL GIUDICE dr.ssa Carmela Labella
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