Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 gennaio 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 gennaio 1992 |
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 16289 del 12https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 12/07/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 12/07/2010), n.16289 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MONACI Stefano – rel. Presidente – Dott. PICONE Pasquale – Consigliere – Dott. STILE Paolo – Consigliere – Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere – Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso; – ricorrente – contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in …
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Giurisprudenza • 194
- 1. Trib. Cassino, sentenza 19/02/2025, n. 188Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO Sezione Lavoro Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 al numero 974, trattata all'udienza cartolare del 4 febbraio 2025, vertente TRA Parte_1 nato a [...] il [...], residente in [...] Monte Lungo alla via dello Sport n. 5 - C.F.: C.F._1 – rappresentato e difeso dall' avv. Costantino Parisi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in AI AT (CE), fraz. Scalo, via Abruzzi n. 90, RICORRENTE CONTRO Part Controparte_1 , C.F. 78 75 …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Con decorrenza dal 1 marzo 1991 l'indennita' di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 406 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' stabilita in misura uguale all'indennita' di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall' articolo 3, comma 2, lettera A, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , e successive modificazioni ed integrazioni, spettante alle persone affette da cecita' bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e succes- sive modificazioni ed integrazioni.
2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano all'indennita' di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall' articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342 , per l'indennita' di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecita' bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge n. 406/1968 reca: "Norme per la concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi civili assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili".
- Il testo dell' art. 3, comma 2, lettera A, della legge n. 656/1986 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra) e' il seguente:
"2. L'indennita' di assistenza e' concessa nelle seguenti misure mensili, comprensive del conglobamento di cui al precedente art. 2, comma 2:
lettera A:
dal 1 gennaio 1985: L. 384.000;
dal 1 gennaio 1986: L. 506.880".
- Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 656/1986 , come sostituito dall' art. 1 della legge n. 342/1989 , e' il seguente:
"Art. 1 (Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall' art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' succes- sive modifiche ed integrazioni:
a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ;
b) l'indennita' una tantum di cui al terzo comma dell'art. 11 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 ;
c) l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come sostituito dall' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ;
d) l'assegno integrativo per gli invalidi di 1a categoria di cui al secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , l'assegno di incollocabilita' di cui ai commi primo e undicesimo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , l'assegno di maggiorazione di cui all' art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 ;
e) la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , come sostituito dall' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e dall' art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 ;
f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ;
g) il limite di reddito di cui all' art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come modificato dal comma 3 dell'art. 2 della presente legge;
h) gli assegni previsti dall'art. 8 della presente legge e dall' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , come da ultimo modificato dall'art. 4 della presente legge.
2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla meta' e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra meta' dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.
3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non com- pete su altri assegni o indennita', spettanti ai titolari di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1". - Art. 2. 1. Alle persone affette da piu' minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall' articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 , e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1 marzo 1991 spetta un'indennita' cumulativa pari alla somma delle indennita' attribuibili ai sensi delle norme citate.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 1, comma 2, lettere a) e b) , e dell' art. 4 della legge n. 508/1988 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) e' il seguente:
"Art. 1 (Aventi diritto alla indennita' di accompagnamento), comma 2, lettere a) e b). - 2.
L'indennita' di accompagnamento e' concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua".
"Art. 4 (Istituzione, misura e periodicita' di una indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e' concessa una indennita' di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici mensilita'.
2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio ai sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 , trasformato in pensione non reversibile dall' art. 14-septies del decretolegge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalita' previste al comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 ". - Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 57.000 milioni per il 1991 e in lire 69.000 milioni a decorrere dal 1992, si provvede:
a) quanto a lire 25.000 milioni per il 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili";
b) quanto a lire 32.000 milioni per il 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riforma della dirigenza statale";
c) quanto a lire 69.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvidenze per i ciechi civili".