Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 30/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5153/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 13/11/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato NATASCIA CARIGNANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Benedetto Cairoli n. 61, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«• Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
• Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso la madre in Montecarlo (LU), Via Micheloni n. 53;
• La IG.ra rimarrà ad abitare nella casa coniugale mentre il IG. entro la Parte_1 Pt_2 data fissata per l'udienza presidenziale si troverà una nuova sistemazione che avrà cura di comunicare alla madre;
• Porre a carico del IG. un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al Pt_2 mantenimento del figlio da corrispondere alla madre entro il 15 (quindici) di ogni mese;
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al marito entro il giorno dell'udienza presidenziale;
[...]
• I coniugi si faranno carico inoltre del 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio minore
(spese che dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e comunque giustificate);
• Con riferimento all'individuazione delle spese straordinarie ed alle modalità di refusione i ricorrenti si riportano al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca nel mese di ottobre 2020 ben dagli stessi conosciuto (Doc. 6 Protocollo Tribunale di Lucca);
• La IG.ra avrà diritto a percepire per il figlio l'importo intero (100%) del Parte_1
c.d. Assegno Unico;
• Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà nel rispetto delle esigenze scolastiche e sportive dello stesso, previo accordo con la madre;
• In caso di disaccordo tra i genitori il padre potrà tenere con sé il figlio a week end alternati dal sabato mattina alle ore 10:00 o dall'uscita della scuola sino alla domenica sera alle ore 21:30.
Durante la settimana il padre potrà tenere con sé il figlio il martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21:30 quando lo riaccompagnerà dalla madre;
• Durante le vacanze estive il figlio potrà trascorrere col padre un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare fra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
• Il IG. potrà trascorrere col figlio cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, Pt_2 comprendendo un anno il 25 Dicembre, l'anno successivo il 31 Dicembre e così via per gli anni a seguire, ad anni alterni;
• Tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendendo un anno il giorno di Pasqua e l'anno dopo il Lunedì dell'Angelo, e così di nuovo a girare per gli anni successivi;
allo stesso modo verrà rispettato il criterio dell'alternanza per le altre festività dell'anno;
• Con riferimento ai loro rapporti economici e patrimoniali, i ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti, in grado ognuno di provvedere al proprio mantenimento in via autonoma. Rinunciano quindi per quanto occorrer possa al reciproco assegno di mantenimento;
• Le parti a definizione dei loro rapporti di natura patrimoniale, convengono quanto segue: il IG.
si impegna a trasferire, con separato atto notarile, alla IG.ra Parte_2 Parte_1
la quota pari a ½ (un mezzo) dei diritti del bene individuati specificamente nelle
[...] premesse del presente atto e di seguito brevemente elencato:
• Il diritto di proprietà sul Fabbricato per civile abitazione ubicato nel Comune di Montecarlo (LU),
Via Micheloni n. 53 rappresentato al Catasto Fabbricati di Montecarlo, al giusto conto, nel Foglio
n. 13 (tredici) numero 832 sub. 1 Categoria A/4, classe 3, vani 5,5, R.C. di € 340,86;
• Si dà atto che l'immobile è stato acquistato dai ricorrenti con rogito del Notaio Persona_1
di Lucca in data 16.12.2004 Rep. N. 24.122, registrato il 20.12.2004 al n. 6394 a Lucca e
[...] trascritto a Pescia il 5 gennaio 2005 al n. 33/13;
• Il prezzo della vendita di cui sopra è stato convenuto in complessivi Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) che verrà interamente pagato dalla IG.ra al IG. Parte_1 Pt_2 in costanza dell'atto notarile mediante assegno circolare;
[...]
• Resta inteso che le spese notarili, tutte gli oneri relativi all'atto di trasferimento sono a carico della
IG.ra ; Parte_1
• L'atto di trasferimento dovrà essere compiuto entro e non oltre il 31.12.2024;
2 • Le parti inoltre richiedono l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per il trasferimento immobiliare, come stabilito da recenti orientamenti giurisprudenziali i quali ritengono applicabile l'esenzione di cui all'articolo 19 della legge 74/1987 «a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge» (Cass. n. 3110 del 17 febbraio 2016);
• I coniugi dichiarano di aver provveduto, alle condizioni sopraindicate, a regolare i propri rapporti economici non avendo più nulla da pretendere l'uno dall'altro, eccetto quanto sopra, e comunque vi rinunciano;
• Le parti si rilasciano sin da ora il più ampio consenso al rilascio dei rispettivi documenti di identità, anche validi per l'espatrio, con riferimento ai loro documenti personali mentre per quello del figlio sarà necessario il reciproco consenso;
Persona_2
• I ricorrenti si obbligano al rispetto di quanto contenuto nel presente ricorso, sin dal momento della relativa sottoscrizione;
• I coniugi, in attesa chela separazione venga omologata dal Tribunale adito, convengono di dare immediata esecuzione agli anzidetti accordi;
• Le spese del presente giudizio devono intendersi compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) l'1/7/2007, dal quale è nato il figlio (nato il Per_2
13/5/2008), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
3 uniti in matrimonio in Capannori (LU) in data 1/7/2007, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero
48, Parte II, Serie A, dell'Anno 2007, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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