Versione
10 dicembre 1988
10 dicembre 1988
>
Versione
1 novembre 1990
1 novembre 1990
>
Versione
1 gennaio 2003
1 gennaio 2003
Art. 4. Istituzione, misura e periodicita' di una indennita'
di comunicazione in favore dei sordi prelinguali 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e' concessa una indennita' di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici mensilita'.
2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio ai sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 , trasformato in pensione non reversibile dall' articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalita' previste al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 .(1) ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 ottobre 1990, n. 289 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettere a), b), c) e d)) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990 le indennita' previste dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 , sono aumentate dei seguenti importi:
a) lire 30.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988 ;
b) lire 15.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 508 del 1988 ;
c) lire 15.000 mensili per la speciale indennita' concessa ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988 ;
d) lire 15.000 mensili per l'indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988 ."
------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 80, comma 17) che "A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennita' di comunicazione di cui all' articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 , concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e' aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilita'".
di comunicazione in favore dei sordi prelinguali 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e' concessa una indennita' di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici mensilita'.
2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio ai sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 , trasformato in pensione non reversibile dall' articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalita' previste al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 .(1) ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 ottobre 1990, n. 289 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettere a), b), c) e d)) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990 le indennita' previste dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 , sono aumentate dei seguenti importi:
a) lire 30.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988 ;
b) lire 15.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 508 del 1988 ;
c) lire 15.000 mensili per la speciale indennita' concessa ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988 ;
d) lire 15.000 mensili per l'indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988 ."
------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 80, comma 17) che "A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennita' di comunicazione di cui all' articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 , concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e' aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilita'".
Commentari • 8
- 1. Circolare del lavoro n. 45 del 7.12.2017https://www.fiscoetasse.com/ · 8.84993
[…] Montemitro: L'indennità di comunicazione, istituita dall'art. 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è una prestazione assistenziale che viene corrisposta ai sordi perlinguali “al solo titolo della minorazione Scheda informativa clienti Congedo parentale collaboratori coordinati e continuativi di R. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 261
- 1. Trib. Brescia, sentenza 13/09/2023, n. 370Provvedimento: […] pagina 1 di 3 Esponeva, quindi, di aver depositato ricorso ex art. 445 bis c.p.c domandando all'intestato Tribunale di accertare il proprio stato di sordità, congenita ovvero acquisita, con conseguente diritto al riconoscimento dell'indennità di comunicazione ex art. 4, legge n. 508/1988 nonché della pensione non reversibile ex art. 1, legge n. 381/1970 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ovvero dalla diversa data eventualmente accertata.Leggi di più...
- spese CTU·
- art. 1 L. 381/1970·
- invalidità civile·
- art. 445 bis c.p.c.·
- sordità congenita·
- sordità acquisita·
- pensione non reversibile·
- esenzione spese processuali·
- indennità di comunicazione·
- art. 4 L. 508/1988