Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 gennaio 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 gennaio 1992 |
Commentario • 1
- 1. Ciechi civili assoluti e diritto all'indennità di accompagnamentoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 6 febbraio 2021
L'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti non può essere equiparata tout court a quella degli invalidi di guerra “L'equiparazione dell'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella prevista per i grandi invalidi di guerra investe esclusivamente la misura dell'indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, ma non comporta l'estensione ai primi dell'intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore dei secondi, che comprendono l'assegno sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari di cui all'art. 6 del DPR n 834/1981, senza, peraltro, che tale mancata estensione realizzi una ingiustificata disparità …
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Giurisprudenza • 187
- 1. Trib. Bari, sentenza 17/02/2025, n. 619Provvedimento: Tribunale di Bari Sezione Lavoro N.R.G. 6757/2021 Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 17/02/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da , rappresentata e difesa dall'Avv.to GIANNELLI Parte_1 VINCENZO ricorrente contro , rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per l'accertamento del diritto all'indennità ordinaria di accompagnamento. CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 17.02.2025 RAGIONI della DECISIONE Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, già percettrice delle prestazioni assistenziali della pensione di inabilità e …Leggi di più...
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- 2. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/07/2024, n. 1736Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2196/2023 (cui è riunito il procedimento per ATP n. 4963/2021) TRA rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Di Matteo presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Portico di Caserta alla via San Giovanni vico II n. 14 RICORRENTE E , in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti RESISTENTE …Leggi di più...
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- 3. Trib. Trani, sentenza 14/10/2024, n. 2182Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter e 442 bis c.p.c. disposta per l'udienza del 14/10/2024, la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 5443 dell'anno 2022 TRA , nella qualità di genitore della minore , nata a Parte_1 Persona_1 San Giovanni Rotondo il 21/5/2008, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Tarantini, giusta procura allegata al ricorso; - Ricorrente – in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e …Leggi di più...
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- 4. Trib. Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 860Provvedimento: TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 6 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1002/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “riconoscimento dell'indennità di cieco assoluto o, in subordine, dell'indennità di cieco con residuo visivo, ai sensi delle leggi 382/70 e 508/88 “ e vertente T R A , cf. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso Parte_1 C.F._1 per Atp dall' Avv.Concetta Rosa del Foro di Salerno, ed …Leggi di più...
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- 5. Trib. Napoli Nord, sentenza 24/09/2024, n. 4065Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1303/2023 RG; T R A nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Angelo Maria Lettera; ricorrente C O N T R O in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti; resistente Conclusioni: come in atti Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente rappresentava che era stato …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Con decorrenza dal 1 marzo 1991 l'indennita' di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 406 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' stabilita in misura uguale all'indennita' di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall' articolo 3, comma 2, lettera A, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , e successive modificazioni ed integrazioni, spettante alle persone affette da cecita' bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e succes- sive modificazioni ed integrazioni.
2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano all'indennita' di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall' articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342 , per l'indennita' di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecita' bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge n. 406/1968 reca: "Norme per la concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi civili assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili".
- Il testo dell' art. 3, comma 2, lettera A, della legge n. 656/1986 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra) e' il seguente:
"2. L'indennita' di assistenza e' concessa nelle seguenti misure mensili, comprensive del conglobamento di cui al precedente art. 2, comma 2:
lettera A:
dal 1 gennaio 1985: L. 384.000;
dal 1 gennaio 1986: L. 506.880".
- Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 656/1986 , come sostituito dall' art. 1 della legge n. 342/1989 , e' il seguente:
"Art. 1 (Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall' art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' succes- sive modifiche ed integrazioni:
a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ;
b) l'indennita' una tantum di cui al terzo comma dell'art. 11 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 ;
c) l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come sostituito dall' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ;
d) l'assegno integrativo per gli invalidi di 1a categoria di cui al secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , l'assegno di incollocabilita' di cui ai commi primo e undicesimo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , l'assegno di maggiorazione di cui all' art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 ;
e) la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , come sostituito dall' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e dall' art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 ;
f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ;
g) il limite di reddito di cui all' art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come modificato dal comma 3 dell'art. 2 della presente legge;
h) gli assegni previsti dall'art. 8 della presente legge e dall' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , come da ultimo modificato dall'art. 4 della presente legge.
2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla meta' e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra meta' dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.
3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non com- pete su altri assegni o indennita', spettanti ai titolari di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1". - Art. 2. 1. Alle persone affette da piu' minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall' articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 , e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1 marzo 1991 spetta un'indennita' cumulativa pari alla somma delle indennita' attribuibili ai sensi delle norme citate.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 1, comma 2, lettere a) e b) , e dell' art. 4 della legge n. 508/1988 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) e' il seguente:
"Art. 1 (Aventi diritto alla indennita' di accompagnamento), comma 2, lettere a) e b). - 2.
L'indennita' di accompagnamento e' concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua".
"Art. 4 (Istituzione, misura e periodicita' di una indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e' concessa una indennita' di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici mensilita'.
2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio ai sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 , trasformato in pensione non reversibile dall' art. 14-septies del decretolegge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalita' previste al comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 ". - Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 57.000 milioni per il 1991 e in lire 69.000 milioni a decorrere dal 1992, si provvede:
a) quanto a lire 25.000 milioni per il 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili";
b) quanto a lire 32.000 milioni per il 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riforma della dirigenza statale";
c) quanto a lire 69.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvidenze per i ciechi civili".