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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/05/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 585/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 9 aprile 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 P.IVA_1
per essa, in forza di procura speciale, Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_2
difesa dagli Avv.ti Francesca Marchi e Marco Bigi;
attrice in revocazione
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Zurlo;
(C.F. , in persona del legale Parte_3 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Biocca;
convenute in revocazione
nonché contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_5
tempore, non costituita in giudizio;
convenuta in revocazione contumace
avente ad oggetto: revocazione sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n.
1746/2023 pubblicata il 13 dicembre 2023, ex art. 395 n. 4 c.p.c.
All'udienza tenutasi in data 9 aprile 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note di trattazione scritta e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni della impugnante in revocazione, in citazione e non modificate:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, dichiarare ammissibile la domanda di revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. e in accoglimento della medesima revocare la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n.
1746/2023 – rep. n. 1724/2023 resa nella causa n. 191/2022 R.G. pubblicata in data
13.12.2023 e, per l'effetto, rigettare integralmente l'appello proposto da Controparte_1
e, in ogni caso, accertare che ha diritto di procedere ad esecuzione Parte_1
forzata nei confronti di in forza del contratto di mutuo stipulato il Controparte_1
03.10.2006 e dei successivi atti pubblici di erogazione e frazionamento, per il credito indicato nell'atto di precetto notificato da in data 15.01.2021 pari ad Controparte_3
€ 762.674,50= oltre interessi dal 31.03.2019.
pag. 2/18 Con vittoria di spese e compensi giudiziali in caso di resistenza della controparte”.
Conclusioni dell'impugnata in revocazione in citazione e non Controparte_1
modificate:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis,
-in via principale e nel merito, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'atto di citazione in revocazione così come proposto dalla siccome infondato sia in fatto Parte_1 che in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila
n. 1746/2023 – rep. n. 1724/2023 resa nella causa n. 191/2022 R.G. pubblicata in data
13.12.2023.
Sempre con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite, da distrarre in favore del difensore antistatario”.
Conclusioni dell'impugnata in revocazione in citazione e non Parte_3
modificate:
“affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, voglia accogliere la domanda nei modi e termini formulati da e per essa, in forza di Parte_1
procura speciale, con vittoria di spese e Parte_2
competenze di causa, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge dovute, in caso di opposizione ad opera di controparte”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 3/2022, pubblicata in data 13 gennaio 2022, il
Tribunale di L'Aquila rigettava l'opposizione a precetto proposta da nei Controparte_1
confronti di (oggi in relazione al Controparte_4 Parte_3
diritto di credito scaturito dalla stipulazione di contratto di mutuo condizionato e da successivi atti di erogazione, quietanza e frazionamento.
1.1 A seguito di ammissione dell'intervento in giudizio ex art. 111, quarto comma,
c.p.c. da parte di quale cessionaria del credito in esame, il giudice di Controparte_2
primo grado riteneva idonea, ai fini del perfezionamento del mutuo condizionato, in pag. 3/18 conformità alla giurisprudenza di legittimità, qualunque forma di consegna in capo al destinatario capace di determinare il conseguimento della disponibilità giuridica della somma oggetto del contratto di mutuo, con creazione a suo favore di un autonomo titolo di disponibilità.
In particolare, nel caso di specie, accertava che, pur a fronte di un originario contratto di mutuo condizionato, recante la data del 3 ottobre 2006, i documenti successivi, tra cui il
“contratto modificativo delle condizioni delle quote frazionate” del 28 maggio 2014, nonché i successivi atti di erogazione e quietanza davano evidenza dell'effettiva traditio delle somme oggetto dell'atto di precetto.
Non sussistevano così dubbi in ordine alla realità del contratto di mutuo e dei successivi atti a esso afferenti.
1.2. Ciò posto, in relazione alla nullità della clausola di determinazione del parametro
Euribor, il Tribunale di L'Aquila, dopo aver sottolineato la genericità della doglianza proposta, riteneva non provata la partecipazione all'intesa restrittiva da parte dell'allora
Controparte_5
1.3. In relazione, poi, all'usurarietà del tasso di mora laddove sommato al tasso di interesse corrispettivo, il primo giudice rigettava la doglianza dato che, in conformità al costante orientamento giurisprudenziale, per la determinazione del TEG non è possibile operare la sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e tasso di interesse moratorio, data la diversità di funzione di ciascuno, pena la sommatoria di elementi disomogenei.
Il primo giudice, inoltre, escludeva l'usurarietà dei tassi in parola anche rispetto alla sommatoria con la commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, dato che neppure tale computo è possibile.
1.4. Infondata risultava essere anche la censura relativa all'indeterminatezza/indeterminabilità dell' , dato che, conformemente Pt_4
Par all'indirizzo giurisprudenziale, un'eventuale discrasia tra l' applicato e quello indicato non poteva comportare una maggiore onerosità del finanziamento, avendo pag. 4/18 questo indice unicamente funzione informativa, discrasia che, quindi, non poteva essere sanzionata con la nullità di cui al sesto comma dell'art. 117 TUB.
2. Appello. Avverso la predetta decisione di primo grado proponeva appello CP_1
per i motivi di seguito indicati:
[...]
Cont 2.1. Sull'inidoneità del mutuo condizionato con erogazioni a a costituire titolo esecutivo ex art 474 c.p.c.
Con il primo motivo di appello, l'appellante deduceva che erroneamente la sentenza di primo grado aveva riconosciuto al contratto condizionato di mutuo fondiario del 3 ottobre 2006, di euro 3.619.000,00 con erogazione a stati di avanzamento lavori (SAL), valenza di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in quanto non era documentata alcuna consegna né messa a disposizione di somme di denaro.
2.2. Sull'applicazione di un tasso di interesse basato su parametro Euribor nel periodo dal 2005-2008 in violazione dell'art 2 lettera a) ed art 3 della Legge 287/1990
Con il secondo motivo, eccepiva l'erroneità del rigetto del motivo di Controparte_1
opposizione teso a sostenere la nullità del tasso di interesse stabilito nel suddetto contratto, basato su parametro Euribor, per violazione dell'art. 2 lettera a e dell'art. 3 legge 287/1990, essendo stata “la nullità della pattuizione Euribor 2005-2008” accertata “dal provvedimento della Commissione Antitrust Europea C (2013) 8512/1 in data 04 dicembre 2013 nel caso AT39914”, con conseguente nullità della clausola contrattuale determinativa del tasso di interesse con rinvio all'Euribor, a nulla rilevando la partecipazione o meno della mutuante all'intesa anticoncorrenziale come sopra accertata.
2.3. Sull'applicazione di un tasso di mora superiore al tasso soglia.
Sotto tale profilo, lamentava che la sentenza impugnata non aveva considerato che il tasso di mora del 7,365% convenuto nel suddetto contratto era ex se (e non per sommatoria con l'interesse corrispettivo) superiore al tasso soglia ex legge 108/96, non rinvenendosi nel d.m. da applicare alcuna rilevazione della maggiorazione media di mora applicata dagli intermediari finanziari.
pag. 5/18 Inoltre, l'appellante deduceva che la eccessività rispetto al tasso soglia riguardava anche il TAEG in caso di applicazione della penale di estinzione anticipata prevista dal contratto, destinata fisiologicamente ad operare, trattandosi di contratto di mutuo condizionato finalizzato alla costruzione di appartamenti destinati alla vendita a terzi.
2.4. Sull'indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso.
Con il quarto motivo di appello, lamentava che la clausola contrattuale Controparte_1
relativa alla determinazione degli interessi fosse nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità, non solo perché il TAEG effettivamente applicato era differente e superiore a quello indicato in contratto, ma anche e soprattutto perché nel contratto non risultava indicato il regime finanziario applicato per la quantificazione delle rate mensili, né il TAE ed il piano di ammortamento prevedeva addebiti di interessi su interessi.
2.5. Sulla richiesta di consulenza tecnica contabile d'ufficio.
Con il quinto e ultimo motivo di appello, l'appellante si doleva del fatto che la sentenza aveva del tutto omesso di considerare il versamento di € 138.034,250 eseguito dall'appellante il 3 aprile 2019, elemento che di per sè avrebbe dovuto giustificare il ricorso ad una CTU ai fini di ricalcolo del dovuto.
2.6. Si costituiva in giudizio che chiedeva di essere estromessa per Controparte_2
sopravvenuta cessione del credito a Pt_1 Parte_1
2.7. Si costituiva poi in giudizio quale incorporante di Parte_3 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile o Controparte_4
comunque infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata.
2.8. Interveniva nel corso del giudizio ex art. 111, terzo comma c.p.c. in Parte_1
forza della cessione del credito controverso avvenuta mediante contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato con in data 19 febbraio 2021, di cui era stata Controparte_2
data notizia a mezzo di avviso pubblico pubblicato sulla G.U., parte II, n. 35 del 23 marzo 2021.
pag. 6/18 Mediante tale intervento, la cessionaria chiedeva la dichiarazione di inammissibilità o, comunque, il rigetto dell'appello proposto.
3. La sentenza di appello oggetto di revocazione.
Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di L'Aquila accoglieva parzialmente l'appello, accertando che quale cessionaria del credito, avesse Parte_3
diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in forza del Controparte_1
contratto di mutuo stipulato il 3 ottobre 2006 e dei successivi atti pubblici di erogazione e frazionamento, per il credito di euro 680.929,26, oltre interessi convenzionali di mora dal 4 aprile 2019 e oltre spese di precetto.
3.1. In particolare, il giudice di secondo grado riteneva infondato il primo motivo di appello, dato che, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, non si poteva escludere che il contratto condizionato di mutuo a stato di avanzamento dei lavori in esame, integrato dai successivi atti pubblici di erogazione e quietanza, avesse natura ed efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in quanto documentante in forma pubblica un finanziamento perfezionatosi con l'ultima delle relative erogazioni e l'obbligazione di restituzione del capitale erogato gravante sul mutuatario.
Infatti, precisava che, costituendo il contratto di mutuo un contratto di natura reale, il perfezionamento mediante traditio poteva avverarsi anche nel caso in cui il mutuante avesse creato un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario idoneo a determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo. Nessuna norma, infatti, impone un lasso di tempo insuperabile per l'avveramento del requisito della realità del mutuo.
Nel caso di specie, evidenziava la Corte di Appello di L'Aquila, all'iniziale contratto condizionato di mutuo erano seguiti tre atti, tutti stipulati davanti a notaio, medianti i quali aveva rilasciato quietanza dell'erogazione in suo favore dell'intera Controparte_1
somma di euro 3.619.000,00 prevista dal contratto.
pag. 7/18 3.2. Infondato risultava essere anche il secondo motivo di appello, riguardante la nullità della clausola del contratto in esame determinativa del tasso variabile degli interessi di preammortamento con riferimento all'Euribor.
A riguardo, il giudice di secondo grado evidenziava che la nullità per collegamento funzionale tra il contratto concluso tra un'impresa e un cliente e l'intesa anticoncorrenziale, individuata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 41994/2021, operava a condizione della sussistenza di un siffatto collegamento tra l'intesa anticoncorrenziale raggiunta tra gli operatori del mercato, a monte, e lo specifico contratto concluso, a valle.
Ciò posto, il giudice a quo non riteneva possibile accertare l'esistenza di un simile nesso funzionale, non avendo prodotto in giudizio la decisione della Controparte_1
Commissione Europea Antitrust, erroneamente considerata come fatto notorio. Invero, con tale decisione non era stato dichiarata “la nullità dell'euribor”, ma erano state sanzionate quattro banche europee per la restrizione o distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'Eonia, a sua volta dipendente dall'Euribor.
Non era stato provato, quindi, alcun nesso funzionale tra il contratto di mutuo fatto valere in sede esecutiva e l'intesa anticoncorrenziale colpita dal provvedimento sanzionatorio della Commissione Europea. Il parametro di ancoraggio del tasso d'interesse variabile risultava, ex post, essere stato manipolato con finalità distorsive del mercato degli strumenti finanziari derivati e, solo in via mediata, finiva per incidere sul saggio degli interessi dei contratti di mutuo a tasso variabile
In aggiunta, era incontestato che la banca mutuante non avesse partecipato all'intesa su derivati sanzionata dal provvedimento della Commissione UE del 4 dicembre 2013.
Infine, non si riscontrava una situazione di indeterminabilità del tasso d'interesse variabile, dato che la circostanza che le rilevazioni finali dei tassi euribor erano state influenzate da condotte perturbatrici del mercato non ne escludeva di per sé la loro individuazione in termini univoci e rispondenti a quella che era la volontà delle parti del contratto di mutuo.
pag. 8/18 3.3. Infondato risultava essere anche il terzo motivo di gravame, in quanto il giudice di appello accertava che, pur facendosi riferimento al TEGM relativo ai mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile (che per il quarto trimestre del 2006 era pari a
4,77), il tasso soglia degli interessi moratori risultava pari al 10,305%, mentre il tasso di mora pattuito nel contratto del 3 ottobre 2006 era al di sotto di tale soglia, sul presupposto della non sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora.
3.4. Infondato risultava essere il quarto motivo di appello, non potendosi procedere, ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia, alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, sostanziandosi in un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni concessi, non in una remunerazione, a favore della banca, per l'utilizzazione del denaro da parte del cliente.
3.5. Parimenti infondato veniva dichiarato il quinto motivo di appello, dato che l'omessa specificazione nel contratto del TAEG e la sua non corrispondenza al TAN non aveva prodotto effetti di nullità in conseguenza dell'applicazione dell'art. 117, quarto comma, TUB, non comportando l'indice sintetico di costo (ISC) una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto.
Il giudice di secondo grado non riscontrava neppure la nullità degli interessi ultralegali per indeterminatezza, asseritamente causata dal riferimento all'indice euribor lettera a 6 mesi, in quanto la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario deve ritenersi validamente stipulata, ai sensi dell'articolo 1346 c.c., anche se la stessa si sia limitata al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili.
Ed infatti, aggiungeva, l'euribor, benché soggetto a continue variazioni, ed influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, è comunque un indice medio calcolato sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee pag. 9/18 e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee – attraverso l'European Money Markets Institute, EMMI -, come tale individuabile e verificabile.
In ultimo, rispetto all'omessa specificazione del regime finanziario da applicare al calcolo degli interessi, la Corte di appello di L'Aquila rilevava che già il contratto del 3 ottobre 2006 stabiliva, al precedente art. 3, il criterio di determinazione della composizione di ciascuna delle rate del successivo ammortamento. I successivi contratti definitivi, nel fissare e da ultimo modificare durata, tasso nominale degli interessi, oneri e condizioni del finanziamento e nel ribadire la suddetta modalità di composizione delle rate, richiamavano i piani di ammortamento ad essi allegati, i quali consentivano di avere contezza del regime finanziario applicato per elaborarli.
3.6. Risultava, invece, fondato l'ultimo motivo di appello, relativo all'omesso esame dei versamenti, per complessivi € 138.034,25, mediante i quali la mutuataria aveva estinto, in data 3 aprile 2019, due delle quote di mutuo elencate nella comunicazione di recesso inviatale da in data 11 febbraio 2019, estinzione che avrebbe dovuto CP_3
condurre ad una riduzione della esposizione debitoria complessiva analiticamente indicata in tale ultima comunicazione (e pari ad € 801.922,97, oltre interessi successivi) maggiore di quella risultante dal precetto notificato, in cui il credito preteso dalla banca in relazione alle 14 quote di mutuo ivi specificate era quantificato in € 762.674,50, oltre interessi successivi al 29 luglio 2020.
Evidenziava che l'appellante aveva documentato la sopravvenuta estinzione delle quote di mutuo contraddistinte dal n. 004/3413/04071996 (di importo pari a 118.034,25) e dal n. 004/3413/04071195 (di importo pari ad € 20.000,00) e che tali quote erano ricomprese nell'elenco contenuto nella lettera di risoluzione e intimazione di pagamento datata 11 febbraio 2019 ed inviata da a nella quale il credito CP_3 Controparte_1 residuo riveniente dalla prima era quantificato in € 104.941,11 e il credito residuo riveniente dalla seconda in € 15.311,51.
pag. 10/18 Risultava così provato che, dopo la comunicazione di risoluzione, la debitrice aveva effettuato pagamenti per euro 120.252,62.
Su tale base, il precetto successivamente notificato, poi opposto, pur facendo riferimento ad un numero di quote di mutuo inferiore a quelle elencate nella comunicazione di risoluzione, recava una quantificazione del credito in € 762.674,50, non corrispondente alla differenza tra la somma il cui pagamento era stato intimato con quest'ultima (€
801.181,88, al netto degli importi riferiti ad un c/c che qui non viene in rilievo) e la somma medio tempore versata dalla debitrice come sopra specificata, differenza pari ad
€ 680.929,26.
Tale discrasia, precisava il giudice di secondo grado, da un lato, non era stata chiarita dalle titolari del credito via via succedutesi in giudizio, né, dall'altro, poteva trovare giustificazione negli ulteriori interessi moratori maturati tra il pagamento parziale e la redazione dell'atto di precetto, laddove si fosse considerato che, nel periodo in questione, l'euribor lettera 6 mesi aveva segnalato un andamento costantemente negativo.
Una siffatta discrasia, tuttavia, non poteva comportare il ricorso all'esperimento di una
CTU volta a quantificare con esattezza il credito della mutuante all'epoca di redazione del precetto, essendo sufficiente dare atto che il credito della precettante era pari ad euro
680.929,26, oltre interessi convenzionali di mora dal 4 aprile 2019 ed oltre alle spese di precetto, con conseguente riforma sul punto della sentenza impugnata.
4. Impugnazione per revocazione. Avverso tale decisione ha proposto azione di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. chiedendo la revocazione Parte_1 dell'impugnata sentenza per errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. e il rigetto dell'appello e, per l'effetto, accertare che ha diritto di procedere ad Parte_1
esecuzione forzata nei confronti di in forza del contratto di mutuo Controparte_1
stipulato il 3 ottobre 2006 e dei successivi atti pubblici di erogazione e frazionamento, per il credito indicato nell'atto di precetto notificato da in data 15 Controparte_3
ottobre 2021 pari a euro 762.674,50 oltre interessi dal 31 marzo 2019.
pag. 11/18 4.1. Nello specifico, l'attrice in revocazione ha rappresentato che la sentenza impugnata sarebbe affetta da errore di fatto revocatorio nella parte in cui, nel procedere alla determinazione della posizione debitoria di ha preso a riferimento la Controparte_1 lettera di messa in mora di dell'11 febbraio 2019, nella quale era stato Controparte_3 riportato l'importo complessivo di euro 801.181,88, importo tuttavia errato in quanto la corretta somma matematica degli importi indicati a debito nella medesima lettera di messa in mora darebbe come risultato euro 881.181,88.
Nella lettera di messa in mora predetta, pertanto, il compilatore della stessa avrebbe errato nel riportare “zero” quale seconda cifra dell'importo invece che “otto”, così derivandone un errore di percezione da parte del giudice di secondo grado.
Di conseguenza, laddove l'importo fosse stato correttamente indicato in euro
881.181,88, l'appello sul punto sarebbe stato rigettato in quanto, detraendo da questo la somma versata di euro 120.252,62, sarebbe risultato un importo dovuto di euro
760.929,26, in linea con l'importo del precetto di euro 762.674,50, essendo la minima differenza spiegabile con il maturare degli interessi sino al 30 marzo 2019.
4.2. Si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento della Parte_3 domanda nei modi e nei termini formulati dall'attrice in revocazione, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4.3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_1
revocazione perché inammissibile e comunque infondata nel merito, con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
4.4. Non si è costituita in giudizio Controparte_2
5. Motivi della decisione. L'impugnazione per revocazione è infondata per i motivi di seguito indicati.
5.1 Preliminarmente, stante la regolare notifica dell'atto di impugnazione e la mancata costituzione in giudizio, deve dichiararsi la contumacia di Controparte_2
pag. 12/18 5.2. Prima di procedere all'esame dell'unico motivo di revocazione proposto, è bene esporre sinteticamente i presupposti giuridici posti alla base della revocazione per errore di fatto.
Come noto, la revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario a critica vincolata, che si articola in una prima fase, cosiddetta rescindente, che si conclude con una decisione processuale sull'accoglimento o meno del ricorso e che, per l'effetto, comporta l'annullamento o meno della sentenza impugnata, e una seconda fase, cosiddetta rescissoria, di natura meramente eventuale, che si conclude con una nuova pronuncia, sostitutiva di quella ritenuta viziata da errore revocatorio.
Ciò posto in via generale, per quanto attiene alla doglianza formulata dall'appellante, occorre precisare che l'art. 395, primo comma, n. 4) c.p.c. prescrive che “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione (…) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”
L'errore di fatto revocatorio, pertanto, consiste in un errore di percezione, decisivo per la pronuncia, errore che deve essere connotato da caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e/o documenti del giudizio, senza che occorra ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che comportino una ricostruzione interpretativa degli atti stessi.
Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno, infatti, affermato che “L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e
pag. 13/18 documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio. Esso presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dal provvedimento oggetto di revocazione, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dal provvedimento non sia frutto di giudizio;
ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 18 febbraio 2021, n. 4368; si v., anche Cass. civ., Sez. lav., 15 giugno 2021, n. 16902; Cass. civ., Sez. I, 1 marzo 2025,
n. 5381).
5.3. Tanto chiarito, nel caso di specie, non è dato riscontrare un errore percettivo di diretta e immediata rilevabilità.
5.3.1. Il giudice di secondo grado ha accolto l'appello limitatamente alla censura relativa all'omesso esame della documentazione, prodotta da in giudizio, Controparte_1
attestante il pagamento di euro 138.034,25 ad estinzione parziale del credito vantato dalla banca creditrice.
In particolare, come accertato e valutato dal giudice a quo con un giudizio di merito insindacabile nel presente grado, a seguito dell'effettuazione di due versamenti in data 3 aprile 2019, l'uno di euro 118.034,25 per l'estinzione del finanziamento n.
004/3413/04071996, l'altro di euro 20.000,00 per l'estinzione del finanziamento n.
pag. 14/18 004/3413/04071995, ai fini dell'accertamento della somma effettivamente estinta, la
Corte di Appello di L'Aquila ha considerato come necessario ai fini della predetta estinzione parziale il solo importo di euro 120.252,62, importo risultante dalla sommatoria tra euro 15.311,51 ed euro 104.941,11, indicati nella lettera di risoluzione e messa in mora dell'11 febbraio 2019 come somme dovute proprio rispetto ai finanziamenti n. 004/3413/04071995 e n. 004/3413/04071996.
Tanto precisato, il secondo giudice, tuttavia, riscontrava che l'importo dovuto da fosse, invero, inferiore rispetto a quello indicato nel precetto opposto. Controparte_1
Se, infatti, nel precetto opposto veniva indicata la somma di euro 762.674,50, al contrario, sottraendo a euro 801.181,88 - importo indicato come complessivamente dovuto nella lettera di messa in mora dell'11 febbraio 2019, “al netto degli importi riferiti ad un c/c che qui non viene in rilevo” (si v. sentenza impugnata punto 10.1) – i predetti versamenti effettuati per complessivi euro 120.252,62, secondo il giudice di secondo grado, la somma residua dovuta ammontava ad euro 680.929,26.
Rispetto a tale discrasia (da euro 762.674,50, nell'atto di precetto opposto, agli accertati euro 680.929,26 come effettivamente dovuti) la Corte di Appello di L'Aquila riscontrava che “nessun chiarimento è stato fornito dalle appellate e dalla interveniente loro succeduta nella titolarità del credito. Né il maggiore importo precettato pare potere trovare giustificazione negli ulteriori interessi moratori maturati tra il pagamento parziale e la redazione dell'atto di precetto, ove si consideri che nel periodo in questione l'euribor lettera 6 mesi ha segnato un andamento costantemente negativo, con valori sempre inferiori a zero”.
5.3.2. Orbene, l'attrice in revocazione si lamenta, in questa sede, che la lettera in mora dell'11 febbraio 2019 (si v. doc. all. n. 4 del fascicolo del grado di revocazione di parte attrice) sarebbe stata erroneamente compilata dall'istituto bancario, in quanto dalla somma degli importi ivi indicati sarebbe dovuto risultare un importo di euro
881.181,88, anziché dei riportati euro 801.181,88, al netto di quanto sopra detto.
pag. 15/18 Questo errore contabile contenuto nella predetta lettera di messa in mora non sarebbe quindi stato rilevato dal secondo giudice, il quale sarebbe quindi incorso in un errore precettivo rilevabile ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
Ebbene, tale doglianza è priva di fondamento, in quanto la Corte di Appello di L'Aquila non è incorsa in una erronea percezione della realtà dei fatti, perché la somma di euro
801.181,88 è stata oggetto di intimazione al pagamento, con conseguente costituzione in mora del debitore.
La somma indicata in tale lettera, pertanto, da un lato, è stata oggetto di specifica intimazione ad adempiere nei confronti di e, dall'altra, non è stata neppure Controparte_1
oggetto di precisazione e correzione nel corso di tutto il giudizio di merito.
L'errore, in sostanza, non è stato effettuato dal giudice di secondo grado nella lettura della predetta lettera di messa in mora, laddove è stata la stessa parte a limitare l'intimazione di pagamento, con contestuale messa in mora, all'importo di euro
801.181,88 (al netto degli importi non rilevanti ai fini del presente giudizio).
L'errore di fatto rilevante, invece, si sostanzia in un errore di percezione, di mera svista precettiva nell'esame della documentazione prodotta in atti, portando così l'autorità giudiziaria a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa.
In altri termini, il secondo giudice ha posto a fondamento della sua decisione l'ammontare della somma ingiunta disposta nella lettera di messa in mora allegata in atti, essendo stato l'errore di calcolo compiuto dal creditore, che, nel mettere in mora il debitore, ha intimato una somma inferiore a quella risultante dal proprio conteggio, e neppure tale errore è stato riscontrato dallo stesso creditore in giudizio o era dovere del giudice di merito correggere, rientrando nella autonomia negoziale del creditore la facoltà di richiedere al debitore un importo inferiore a quello dovuto.
Per tutte le ragioni sopra esposte, questa Corte ritiene che il giudice a quo non sia incorso in un errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. e che, pertanto, l'unico motivo revocatorio risulta privo di fondamento, con conseguente rigetto dello stesso.
pag. 16/18 6. Conclusivamente, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, l'impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. deve essere rigettata.
7. Le spese di lite vengono poste a carico dell'attrice in revocazione secondo la liquidazione indicata in dispositivo.
8. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30/05/2002 n.
115 che prevede l'obbligo di versamento da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata integralmente di versare un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione;
pertanto l'impugnante in revocazione è altresì tenuta al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla impugnazione per revocazione proposta da
[...]
avverso la sentenza n. 1746/2023 della Corte di Appello di L'Aquila, Parte_1
pubblicata il 13 dicembre 2023, nei confronti e Controparte_1 Parte_3
ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'impugnazione per revocazione;
2) dichiara compensate le spese di lite tra e Parte_1 Parte_3
3) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
3) dichiara l'impugnante in revocazione tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
pag. 17/18 La Consigliera est.
Francesca Coccoli
La Presidente
Barbara Del Bono
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